Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 2
Il divieto di concessione di benefici penitenziari, in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, non sia stata formalmente contestata, ma sia verificata come sussistente attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna o, anche, della ordinanza del giudice della esecuzione ricognitiva dell'identità del disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati.
Il magistrato di sorveglianza può riconsiderare, anche d'ufficio, i requisiti di ammissibilità dei benefici penitenziari già in precedenza concessi nell'ambito di un immutato rapporto esecutivo, quando tale rivalutazione si fondi su elementi che, sebbene preesistenti alla ammissione al beneficio, non siano stati in precedenza esaminati. (Nella specie, il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile una ulteriore domanda di concessione di permesso premio, avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., in precedenti occasioni accolta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 40043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40043 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
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