Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
È legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il tribunale di sorveglianza abbia accertato attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non sia stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2007, n. 34022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34022 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/07/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2836
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 002217/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN NC N. IL 08/05/1966;
avverso ORDINANZA del 30/11/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo di EN NC avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di permesso premio da parte del Magistrato di sorveglianza della sede in data 30.11.2005. Secondo il Tribunale è assorbente la circostanza che il reato per cui è in corso l'esecuzione risulta, dalla sentenza della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria del 3.4.2001, commesso "per motivi di mafia", sicché, in assenza di collaborazione con la giustizia o di inesigibilità della stessa, è ostativo al beneficio richiesto ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, primo periodo indipendentemente dall'epoca di commissione,
anteriore all'introduzione della relativa aggravante e dello stesso art. 4 bis.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando erronea applicazione della normativa di riferimento in quanto i reati di omicidio e in tema di armi per cui era stata inflitta la pena in esecuzione non risultavano aggravati ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.7 ne' specificamente commessi al fine di agevolare un'organizzazione mafiosa o avvalendosi delle condizioni da questa determinate nel territorio.
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto ricordato che il D.L. n. 152 del 1991, nello stabilire una serie di misure limitative ai benefici concedibili a soggetti autori di determinati delitti di grave allarme sociale e significativi di contiguità o inserimento nella criminalità organizzata, ha dettato all'art. 4 una apposita disciplina transitoria, stabilendo espressamente che varie disposizioni da esso introdotte non si applicano ai condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore;
fra tali disposizioni non è compreso l'art. 1, comma 1, che ha inserito nella L. n. 354 del 1975, l'art. 4 bis. È quindi chiaro che il legislatore ha inteso applicare il detto art. 4 bis anche ai detenuti per delitti anteriormente commessi. Circa la compatibilità di tale disciplina con i principi costituzionali, basterà ricordare, quanto allo specifico istituto, che - dopo ulteriori modifiche introdotte dapprima dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e dalla Legge di Conversione 7 agosto 1992, n. 356, poi dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (quest'ultima irrilevante nella fattispecie) - la Corte Costituzionale, con sentenze n. 137/1999 e 257/2006, ha sancito, in forza dell'art. 27 della Legge fondamentale, l'irretroattività delle nuove disposizioni limitative in tema di permessi premio esclusivamente nei confronti dei detenuti che, al momento della loro entrata in vigore, avevano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al conseguimento del beneficio (situazione esclusa per il ricorrente, che ha iniziato l'espiazione il 24.2.1999), mentre ha ritenuto per il resto manifestamente infondate le questioni di legittimità sull'applicazione della legislazione restrittiva, anche nelle ipotesi in cui la condanna era intervenuta, o l'esecuzione della pena era già iniziata, al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica (ordinanze n. 280 e 308 del 2001). Va dunque ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le disposizioni che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari, in quanto attengono alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (cfr. da ultimo Sez. Un.30.5/17.7.2006, P.M. in proc. Aloi;
specificamente in tema di permesso premio Sez. 1^ 6.7/28.9.206, Hacisuleymanoglu). Tanto premesso, va poi ricordato che fra i reati ostativi (salvo collaborazione con la giustizia, o sua impossibilità o inesigibilità nei termini chiariti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 357/1994 e 68/1995) sono compresi tutti quelli "commessi... al fine di agevolare l'attività delle associazioni" mafiose di cui all'art. 416 bis c.p.. Si tratta di una particolare qualificazione soggettiva (dolo specifico) che si aggiunge alla figura delittuosa tipica e non ne costituisce necessariamente elemento circostanziale;
l'aggravamento di pena previsto in tal caso dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non è infatti - per espressa esclusione - applicabile ai delitti punibili con l'ergastolo, e in forza dell'art. 2 c.p., comma 4, non si applica ai reati anteriormente commessi, come quelli che qui rilevano.
Pertanto, quando il fine mafioso venga ad ogni altro effetto in considerazione e l'aggravante non sia stata contestata, il detto fine dovrà essere incidentalmente accertato dal giudice procedente. Ciò si desume, anzitutto, dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8 che prevede un'attenuante dell'utile collaborazione per i reati di mafia anche se punibili con l'ergastolo (per i quali non opera il precedente art. 7; cfr. Cass., Sez. 1^, 11.3/7.6.1997, Santise;
Sez. 4^ 20.6/12.9.2006, Cariolo ed altro). Tale accertamento incidentale è stato dunque nel caso di specie legittimamente operato dal Tribunale di sorveglianza, con riferimento al tenore dell'imputazione e al contenuto motivazionale della sentenza in esecuzione;
la conclusione raggiunta viene contestata dal ricorrente soltanto con un argomento letterale (il passo richiamato parla di "motivi" di mafia, e non di "fine di agevolare" l'associazione criminale), che non considera, ne' specificamente censura, l'esito del globale esame del testo della sentenza. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2007