Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
È legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il tribunale di sorveglianza abbia accertato attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non sia stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2008, n. 17816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17816 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1073
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 035776/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN DR, N. IL 04/10/1969;
avverso ORDINANZA del 25/09/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 25/9/07 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo avanzato ai sensi dell'art. 30 ter, comma 7 o.p. da PP ND - detenuto dal 10/2/92 nella casa di reclusione di Parma in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidio volontario e associazione di stampo mafioso - avverso il provvedimento reiettivo di istanza di permesso premio emesso il 9/8/07 dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia. Contro questa pronuncia l'interessato ha personalmente proposto ricorso per Cassazione, contestando le ragioni del diniego del beneficio.
Il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., contenendo solo critiche di puro merito e manifestamente prive di fondamento all'adeguato apparato argomentativo con cui il Tribunale di sorveglianza ha correttamente giustificato la propria decisione evidenziando come fosse ostativo alla concessione del beneficio il disposto dell'art. 4 bis, comma 1 o.p. risultando dalla sentenza che tutti reati per cui il PP era stato condannato erano di chiara matrice e finalità mafiose, anche se per l'omicidio non era stata contestata la relativa aggravante (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 11/7/07, Saraceno, rv.237.295), per cui non avevano rilievo nè il fatto che la pena per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p, fosse già stata espiata ne' l'asserita marginalità del ruolo del predetto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008