Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15144 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA $1 5144/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE S PR Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 3906/03 .30800 LUCCIOLI - Rel. Consigliere Cron Dott. Maria Gabriella Dott. Giuseppe Vito A. MAGNO Consigliere Rep. RORDORF Consigliere Ud. 22/09/03 Dott. Renato Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: RR AN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LOMBARDI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
AG NN, P.M. PROCURA GENERALE CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
intimati 2003 avverso la sentenza n. 92/02 della Corte d'Appello di 2105 FIRENZE, depositata il 26/01/02; ; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati SPALLINA e LOMBARDI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha l'inammissibilità o rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 giugno 1997 AN AG proponeva dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze, dopo esserne stata autorizzata, azione nei confronti di CO RR per la dichiarazione giudiziale di paternità della propria figlia GE, nata il [...], deducendo che nell' ottobre 1988 aveva allacciato una relazione con il predetto, con frequentazione diurna e notturna, cessata nel novembre dello stesso anno, dalla quale era derivato il concepimento. Costituitosi il RR, il quale negava di aver avuto rapporti sessuali con la ricorrente ed asseriva che in epoca compatibile con il concepimento la medesima aveva intrattenuto una relazione con un altro uomo, era disposta consulenza ematologia e genetica, che non poteva essere effettuata per la mancata presentazione dell' interessato per i necessari prelievi. Con sentenza del 30 marzo 11 aprile 2001 il Tribunale per i Minorenni accoglieva la domanda, sulla base delle risultanze delle deposizioni testimoniali raccolte, della circostanza incontestata che le parti avevano più volte dormito insieme nel periodo del concepimento, del rifiuto dell' uomo di sottoporsi alle disposte indagini. L'appello proposto dal RR era rigettato dalla Corte di Appello di Firenze, sezione per i Minorenni, con sentenza del 5 dicembre 2001 - 7 gennaio 2002. Osservava in motivazione la Corte territoriale che non costituiva elemento sfavorevole alla AG, come sostenuto dall' impugnante, la circostanza che la medesima aveva atteso due anni dopo la nascita della bambina per promuovere l' azione, ben potendo detta attesa trovare ragione nell' esigenza di avere un periodo 1 ; di riflessione prima di intraprendere una iniziativa giudiziaria nei confronti di una persona con la quale non si era instaurato un forte legame, mentre appariva non significativo ai fini del decidere il fatto che il RR non si era mai interessato né della donna durante la gravidanza né della piccola, una volta appreso della nascita. Osservava altresì la Corte di merito che correttamente il primo giudice aveva utilizzato le deposizioni dei testi che avevano riportato le confidenze ricevute dalla AG sui suoi rapporti con l' appellante, non impedendo il disposto di cui all' ultimo comma dell' art. 269 c.c. che il giudice tenga conto nella formazione del proprio convincimento delle dichiarazioni della madre ai sensi dell'art. 116 c.c. Riteneva in conclusione che sulla base della piena attendibilità delle testimonianze raccolte, della accertata esistenza di una relazione tra le parti all'epoca del concepimento, della inattendibilità della versione difensiva circa il carattere platonico della stessa, della accertata mancanza di rapporti con altri uomini all' epoca del concepimento, per essere cessato quello con il NI nel settembre 1988, del rifiuto del convenuto di sottoporsi alle prove genetiche - sostanzialmente reiterato in appello, essendosi il medesimo dichiarato disponibile al prelievo solo a condizione che anche l' asserito partner della AG si sottoponesse all' esame -, dell' indubbio interesse della minore alla dichiarazione di paternità, la sentenza impugnata dovesse essere confermata. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il RR deducendo tre motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 269 c.c. anche in relazione agli artt. 2697, 1° e 2° comma, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, attraverso un iter argomentativo essenzialmente finalizzato ad evidenziare l' equivocità e non decisività delle censure proposte nell' atto di gravame, ha finito con il trascurare l' effettivo contenuto della impugnazione, volta a denunciare l' assoluta insussistenza di adeguati elementi probatori, ed ha fondato il proprio convincimento su rilievi palesemente equivoci e contraddittori. In particolare detta Corte ha formulato mere valutazioni soggettive nel giustificare il ritardo nell' esercizio dell'azione, ha elevato al rango di presunzioni conclusioni che non trovano supporto logico, quanto alle premesse, in elementi acquisiti in giudizio, non ha considerato la mancanza degli elementi della fama e del tractatus, non ha tenuto conto che per sua stessa ammissione la AG aveva intrattenuto una relazione con il NI fino a pochi giorni prima dell' inizio della relazione con il ricorrente e che l' exceptio plurium concubentium integrava non una mera allegazione, ma una eccezione in senso proprio, tale da determinare una inversione dell' onere della prova, imponendo alla predetta di fornire la prova contraria. Si deduce ancora che tale eccezione non poteva considerarsi superata dalla deposizione della teste dottoressa TA, che nel corso del giudizio di ammissibilità dell'azione aveva dichiarato di non ricordare la data in cui aveva sottoposto la AG a visita ginecologica e di avere in tale occasione accertato che la medesima non versava in stato di gravidanza. 3 Il motivo è infondato. Come è noto, e come chiaramente si desume dal disposto dell' art. 269 comma 2 c.c., la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo, e pertanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su risultanze probatorie dotate di rilievo indiziario (v. tra le tante, più di recente, Cass. 2003 n. 2640; 2000 n. 14910; 1999 n. 386; 1998 n. 5333; 1998 n. 2944; 1997 n. 3342 ). E' altrettanto noto che la disposizione di cui all'art. 269 ultimo comma c.c. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all' epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non contraddice, nello spirito del precetto di cui all'art. 30 Cost., il principio della libera ricerca, con ogni mezzo di prova, della paternità, ma pone soltanto un limite alla regola generale del libero convincimento del giudice sancito dall' art. 116 c.p.c., con la conseguenza che il giudice stesso, pur sempre libero nella scelta e nell' impiego degli strumenti probatori per l' accertamento del rapporto di filiazione, è tuttavia vincolato nella valutazione delle risultanze processuali nel senso imposto dalla citata disposizione. Tanto premesso in diritto, è agevole rilevare che la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure prospettate nel motivo in oggetto, in quanto ha analiticamente e diffusamente preso in esame le risultanze della prova testimoniale e gli altri elementi probatori emergenti dalle dichiarazioni delle parti, nonché il comportamento processuale del RR, conclusivamente affermando che il complesso delle acquisizioni istruttorie consentiva di ritenere come pienamente accertata la consumazione di rapporti sessuali tra le parti nel tempo 4 presumibile del concepimento e l' esclusività all' epoca di tali rapporti, per essere la relazione con il NI cessata nel settembre 1988, e quindi come dimostrato il rapporto biologico di paternità. Nella motivazione adottata dalla Corte di Appello, adeguata, logicamente corretta e puntuale nell' esaminare e disattendere i singoli profili di censura proposti, non è riscontrabile mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, nè contrasto tra le argomentazioni addotte. Sono peraltro chiaramente inammissibili le ulteriori doglianze contenute nel mezzo di ricorso dirette a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio esaminato e valutato dal giudice del gravame. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 273 c.c., assoluto difetto di motivazione e comunque insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la domanda di accertamento della paternità non corrisponde all' effettivo interesse della minore. Si rileva in particolare che sul punto la sentenza stessa ha svolto una motivazione del tutto lacunosa, apodittica e logicamente incongrua, non tenendo conto che i benefici che la minore trarrebbe dalla paternità sarebbero di natura prettamente economica, e non affettiva, anche in considerazione dell' età del ricorrente, e non si è data carico di valutare la situazione di conflitto che scaturirebbe tra la minore e, sotto diversi profili, l' uno e l' altro genitore. Il motivo è inammissibile. Come è noto, la valutazione dell' interesse del minore, resa necessaria dalla sentenza n. 341 del 1990 della Corte Costituzionale, che dichiarando l' illegittimità costituzionale, in parte 5 qua, dell' art. 274 c.c., ha introdotto tale nuovo elemento per l' accoglimento della domanda di ammissibilità dell' azione, deve essere effettuata esclusivamente nella fase di ammissibilità dell' azione, e non in quella successiva di merito. Peraltro l' esistenza del giudicato sulle specifiche circostanze giustificative della domanda di riconoscimento del rapporto di filiazione naturale impedisce che possa essere valutata o rivalutata in sede di giudizio ai sensi dell'art. 269 C.C. una delle condizioni per la legittimità del provvedimento ammissivo (v., tra le altre, Cass. 1997 n. 10377; 1997 n. 3985; 1995 n. 6550; 1994 n. 7483; 1994 n. 2346; 1993 n. 2364; SU 1992 n. 1371). Sulla base di tali principi appare evidente la non decisività ai fini della dichiarazione di paternità naturale delle considerazioni che la Corte di Appello ha ritenuto di svolgere in ordine all' interesse della minore, e quindi la inammissibilità delle relative censure. Con il terzo motivo, denunciando ulteriore violazione e falsa applicazione dell' art. 269 c.c. in relazione agli artt. 2696 ( rectius 2697), 1° e 2° comma, 2727 e ss. c.c., 61, 116, 118 e 191 c.p.c., illogicità e comunque insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la Corte territoriale ha errato nel rigettare il motivo di gravame in cui si denunciava l' ammissione della consulenza tecnica di ufficio pur nella assoluta assenza di elementi probatori, così da attribuire alla stessa una funzione meramente esplorativa, e si sosteneva che nessun argomento di prova avrebbe potuto trarsi dal legittimo rifiuto del RR di sottoporsi ai necessari prelievi, tenuto anche conto che con sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità 6 costituzionale dell' art. 696 comma 1° c.p.c. nella parte in cui non prevede il consenso preventivo della persona ispezionanda. Si osserva infine che avrebbe dovuto essere opportunamente valutata la disponibilità del medesimo, espressa in sede di appello, a sottoporsi allo svolgimento diall' indagine, pur subordinatamente contemporanea indagine sul NI. Anche tale motivo è infondato. Il primo profilo di doglianza, diretto a censurare l'ammissione della indagine ematologia e genetica, è inammissibile. Esso invero non solo si fonda sull' assunto contrastato dalla esposizione contenuta in - sentenza dei numerosi elementi probatori emersi dall' istruttoria svolta che la consulenza sia stata disposta a meri fini esplorativi, ma anche e soprattutto non considera che il giudizio circa l' opportunità di disporre la consulenza tecnica di ufficio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non suscettibile di censure in sede di legittimità (v. per tutte Cass. 2002 n. 2749; 1997 n. 3342). E' d' altro canto noto che l'idoneità da tempo raggiunta dalle prove ematologiche e genetiche a fornire la certezza del rapporto biologico di procreazione vale a qualificare dette indagini come uno strumento essenziale ai fini dell' accertamento della paternità. Il secondo rilievo è privo di fondamento. Questa Suprema Corte ha invero reiteratamente affermato che il rifiuto ingiustificato della parte di sottoporsi agli esami ematologici costituisce comportamento valutabile ai sensi dell' art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, tenuto conto che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili 7 circa la natura dei rapporti tra le parti stesse e l' effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se impedisce di fondare l'accertamento della paternità sulle sole dichiarazioni della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all' epoca del concepimento, secondo l' espresso disposto dell' ultimo comma dell' art. 269 c.c., non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici (Cass. 2002 n. 2907; 2001 n. 13766; 1998 n. 2944; 1998 n. 692; 1997 n. 10377; 1997 n. 9307; 1997 n. 1661; 1995 n. 6550; 1994 n. 6217), e possa persino trarre la prova della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del medesimo, globalmente considerata e posta in opportuna relazione con le dichiarazioni della madre (Cass. 1998 n. 12679). Deve pertanto argomentarsi che nella specie la Corte territoriale ha legittimamente tratto ulteriori elementi di prova, rispetto alle risultanze già acquisite, dal rifiuto manifestato dal RR in primo grado e sostanzialmente reiterato in appello, stante la condizione posta in detta sede, di sottoporsi alle indagini biologiche. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. 8 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 22 settembre 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE | Lucciali CORTE SURDO CANCELLIERE Prin Andrea Rinnoki Deposic 11 10 OTT 2003 IL CANCELLIERE 9