Sentenza 2 novembre 2016
Massime • 1
In tema di applicazione delle regole suppletive per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di stabilità, dell'interessato in un dato luogo. (Fattispecie relativa ad una comunità terapeutica che ospitava l'imputato in regime di arresti domiciliari).
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- 2. Art. 9 c.p.p. Regole suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2016, n. 51986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51986 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 9 8 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n. 2801 FRANCO FIANDANESE - Presidente - ANTONIO PRESTIPINO Consigliere - P.U.
2.11.2016 UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - R.G.N.29386/2015 IGNAZIO PARDO Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR BI n. a Maratea il 7.1.1980, avverso la sentenza n. 684/2015 della Corte d'Appello di Catanzaro del 16.4.2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 2.11.2016 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Roberto Concilio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola emessa in data 18.7.2014, che aveva dichiarato l'imputato responsabile della ricettazione di un'autovettura, commessa in luogo imprecisato e in data antecedente e prossima al 10.7.2006, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 1) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la violazione degli artt. 9, comma 2, 21 e 24 c.p.p., e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in merito al concetto di dimora e domicilio, rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.p. In particolare, ricorrente ha affermato che, non essendo noto il luogo in cui era avvenuta la traditio della res, il giudice competente andrebbe individuato sulla base della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p. e, quindi, sarebbero territorialmente competenti il Tribunale di Salerno - trovandosi l'imputato agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica nel comune di Baronissi all'epoca di commissione del reato ovvero il Tribunale di Lagonegro, essendo - l'imputato residente a [...]. Avrebbero, pertanto, errato i giudici dei precedenti gradi nel ritenere radicata la competenza del Tribunale di Paola, argomentando che, al momento dell'apertura delle indagini, dal verbale di sequestro del 10.7.2006 l'imputato risultava senza fissa dimora;
il suo ricovero in una comunità in Baronissi quale domicilio era temporaneo e non stabile;
al momento della chiusura delle indagini, nell'avviso di conclusione ex art. 415 bis c.p.p., l'imputato risultava residente a [...], ossia nella circoscrizione del Tribunale di Paola. 2) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la violazione degli artt. 191 e 493, comma 3, c.p.p., essendo stati utilizzati, ai fini della decisione, atti istruttori esperiti da magistrato diverso da quello che ha emesso la sentenza di primo grado ed essendo stata posta a fondamento della responsabilità dell'imputato, oltre alla deposizione del teste Antonio RI, un atto non a firma di quest'ultimo, ossia l'annotazione di servizio relativa all'attività svolta dal teste MI RR, all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Battipaglia. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Questa Corte, in più occasioni (Sez. II, sent. 22.10.2009, n. 42423, Rv 244854; Sez. I, sent. 24.2.2004, n. 24934, Rv 228778), ha avuto modo di affermare che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de 2 quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res. Per individuare il giudice competente è, pertanto, necessario stabilire in quale luogo il bene sia stato ricevuto e, ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., secondo cui, se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente, innanzitutto, il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare parte dell'azione la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo e, quindi, di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata). Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato al momento della commissione del reato (cfr: Cass., Sez. I, sent. n. 411 del 10.12.2008, Rv 242458); se nemmeno in tal modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. Nel caso di specie, non essendo noti luogo di ricezione dell'autovettura, quello in cui è avvenuta una parte dell'azione nonché quello di residenza dell'imputato, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 c.p.p. doveva farsi riferimento al luogo di dimora dell'imputato all'epoca di commissione del reato ascrittogli, da individuarsi nel comune di Baronissi, in cui si trovava agli arresti domiciliari, presso una comunità terapeutica. Non è revocabile in dubbio, infatti, che tale comunità rappresentasse il luogo di dimora dell'imputato, atteso che il concetto di dimora, al quale è collegata la competenza territoriale, ha un contenuto più ampio di quello di residenza, in quanto, mentre per quest'ultima, mutuando la nozione espressa dall'art. 43, secondo comma, c.c., è necessaria la dimora abituale in un determinato luogo, accompagnata dalla volontà di rimanere stabilmente nel luogo medesimo (cfr. Cass. civ., sez. I, sen.
5.2.1985. n. 791), ad integrare la dimora è sufficiente la presenza della persona in loco, sia pure in via transitoria ma con un minimo di stabilità (cfr. Cass. pen., Sez. 6, sent. n. 2336 del 18/06/1992, Rv. 191356 che, in tema di notificazioni ex art. 169 c.p.p., ha ritenuto che il requisito di stabilità minima, necessario per configurare il concetto di dimora, è tipico, ad es., del ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico, implicante un apprezzabile periodo di permanenza 3 sia per la fase preparatoria sia per la necessaria degenza successiva all'intervento). Erroneamente, quindi, nei precedenti gradi, al fine di individuare la competenza territoriale, si è escluso che il luogo degli arresti domiciliari dell'imputato configurasse la dimora del medesimo all'epoca della commissione del reato. Ne consegue che in ordine al reato di ricettazione, ascritto all'imputato, è competente territorialmente il giudice di Salerno;
rilievo, questo, che, oltre a rendere superfluo rimarcare l'ulteriore errore commesso dai giudici dei precedenti gradi, laddove in via suppletiva hanno fatto riferimento al luogo di residenza dell'imputato al momento della chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. (criterio che, invero, non trova riscontro nel dettato dell'art. 9 c.p.p), comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Paola in data 18.7.2014 e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 2 novembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Franco Fiandanese panco Fandamy R. Pales un DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 6 DIC. 2016 IL DICASSAS CANCELLIERE 17A Claudia Pianell RTE S CO 4