Sentenza 7 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2002, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
3282/ 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIA NO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto opposizione a sanzione SEZIONE PRIMA CIVILE amministrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1090/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 7662 Dott. Ugo VITRONE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Ud. 12/11/2001Rel. Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ZZ OS, domiciliato in ROMA presso la CANELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO CAMMAROTO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI SIENA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 246/99 del Tribunale di MONTEPULCIANO, depositata 1'08/10/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2300 udienza del 12/11/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del terzo e quarto motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Come si evince dalla impugnata sentenza, con atto depositato il 10/3/99 il sig. ZZ SA propo- neva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 13616/98 della Prefettura di Siena nonché avversO una in data successiva nota della medesima Prefettura 28/1/99 notificatagli il 9/2/99. Faceva presente, al riguardo: a) che la Polizia mu- nicipale di Chianciano Terme gli aveva contestato, con verbale 5125 del 25/8/98, la violazione dell' art. 23, 1° e 2° comma del codice della strada, in relazione al- а l'avvenuta installazione di alcuni cartelli lungo una strada;
b) di avere proposto ricorso al Prefetto di Sie- na il 28/8/98 chiedendo l'annullamento del verbale, del cui fondamento contestava i presupposti di merito, trattandosi di una strada di proprietà privata;
c) che pertanto l'ordinanza- ingiunzione in questione doveva intendersi come del tutto illegittima. La Prefettura di Siena resisteva in giudizio, sot- tolineando la tardività dell'opposizione, posto che, 2 essendo stata l'ordinanza ingiunzione prefettizia, emessa in data 28/10/98, l'opposizione depositata il 10/3/99 si presentava del tutto tardiva. Evincerà altresì dalla impugnata sentenza che, la Prefettura, а seguito di un'ulteriore audizione dello ZZ, aveva provveduto a comunicare allo Strazze- ri di non poter procedere all'annullamento dell'ordi- nanza ingiunzione. Assunta la causa in decisione, il Tribunale, con sentenza depositata il 8/10/99, rilevava, fra l'altro: 1) come l'opposizione ad ordinanza ingiunzione determi- ni l'insorgere di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria della P.A., il cui oggetto è de- limitato rispettivamente, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'atto di opposizione e, per 1'Amministrazione, dal divieto dedurre motivi e circo- stanze diverse rispetto а quelle enunciate con l'in- giunzione;
b) come, pertanto, il giudice non abbia il potere di rilevare d'ufficio gli eventuali vizi di nul- lità del provvedimento opposto o del procedimento sot- teso, mentre il ricorrente non può introdurre domande nuove, salva l'espressa accettazione del contradditto- rio da parte della P.A; c) come, nella fattispecie, l'ordinanza ingiunzione fosse datata 20/10/98, mentre l'opposizione risultava proposta il 10/3/99 e risultava 3 affidata a meri profili di merito relativi all'insussi- stenza della violazione, il che precludeva la valutabi- successivamente dedotta nullità dell'ordi- lità della siccome discendente dal difetto di previa audi- nanza, zione;
profilo non introdotto tempestivamente nel ri- introduttivo;
B d) come, più in particolare, fossecorso fondata la eccezione di tardività dell'opposizione sol- levata dal Prefetto di Siena, nè potesse ricollegarsi alla successiva audizione dello AZ ed al diniego dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, una ria- pertura dei termini per l'opposizione, posto che il provvedimento impugnabile ex art. 689/81 era solo l'or- dinanza ingiunzione in sé. Ciò premesso, il Tribunale rigettava l'opposizione e compensava le spese. Ricorre per cassazione lo AZ, sulla base di 4 motivi, rappresentati rispettivamente: il I, dalla 3 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 689/81 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 184 C.P.C. E 2697 C.C., NONCHE' DELL'ART. 204 DEL CODICE DELLA STRADA, nonche da OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATI DAL RICORRENTE;
IL II, dalla VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.- NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO;
4 il III, dalla VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7/8/90 N. 241%; ed il IV dalla VIOLAZIONE DELL'ART. 92 C.P.C. ed OMESSA E FALSA APPLICAZIONE MOTIVAZIONE. Non controricorre la Prefettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'evidente rilievo assorbente rivestito, nell'ambito delle rationes decidendi dell'impugnata sentenza, da quella relativa alla tardività ( e perciò inammissibilità ) dell'opposizione formulata dal ricor- rente il 10/3/99, pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi I e II e IV si rende quello del III motivo, avent.e ad oggetto come visto VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7/8/190 N. 241, IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 3 E 5 C.P.C., e concernente la supposta violazione di legge commessa dal Tribunale di Montepulciano nel momento in cui, nel giungere ad affermare la tardività dell'opposizione proposta da es- SO ZZ il 10/3/99, avrebbe omesso di dare il do- vuto rilievo di autonoma opponibilità al "provvedimento- nota" a firma del Vice Prefetto Vi- ' cario di Siena del 28/1/99 ( dedottamente notificato ad esso ZZ il 9/2/99 ), con il quale a dire del ricorrente - avendo riesaminato il ricorso originario ed avendo proceduto ad ulteriori accertamenti ( fra cui 5 1 in data 28/11/98 l'audizione - di esso ricorrente ) ed all'acquisizione di atti, la Prefettura di Siena avrebbe nuovamente proceduto al rigetto del ricorso;
provvedimento il quale in quanto rivestente carattere non meramente confermativo del precedente, ma ammini- si sarebbe perciò reso auto- strativo del tutto nuovo tale da rendere perciò del nomamente impugnabile, e -e perciò non tardiva l'opposizione tutto tempestiva proposta il 10/3/99. Il motivo non può trovare alcun accoglimento, in quanto, premessi i limiti incontrati da questa Corte nel procedere allorché, come nella presente fatti- specie, non si verta nell'ipotesi in cui venga dedotto un vizio in procedendo -- all'esame diretto degli atti ed alla diretta interpretazione del merito degli stes- si, e non potendo perciò questa Corte prescindere dalla ricostruzione delle caratteristiche del provvedimento in questione siccome operata ed offerta nella impugnata sentenza del Tribunale di Montepulciano, laddove esso viene ricostruito e caratterizzato nei limitati termini di un mero provvedimento di diniego dell'annullamento della unica e precedente ordinanza ingiunzione a suo tempo emessa dalla Prefettura di Siena ( e perciò nei termini di un provvedimento del tutto estraneo all'am- bito fenomenico delle "ordinanze ingiunzione" discipli- 6 nate dalla legge n. 689/81, ed in relazione alle quali soltanto, la legge n. 689/81 appronta lo strumento del- l'opposizione di cui all'art. 22), esso finisce per ri- velarsi come del tutto infondato anche nella ipotesi in cui si volesse anche solo per un attimo - accedere fatta pro- alla divergente qualificazione prescelta e pria dal ricorrente. Ed infatti, pur nella valorizza- zione fattane dal ricorrente, il provvedimento del Pre- fetto di Siena del 28/1/99, siccome connotato di carat- teristiche del tutto atipiche e del tutto aliene ri- previste e disciplinate dall'art. 18 spetto a quelle della legge n. 689/81, comunque non riuscirebbe ad as- surgere al rango di autonoma ordinanza ingiunzione, ta- le da aver potuto rimettere in moto perciò - per lo ZZ, il termine decadenziale fissato dall'art. 22 della legge n. 689/81. Ne consegue l'assoluta ineccepibilità della con- clusione tratta, nell'impugnata sentenza del Tribunale di Montepulciano, in ordine alla tardività dell'opposi- zione presentata il 10/3/2001 dallo ZZ;
tardivi- - nessun tipo di incidenza tà sulla quale d'altronde può mai dispiegare la richiamata disciplina di cui al- l'art. 3 della legge n. 241/90, la quale, se riafferma, con particolare vigore, il principio di tendenziale im- pugnabilità di tutti gli atti della P.A., non introduce 7 di certo deroghe a quelle che sono le singole discipli- ne speciali dei singoli regimi di impugnazione, e per- ciò neppure a quella che è la disciplina di cui agli artt. 18 e ss. della legge n. 689/81. La riaffermanda correttezza della valutazione di tardività dell'opposizione, operata dal Tribunale di Montepulciano, rende del tutto assorbiti tutti gli al- tri motivi di ricorso, siccome tesi a censurare punti della decisione presupponenti necessariamente la tempe- stività e l'ammissibilità dell'opposizione. Così dicasi in ordine al sollevato problema della distribuzione dell'onere della prova in tema di tempe- stività o tardività dell'ordinanza ingiunzione, nonché dei limiti in cui all'opponente sia consentito succes- sivamente integrare i motivi dell'opposizione. Così di- casi - altresì - in ordine al sollevato problema del dedotto, omesso rilievo di ufficio, da parte del Tribu- nale di Montepulciano, di dedotti vizi della procedura di emissione dell'ordinanza ingiunzione quali la omessa previa audizione dello ZZ. Così dicasi -infine quanto al sollevato profilo di una dedottamente ingiu- stificata, omessa condanna di una auspicata necessaria- mente soccombente Prefettura di Siena al pagamento del- le spese. Dalla omessa costituzione della Prefettura in 8 questo grado di giudizio, discende che, pur nel rigetto. del ricorso, nessuna pronuncia vada assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 novembre 2001. Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Onofrio Fittipaldi G. Lecours 10 507169 Civite Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinett - 7 MAR 2002 ст е IL CANCELLIERE 9