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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10621/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, con l'avv. Agatino Cariola
[...]
contro
(c.f. Controparte_1
), difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 17 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Le due domande proposte dal sig. in via principale nell'atto introduttivo – di accertamento Pt_1 negativo del credito vantato da parte dell'Agenzia convenuta e di accertamento de- “l'intervenuto consolidamento/costituzione del diritto di proprietà pieno ed esclusivo della sig,ra e poi Parte_2 del sig. sui terreni in questione, a seguito della rinuncia dello Stato a valersi dei Parte_1 diritti reali e personali stabilito con l'art. 1 della l. 29 gennaio 1974, n. 16” – meglio se esaminate in ordine inverso, risultano fondate e vanno pertanto accolte.
L'attore è incontestatamente unico erede della sig.ra (deceduta nel 1988) cui, con atto Parte_2 pubblico del 1942 il sig. donò “un tratto di terra dell'estensione circa di are Persona_1 trentadue sito nel territorio di S. Maria di Licodia, contrada Scannacavoli, confinante a Montagna con u Biancavillese, a Sud con Spata Santo, Est stradale Ovest con ufficio fisco;
soggetto CP_2 all'annuo canone di lire trentuno e centesimi cinquanta, dovuto al Demanio dello Stato …” (vedasi all.
2. all'atto di citazione).
A propria volta, il sig. aveva acquistato i diritti sul fondo nel 1933: dunque anteriormente al Pt_1
28 ottobre 1941.
Orbene, l'8 marzo 1974 è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1974, n. 16, il cui art. 1, per quel che qui rileva, così testualmente recita: “Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, … hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue”.
Pacifico che nel caso di specie venga in rilievo un livello con canone annuo inferiore a mille lire annue, deve concludersi che alla data dell'8 marzo 1974, la sig.ra ha conseguito la proprietà Pt_2 del fondo e che questo sia il diritto poi ereditato dall'odierno attore.
Contro tale conclusione, parte resistente ha inteso così argomentare: “con sentenza della Corte
Costituzionale n. 143 del 1997, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 4 dell'art. 1 della legge 607/1966, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, prevedeva che il valore di riferimento, per determinare il canone e quindi il capitale per l'affrancazione, fosse costituito dagli estimi catastali di cui alla legge 29 giugno 1939 n.
976. Con la stessa pronuncia è stato sancito che il computo del canone dovuto dal livellario deve essere aggiornato periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica e ad impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente. ln buona sostanza, la sentenza della Consulta svuota sostanzialmente il contenuto della legge 16/74 per impedire operazioni speculative ai danni dello Stato. Tanto è vero che la stessa legge
16/74 è stata successivamente abrogata con D.L. 112/2008”.
L'argomento fa leva sul richiamo operato dal secondo comma dell'art. 1, l. 1974 cit., il quale così testualmente recita: “L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607”. Ma, come può immediatamente osservarsi, tale disposizione non rileva ai fini della presente controversia, palese essendo che nel caso in esame il canone era previsto già direttamente in denaro.
Ciò posto va ancora osservato che sicuramente, una volta verificatosi l'effetto estintivo immediato di cui all'art. 1, co. 1, l. 1974 cit., la successiva abrogazione della legge a distanza di trentaquattro anni giammai è idonea a far rivivere le situazioni giuridiche estinte (vedasi sul punto quanto approfonditamente esposto dalla difesa di parte attrice già nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.
p. c.).
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, come dispositivo, avuto riguardo ai parametri previsti dal d. m. 55/2014 per le quattro fasi espletate (ma col massimo abbattimento per la fase istruttoria, in difetto del raccoglimento di prova costituenda) e al valore dichiarato ai fini della determinazione del contributo unificato da parte attrice.
P. t. m.
Il Tribunale, nella persona del G. U. Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'intervenuto consolidamento/costituzione del diritto di proprietà della sig,ra , dante causa per successione ereditaria del sig. , sui terreni Parte_2 Parte_1 di cui in parte motiva per effetto dell'entrata in vigore della l. 29 gennaio 1974, n. 16, e per l'effetto dichiara non dovuti i canoni richiesti dall'Agenzia del Demanio con nota 2 gennaio 2020, prot.
2020/22/D.R.Sic ST-CT 1; condanna la detta Agenzia a rifondere il sig. delle spese di lite, Pt_1 che liquida in Euro 98,00 per spese vive e in Euro 1.863,00 per compensi, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 2014 cit.
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, con l'avv. Agatino Cariola
[...]
contro
(c.f. Controparte_1
), difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 17 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Le due domande proposte dal sig. in via principale nell'atto introduttivo – di accertamento Pt_1 negativo del credito vantato da parte dell'Agenzia convenuta e di accertamento de- “l'intervenuto consolidamento/costituzione del diritto di proprietà pieno ed esclusivo della sig,ra e poi Parte_2 del sig. sui terreni in questione, a seguito della rinuncia dello Stato a valersi dei Parte_1 diritti reali e personali stabilito con l'art. 1 della l. 29 gennaio 1974, n. 16” – meglio se esaminate in ordine inverso, risultano fondate e vanno pertanto accolte.
L'attore è incontestatamente unico erede della sig.ra (deceduta nel 1988) cui, con atto Parte_2 pubblico del 1942 il sig. donò “un tratto di terra dell'estensione circa di are Persona_1 trentadue sito nel territorio di S. Maria di Licodia, contrada Scannacavoli, confinante a Montagna con u Biancavillese, a Sud con Spata Santo, Est stradale Ovest con ufficio fisco;
soggetto CP_2 all'annuo canone di lire trentuno e centesimi cinquanta, dovuto al Demanio dello Stato …” (vedasi all.
2. all'atto di citazione).
A propria volta, il sig. aveva acquistato i diritti sul fondo nel 1933: dunque anteriormente al Pt_1
28 ottobre 1941.
Orbene, l'8 marzo 1974 è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1974, n. 16, il cui art. 1, per quel che qui rileva, così testualmente recita: “Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, … hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue”.
Pacifico che nel caso di specie venga in rilievo un livello con canone annuo inferiore a mille lire annue, deve concludersi che alla data dell'8 marzo 1974, la sig.ra ha conseguito la proprietà Pt_2 del fondo e che questo sia il diritto poi ereditato dall'odierno attore.
Contro tale conclusione, parte resistente ha inteso così argomentare: “con sentenza della Corte
Costituzionale n. 143 del 1997, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 4 dell'art. 1 della legge 607/1966, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, prevedeva che il valore di riferimento, per determinare il canone e quindi il capitale per l'affrancazione, fosse costituito dagli estimi catastali di cui alla legge 29 giugno 1939 n.
976. Con la stessa pronuncia è stato sancito che il computo del canone dovuto dal livellario deve essere aggiornato periodicamente, applicando coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza del capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica e ad impedire che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto del concedente. ln buona sostanza, la sentenza della Consulta svuota sostanzialmente il contenuto della legge 16/74 per impedire operazioni speculative ai danni dello Stato. Tanto è vero che la stessa legge
16/74 è stata successivamente abrogata con D.L. 112/2008”.
L'argomento fa leva sul richiamo operato dal secondo comma dell'art. 1, l. 1974 cit., il quale così testualmente recita: “L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607”. Ma, come può immediatamente osservarsi, tale disposizione non rileva ai fini della presente controversia, palese essendo che nel caso in esame il canone era previsto già direttamente in denaro.
Ciò posto va ancora osservato che sicuramente, una volta verificatosi l'effetto estintivo immediato di cui all'art. 1, co. 1, l. 1974 cit., la successiva abrogazione della legge a distanza di trentaquattro anni giammai è idonea a far rivivere le situazioni giuridiche estinte (vedasi sul punto quanto approfonditamente esposto dalla difesa di parte attrice già nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.
p. c.).
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, come dispositivo, avuto riguardo ai parametri previsti dal d. m. 55/2014 per le quattro fasi espletate (ma col massimo abbattimento per la fase istruttoria, in difetto del raccoglimento di prova costituenda) e al valore dichiarato ai fini della determinazione del contributo unificato da parte attrice.
P. t. m.
Il Tribunale, nella persona del G. U. Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'intervenuto consolidamento/costituzione del diritto di proprietà della sig,ra , dante causa per successione ereditaria del sig. , sui terreni Parte_2 Parte_1 di cui in parte motiva per effetto dell'entrata in vigore della l. 29 gennaio 1974, n. 16, e per l'effetto dichiara non dovuti i canoni richiesti dall'Agenzia del Demanio con nota 2 gennaio 2020, prot.
2020/22/D.R.Sic ST-CT 1; condanna la detta Agenzia a rifondere il sig. delle spese di lite, Pt_1 che liquida in Euro 98,00 per spese vive e in Euro 1.863,00 per compensi, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 2014 cit.
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo