Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 2
In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui all'art. 8, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011 - la frequentazione di persone gravate esclusivamente da procedimenti penali pendenti non è idonea a configurare il reato; nel caso, invece, in cui il soggetto frequentato abbia riportato una condanna, non risultante nel certificato penale spedito a richiesta di privati, è necessario accertare in concreto la conoscenza dei pregiudizi penali della persona frequentata da parte del soggetto sottoposto alla misura di sorveglianza, desumibile da elementi fattuali attinenti al contesto socio-ambientale in cui i rapporti tra il prevenuto e la persona pregiudicata si collocano o da altri fattori sintomatici.
In materia di misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia rimasta sospesa nel tempo di detenzione del destinatario, ai fini della configurazione del reato di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione, punito all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il giudice, anche in fase cautelare, deve verificare se il giudice della prevenzione competente abbia compiuto una valutazione di attualità della pericolosità sociale del sottoposto, che costituisce il presupposto di legittimità dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione rimasto sospeso, come tale incidente sul rilievo penale delle violazioni contestate. (Fattispecie nella quale la Corte annullava con rinvio il provvedimento di conferma dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, nel quale il Tribunale del riesame si era limitato ad affermare la propria incompetenza a valutare l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, senza, peraltro, verificare se detta valutazione fosse stata effettuata, dopo il periodo di sospensione, dal giudice della prevenzione, che quindici anni prima aveva emesso la misura violata).
Commentario • 1
- 1. Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le Sezioni uniteFrancesco Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 48686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48686 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
48 6 8 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Maria Cristina Siotto - Presidente - Sent. n. sez.2578/2015 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - CC 29/09/2015 R.G.N. 29023/2015Filippo Casa Giacomo Rocchi Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN EG, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 12/05/2015 del Tribunale del riesame di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo Galli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., investito della richiesta di riesame dell'ordinanza in data 2 maggio 2015 del Tribunale di Vibo Valentia, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AN EG, sottoposto ad indagini per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ha confermato l'ordinanza sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'invocata declaratoria di inefficacia della misura di prevenzione personale, in ipotesi violata da AN, per essere stata disposta ус con decreto del lontano 13 agosto 1999 del Tribunale di Vibo Valentia, la cui esecuzione era rimasta sospesa per la coeva detenzione in carcere del destinatario, senza che fosse stata rivalutata, una volta cessata la detenzione, la pericolosità sociale di AN, non spettava allo stesso Tribunale del riesame, ! essendo di competenza del giudice che aveva disposto la misura di prevenzione la verifica di attuale pericolosità sociale dell'interessato; b) l'eccezione di . improcedibilità (rectius: preclusione processuale) per essere già pendente, a { carico dello stesso AN, procedimento penale per presunte violazioni della medesima misura, commesse nell'anno 2014 -il 26 e il 30 ottobre, il 23 novembre, il 15 e il 20 dicembre- nonché il 17 gennaio 2015, era infondata, posto che la misura coercitiva impugnata concerneva un diverso, seppure analogo, reato commesso successivamente alle predette violazioni;
c) nel merito doveva ritenersi accertato che AN aveva violato il divieto di associarsi a persone pregiudicate, poiché era stato sorpreso più volte (14 febbraio, 2 marzo, 16 e 23 aprile 2015) in compagnia della propria nipote, Di IL OS, la quale, . pur formalmente incensurata, era gravata da carichi pendenti per violazioni della - legge sulle armi e reati contro il patrimonio;
il 30 aprile 2015, giorno del suo . arresto, era stato inoltre sorpreso in compagnia di RE IC e PA UR, entrambi pregiudicati e UR già condannato per il delitto di truffa (art. 640 cod. pen.). Tale comportamento integrava, secondo il Tribunale, la violazione della • prescrizione di non associarsi abitualmente a persone condannate e sottoposte a . misure di sicurezza o di prevenzione, come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto della reiterazione degli incontri con la nipote non giustificati dai rapporti di lavoro intercorrenti con la stessa, essendo AN semplice - operario nell'impresa sociale di cui la congiunta era amministratore unico, con compiti di rappresentanza verso l'esterno, dunque, del tutto distinti ed autonomi rispetto a quelli esecutivi assegnati a AN;
e considerato che sia IC sia UR non erano di Limbadi, piccolo Comune di residenza obbligata di AN, e si erano recati in quel Comune al solo fine di incontrare il prevenuto, ciò che confermava il ruolo di dirigente dell'omonimo sodalizio criminale già riconosciuto a AN in sentenze irrevocabili, col rispetto a lui tributato nella zona di suo predominio criminale, restando inverosimile la tesi difensiva secondo la quale l'accertato incontro presso l'autocarrozzeria di Fortunato Moisè, in Limbadi, tra lo stesso AN e i predetti IC e UR, fosse stato : giustificato dalla necessità di questi ultimi di far riparare il finestrino rotto di un furgoncino presso la detta autocarrozzeria dove AN li avrebbe accompagnati, a titolo di pura cortesia. 2 да Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie è stato desunto dal fatto che AN, già sottoposto a procedimento penale, tuttora pendente, per violazioni della medesima misura di prevenzione commesse nell'ultimo trimestre del 2014 e il 17 gennaio 2015, era incorso in analoghe violazioni nel febbraio, marzo e fino al 30 aprile del 2005, come accertato nell'attuale procedimento.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN tramite il difensore, avvocato Stefano Nimpo del foro di Catanzaro, il quale chiede l'annullamento del provvedimento per violazione di legge e vizio della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, denunciando la motivazione meramente apparente adottata sia nell'ordinanza genetica, sia nell'ordinanza del Tribunale di conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giudice del riesame, pur non essendo competente alla rivalutazione della F pericolosità sociale di AN, avrebbe comunque dovuto rilevare, nel rispetto : della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, l'invalidità ovvero l'inefficacia della misura di prevenzione, posta in esecuzione dopo un quindicennio dalla sua adozione senza un rinnovato giudizio di pericolosità del prevenuto, rimasto costantemente detenuto dal 1999 (data di emissione della misura) al 2014 (data di esecuzione di essa senza nuovo giudizio sull'attualità della pericolosità), con la conseguente insussistenza dell'ipotizzata violazione delle prescrizioni di cui alla medesima misura e, quindi, l'illegittima applicazione del provvedimento coercitivo;
e, a sostegno di tale tesi, il ricorrente cita la sentenza n. 26821 del 2014 emessa da questa Corte. Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'ulteriore questione di improcedibilità dell'attuale procedimento, perfettamente sovrapponibile ad altro già pendente a carico di AN per le medesime violazioni. In ogni caso, l'incontro di AN con IC e UR del 30 aprile 2015 sarebbe stato occasionale;
gli incontri con Di IL OS, nipote di AN e sua datrice di lavoro, non avrebbero rilevanza penale non essendo la prima gravata da precedenti penali o da misure di prevenzione o di sicurezza, come da certificazione prodotta dalla difesa: la pendenza richiamata dal Tribunale per reati in materia di armi e contro il patrimonio sarebbe priva di : alcun riscontro documentale;
il certificato penale di UR, rilasciato su richiesta dei privati, non recherebbe alcuna iscrizione e, comunque, l'allegato suo precedente per truffa con pena sospesa sarebbe remoto e di poco conto. 3 да Non sussisterebbe il requisito della ripetitività dei contatti con persone pregiudicate, tenuto conto del vincolo parentale tra AN e la nipote, Di IL, e dell'angusto territorio del Comune di residenza, in Limbadi, nonché dell'irrazionalità della pretesa limitazione degli incontri tra AN e Di IL ai soli orari di lavoro. Anche IC RE, come UR PA, sarebbe persona incensurata, e dal prevenuto non si potrebbe pretendere una conoscenza diversa da quella desumibile dal certificato del casellario spedito a richiesta dei privati, che non reca alcuna iscrizione a carico dei predetti. In ogni caso isolato ed episodico sarebbe stato l'incontro di AN con IC e UR. L'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 pone al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno il divieto di frequentazione di persona condannata e sottoposta a misura di sicurezza o prevenzione, usando la congiunzione "e" e non l'alternativa "o", sicché devono ricorrere, nella persona illegittimamente frequentata, entrambe le qualità di condannato e sottoposto a misura di sicurezza o prevenzione, non essendo la norma suscettibile di interpretazione estensiva sfavorevole all'interessato. Per tutte le anzidette ragioni il ricorrente richiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
1.1. Con la sentenza n. 291 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12, (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. In applicazione, inoltre, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 15, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nel quale la legge n. 1423 del 1956, art. 12, è stata sostanzialmente trasfusa. Si tratta di una pronuncia che la dottrina tradizionalmente qualifica di natura additiva giacché con essa non risulta espunta of una statuizione normativa in contrasto con principi costituzionali, che viene invece adeguata ad una dimensione di coerenza costituzionale mediante l'eliminazione di un ostacolo che ne impediva l'espandersi secondo profili comunque già contenuti nella norma (una integrazione della norma del tutto avulsa dal suo contenuto violerebbe, infatti, la potestà legislativa del Parlamento e trasformerebbe il giudice delle leggi in legislatore). Sulla base di tale lezione costituzionale, la Corte di cassazione ha quindi già affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 4, ovvero d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 4 e segg., il quale, successivamente all'adozione della misura, abbia subito l'applicazione di una misura cautelare personale ovvero l'esecuzione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza positivamente apprezzata, la misura di prevenzione deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dalla esperienza di carcerazione patita" (Sez. 1, n. 26821 del 2014, Cirillo, non massimata). La tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui non spetta al giudice investito del procedimento cautelare per violazione degli obblighi inerenti a misura di prevenzione, la cui esecuzione sia rimasta sospesa nel tempo di detenzione del destinatario per riprendere il suo corso a scarcerazione avvenuta, verificare l'attualità della pericolosità sociale, trattandosi di accertamento che compete al giudice che ha originariamente applicato la misura di prevenzione, va dunque rivista in armonia con i predetti principi costituzionali e di legittimità. Segue che va affermato il seguente ulteriore principio di diritto: "In materia di misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia rimasta sospesa nel tempo di detenzione del destinatario, la valutazione di attuale pericolosità sociale, una volta cessato lo stato di detenzione, che giustifica l'esecuzione differita della misura, spetta al giudice del procedimento di prevenzione che ha applicato la medesima misura;
tuttavia, ove siano denunciate violazioni delle prescrizioni ad essa inerenti con applicazione di correlati provvedimenti di coercizione personale, il giudice del procedimento cautelare, che ne sia stato richiesto, deve verificare se la valutazione di attualità della pericolosità sociale sia stata o meno compiuta dall'autorità giudiziaria competente, costituendo essa presupposto di legittimità dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, rimasto sospeso, come tale incidente sul rilievo penale delle violazioni contestate in sede cautelare, e non può rifiutare tale verifica sulla base di una mera 05 сри 1 : delimitazione di competenze tra giudice della misura cautelare coercitiva e giudice della misura di prevenzione eseguita a distanza di tempo dalla sua adozione". Illegittimamente, pertanto, nel caso di specie, il Tribunale del riesame, pur investito dal ricorrente della censura di omessa verifica di attualità della sua pericolosità sociale, si è limitato ad affermare la sua incompetenza al riguardo e non ha proceduto al controllo dell'avvenuta esecuzione di tale valutazione da parte del Giudice cui essa spettava per avere emesso, quindici anni prima, la misura di prevenzione in ipotesi violata.
1.2. Altro profilo di illegittimità del provvedimento attiene alla mancata verifica di ulteriore presupposto delle violazioni, oggetto di contestazione cautelare, vale a dire l'effettiva sottoposizione delle persone che si assumono illecitamente frequentate a misure di prevenzione o di sicurezza e non gravate esclusivamente da carichi pendenti, i quali esulano dalla previsione normativa di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4; e, nell'ipotesi affermativa, la conoscibilità di tali misure da parte del prevenuto con l'uso dell'ordinaria diligenza, posto che il remoto precedente penale per truffa a pena sospesa, iscritto a carico di IC, neppure appariva nel certificato spedito a richiesta di privati e risulta annotato solo nel certificato acquisito dall'autorità giudiziaria. Non è, invece, corretto sostenere che l'inosservanza del suddetto divieto supporrebbe che la persona frequentata sia contemporaneamente gravata da precedenti penali e sottoposta (nel presente o nel passato) a misura di prevenzione o di sicurezza;
come pure infondata è l'eccezione di preclusione processuale per violazione del divieto di "bis in idem", giacché il procedimento di cui l'attuale sarebbe, secondo il ricorrente, un indebito duplicato, riguarda altre presunte infrazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, commesse nel corso del 2014 e il 17 gennaio 2015 e, quindi, in tempi diversi rispetto alle inosservanze contestate in questo procedimento che sarebbero state attuate tra il febbraio e l'aprile del 2015. Possono, quindi, a compendio di questo paragrafo, enunciarsi i seguenti principi di diritto: «Ai fini della configurabilità della violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trasfuso nel quarto comma dell'art. 8 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159- l'uso della congiunzione "e" non può intendersi nel senso che per la violazione della prescrizione ivi contemplata debbano coesistere, nel soggetto considerato, le qualità di "condannato" e di "sottoposto a misura di prevenzione" (o di 6 сс sicurezza), avendo chiaramente il legislatore inteso tipizzare le categorie di persone la cui frequentazione deve essere comunque interdetta al prevenuto, essendo indifferente la ricorrenza in concreto di una soltanto o di entrambe le condizioni soggettive specificate» (Sez. 1, n. 3158 del 17/02/1998, Sorrenti, Rv. 210192; conformi: Sez. 1, n. 18118 del 20/02/2003, Grossale, Rv. 223988; Sez. 1, n. 19686 del 20/03/2003, Ventaloro, Rv. 224225); con la seguente specificazione: «In tema di divieto di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 8, comma 4, mentre non è richiesta la contemporanea sussistenza di precedenti condanne e misure di prevenzione o sicurezza a carico delle persone frequentate dal sottoposto a misura di prevenzione personale, è invece inidonea a configurare la violazione del suddetto divieto, siccome estranea alla previsione normativa, la frequentazione di persone che siano gravate esclusivamente da procedimenti penali pendenti non esitati in condanne o nell'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza a loro carico»; e ancora: «Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di prevenzione personale frequenti un soggetto condannato, i cui precedenti non risultano nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la violazione del divieto di frequentazione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 8, comma 4, postula, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del dolo generico, l'accertamento in concreto della conoscenza dei pregiudizi penali della persona frequentata da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, desunta da elementi fattuali attinenti, in particolare, al contesto socio-ambientale in cui i rapporti tra il prevenuto e la persona pregiudicata si collocano, o ad altri fattori sintomatici di tale conoscenza»; senza trascurare di rilevare che: «In materia di misure di prevenzione, il sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che sia stato sorpreso una sola volta insieme a un soggetto con precedenti penali, non viola l'obbligo di non associarsi a pregiudicati, atteso che la norma richiede espressamente l'abitualità della condotta» (Sez. 1, n. 41712 del 19/10/2005, La Neve, Rv. 232875; conformi: Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806).
2. Per tutte le anzidette ragioni l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, quale si atterrà ai principi affermati nella presente sentenza procedendo alle necessarie verifiche sopra indicate. 7 Y₁
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 29 settembre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Maria CristinaSiotto Antonella Patrizia Mazzei Jutonettal. mezz DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FARELLA 8