Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 48686
CASS
Sentenza 29 settembre 2015

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In tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui all'art. 8, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011 - la frequentazione di persone gravate esclusivamente da procedimenti penali pendenti non è idonea a configurare il reato; nel caso, invece, in cui il soggetto frequentato abbia riportato una condanna, non risultante nel certificato penale spedito a richiesta di privati, è necessario accertare in concreto la conoscenza dei pregiudizi penali della persona frequentata da parte del soggetto sottoposto alla misura di sorveglianza, desumibile da elementi fattuali attinenti al contesto socio-ambientale in cui i rapporti tra il prevenuto e la persona pregiudicata si collocano o da altri fattori sintomatici.

In materia di misura di prevenzione personale, la cui esecuzione sia rimasta sospesa nel tempo di detenzione del destinatario, ai fini della configurazione del reato di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione, punito all'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il giudice, anche in fase cautelare, deve verificare se il giudice della prevenzione competente abbia compiuto una valutazione di attualità della pericolosità sociale del sottoposto, che costituisce il presupposto di legittimità dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione rimasto sospeso, come tale incidente sul rilievo penale delle violazioni contestate. (Fattispecie nella quale la Corte annullava con rinvio il provvedimento di conferma dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, nel quale il Tribunale del riesame si era limitato ad affermare la propria incompetenza a valutare l'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, senza, peraltro, verificare se detta valutazione fosse stata effettuata, dopo il periodo di sospensione, dal giudice della prevenzione, che quindici anni prima aveva emesso la misura violata).

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    Francesco Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 48686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48686
Data del deposito : 29 settembre 2015

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