Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
La prescrizione, penalmente sanzionata, che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non frequentare od associarsi a determinati soggetti implica un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente, escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2013, n. 43858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43858 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/10/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1359
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO P. M. S. - Consigliere - N. 22099/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA MA N. IL 04/07/1976;
avverso la sentenza n. 4141/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento s.r. per il capo c) rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 1 dicembre 2011 il Tribunale di Palermo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto, ritenuta la continuazione e con la riduzione per il rito, TI RI, imputato di tre violazioni della L. n. 1423 del 1956, art.9, comma 1 (capi A, B e C della rubrica), della contravvenzione di cui all'art. 116 C.d.S., commi 1 e 13 e della contravvenzione di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
3-bis, comma 4; in Palermo nel corso del 2009.
Avverso detta pronuncia ricorreva in appello l'imputato deducendo, quanto al capo A) che il ritardo di soli venti minuti per il rientro presso la sua abitazione entro l'orario prescrittogli non poteva avere rilevanza penale, quanto al capo B) che l'assunzione di stupefacenti non integrava violazione della prescrizione di vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti, ma mera violazione amministrativa, quanto al capo C) che non aveva conoscenza dei precedenti a carico di MO ND con il quale era stato controllato in una sola occasione, quanto al capo E) infine, che non aveva provveduto al versamento della cauzione richiestagli a garanzia dell'adempimento degli obblighi impostigli col provvedimento di prevenzione, dappoiché non in possesso delle necessarie disponibilità economiche.
Nel confermare, in data 13 marzo 2013, la sentenza impugnata, per quanto di interesse nel presente processo di legittimità, la corte di secondo grado osservava che il ritardo di venti minuti nel rientro presso la sua abitazione a fronte della prescrizione di rientrare alle ore 21,00 integrava senza incertezze violazione penalmente rilevante della prescrizione e che, contrariamente all'assunto difensivo, non poteva ritenersi in dubbio che l'imputato conoscesse il pregiudicato con il quale si accompagnava al momento dell'accertamento, giacché i due furono controllati mentre passeggiavano e tra di loro confabulavano.
2. Impugna con ricorso per cassazione la condanna resa come innanzi in riferimento ai capi A) e C) della rubrica l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale ne denuncia l'illegittimità per violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 5, commi 3 e 9 e difetto di motivazione.
Deduce in particolare la difesa ricorrente che il ritardo di soli 10 o 20 minuti di cui alla contestazione relativa al capo A) non integrerebbe violazione seria dei precetti imposti con la misura di prevenzione, che nel caso specifico il giudice di merito non avrebbe argomentato sul perché detto lieve ritardo integrerebbe violazione della norma ovvero sarebbe indice di pericolosità e perché una simile condotta è stata assistita da colpa o dolo. Quanto invece alla contestazione di cui al capo C) della rubrica, richiama la difesa ricorrente l'insegnamento ripetuto di questa Corte in ordine alla necessità di plurime condotte simili al fine di ritenere sussistente la violazione del divieto di non associarsi abitualmente a pregiudicati.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.
3.1 Fondata, in particolare è la doglianza relativa al capo C) della rubrica. Non è infatti dubitabile che la prescrizione relativa al divieto di frequentare od associarsi a determinate persone implica, per il significato letterale delle espressioni usate peraltro in chiave con il tenore della L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3, un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico, come quello ascritto all'imputato e compiutamente descritto nella narrativa della sentenza impugnata (negli stessi termini Cass., sez. 1, 31 maggio 1996, Di Rienzo, rv. 205.177).
Peraltro appare opportuno aggiungere che già la nozione di associazione a pregiudicati, anche a prescindere dal requisito necessario della abitualità, implica un'unione, un'aggregazione, un collegamento che non possono esaurirsi in un unico sporadico incontro tra due pregiudicati, come avvenuto nel caso di specie (Cass., sez. 1, 30.6.2004, 36123). Pertanto la condotta contestata non realizza il reato contestato, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
3.2 Viceversa infondata è la censura relativa alla sussistenza del reato di cui al capo A) della rubrica.
Perché sussista infatti la contravvenzione contestata non è richiesta dalla legge alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minore entità del ritardo nel rientro presso la propria abitazione, nè tampoco che esso ritardo sia significativo di pericolosità della condotta. Quella in esame è infatti una precisa prescrizione volta a consentire di prevenire attività delittuose da parte di soggetti ritenuti pericolosi, di guisa che la regola di condotta in argomento integra di per sè un comando al quale l'interessato deve ossequio senza margini di tolleranza.
Trattandosi infine di reato contravvenzionale è per la sua punibilità richiesta la semplice colpa, nella fattispecie in re ipsa nella condotta accertata, tenuto conto della circostanza che era ben a conoscenza dell'imputato la prescrizione alla quale era tenuto e che, come opportunamente annotato dal giudice territoriale, il prevenuto nulla ha offerto di apprezzabile e verificabile a giustificazione del suo comportamento.
4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui al capo C) per le ragioni innanzi espresse che giustificano la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste". Consegue la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), tenuto conto della sanzione di gg. 15 di arresto inflitti dal giudice di prime cure a titolo di continuazione per ogni reato contravvenzionale portato, come quello in esame, in continuazione e della riduzione di un terzo per il rito prescelto.
P.T.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) perché il fatto non sussiste ed elimina la pena di giorni dieci di arresto determinando la pena residua in mesi cinque di arresto. Rigetta nel reato il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013