Sentenza 30 giugno 2004
Massime • 1
In tema di applicazione di misure di prevenzione personali, il tribunale può disporre discrezionalmente prescrizioni diverse da quelle contemplate obbligatoriamente dal legislatore (art. 5, comma terzo, legge n. 1423 del 1956), ma non può applicare queste ultime in forma diversa da quella espressamente prevista. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dei giudici d'appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 pur in mancanza della prova dell'abitualità della condotta consistente nell'associarsi a pregiudicati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2004, n. 36123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36123 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/06/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 823
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 007495/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) RI NA N. IL 22/10/1962;
avverso SENTENZA del 12/06/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO che ha concluso per annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12-6-2003 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 25-11-2002, con la quale RI ZI era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 9 L. 1423/1956. La corte territoriale sosteneva che il RI era stato sorpreso a bordo di un'auto condotta da persona pregiudicata e, ritenendo che l'incontro non fosse stato casuale ne' fugace, affermava che era stata violata la prescrizione imposta con la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che consisteva nel non associarsi a persone con precedenti penali e non nel non associarsi abitualmente alle predette persone. Riteneva altresì inapplicabili le attenuanti generiche, in difetto di ragioni a favore e in presenza, invece, di precedenti penali ostativi.
Avverso la predetta sentenza ricorre il RI, deducendo due motivi.
Con il primo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che il comportamento vietato, ai sensi degli artt. 5 e 9 L. 1423/1956, è quello di associarsi "abitualmente" a pregiudicati, ipotesi che richiede una pluralità o serialità di comportamenti e che non è ravvisabile nell'unico episodio accertato nel caso di specie, in ordine al quale, peraltro, il ricorrente non aveva la consapevolezza della qualità di pregiudicato nella persona cui si accompagnava.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'entità della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l'altro. Il primo comma dell'art. 5 della L. 1423/56 stabilisce che il tribunale che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione determina le prescrizioni che la persona sottoposta alla misura deve osservare. Tra tali prescrizioni, ai sensi del comma 3 della citata norma, alcune devono essere imposte in ogni caso - e tra esse rientra l'obbligo di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne - mentre ai sensi del comma 4 possono essere imposte tutte le prescrizioni che il tribunale ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale.
Nel suo complesso la citata normativa deve essere interpretata nel senso che il tribunale possa disporre discrezionalmente prescrizioni diverse da quelle previste obbligatoriamente dal legislatore, ma non applicare quest'ultime in forma diversa da quella espressamente prevista;
con la conseguenza che essendo espressamente prevista come obbligatoria la prescrizione di non associarsi abitualmente a pregiudicati, il tribunale non può imporre un analogo divieto di associazione al di fuori dell'abitualità.
Peraltro già la nozione di associazione a pregiudicati, anche a prescindere dal requisito necessario della abitualità, implica un'unione, un'aggregazione, un collegamento che non possono esaurirsi in un unico sporadico incontro tra due pregiudicati, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto la condotta contestata non realizza il reato contestato e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto-reato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004