Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2004, n. 36123
CASS
Sentenza 30 giugno 2004

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In tema di applicazione di misure di prevenzione personali, il tribunale può disporre discrezionalmente prescrizioni diverse da quelle contemplate obbligatoriamente dal legislatore (art. 5, comma terzo, legge n. 1423 del 1956), ma non può applicare queste ultime in forma diversa da quella espressamente prevista. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dei giudici d'appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 pur in mancanza della prova dell'abitualità della condotta consistente nell'associarsi a pregiudicati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2004, n. 36123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36123
    Data del deposito : 30 giugno 2004

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