Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
VARIE DCV REPUBBLICA ITALIANA IN NO03740/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 9891/99 Cron. 78945 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 1254 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da:
1.. SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. FALLIMENTO MULAT ITALIA SpA, in persona del Curatore, il16 MAR. 2001. IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8 presso l'avvocato EMANUELE B., rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato RAGO VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMAD CASSAZIONE AZIENDA MUNICIPALIZZATA CENTRALE DEL LATTE DI NAPOLI, UFFICIO COPIE in persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale al Sig.BG О per diritti 1:2000+2 domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della P LUG 2009 2000 CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa IL CANCELLIERE 2057 dall'avvocato DI LEVA GIANFRANCO, giusta mandato a -1- margine del controricorso;
controricorrente -
contro
AGRIMED SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso l'avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
FILIALE DI AVELLINO, BN BANCO DI NAPOLI SpA COMMERCIO & FINANZA SpA;
intimate avverso la sentenza n. 852/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata 1'01/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Srubek Tomassy, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 5-5-1998, la Curatela del fallimento della Mulat Italia proponeva appello avverso la sentenza n.45/98 con cui il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi aveva rigetta o la richiesta di revocatoria fallimentare proposta da essa Curatela nei confronti dell'Agrimed s.p.a. e della BN Commercio e Finanza s.p.a., quali cessionarie dei crediti della Mulat originariamente vantati nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Centrale del latte di Napoli per forniture di latte. La Corte d'Appello di Napoli, costituitesi le appellate, che a loro volta proponevano impugnazione in via incidentale, con la sentenza in esame, dichiarava inammissibile il gravame principale della Curatela ed inefficaci i gravami incidentali ai sensi dell'art.334 c.p.c.; affermava, in particolare, la Corte territoriale che l'appello della Curatela era da considerarsi, in base al disposto dell'art.330 c.p.c., inesistente, e quindi non sanata dalla costituzione in giudizio delle parti appellate, in quanto la notifica del relativo atto nei confronti dell'Agrimed s.p.a. era stata effettuata non nella sede sociale di quest'ultima ( in Roma alla via Po n.43), quale dalla stessa indicato nell'atto di notifica della pronuncia di primo grado, bensì presso il domicilio eletto nel giudizio innanzi al Tribunale. Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo, la Curatela;
resiste con controricorso l'Agrimed s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell'art.330 c.p.c., con riferimento agli artt.325 e326 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, e dall'altro la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., per non avere, la Corte di merito considerato che, se è vero che l'art.330 prevede che l'impugnazione debba essere notificata “nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto" nell'atto di notificazione della sentenza", è altrettanto vero che i medesirni (residenza e domicilio) debbono essere compresi "nella circoscrizione del giudice che tale sentenza abbia pronunciato”, e per avere, altresì, ritenuto detta Corte l'inesistenza della notifica dell'atto di appello in questione anziché la sua nullità, con conseguente sanatoria della stessa a seguito della costituzione delle appellate, in base al costante indirizzo giurisprudenziale di legittimità sul punto. Il ricorso, anche se in parte, è meritevole di accoglimento. La prima censura, espressa nell'unico motivo di ricorso, non è fondato: il disposto dell'art.330 c.p.c., secondo cui se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua 66 residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato”, va interpretata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel senso che, logicamente, la dichiarazione di residenza (in quanto quid iuris precostituito ed autonomo rispetto a vicende processuali) non è riconducibile, così come l'elezione di domicilio, alla circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, per cui, nel caso di specie, avendo la società Agrimed, indicato in sede di notifica della sentenza di primo grado, la propria residenza, quale sede sociale, in Roma, la notifica dell'appello doveva essere effettuata presso detta sede e non presso il difensore della stesa Agrimed come domiciliato nel giudizio innanzi al Tribunale. Fondata è, invece, la seconda censura: per uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le ultime, Cass.S.U. n.925/99 m. 532453; Cass.n.7334/99 m.528522; Cass. n.11360/99 m.530559) la notificazione è inesistente quando manchi ovvero quando sia stata effettuata in modo assolutamer te non previsto dalla legge mentre è nulla allorchè sia stata eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli normativamente previsti ma che presentino, comunque, un collegamento con 1 il destinatario della notifica, con la conseguenza che la costituzione in giudizio di quest'ultirno (avvenuta anche al solo scopo di eccepire tale patologia) sana il vizio con efficacia ex tunc . Ne deriva, con riferimento al caso di specie ed a quanto previsto nell'art.330 c.p.c., che la notifica dell'atto di appello effettuata alla controparte presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado (quindi soggetto non del tutto estraneo al destinatario) anziché presso la residenza (o anche sede sociale) indicata nell'atto di notifica della sentenza di primo grado è da ritenersi nulla, e non inesistente, e come tale sanata per effetto della costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. In Roma, il giorno 8-11-2000 L'estensore Il Presidente Bul. CORTE CUPRI NSLATIONE IL CANCELLIS Prime Sexy UL IS NE Depositato in Cancellera Move a 15 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Jure Vallemaмес hoooo 290000) UFFICIO DELLE RATE ROMA 2 180 GIU 2001 Serie 4. Registrato in 290.000 28.105 versate ₤. DUECENTONOVANTAMILA al n p. Il Dirigente Area S izi (lire (D.ssa Maria Grazia DFPPO) Responsabile Servicio A udiziari 31730 (Dr. M. RACCIC NI) I M