Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma quarto, del medesimo D.Lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l'imputato era stato notato incontrarsi sulla pubblica via, fugacemente e separatamente, con sei diversi pregiudicati, ciascuno dei quali incontrato in un'unica occasione, e in due contestuali occasioni con un'altra persona, pure pregiudicata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 27049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27049 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
27049-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 09.05.2017 Dott.ssa Mariastefania DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA Consigliere - Dott. Vincenzo SIANI N. 503/2017 Dott.ssa Monica BONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. Stefano APRILE REGISTRO Dott. Alessandro CENTONZE - Consigliere - GENERALE N. 6633/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO AS, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16 ottobre 2015 pronunciata dalla Corte di appello di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
dato atto dell'assenza del difensore. A RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Lecce ha riformato, solo con riguardo al trattamento sanzionatorio unificando i reati sotto vincolo della continuazione, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 27 febbraio 2014 che aveva dichiarato DO SS responsabile del reato di cui all'articolo 75 d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riferimento alla violazione della prescrizione di non associarsi a persone condannate e di non rincasare la sera più tardi delle 20:00 e di non uscire di casa al mattino prima delle 7:00, fatti commessi in Fasano tra il 12 ottobre 2009 e il 17 dicembre 2010. La Corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, ha accolto l'appello con riguardo alla richiesta di unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e ha, quindi, rideterminato la pena, stabilendo in mesi tre di arresto la pena per tutte le violazioni inerenti alla frequentazione con pregiudicati e aumentandola di un mese di arresto per ciascuna delle ulteriori quattro violazione dell'orario di rientro a casa, così determinandone in complessivi mesi sette di arresto la sanzione inflitta, sanzione che il giudice di primo grado aveva invece stabilito in complessivi anni uno e mesi tre di arresto, irrogando la sanzione di mesi tre di arresto per ciascuna delle cinque violazioni commesse (ritenendo unica violazione quella concernente il divieto di frequentazione con pregiudicati).
2. Ricorre DO SS, a mezzo del difensore avv. Umberto Sforza, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, formulando due motivi di ricorso.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che la sentenza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la violazione della prescrizione inerente il divieto di incontro con pregiudicati, evidenziando che nelle occasioni citate lo stesso ha incontrato fugacemente sempre persone diverse, così non sussistendo la richiesta abitualità della frequentazione. 2 + 2.2. Osserva, con il secondo motivo, che la sentenza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 62-bis cod. pen., e per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata fornita sul punto una motivazione generica e comunque insufficiente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è inammissibile e, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione del reato, poiché, per quanto riguarda le frequentazioni con pregiudicati, fa errata applicazione della norma incriminatrice.
2. La prescrizione relativa al divieto di frequentare o associarsi a determinate persone implica, per il significato letterale delle espressioni usate, un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico (Sez. 1, Sentenza n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806; Sez. 1, Sentenza n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, 31 maggio 1996, Di Rienzo, Rv. 205.177). La nozione di associazione a pregiudicati, anche a prescindere dal requisito necessario della abitualità, implica un'unione, un'aggregazione о un collegamento che non possono esaurirsi in un unico sporadico incontro (Sez. 1, Sentenza n. 36123 del 30/06/2004, Larizzi, Rv. 229838). È, inoltre, necessario un comportamento abituale caratterizzato dalla ripetizione della medesima condotta vietata (così, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265666), similmente a quanto accade per altre fattispecie caratterizzate dall'abitualità. È necessario rammentare che i reati abituali sono tradizionalmente distinti in necessariamente abituali, quando le singole condotte non costituiscono di per sé 3 reato (per esempio: il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 cod. pen. integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, che possono essere sia commissivi che omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, reato che si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità; così, in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 34480 del 31/05/2012, D.L., Rv. 253568), ed eventualmente abituali, quando le singole condotte sono invece autonomamente sanzionate (per esempio: il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina previsto dall'art. 570 cod. pen. può ritenersi integrato anche da un unico atto espressivo dell'abuso; così, in motivazione, Sez. 6, n. 18289 del 16/02/2010, P., Rv. 247367; Sez. 5, n. 2100 del 15/12/2009, dep. 2010, E., Rv. 245926; per la definizione, si veda Sez. 1, n. 1430 del 9/3/1998, Confl. comp. in proc. Berisa Rama, Rv. 210201).
3. Il reato di cui all'articolo 75 d.lgs. n. 159 del 2011 è, chiaramente, un reato necessariamente abituale che si perfeziona con il compimento di un minimo di condotte collegate da un nesso di abitualità che determinano la lesione del bene giuridico protetto. Trattandosi, come si è visto, di un reato abituale deve escludersi l'applicabilità della continuazione tra vari episodi di violazione del precetto di non frequentare pregiudicati, salvo il caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra (si veda, con riguardo ai maltrattamenti in famiglia, Sez. 6, Sentenza n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148). Per altro verso il contenuto minimo della violazione non può essere individuato nel mero superamento del singolo episodio di frequentazione, proprio in ragione della natura abituale del comportamento. Si deve trattare, cioè, di una serie di condotte reiterative della violazione della prescrizione, capaci di essere apprezzate come dimostrative dell'abituale condotta di trasgressione. Premesso che la dimostrazione, in concreto, del requisito della abitualità è rimessa al giudice di merito, il quale deve fornire sul punto una specifica motivazione con riguardo alla idoneità offensiva della condotta, il Collegio ritiene di doversi discostare da una precedente decisione che ha ritenuto sufficienti due 4 incontri con un soggetto pregiudicato per ravvisare la violazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, Sentenza n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882), apparendo necessario, per ritenere superata la soglia di punibilità propria dei reati abituali, una maggiore reiterazione delle condotte che sia dimostrativa, cioè, di una frequentazione non occasionale o episodica. In tale ottica, quindi, deve trattarsi di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con soggetti pregiudicati, contatti caratterizzati, per quanto riguarda il singolo pregiudicato, da una apprezzabile numerosità, certamente superiore a due. La sentenza impugnata si limita, sul punto, a valorizzare la circostanza che il ricorrente è stato notato, mentre era sulla pubblica via, incontrarsi fugacemente e separatamente con sei diversi soggetti pregiudicati ciascuno di essi incontrato in un'unica occasione e in due contestuali occasioni con un diverso - soggetto pure pregiudicato, senza verificare l'idoneità offensiva della condotta che appare in realtà tutt'affatto abituale. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio poiché, dato il tempo trascorso, il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Stefano Aprile て DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAG 2017 IL CANCELLIERE FA AI 5