Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è richiesta, per l'integrazione del reato sotto il profilo della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento. (Nella specie, sono stati ritenuti sufficienti due incontri con un soggetto pregiudicato legato da rapporti di parentela con l'imputato e la frequentazione con un soggetto pregiudicato per un reato risalente nel tempo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2009, n. 47109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47109 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 26/11/2009
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 1023
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI RI rel. Consigliere N. 30227/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP EL n. il 15 gennaio 1977;
avverso la sentenza 6 aprile 2009 - Corte di Appello di Bari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RI Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 6 aprile 2009, depositata in cancelleria il 9 aprile 2009, la Corte di Appello di Bari, confermava la sentenza 16 luglio 2008 del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, che aveva dichiarato AP EL colpevole del reato a lui ascritto (L. n. 1423 del 1956, art. 9) condannandolo alla pena di mesi sette di arresto.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Giuseppe Stefano Perrone, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione AP EL chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
a) erronea applicazione delle norme penali;
veniva eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Tribunale:
anziché rimettere gli atti al Pubblico Ministero il Tribunale aveva provveduto direttamente alla notifica;
b) erronea applicazione della legge penale e travisamento dei fatti;
il giudice di merito non aveva tenuto conto del fatto che il pregiudicato che aveva avuto un incontro con il prevenuto era un parente, circostanza peraltro provata in causa. Manca inoltre l'abitualità della frequentazione essendosi trattato di due sole circostanze;
in relazione poi alla frequentazione di tale TA RI, su cui nulla riferisce il giudice, trattasi di soggetto che aveva riportato una condanna risalente nel tempo che non poteva essere a conoscenza del AP;
c) erronea applicazione della legge penale, posto che al AP non poteva essere conteggiata la recidiva, trattandosi di reato colposo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio nei limiti di cui in dispositivo. 3.1. - Il primo motivo di ricorso non è fondato e va rigettato. Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che determina una indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice, rilevata la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla parte offesa e ritenuta la nullità di tale decreto, restituisca gli atti al P.M. per il rinnovo della citazione anziché provvedervi autonomamente (Cass., Sez. 3, 3 novembre 1998, rv. 212494; Sez. 3, 16 giugno 1998, rv. 211691). E tale principio si applica anche nel caso in cui a non essere stata citato è l'imputato posto che nella fattispecie, trattandosi di citazione diretta, il provvedimento del Pubblico Ministero è stata anche espressione del suo potere di promuovere l'azione penale, che, in relazione all'imputato e limitatamente allo specifico reato in contestazione, può dirsi del tutto consumato. È evidente pertanto che la trasmissione degli atti da parte del Tribunale rimane un atto che non è solo si appalesa illegittimo, ma si mostra altresì esplicazione di un potere astrattamente non previsto dall'ordinamento ingenerando peraltro una stasi del procedimento. Sul punto si è recentemente pronunciata le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni) che ha individuato l'ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e quella di abnormità funzionale in quello di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, vale a dire nel caso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Bene ha fatto quindi il giudicante che, nel valutare l'esistenza di una mera nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e non di una nullità di quest'ultimo atto, non ha trasmesso gli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, ma vi ha provveduto direttamente.
3.2. - Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato. È costante insegnamento di questa Corte ritenere che, in tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ma deve essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione, non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (v. ex pluribus, Cass., Sez. 1, 8 aprile 2008, n. 16789, P.G. in proc. Danisi, rv. 240121). 3.2.1. - Del tutto ininfluente ai fini della sussistenza del reato è la circostanza che la persona frequentata fosse un parente posto che la norma non soffre di eccezioni al riguardo. Se è ben vero che in tema di applicazione di misure di prevenzione, la sola "frequentazione" di componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa non basta per dedurre l'adesione di una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro famiglia di appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale frequentazione con moventi leciti (Cass., Sez. 5, 2 giugno 1993, n. 2113, rv. 194364, Romeo) è anche certo che una volta applicata la misura detta, non vi è alcuna ragione, sotto il profilo dell'ordine pubblico, per introdurre distinzioni di sorta. Diversamente opinando si darebbe infatti la patente di legittimità alla frequentazione tra loro di parenti pregiudicati sul cui nucleo sono per lo più fondate molte delle cosche malavitose a tutt'oggi attive.
3.2.2. - A nulla può inoltre rilevare l'assunto difensivo secondo cui la persona venuta a contatto dal sottoposto sia un pregiudicato per un reato risalente nel tempo atteso che il reato ascritto è una contravvenzione, sicché il contravventore risponde anche per negligenza, gravandogli per vero l'onere di accertare, in forza della sua condizione di persona raggiunta da misura di prevenzione, se i soggetti che con lui si approcciano in modo apprezzabilmente significativo appartengano o meno al novero di quelli la cui frequentazione gli è preclusa.
3.3. - Deve essere invece accolto il terzo motivo di impugnazione. Giova osservare che la L. 5 dicembre 2005, n. 251 con la disciplina novellatrice di cui all'art. 4 (cd. L. ex Cirielli) ha modificato il testo dell'art. 99 c.p., comma 1, consentendo di applicare l'aumento di un terzo previsto per la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto di analoga natura, non punito cioè a titolo di colpa. La nuova norma ha quindi sostituito, non senza polemiche, la disposizione precedente, che prevedeva l'aumento per la recidiva nei confronti di "chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva) un altro". Il nuovo quadro normativo in materia ha pertanto espunto dai sistema penale la recidiva con riferimento alle contravvenzioni e ai delitti colposi, di guisa che è venuta meno la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale. Trattandosi di norma di diritto penale di natura sostanziale, essa è di immediata applicazione, con la conseguenza che l'aumento di un terzo quantificato nel caso in esame in due mesi, va dunque eliminato, ancorché consumato il reato in epoca anteriore (17 ottobre 2004) all'entrata in vigore della novella (il 31 marzo 2005) (in termini: Cass., Sez. feriale, 25 luglio 2006, n. 26556). 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva che esclude e determina la pena in mesi cinque di arresto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009