Sentenza 1 dicembre 2020
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un sorvegliato speciale che, in un arco di tempo relativamente concentrato, aveva intrattenuto una pluralità di incontri con almeno cinque pregiudicati, tra cui, in due occasioni, il fratello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2020, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
05396-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 579/2020 FILIPPO CASA UP 01/12/2020- TERESA LIUNI R.G.N. 46638/2019 PALMA TALERICO - Relatore- STEFANO APRILE DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE d'APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni scritte depositate in data: - 12/11/2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
- 15/11/2020 dall'avv. Paola TORTORELLA, per ZA, che ha insistito nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Foggia in data 26 Marzo 2012 con la quale SA ZA è stato giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 75, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si associava abitualmente con persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione, frequentando CH UN, LE ZA, NI TA, ND RE e RO ZI, venendo condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.
2. Ricorre SA ZA, a mezzo del difensore avv. Paola Tortorella, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: la violazione della legge processuale, in riferimento all'articolo 429, comma 2, cod. proc. pen. in presenza della nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto mancante delle indicazioni concernenti la data degli incontri e delle frequentazioni asseritamente intrattenute con i pregiudicati, non potendosi ritenere detta lacuna colmata dalla conoscenza degli atti del procedimento (primo motivo); - il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità poiché risulta mancante o insufficiente la motivazione relativa alla abitualità e reiterazione della condotta. Seguendo l'orientamento giurisprudenziale più recente, deve concludersi che la abitualità che caratterizza il fatto tipico non coincide con una frequentazione occasionale о episodica, ma richiede la ripetitività del comportamento, occorrendo quindi plurimi e stabili contatti e frequentazioni con soggetti pregiudicati (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017).
3. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 2/4/2020, il procedimento veniva rinviato ex lege in forza del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi. In forza dei provvedimenti emessi a norma dell'art. 83, commi 6 e 7, DL n. 18 del 2020, e successivi, il ricorso veniva quindi fissato per l'udienza del 3/7/2020 e poi per l'odierna udienza, con regolare avviso alle parti, nel rispetto del termine di legge tenuto conto dei sopra richiamati provvedimenti di fissazione.
3.1. Il Collegio, riunitosi nel Palazzo di giustizia di Roma, ha proceduto alla trattazione scritta ex art. 23 DL n. 137 del 2020, sulla base delle trascritte conclusioni delle parti. 2 44 35 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, laddove, rispettivamente, non si confronta con la puntuale motivazione stesa dal giudice di appello, ed è in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741): orbene, nel caso di specie, come opportunamente evidenziato dalla Corte territoriale, avendo l'imputato richiesto espressamente di essere giudicato con il rito abbreviato e, quindi, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero, ha perciò stesso palesato di avere acquisito la piena conoscenza dell'accusa e delle relative fonti.
2.2. Del resto, l'atto di appello deduceva in modo generico la questione di nullità, limitandosi a contestare la mancata indicazione degli orari degli incontri con i pregiudicati, incontri che, del resto, il ricorso non contesta essere avvenuti, sicché il motivo di ricorso è inammissibile perché si innesta su una doglianza a sua volta originariamente inammissibile.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio intende ribadire, il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione prevista dall'art. 8, comma 4, dello stesso decreto concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di «associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, sicurezza≫ conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 3 B 278942; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635). Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per l'intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Nei citati arresti, si è, conseguentemente, escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti.
3.2. La Corte territoriale si è pienamente conformata ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la pluralità di contatti con pregiudicati (almeno cinque), il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative degli incontri, evocative di una precedente programmazione (come nel caso dei controlli subiti con UN, asseritamente accompagnato all'ospedale; con TA, con il quale si è intrattenuto per oltre 30 minuti;
con il fratello LE ZA, incontrato per due volte), e la caratura criminale dei soggetti frequentati, tutti noti alle Forze dell'ordine, tra i quali il fratello LE ZA pure sottoposto ad analoga misura di prevenzione. Tutti tali indicatori sono stati ragionevolmente considerati dai Giudici di merito come atti ad escludere il carattere occasionale degli incontri.
3.3. Il ricorso oppone, alla congrua motivazione esposta, inammissibili rilievi di carattere eminentemente confutativo, generici e tendenti a una rilettura in fatto delle emergenze probatorie, senza confrontarsi criticamente con l'iter argomentativo sviluppato in sentenza. In particolare, senza contestare la piena consapevolezza dello status dei soggetti incontrati, si limita a dedurre che l'incontro con il fratello non può essere qualificato come vietato, dato il vincolo di parentela, mentre gli altri incontri non avrebbero carattere abituale.
4. Ebbene, deve essere anzitutto precisato che l'esistenza del rapporto di parentela o affinità non costituisce ragione scriminante all'applicazione del divieto, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità precisato che è del tutto ininfluente, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che la persona 4 2 frequentata sia un parente, posto che la norma non soffre di eccezioni al riguardo. Se è ben vero che, in tema di applicazione di misure di prevenzione, la sola frequentazione di componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa non basta per dedurre l'adesione di una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro famiglia di appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale frequentazione con moventi leciti (Cass., Sez. 5, n. 2113 del 2/06/1993, Rv. 194364, Romeo) è anche certo che, una volta applicata la misura detta, non vi è alcuna ragione, sotto il profilo dell'ordine pubblico, per introdurre distinzioni di sorta. Diversamente opinando si darebbe, infatti, la patente di legittimità alla frequentazione tra loro di parenti pregiudicati (così, in motivazione, Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882).
4.1. Deve, infatti, essere evidenziato che, a norma dell'art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011, l'interessato può chiedere in ogni momento all'autorità che ha emesso la misura di prevenzione di modificarla per adattarla alle esigenze del prevenuto, sicché la necessità, derivante da motivi leciti, di frequentazione di parenti pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione, può trovare lecito sfogo nei limiti dell'autorizzazione concessa dal Tribunale competente, mentre non può, invece, essere rimessa alla libera scelta del prevenuto che decida di associarsi con chicchessia in violazione degli obblighi imposti. Perciò, in disparte le frequentazioni occasionali di per sé sottratte ai rigori del divieto, costituisce condotta penalmente rilevante la circostanza che l'imputato ha stabilmente e ripetutamente frequentato, in assenza di specifica autorizzazione, il proprio fratello non convivente, pregiudicato e sottoposto ad analoga misura di prevenzione.
5. Con riguardo, poi, alla reiterazione delle frequentazioni e degli incontri con gli altri pregiudicati, il ricorso, come detto, omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato le caratteristiche di detti abboccamenti e la ripetizione degli stessi in un contesto temporale ben definito, elementi tutti non illogicamente ritenuti indicativi della reiterazione della condotta e perciò penalmente rilevanti. 5 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2020. Il Presidente Il Consigliere estensore Filippo Casa Stefano Aprile, Dr. Сег ☐ IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 FEB 2621 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6