Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2006, n. 656
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Sentenza 28 settembre 2006

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In tema di competenza del giudice di pace, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 (nella specie reato di ingiuria), resta ferma, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 63, comma primo e 64, comma secondo, la competenza del giudice superiore, pur essendo applicabile il nuovo regime sanzionatorio, salva l'applicabilità della norma più favorevole al reo ex art. 2, comma terzo, cod. pen.; tuttavia, il richiamo a quest'ultima norma sostanziale deve intendersi circoscritto all'ambito sanzionatorio e non può estendersi all'applicazione di norme processuali quale quella relativa al tentativo di conciliazione, considerato che, per effetto della suddetta disciplina transitoria, in tale ipotesi, si osservano le disposizioni del titolo II della legge (relative al nuovo trattamento sanzionatorio per i reati divenuti di competenza del giudice di pace), nonché, in quanto applicabili, le disposizioni specificamente indicate, tra le quali non è compreso l'art. 29 che disciplina il tentativo di conciliazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2006, n. 656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 656
    Data del deposito : 28 settembre 2006

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