Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
In tema di competenza del giudice di pace, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 (nella specie reato di ingiuria), resta ferma, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 63, comma primo e 64, comma secondo, la competenza del giudice superiore, pur essendo applicabile il nuovo regime sanzionatorio, salva l'applicabilità della norma più favorevole al reo ex art. 2, comma terzo, cod. pen.; tuttavia, il richiamo a quest'ultima norma sostanziale deve intendersi circoscritto all'ambito sanzionatorio e non può estendersi all'applicazione di norme processuali quale quella relativa al tentativo di conciliazione, considerato che, per effetto della suddetta disciplina transitoria, in tale ipotesi, si osservano le disposizioni del titolo II della legge (relative al nuovo trattamento sanzionatorio per i reati divenuti di competenza del giudice di pace), nonché, in quanto applicabili, le disposizioni specificamente indicate, tra le quali non è compreso l'art. 29 che disciplina il tentativo di conciliazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2006, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 28/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMMASI Maria Stefania - Consigliere - N. 1586
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 31966/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. PANTI Duccio il 23.5.2005, difensore di COSA CC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14.3.2005;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Sentito, altresì, l'avv. DE MARTINO Valerio, quale sostituto processuale dell'avv. PANTI Duccio che si è riportato alle conclusioni del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cosa CC era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Siena, del reato di cui all'art. 594 c.p., per avere offeso l'onore ed il decoro di OR AR dicendole maiala, perfida, grassona (in Monteroni d'Arbia il 18.7.1999). Con sentenza del 20 gennaio 2003, il Tribunale dichiarava l'imputata colpevole del reato ascrittole e, con la concessione delle attenuanti generiche, la condannava alla pena di Euro duecento/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e non menzione della condanna nel certificato penale. Condannava, altresì, l'imputata al risarcimento del danno procurato alla OR C., costituitasi parte civile, che liquidava in Euro 250,00. Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputata, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione impugnata, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 64,
e dell'art. 2 c.p., comma 3. Lamenta, al riguardo, che erroneamente il giudice di appello aveva confermato l'orientamento del primo giudice che aveva escluso, nel caso in questione, la competenza per materia del Giudice di Pace per il reato di ingiuria, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000. Tale interpretazione si pone, infatti, in contrasto con il disposto dell'art. 63, commi 1 e 2, che, nel lasciare la competenza per i reati in questione al giudice superiore, richiama nondimeno l'art. 2 c.p., comma 3. Tale rinvio avrebbe dovuto far prevalere la normativa speciale, in quanto più favorevole per il reo, prevedendo non solo l'applicazione di pene meno severe rispetto a quelle previste dall'art. 594 c.p., ma anche la possibilità, a norma dell'art. 29, dell'esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione. Orbene, di tale più favorevole regime processuale non aveva potuto beneficiare l'imputata.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b), con riferimento all'art. 468 c.p.p., ed illogicità e contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e). Sostiene, in proposito, che il giudice di primo grado aveva violato la norma processuale di cui all'art. 468 c.p.p., in quanto non aveva ritenuto di escutere i testimoni, specificamente indicati nell'atto depositato in cancelleria il 13.1.2003 dal difensore dell'imputata. Infatti, dopo aver ammesso il mezzo di prova e, constatato, all'udienza dibattimentale, che alcuni testimoni (tra cui MA NE, BR AR IN e FA PE) non erano stati citati per l'udienza, aveva erroneamente dichiarato la parte decaduta dalla facoltà di escussione. Tale errore era stato rilevato dal giudice di appello che, nondimeno, aveva ritenuto di non dover escutere i testimoni, considerandone superfluo l'esame ai sensi dell'art. 495 c.p.p., sul rilievo che fosse sufficiente il compendio probatorio in atti. Non si era, però, avveduto che le risultanze probatorie anzidette, rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni, erano contraddittorie e manifestamente illogiche, come tali inidonee a fondare il giudizio di responsabilità. Il terzo motivo denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione, a norma dell'art.606 c.p.p., lett. e), con riferimento alle già segnalate incongruenze del materiale di prova, stante l'incoerenza del dictum della persona offesa e la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali.
2. - Il primo motivo è destituito di fondamento. Con ineccepibile motivazione la Corte di merito ha, infatti, rigettato identica questione d'incompetenza sul giusto rilievo che, per effetto delle disposizioni transitorie dettate dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, comma 1, e dall'art. 64, comma 2, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, resta ferma la competenza del giudice superiore, ma è stabilita l'applicabilità del nuovo regime sanzionatorio, salva l'operatività dell'art. 2 c.p., comma 3. Il richiamo a tale norma sostanziale deve intendersi relativo al profilo della sanzione e non può estendersi, come vorrebbe parte ricorrente, sino all'applicazione anche di norme processuali, asseritamente, più favorevoli all'imputato, come quella relativa al tentativo di conciliazione. Ogni dubbio al riguardo, in ordine all'applicazione del regime processuale da seguire per i reati di competenza del giudice di pace, commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella (2 maggio 2002, ai sensi dell'art. 65), è risolto dalla stessa disciplina transitoria sopra richiamata, nella parte in cui stabilisce che, nell'ipotesi anzidetta, si osservano le disposizioni del titolo 2^ della legge (relative appunto al nuovo trattamento sanzionatorio per i reati divenuti di competenza del giudice di pace) nonché, in quanto applicabili, le sole disposizioni di cui agli articoli specificamente indicati, tra i quali non è compreso l'art. 29, che prevede, appunto, il tentativo di conciliazione.
Invece, per i reati commessi dopo la pubblicazione dell'anzidetto decreto si osservano anche le norme del titolo 1^, se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.
Anche la seconda censura è priva di fondamento, posto che la Corte di merito, pur rilevando che, erroneamente, era stata dichiarata, in primo grado, la decadenza dalla prova per testi, con riferimento ai testimoni non citati, aveva nondimeno, motivatamente, negato l'escussione in appello della prova non ammessa, considerata superflua alla stregua del già raccolto testimoniale. Il terzo motivo è infondato, posto che - con apprezzamento squisitamente di merito, insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato - la Corte Territoriale ha ribadito il giudizio di responsabilità a carico dell'imputata alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, prudentemente stimate nella loro attendibilità, e delle raccolte testimonianze, considerate pur esse meritevoli di affidamento.
3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007