Art. 10.
E' abrogata la legge 9 gennaio 1956, n. 24 .
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' abrogata la legge 9 gennaio 1956, n. 24 .
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.