Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 4
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante "ex lege", costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge", indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 di detta legge, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e per rivalutazione.
Il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provato dall'impresa assicuratrice. In tema di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore o di natanti, tale regola vale anche in relazione ai massimali minimi di legge, di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 ed anche con riferimento al caso in cui sia in giudizio l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, dovendosi, d'altro canto, escludere che il giudice sia tenuto a conoscere o ad acquisire il decreto del Presidente della Repubblica, che su proposta del Ministro per l'Industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, e restando, in conseguenza, la sua produzione in giudizio un onere dell'impresa cessionaria, che abbia sollevato l'eccezione di sussistenza del limite del massimale. Il suddetto decreto, infatti, integra un atto amministrativo e non un atto normativo, in quanto non presenta le caratteristiche stabilite dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988 per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti, poiché non solo l'art. 9 della legge n. 990 del 1969 non gli attribuisce la denominazione di regolamento, ma, inoltre, esso non è emanato previo parere del Consiglio di Stato.
Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).
I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Con riferimento ai regolamenti emessi dal potere esecutivo, al fine della attribuzione del carattere della normatività, assume, inoltre, rilievo l'espressa disciplina prevista nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, la quale all'uopo esige, sia per il caso di emissione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia per il caso di emissione con decreto ministeriale, che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, che comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. (in base a tali principi la Suprema Corte ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il Ministro per l'Industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, ed ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti amministrativi).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1999, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIASS ASSIC SPA, in nome INA - Gestione Autonoma, Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE AU AE, DE AU RI, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SEPE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MICHELE MELE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NA ER, INTEREUROPEA COMP ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2251/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 10/07/96 e depositata il 23/09/96 (R.G. 487/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 19.12.1986 EL GA RI e EL GA RA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, EN DO, il Commissario liquidatore della s.p.a. Intereuropea Assicurazioni e la s.p.a. Uniass Assicurazioni, in nome dell'I.N.A., gestione autonoma fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo, previa dichiarazione della responsabilità del primo, la condanna delle seconde al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in Napoli l'8.4.1983, allorché esso attore EL GA RA alla guida della moto di proprietà di EL GA RI, veniva investito dall'autovettura Renault, tg. NA h 70414, il cui conducente nell'effettuare il sorpasso di altri autoveicoli, invadeva la corsia opposta di marcia, collidendo con la moto del EL GA e causando danni alla moto ed al conducente.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15.11.1994, accoglieva la domanda e riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto nella produzione del sinistro e condannava il commissario liquidatore predetto e la Uniass al pagamento nei confronti dell'attore del GA RA della somma di L. 134.500.000, oltre interessi, e nei confronti di EL GA RI della somma di L. 500.000.
Proponeva appello la s.p.a. Uniass.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23.9.1996, rigettava l'appello.
Riteneva la Corte che sulla base della deposizione dei testi ZZ MB e ZZ EL era rimasto accertato che fu l'auto tg. NA h 70414, che, procedendo ad alta velocità ed invadendo la corsia opposta, nell'effettuare un sorpasso, investi la moto condotta da EL GA RA, procedente in senso contrario;
che la responsabilità esclusiva dell'incidente era da ascriversi al conducente dell'auto, che procedeva a velocità inadeguata alle condizioni del traffico ed aveva invaso la corsia opposta, mentre nessuna responsabilità poteva ascriversi al conducente della moto Cagiva, il quale percorreva la propria corsia di marcia, quando fu improvvisamente investito dall'auto; che il fatto che l'auto era stata rubata non esimeva il proprietario della stessa dalla responsabilità, non risultando provato che egli aveva adottato adeguati mezzi di custodia. Riteneva, inoltre, la Corte che nella fattispecie sussisteva anche la mala gestio dell'Intereuropea, precedentemente alla sua messa in liquidazione coatta, sia dell'Uniass, quale impresa cessionaria, e che, in ogni caso, nessuna prova quest'ultima aveva fornito dell'assunto massimale di cinquanta milioni.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Uniass, nella qualità, che ha anche presentato memoria. Resistono con controricorso EL GA RI e EL GA RA. Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all'identificazione dell'autovettura investitrice, sostenendo che manca la prova rigorosa in merito.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
La Corte di appello ha infatti ritenuto di poter identificare l'auto investitrice sulla base della deposizione del teste ZZ MB, che, presente all'incidente, rilevò il numero di targa della Renault investitrice, NA h 70414, osservando, altresì, che la circostanza risultava suffragata anche dalla deposizione del teste ZZ EL.
Osserva questa Corte che la ricostruzione di un sinistro stradale, costituendo accertamento di una situazione di fatto, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di sindacato di legittimità.
L'art. 116, 1^ c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario, cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nella fattispecie, quindi, non è censurabile in questa sede l'impugnata sentenza che ha ritenuto di fondare la propria decisione, quanto all'individuazione dell'auto investitrice, sulle prove testimoniali raccolte.
2.1. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art.2054, c. 2^ c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto che il sinistro si era verificato a causa dell'invasione della carreggiata opposta a quella di marcia da parte dell'auto, non aveva tenuto conto che ciò non liberava il conducente dalla presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, c. 2^, c.c.. 2.2. Osserva questa Corte che il principio secondo cui la condotta colposa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, c. 2^, c.c. ed è applicabile anche nell'ipotesi di invasione della semi carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, trova un limite nell'accertamento che il comportamento dell'altro conducente sia stato pienamente conforme alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (Cass. 17.1.1996,n. 343). In altri termini la predetta presunzione di colpa cessa a fronte dell'accertamento che nel caso in esame nessuna responsabilità aveva nella produzione dell'evento dannoso il conducente che viaggiava sulla propria carreggiata.
Tanto è avvenuto nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata osservato che "nessuna responsabilità, invece, può essere addossata al guidatore del motorino Cagiva, il quale percorreva la propria corsia di marcia, quando improvvisamente fu investito dalla Renault". Avendo la sentenza impugnata escluso una responsabilità in concreto del EL GA RA, viene meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, c. 2^, c.c.. Diventa poi un problema di motivazione della sentenza (rilevabile nei soli ristretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e di cui al precedente punto 1.2.) stabilire se effettivamente ricorra detta mancanza di responsabilità del conducente investito. Sennonché nessuna censura sotto detto profilo è stata avanzata dalla ricorrente.
3.1. Infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e della legge 738/1978, essendo stata condannata al pagamento di una somma eccedente il massimale minimo di legge all'epoca dei fatti in vigore.
Infatti, essendo la ricorrente convenuta in giudizio , in nome dell'INA, Fondo gestione autonoma vittime della strada, quale impresa cessionaria della Intereuropea s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, essa poteva solo rispondere nei limiti del massimale minimo di legge, vigente all'epoca dei fatti, ai sensi dell'art. 4, c. 2^ l. n. 738/1978, che rinvia agli artt. 19, c. 2^ e 21 c. 3^ l. n. 990/1969. Ritiene, inoltre, la ricorrente che, ove anche si fosse provveduto alla rivalutazione del massimale, per mala gestio, detto massimale da rivalutare era esclusivamente quello costituito dal massimale minimo di legge.
Ritiene la ricorrente che erra la sentenza impugnata nell'assumere che detto massimale doveva essere da lei provato, in quanto, essendo lo stesso stato fissato con d.p.R. 22.7.1982,n. 457, doveva essere noto al giudice di appello per il principio jura novit curia.
3.2. Va, anzitutto, rilevato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o di natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia, vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato al limite fissato dall'art. 21, ultimo comma l.24.12.1969,n. 990, giusto il rinvio operato a detta norma dall'art.4, l. 24.11.1978, n.738, e cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge" indicati nella tabella A allegata alla l.n. 990/1969, secondo gli adeguamenti disposti con il procedimento di cui al comma 2^ dell'art. 9 l. n. 990/1969. Detto limite del massimale minimo opera anche se inferiore al massimale di polizza.
Il decreto presidenziale di adeguamento dei massimali minimi non opera retroattivamente con la conseguenza che il danno risarcibile dall'assicuratore va contenuto nei limiti di garanzia, da individuarsi, in presenza di una serie di provvedimenti di adeguamento, con riferimento all'epoca del sinistro ed in base al provvedimento alla stessa epoca vigente (Cass. 1.3.1994, n. 2013) e ciò anche nel caso in cui la liquidazione avvenga ad opera del Fondo di garanzia (Cass.4.8.1995, n. 8552). Detto limite del massimale minimo di legge può essere superato in caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo di risarcimento gravante sul Fondo di garanzia, con riguardo sia agli interessi legali che alla rivalutazione, dando luogo alla cosiddetta "rivalutazione del massimale". Il massimale di riferimento, anche a questi fini, rimane pur sempre il massimale minimo di legge, di cui all'art. 21, ult. c. l. n.990/1969, poiché solo a questo è tenuto il Fondo di Garanzia, con la conseguenza che in relazione a questo massimale minimo sorge l'eventuale responsabilità ulteriore del Fondo per colpevole inerzia o mala gestio. Pertanto è esatto l'assunto della ricorrente, secondo cui, anche ritenendo sussistente nella fattispecie la mala gestio, doveva tenersi conto non del massimale di polizza, ma del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro (che secondo il suo assunto era pari a 50 milioni), provvedendosi alla rivalutazione dello stesso, ai fini del risarcimento del danno da ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagamento.
3.3. Sennonché il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provato dall'impresa assicuratrice e nel caso in cui sia in giudizio l'impresa cessionaria da quest'ultima. Ciò vale anche in relazione ai massimali minimi di legge, di cui all'art. 21, c. 3^ l. n. 990/1969. La sentenza impugnata rileva sul punto che nessuna prova ha fornito l'impresa cessionaria di detto massimale di polizza. Nè può condividersi l'assunto della ricorrente, secondo cui essendo stato disposto il massimale minimo, relativo all'epoca, con d.p.r. 22.7.1982, n. 457, questo doveva essere noto al giudice.
Infatti il principio iura novit curia, la cui influenza nella logica del giudizio sta nell'elevare a dovere di ufficio la ricerca del "diritto" lasciando sempre a carico delle parti la prova del "fatto", va inteso nel suo giusto limite.
Il limite è che deve trattarsi di vere e proprie fonti di diritto oggettivo (art. 1 disp. prel. c.c.), ossia di precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, con esclusione, quindi, sia di quelli aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi) o la cui normativa è puramente interna (come gli statuti degli enti o i regolamenti interni )(Cass. 17.5.1976, n. 1742). Si è anche precisato (Cass. S.U. 28.11.1994,n. 10124) che sul piano contenutistico i regolamenti si distinguono dagli atti e dai provvedimenti amministrativi in ciò che questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili;
i regolamenti sono invece espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione è secondaria rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Quanto agli atti normativi emessi dal potere esecutivo, essi sono espressamente disciplinati dalla legge 23.8.1988,n. 400 artt.14(decreti legislativi), 15(decreti-legge) e 17 (regolamenti).
In particolare detti regolamenti, per avere carattere normativo, sia emessi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sia emessi con decreto ministeriale devono avere una tale denominazione e necessitano di un determinato procedimento (parere del Consiglio di Stato, visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Nella fattispecie, invece, il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica, che su proposta del ministro per l'industria, aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge (art. 9 l. n.990/1969), non solo non è denominato regolamento, ma neppure risulta che sia emanato previo parere del Consiglio di Stato, con la conseguenza che si deve escludere che esso costituisca legittimo esercizio della potestà normativa, attribuita dalla legge al singolo ministro, integrando solo un atto amministrativo (cfr. per fattispecie analoghe Cass. 17.10.1995, n. 10826; Cass. 14.3.1992, n. 3140). Ne consegue che il giudice non è tenuto a conoscere o ad acquisire detto decreto, che va, invece, non solo indicato ma anche prodotto dalla parte che solleva l'eccezione del limite del massimale, e quindi, nell'ipotesi in questione dall'impresa cessionaria. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999