Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di processo minorile, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, in quanto la disposizione di cui all'art. 35 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 non introduce alcuna deroga alla disciplina processuale relativa alla legittimazione ad impugnare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2005, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/12/2005
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2439
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27697/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze;
nel procedimento penale
contro
:
ZA RI, n. a Dakar (Senegal) il 2/05/1985;
avverso la sentenza del 19/02/2005 della Corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 2/09/2003 - 10/09/2003 il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, a conclusione delle indagini preliminari, chiedeva il rinvio a giudizio del minore ZA RI nato il [...] a [...] per i reati p. e p. dalla L. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. b) e art. 648 c.p. commessi in Pisa il
27 marzo 2003.
All'udienza preliminare del 29 gennaio 2004 il Giudice per l'udienza preliminare pronunciava sentenza di non luogo a procedere per l'irrilevanza del fatto ai sensi del D.P.R. 448 del 1988, art. 27. 2. Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale proponeva appello e la Corte d'Appello di Firenze lo accoglieva con sentenza del 19 febbraio 2005 e, in riforma, disponeva "...la restituzione degli atti del procedimento al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale (per i minorenni) per l'ulteriore seguito nei confronti di ZA RI".
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo l'erroneità della statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, mentre avrebbe dovuto fare applicazione del l'art. 428 c.p.p., comma 6, il quale prevede che, in caso di impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere del Giudice dell'udienza preliminare, la Corte d'Appello, ove non intenda confermare la sentenza impugnata e non emetta una sentenza di non luogo a provvedere con formula meno favorevole (concedendo ad es. il perdono giudiziale), sia tenuta a pronunciare il decreto che dispone il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
L'art. 568 c.p.p., comma 3, prevede che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.
Il successivo art. 608 c.p.p. riconosce al Procuratore Generale presso la Corte di Appello la legittimazione a ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - in disparte la possibilità di ricorso immediato ex art. 569 c.p.p. - può ricorrere per Cassazione solo nel caso di sentenza inappellabile di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise, dal Tribunale o dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale. Nè a questo regime introduce deroghe il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 sul processo minorile, il cui art. 35 in particolare, riguardante il giudizio d'appello, non contiene alcuna estensione della legittimazione del pubblico ministero ad impugnare con ricorso per Cassazione la sentenza resa in quel giudizio. Inoltre il precedente art. 27, che riguarda la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (nella specie pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare) e che è la disposizione applicata dalla Corte d'appello di Firenze, prevede, nell'ipotesi del terzo comma, che il Procuratore generale possa proporre appello;
talché la sentenza poi pronunciata dalla Corte d'appello non è certamente ricorribile dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Se poi si considera il rito ordinario, l'art. 428 c.p.p. prevede, all'ottavo comma, che contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado d'appello possa ricorrere per Cassazione il Procuratore generale e non già anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
il quale neppure può ricorrere per Cassazione laddove la pronuncia della Corte d'Appello rechi il decreto che dispone il giudizio (comma 6), così come nella specie avrebbe dovuto fare la Corte d'Appello di Firenze secondo la tesi svolta dal Procuratore della Repubblica ricorrente.
Peraltro questa Corte (Cass. SS.UU., 30 aprile 1997-2 luglio 1997, n. 6402) ha ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale non sia legittimato a ricorrere per Cassazione avverso una pronuncia emessa in grado d'appello neppure nel caso contemplato dall'art. 570 c.p.p., comma 3, che prevede che il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne faccia richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del Procuratore generale presso la Corte di Appello.
2. Neppure può ipotizzarsi la conversione del proposto ricorso ordinario in atto di denuncia di conflitto ex art. 28 c.p.p.. Da una parte non è ipotizzabile un conflitto di competenza tra p.m. e Giudice (Cass., sez. 1^, 21 gennaio 2000, Carbonara). D'altra parte, se si considera l'ipotesi di conflitto per "casi analoghi" (art. 28 c.p.p., comma 2), tra cui quello dell'atto abnorme, e la possibilità per il pubblico ministero di denunciare il conflitto ex art. 30 c.p.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 1^, 25 gennaio 1999, Maggio), va esclusa nella specie la sussistenza di un atto abnorme. È vero che il Procuratore della Repubblica si duole nella sostanza di un'irrituale regressione alla fase delle indagini preliminari dell'intero procedimento per un reato, commesso da un minore, per il quale il pubblico ministero aveva già esercitato l'azione penale chiedendo l'emissione del decreto di citazione a giudizio talché non troverebbe applicazione l'art. 27 cit. che tale regressione prevede nel diverso caso in cui il pubblico ministero abbia chiesto la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto per essere pregiudizievole per le esigenze educative del minore l'ulteriore corso del procedimento. E talora questa Corte ha individuato un atto abnorme ricorribile con conflitto proprio nel caso di stallo per irrituale regressione del procedimento (cfr., ad es., Cass., sez. 5^, 20 aprile 2004, Asquino). Ma nella specie la soluzione adottata dalla Corte d'appello (Le.: regressione del procedimento con restituzione degli atti al p.m. ex art. 27 cit. e non già emissione del decreto che dispone il giudizio ex art. 428 c.p.p., comma 6,) trova riscontro in un precedente di questa Corte
(Cass. sez. 4^, 26 febbraio 1997-12 marzo 1997, n. 546) al quale evidentemente si è ispirata la Corte Territoriale;
talché per ciò solo la pronuncia adottata non può dirsi certo abnorme, anche se altre pronunce di questa Corte, sempre con riferimento al processo minorile, hanno al contrario ritenuto (come sostiene il Procuratore della Repubblica ricorrente) che la Corte d'Appello debba pronunciare il decreto che dispone il giudizio (Cass. sez. 2^, 24 settembre 1997 - 28 ottobre 1997, n. 9677; Cass. sez. 6^, 26 febbraio 2002 - 4 marzo 2002, n. 8576).
3. In conclusione la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione penale per i minorenni, era ricorribile in Cassazione dal Procuratore Generale presso quella Corte e non anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze, il cui ricorso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006