Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2002, n. 4718
CASS
Sentenza 18 dicembre 2002

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La citazione a giudizio notificata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario, richiede che l'avviso di ricevimento e il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona a cui il piego è consegnato e, inoltre, che la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità del consegnatario; pertanto, un'eventuale annotazione successiva eseguita dall'ufficio postale su richiesta dell'autorità giudiziaria non vale a sanare l'omissione, in quanto costituisce mancanza della certezza legale della conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2002, n. 4718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4718
    Data del deposito : 18 dicembre 2002

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