Sentenza 18 dicembre 2002
Massime • 1
La citazione a giudizio notificata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario, richiede che l'avviso di ricevimento e il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona a cui il piego è consegnato e, inoltre, che la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità del consegnatario; pertanto, un'eventuale annotazione successiva eseguita dall'ufficio postale su richiesta dell'autorità giudiziaria non vale a sanare l'omissione, in quanto costituisce mancanza della certezza legale della conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2002, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Carlo COGNETTI Componente
dott. Giuseppe SICA "
dott. Alfonso AMATO "
dott. Maurizio FUMO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI LA nato il [...];
avverso sentenza del 15/02/2002 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere AMATO Alfonso;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Febbraio che ha concluso per l'annullamento cr limit.te al diniego dell'att.te di cui all'art. 62, n. 6 cp: Il rigetto nel resto. Udito, per la parte civile, l'avv. Fettucciari;
Udito il difensore Avv. La Spina.
Motivi della decisione
NI LA era condannato dal Tribunale di Perugia per lesioni volontarie: Sul gravame dell'imputato, la Corte d'Appello riconosceva il beneficio della non menzione, in aggiunta a quello della sospensione condizionale, già ottenuto, confermando nel resto.
Ricorre l'imputato, che reitera alcune doglianze già disattese, come quelle relative al diniego di applicazione dell'art. 586 cp, dell'attenuante dell'art. 62, n. 6 cp e del patteggiamento richiesto in primo grado.
Egli deduce pure la nullità del giudizio di appello, per vizio di notifica della citazione.
La notifica, avvenuta a mezzo del servizio postale, sarebbe nulla, poiché la relativa cartolina non reca sottoscrizione nella parte destinata alla consegna del plico a domicilio, mentre reca la sottoscrizione "B A" in quella riguardante il deposito nell'ufficio.
Orbene, sia l'avviso di ricevimento che il registro di consegna non indicano la qualifica della consegnataria.
Nè rileva che, su richiesta di chiarimenti da parte della cancelleria dell'ufficio giudiziario, l'ufficio postale abbia restituito la fotocopia della cartolina con l'annotazione "famigliare convivente addetta al ritiro della corrispondenza". L'eccezione di nullità è fondata.
L'art. 7, c 3 L. 20.11.82, n. 890 prevede che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbano essere sottoscritti dalla persona cui il piego è consegnato e che, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma sia seguita su entrambi i documenti dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Siffatta indicazione è stata omessa nella specie, ne' può valere a sanatoria l'annotazione postuma dell'amministrazione postale, sollecitata dall'ufficio giudiziario competente. La mancata effettuazione delle formalità al cui adempimento la legge subordina la presunzione legale di conoscenza,determina la nullità della notifica.
Non è possibile, d'altro canto, nel caso in esame, sovvenire alla mancanza di certezza legale di conoscenza da parte del destinatario con il criterio di certezza storica, equivalente al primo. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 GENNAIO 2003 .