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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2023, n. 37317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37317 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex ad 23, comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37317 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/10/2022 in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM di Venezia su un' opera d'arte, costituita da un disegno a carboncino e matita raffigurante una cariatide, senza titolo, attribuita ad ME LI, di cui si assume la contraffazione, relativamente al reato di cui all'art. 518 quaterdecies, comma primo, n. 1, cod. pen., a carico di ignoti. 2. SC CA, titolare e legale rappresentante della ditta "Galleria d'arte antica di Battista di SC CA", mandataria a vendere, per conto del proprietario, signor Bracone UT AS, della suddetta opera d'arte oggetto di sequestro (invero, nella materiale disponibilità di TE Giulia, che ne doveva curare il trasporto in Francia ove il disegno sarebbe stato posto in vendita all'asta), quale terza interessata avente diritto alla restituzione del bene, ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. La ricorrete deduce violazione di legge, posto che il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha ritenuto l'istanza di dissequestro proposta dalla SC fosse ammissibile, tuttavia ritenendo inammissibili le doglianze relative al fumus delicti, poiché l'istante, nella qualità di terzo, può dedurre solo in ordine alla effettiva disponibilità del bene. La ricorrente lamenta carenza di motivazione e erroneità della affermazione del giudice di merito, secondo cui la SC, in quanto terza estranea al procedimento, non è legittimata a porre questioni in relazione al fumus delicti, in ordine al provvedimento genetico e ai suoi presupposti di legittimità. Deduce che illegittimamente il giudice ha circoscritto l'oggetto del giudizio alle questioni inerenti alla titolarità e alla disponibilità della cosa, senza considerare che il procedimento di cognizione è a carico dì ignoti e pertanto, in assenza di indagati, il fumus delicti non verrebbe mai sottoposto all'esame del giudice. Nel rigettare l'istanza, il giudice ha affermato la necessità che fosse eseguita un'adeguata perizia sull'opera, di cui si sospetta la contraffazione, non ritenendo sufficiente l'inserimento dell'opera nel catalogo generale sculture e disegni di ME LI a cura del professor AL Patani e sebbene la falsità dell'opera non risulti fondata su nessun elemento e non vi sia alcuna indicazione del presunto originale. Inoltre, il giudice ha disatteso anche la richiesta subordinata di disporre una misura ablativa compatibile con il trasferimento dell'opera all'estero presso la casa d'aste ER RG & associates. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge posto che il giudice ha negato la restituzione della cosa limitando ad affermare la necessità di una perizia, e non esistendo alcuna misura ablativa che consenta il trasferimento all'estero. Rappresenta che l'opera d'arte risulta attribuita al maestro LI sulla base di riferimenti bibliografici autorevoli (catalogo "ME LI. Catalogo generale sculture e disegni" di AL Patani) e di perizie di critici d'arte autorevolissimi e studiosi dell'artista, documentazione esibita con la richiesta di autorizzazione all'esportazione in Francia al fine di poter essere messa in vendita all'asta presso la casa d'aste ER RG & associates, con sede in Parigi, e vagliata dalla stessa casa d'aste che ha preso in carico la vendita e rappresentato il disegno nel catalogo. Evidenzia la pretestuosità del sequestro, in quanto la Sovrintendenza ha visionato l'opera ben due volte, e non essendovi alcun elemento su cui fondare il sospetto di falsità dell'opera, né è emerso chi possa essere l'autore della contraffazione, né è possibile suppore l'espletamento di indagini ulteriori rispetto i riferimenti bibliografici e gli attestati di autenticità prodotti. Si duole in ordine al fatto che la perizia non è stata ancora espletata e quindi sulla durata della misura. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., 11 Cost e paragrafo 1 CEDU non avendo il giudice a quo motivato in alcun modo in ordine al fumus del reato, ovvero in ordine alla stima dell'opera come falsa, sulla base di quali elementi, quale è l'originale. Chiede annullamento dell'ordinanza e disporsi misura ablativa più tenue. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con note di udienza la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziando i profili di violazione di legge e insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'adozione di misura meno afflittiva, che consenta il trasferimento dell'opera a Parigi presso la casa d'aste ER RG & associates. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente inquadrare in ambito processuale la figura della ricorrente, alla quale non può che essere attribuita la qualità di terzo interessato. Il procedimento inerisce infatti esclusivamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 518 quaterdecies n.1 cod. pen., che, com'è noto, punisce la contraffazione, l'alterazione o la riproduzione di un'opera d'arte. Questa prefigurazione di reato si pone attualmente a carico di ignoti, onde la SC non solo non è iscritta sul registro notizie di reato, ma non risulta essere allo stato attinta da alcun elemento di reità in ordine ad alcuna condotta di contraffazione, alterazione o riproduzione dell'opera in sequestro. Ne deriva che, rivestendo la SC qualità di terzo interessato, la proposizione del ricorso per cassazione richiede necessariamente la procura speciale. Nel caso in esame la SC ha rilasciato procura speciale all'avv. Eugenio Galassi esclusivamente, per quanto attiene alla problematica in disamina, in ordine al riesame del sequestro operato in data 24/08/2022, come risulta dal tenore testuale della procura speciale stessa. Non si fa alcuna menzione, in essa, del ricorso per cassazione. Dunque, non può ritenersi che con la predetta procura speciale sia stato conferito all'avv. Galassi il potere di proporre ricorso per cassazione. Il Collegio aderisce infatti all'orientamento giurisprudenziale, espresso precipuamente in una fattispecie in cui il mandato conferito in relazione alla procedura di riesame era finalizzato 2 a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Rv. 253081; conf. Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485). Ad ogni modo, va rilevato come le doglianze espresse dalla ricorrente non possano trovare ingresso in questa sede. In tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è infatti consentito solo per violazione di legge;
le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di . cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Si veda sul punto Sez. U, del 28 gennaio 2004 n. 5876, Ferazzi, Rv. 226710). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206655; Sez. U, n. 20 dell' 11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez. 1, n. 5545/98 del 3/10/1997, Attaniese, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002; Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003). Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in rilievo che dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria è emerso che l'Ufficio Esportazione di Venezia ha concluso che l'attestato di libera circolazione, necessario per l'esportazione, non poteva essere rilasciato, in quanto molto presumibilmente si tratta di un disegno non riferibile ad ME LI. Correlativamente, il giudice a quo ha posto in luce, sulla scorta di quanto già evidenziato dal PM, la necessità di espletamento di accertamenti tecnici volti ad accertare l'autenticità o meno dell'opera. Trattasi di motivazione che, lungi dall'essere apparente, è del tutto congrua ed esauriente, in quanto incentrata sulla necessità di esperire accertamenti tecnici che richiedono indefettibilmente la disponibilità dell'opera sequestrata. D'altronde, il provvedimento con il quale sia stato disposto il sequestro del bene da assoggettare ad accertamenti ed indagini di natura tecnica, non può essere annullato per l'eccessiva durata della fase delle indagini preliminari (Sez.5, n.257 del 27/01/1984, Rv.163281) che in nulla incide sulla necessità di mantenere la disponibilità del corpo del reato funzionalmente all'effettuazione degli accertamenti tecnici. 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 05/07/2023.
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex ad 23, comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37317 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/10/2022 in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM di Venezia su un' opera d'arte, costituita da un disegno a carboncino e matita raffigurante una cariatide, senza titolo, attribuita ad ME LI, di cui si assume la contraffazione, relativamente al reato di cui all'art. 518 quaterdecies, comma primo, n. 1, cod. pen., a carico di ignoti. 2. SC CA, titolare e legale rappresentante della ditta "Galleria d'arte antica di Battista di SC CA", mandataria a vendere, per conto del proprietario, signor Bracone UT AS, della suddetta opera d'arte oggetto di sequestro (invero, nella materiale disponibilità di TE Giulia, che ne doveva curare il trasporto in Francia ove il disegno sarebbe stato posto in vendita all'asta), quale terza interessata avente diritto alla restituzione del bene, ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. La ricorrete deduce violazione di legge, posto che il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha ritenuto l'istanza di dissequestro proposta dalla SC fosse ammissibile, tuttavia ritenendo inammissibili le doglianze relative al fumus delicti, poiché l'istante, nella qualità di terzo, può dedurre solo in ordine alla effettiva disponibilità del bene. La ricorrente lamenta carenza di motivazione e erroneità della affermazione del giudice di merito, secondo cui la SC, in quanto terza estranea al procedimento, non è legittimata a porre questioni in relazione al fumus delicti, in ordine al provvedimento genetico e ai suoi presupposti di legittimità. Deduce che illegittimamente il giudice ha circoscritto l'oggetto del giudizio alle questioni inerenti alla titolarità e alla disponibilità della cosa, senza considerare che il procedimento di cognizione è a carico dì ignoti e pertanto, in assenza di indagati, il fumus delicti non verrebbe mai sottoposto all'esame del giudice. Nel rigettare l'istanza, il giudice ha affermato la necessità che fosse eseguita un'adeguata perizia sull'opera, di cui si sospetta la contraffazione, non ritenendo sufficiente l'inserimento dell'opera nel catalogo generale sculture e disegni di ME LI a cura del professor AL Patani e sebbene la falsità dell'opera non risulti fondata su nessun elemento e non vi sia alcuna indicazione del presunto originale. Inoltre, il giudice ha disatteso anche la richiesta subordinata di disporre una misura ablativa compatibile con il trasferimento dell'opera all'estero presso la casa d'aste ER RG & associates. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge posto che il giudice ha negato la restituzione della cosa limitando ad affermare la necessità di una perizia, e non esistendo alcuna misura ablativa che consenta il trasferimento all'estero. Rappresenta che l'opera d'arte risulta attribuita al maestro LI sulla base di riferimenti bibliografici autorevoli (catalogo "ME LI. Catalogo generale sculture e disegni" di AL Patani) e di perizie di critici d'arte autorevolissimi e studiosi dell'artista, documentazione esibita con la richiesta di autorizzazione all'esportazione in Francia al fine di poter essere messa in vendita all'asta presso la casa d'aste ER RG & associates, con sede in Parigi, e vagliata dalla stessa casa d'aste che ha preso in carico la vendita e rappresentato il disegno nel catalogo. Evidenzia la pretestuosità del sequestro, in quanto la Sovrintendenza ha visionato l'opera ben due volte, e non essendovi alcun elemento su cui fondare il sospetto di falsità dell'opera, né è emerso chi possa essere l'autore della contraffazione, né è possibile suppore l'espletamento di indagini ulteriori rispetto i riferimenti bibliografici e gli attestati di autenticità prodotti. Si duole in ordine al fatto che la perizia non è stata ancora espletata e quindi sulla durata della misura. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., 11 Cost e paragrafo 1 CEDU non avendo il giudice a quo motivato in alcun modo in ordine al fumus del reato, ovvero in ordine alla stima dell'opera come falsa, sulla base di quali elementi, quale è l'originale. Chiede annullamento dell'ordinanza e disporsi misura ablativa più tenue. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con note di udienza la ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, evidenziando i profili di violazione di legge e insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'adozione di misura meno afflittiva, che consenta il trasferimento dell'opera a Parigi presso la casa d'aste ER RG & associates. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente inquadrare in ambito processuale la figura della ricorrente, alla quale non può che essere attribuita la qualità di terzo interessato. Il procedimento inerisce infatti esclusivamente all'ipotesi di reato di cui all'art. 518 quaterdecies n.1 cod. pen., che, com'è noto, punisce la contraffazione, l'alterazione o la riproduzione di un'opera d'arte. Questa prefigurazione di reato si pone attualmente a carico di ignoti, onde la SC non solo non è iscritta sul registro notizie di reato, ma non risulta essere allo stato attinta da alcun elemento di reità in ordine ad alcuna condotta di contraffazione, alterazione o riproduzione dell'opera in sequestro. Ne deriva che, rivestendo la SC qualità di terzo interessato, la proposizione del ricorso per cassazione richiede necessariamente la procura speciale. Nel caso in esame la SC ha rilasciato procura speciale all'avv. Eugenio Galassi esclusivamente, per quanto attiene alla problematica in disamina, in ordine al riesame del sequestro operato in data 24/08/2022, come risulta dal tenore testuale della procura speciale stessa. Non si fa alcuna menzione, in essa, del ricorso per cassazione. Dunque, non può ritenersi che con la predetta procura speciale sia stato conferito all'avv. Galassi il potere di proporre ricorso per cassazione. Il Collegio aderisce infatti all'orientamento giurisprudenziale, espresso precipuamente in una fattispecie in cui il mandato conferito in relazione alla procedura di riesame era finalizzato 2 a "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali" ma non indicava espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Rv. 253081; conf. Sez. 6, n. 11796 del 04/03/2010, Rv. 246485). Ad ogni modo, va rilevato come le doglianze espresse dalla ricorrente non possano trovare ingresso in questa sede. In tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è infatti consentito solo per violazione di legge;
le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di . cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Si veda sul punto Sez. U, del 28 gennaio 2004 n. 5876, Ferazzi, Rv. 226710). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206655; Sez. U, n. 20 dell' 11/11/1994, Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez. 1, n. 5545/98 del 3/10/1997, Attaniese, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002; Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003). Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in rilievo che dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria è emerso che l'Ufficio Esportazione di Venezia ha concluso che l'attestato di libera circolazione, necessario per l'esportazione, non poteva essere rilasciato, in quanto molto presumibilmente si tratta di un disegno non riferibile ad ME LI. Correlativamente, il giudice a quo ha posto in luce, sulla scorta di quanto già evidenziato dal PM, la necessità di espletamento di accertamenti tecnici volti ad accertare l'autenticità o meno dell'opera. Trattasi di motivazione che, lungi dall'essere apparente, è del tutto congrua ed esauriente, in quanto incentrata sulla necessità di esperire accertamenti tecnici che richiedono indefettibilmente la disponibilità dell'opera sequestrata. D'altronde, il provvedimento con il quale sia stato disposto il sequestro del bene da assoggettare ad accertamenti ed indagini di natura tecnica, non può essere annullato per l'eccessiva durata della fase delle indagini preliminari (Sez.5, n.257 del 27/01/1984, Rv.163281) che in nulla incide sulla necessità di mantenere la disponibilità del corpo del reato funzionalmente all'effettuazione degli accertamenti tecnici. 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 05/07/2023.