Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/1997, n. 5545
CASS
Sentenza 3 ottobre 1997

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Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, per cui non è necessario, per la sua emissione, l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto la sussistenza di elementi tali da configurare l'esistenza di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e il reato, di procedere alla sua acquisizione. Tale relazione non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul corpo del reato e cioè sulle cose con le quali o mediante le quali il reato è stato prodotto o che ne costituiscono il prodotto. (Fattispecie relativa a sequestro di titoli di credito contraffatti, nell'ambito di un procedimento per ricettazione di assegni e contraffazione di titoli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/1997, n. 5545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5545
    Data del deposito : 3 ottobre 1997

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