Sentenza 3 ottobre 1997
Massime • 1
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, per cui non è necessario, per la sua emissione, l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto la sussistenza di elementi tali da configurare l'esistenza di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e il reato, di procedere alla sua acquisizione. Tale relazione non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul corpo del reato e cioè sulle cose con le quali o mediante le quali il reato è stato prodotto o che ne costituiscono il prodotto. (Fattispecie relativa a sequestro di titoli di credito contraffatti, nell'ambito di un procedimento per ricettazione di assegni e contraffazione di titoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/1997, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 03/10/1997
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere N. 5545
3. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere N. 16503/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TA LI
n. il 14.09.1955
avverso ordinanza del 12.02.1997 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere
FAZZIOLI EDOARDO
lette le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore: nessuno è comparso;
Osserva in fatto e diritto.
Con ordinanza del 12 febbraio 1997 il tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame presentata da AT IO nei confronti del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il tribunale in data 24 gennaio 1997 per i reati di ricettazione di assegni e di contraffazione di monete estere o di titoli di credito. Ha presentato ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente, l'AT denunziando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p..
Assume il ricorrente che non vi sarebbe alcun collegamento tra i reati per i quali si procede e le cose sequestrate costituite da titoli di credito, di cui alcuni di modestissimo importo;
che mancherebbe qualsiasi indizio di colpevolezza nei suoi confronti, tanto che proprio per tale motivo non sarebbe stato posto in grado di difendersì nel merito;
che non sarebbero stati trasmessi al tribunale gli atti su cui la richiesta si fonda dai quali potersi dedurre la necessità di disporre il sequestro;
che, infine, non vi sarebbe "il pericolo che la libera disponibilità dei titoli potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato".
I motivi di ricorso sono infondati.
Per quanto concerne la mancata trasmissione degli atti va rilevato che la questione non risulta essere stato proposta nell'udienza camerale, al quale non parteciparono ne' il ricorrente, ne' il suo difensore.
Dagli atti risulta, peraltro, che il difensore dell'AT, con memoria del 6 febbraio 1997, aveva richiamato l'attenzione del tribunale "sul contenuto assai scarno degli atti a sostengo del provvedimento di sequestro", riconoscendo, dunque, che gli atti erano stati trasmessi.
La circostanza, poi, che gli atti fossero "scarni", poteva eventualmente rilevare ai fini della prova dei presupposti che legittimavano il sequestro, ma non era idonea a produrre l'inefficacia del provvedimento che consegue soltanto alla mancata trasmissione degli atti (art. 324, comma 7, c.p.p. in relazione all'art. 309, comma 10, stesso codice).
Con riferimento alla denunziata mancanza degli indizi di colpevolezza va rilevato che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, per cui non è necessario per la sua emissione la esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto la sussistenza di elementi tali da configurare la esistenza di un reato e la necessità, per la regalino esistente tra la cosa oggetto del sequestro e il reato, di procedere alla sua acquisizione. Relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando il sequestro cade sul corpo del reato e cioè sulle cose "con le quali o mediante le quali il reato è stato prodotto ... o ne costituiscono, il prodotto", come appunto nel caso in esame in cui, procedendosi per ricettazione di assegni e per contraffazione di titoli di credito, la relazione tra detti reati e i titoli di credito, oggetto del sequestro, è di tutta evidenza.
Trattandosi di sequestro probatorio, deve, escludersi, infine, la necessità che ricorra il pericolo che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, elemento richiesto, invece, per legittimare la misura cautelare reale del sequestro preventivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998