Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 2
Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, il quale, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione impugnata laddove ha ravvisato gli estremi della concussione per costrizione nella condotta del tecnico comunale, che pretendeva dal gestore di uno stabilimento balneare, in cambio di una rapida regolarizzazione degli abusi edilizi, il conferimento dell'incarico professionale allo studio tecnico dei figli, revocando il precedente tecnico di fiducia).
Qualora il fatto venga diversamente qualificato ex officio dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione normativa mediante il ricorso per cassazione, a seguito del quale la Corte di legittimità può pronunciarsi in via definitiva sulla questione, salvo che risulti necessario assumere e valutare nuove prove vertenti su fatti in grado di rendere priva di fondamento la diversa qualificazione giuridica, nel qual caso è tenuta ad annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto.
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La massima La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2014, n. 46401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46401 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2238
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO UI - rel. Consigliere - N. 13833/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR ER UI, n. il 9.2.1942;
2) AN AR, n. il 5.2.1932;
3) AG RI, n. il 12.4.1958;
4) TI FF, n. il 23.2.1947;
avverso la sentenza della Corte di Appello di GE del 12.4.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDO UI;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile "Gardenia S.r.l.", l'Avv. DI ZENZO Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensore Avv.ti URSINI Gildo, COLLURA ERluigi, PUTINATI Stefano e SIANESI Maura, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Gli odierni ricorrenti furono rinviati a giudizio per i seguenti reati, commessi in Ameglia (SP) dal 4 al 23 luglio 2005:
- ST ERluigi (precedente gestore), AN AR (avvocato), entrambi quali intermediari, nonché AS RI (vice comandante della locale polizia municipale) e De OL TI (agente della polizia municipale) per il delitto di concussione loro contestato al capo 1) della rubrica, commesso in danno di TI AL (socio della Gardenia S.r.l., che gestiva uno stabilimento balneare sito in quel comune), e avente ad oggetto la pretesa della somma di 300 Euro per ogni serata musicale autorizzata, oltre alla richiesta ed ottenuta consegna di una bottiglia di champagne;
- il ST, l'AN e TI FF (capo ufficio tecnico del Comune di Ameglia) per il delitto di concussione loro contestato al capo 2) della rubrica, commesso sempre in danno di TI AL e avente ad oggetto tempi e modalità di regolarizzazione degli abusi edilizi connessi alla collocazione ed alle strutture dello stabilimento balneare del TI, con la pretesa del passaggio dell'incarico professionale, dal precedente professionista di fiducia, allo studio di cui era apparente titolare il figlio del TI, FR;
- TI FF, inoltre, del delitto di cui all'art. 326 c.p., ascrittogli al capo 3) della rubrica, avente ad oggetto la notizia riguardante un'ispezione che avrebbe dovuto essere svolta presso un cantiere edile abusivo diretto dal figlio TI FR.
1.2. Furono giudicati con rito abbreviato e il G.I.P. del Tribunale di La Spezia, con sentenza del 3.6.2008, dichiarò ST ER UI, AN AR, AS RI, TI FF e De OL TI colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuto il tentativo per le due concussioni, e li condannò alle pene di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore di TI AL (quale socio della Gardenia S.r.l., costituitasi parte civile).
1.3. La Corte di Appello di GE (adita con gli appelli proposti dagli imputati e dal Procuratore generale), con sentenza del 21.12.2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolvette la De OL dal reato ascrittole al capo 1) per non aver commesso il fatto;
assolvette ST, AN e TI dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste;
rideterminò la pena per ST, AN, TI e AS;
applicò al AS l'attenuante di cui all'art. 116 c.p.; ridusse la provvisionale a carico di ST, AN e AS;
confermò nel resto la sentenza del primo giudice.
1.4. Su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di GE e degli imputati AN, ST, AS e TI, la Corte suprema di cassazione (Sezione sesta), con sentenza del 7.11. 20112, in parziale accoglimento del ricorso del P.G., di ST e di AN, annullò la sentenza di secondo grado quanto a due statuizioni:
a) quella con la quale era stato applicato l'art. 116 c.p., nei confronti di AS RI in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica;
b) quella con la quale era stata pronunciata l'assoluzione di ST, AN e TI dal reato di cui al capo 2); rinviò ad altra sezione della Corte di Appello di GE per un nuovo giudizio su tali punti;
rigettò nel resto i ricorsi.
1.5. Con sentenza del 12.4.2013, la Corte di Appello di GE, pronunciando quale giudice di rinvio, escluse la recidiva per AN AR, rideterminando nei suoi confronti la pena;
escluse per il AS l'attenuante di cui all'art. 116 c.p.; confermò le condanne emesse dal giudice di primo grado nei confronti di ST ERluigi, AS RI e TI FF, in ordine ai reati loro rispettivamente contestati ai capi 1) e 2) della rubrica, riqualificando i fatti - alla stregua della sopravvenuta normativa introdotta con la L. n. 190 del 2012 - come concussione per costrizione, ai sensi del nuovo testo dell'art. 317 c.p.. 1.6. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione ST ER UI, AN AR, AS RI, TI FF.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. ST ERluigi propone cinque motivi di ricorso.
2.1. Col primo e col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Deduce, in particolare, che erroneamente il giudice di rinvio avrebbe ritenuto proprio compito quello di adagiarsi sulle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, essendo invece lo stesso tenuto - sulla base del dictum della Corte di cassazione - ad un vaglio nuovo, autonomo e critico di tutte le risultanze probatorie. La censura è infondata.
Con la sentenza del 7.11. 202, questa Corte ha annullato la sentenza di appello limitatamente al riconoscimento all'imputato AS - con riferimento al reato contestato al capo 1) - della fattispecie di cui all'art. 116 c.p., e della relativa attenuante contenuta nel secondo comma di detta norma (p. 13-15 della sentenza). Nel disporre tale annullamento "sul punto", questa Corte ha chiarito che esso si rifletteva sulle posizioni dei coimputati ST e AN, dovendosi pertanto procedere alla "complessiva ricostruzione del fatto e alla sua qualificazione giuridica" sempre - s'intende - limitatamente all'applicabilità della fattispecie dell'art. 116 c.p., essendo stati nel resto respinti i ricorsi quanto ai giudizi di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1). Inoltre, l'annullamento della sentenza di appello ha riguardato il capo 2) quanto alla pronunciata assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste, implicando invece solo tale annullamento un nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati, con completo riesame del fatto.
Compito del giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., era dunque: in ordine al reato di cui al capo 1), quello di ricostruire il fatto limitatamente alla verifica dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 116 c.p., fermo restando l'accertamento del fatto compiuto per il resto dai precedenti giudici di merito e il giudizio di responsabilità degli imputati;
in ordine al reato di cui al capo 2), quello di procedere ad una integrale ricostruzione del fatto e ad un nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati. A tali compiti si è attenuta la Corte di rinvio con la sentenza impugnata, non trovando la doglianza del ricorrente alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.
È vero che la Corte di Appello di GE ha richiamato ampi passi della sentenza di primo grado, procedendo all'esame degli elementi posti dal primo giudice a fondamento della sentenza di condanna;
tuttavia, il giudice di rinvio non si è limitato ad una motivazione per relationem, pur consentita (Sez. 4^, n. 16886 del 20/01/2004 Rv. 227942; Sez. un., n. 17 del 21/06/2000 Rv. 216664), ma ha preso in esame essa stessa gli elementi di prova acquisiti, formulando le proprie autonome valutazioni circa la responsabilità degli imputati (pp. 19-28 per il capo 2; p. 32-34 per il capo 1); valutazioni che risultano esenti da vizi logici e giuridici.
2.2. Col terzo e col quarto motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente, poiché il giudice di primo grado aveva, conformemente ai capi di imputazioni contestati, ritenuto la sussistenza di due fattispecie di concussione per induzione, non avrebbe potuto la Corte di rinvio ritenere la sussistenza della fattispecie di concussione per costrizione di cui all'art. 317 c.p., senza violare il principio della correlazione tra accusa e sentenza.
La censura è infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6. 2.3. Col quinto motivo di ricorso, si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione della pena. Si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe disposto un aumento di pena per il ST in ragione della sua recidiva, omettendo qualsiasi motivazione. La censura è manifestamente infondata.
Invero, la Corte di GE si è limitata a confermare la pena come determinata dal primo giudice;
non era necessaria, dunque, una motivazione relativamente alla ritenuta recidiva, essendo evidente che, in presenza di doppia conforme, la motivazione della recidiva va desunta per relationem dalla sentenza di primo grado.
3. AN AR propone due motivi di ricorso.
3.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza del delitto di cui al capo 2) della rubrica, considerando un fatto - l'emissione da parte del TI (quale capo dell'Ufficio tecnico comunale) di ordine di demolizione dello stabilimento del TI - che non era stato contestato nella imputazione;
fatto la cui considerazione peraltro avrebbe inciso sulla qualificazione giuridica della vicenda contestata, avendo la Corte di merito fondato la sussistenza della costrizione proprio sull'ordine di demolizione emesso dal TI. Deduce che l'ordine di demolizione era un atto dovuto per il TI, la cui legittimità mai è stata messa in dubbio in tutti i gradi di giudizio celebrati e in ordine alla quale la difesa dell'imputato non avrebbe mai avuto la possibilità di interloquire. Lamenta la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - come interpretato dalla Corte EDU con la sentenza DR - per non aver avuto la difesa la possibilità di interloquire preventivamente sulla riqualificazione giuridica del fatto da concussione per induzione a concussione per costrizione. La censura è infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6. 3.2. Col secondo motivo di ricorso, AN AR deduce l'erronea applicazione dell'art. 317 c.p., come sostituito dalla legge n. 190/2012; deduce, in particolare, l'errore in cui sarebbe incorsa la
Corte territoriale nel non qualificare il fatto alla stregua della fattispecie criminosa di cui all'art. 319 quater c.p., introdotta dalla predetta L. n. 190 del 2012, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta di costrizione. A dire del ricorrente, il giudice di rinvio non avrebbe potuto mutare la qualificazione giuridica del fatto da concussione per induzione a concussione per costrizione, giacché la qualificazione di concussione per induzione non era stata oggetto di impugnazione da parte del Procuratore generale;
in ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe potuto introdurre un elemento nuovo (l'ordine di demolizione) sul quale fondare la sussistenza della costrizione, per di più considerato che l'ordine di demolizione era legittimo e che la sua esecuzione era un atto dovuto. Mancherebbe, inoltre, nella fattispecie, l'elemento della prospettazione del male ingiusto, quale elemento costitutivo della concussione per costrizione. Anche tale censura è infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6.
4. AS RI propone quattro motivi di ricorso.
4.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del fatto. Deduce che la Corte di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che, a seguito dell'annullamento della sentenza di appello, suo compito fosse solo quello di verificare l'applicabilità dell'art. 116 c.p., e non anche quello di procedere ad una nuova e intera ricostruzione del fatto;
in tal modo, la Corte territoriale avrebbe travisato il dictum della Corte di cassazione e avrebbe omesso di prendere in esame tutti gli elementi di prova acquisiti nonché le deduzioni difensive.
La censura è priva di fondamento per le ragioni già esposte supra a par. 2.1.
4.2. Col secondo motivo di ricorso, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 317 e 319 quater c.p., e la violazione dell'art. 521 c.p.p.. Si deduce, in particolare, che la condotta del AS è sempre stata qualificata come concussione per induzione, come si evince dal capo di imputazione e da tutte le sentenze che si sono succedute fino al primo giudizio di cassazione;
non avrebbe potuto perciò la Corte di rinvio immutare la qualificazione del fatto da concussione per induzione in concussione per costrizione senza incorrere in una violazione dell'art. 521 c.p.p.. Si chiede che la Corte riqualifichi i fatti come tentativo del delitto di cui all'art. 319 quater c.p.p. e, conseguentemente, dichiari l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. La censura è infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6. 4.3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Si deduce, in particolare, che - qualora si ritenesse legittima la riqualificazione dei fatti da parte del giudice di merito senza che la difesa abbia avuto la possibilità di interloquire sul mutamento di qualificazione giuridica - ne risulterebbe violato l'art. 6 della detta convenzione, come stabilito dalla Corte E.D.U. con la sentenza relativa al caso DR
contro
IT. Si deduce ancora che non sarebbe sufficiente la possibilità per la difesa di interloquire sulla nuova qualificazione giuridica nel giudizio di cassazione, perché la Corte territoriale non si sarebbe limitata a riqualificare il fatto, ma lo avrebbe ricostruito in maniera difforme dalla imputazione e da quanto ritenuto dagli altri giudici di merito. Trattasi di censura infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6.
4.4. Col quarto motivo di ricorso, si deduce l'apparenza, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla nuova qualificazione giuridica del fatto ascrittogli al capo 1) della rubrica. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da assoluta carenza di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe preso in esame le censure mosse con l'atto di appello alla sentenza del G.U.P. e non avrebbe preso in esame le prove acquisite in relazione alla ritenuta sussistenza della concussione per costrizione. Anche questa censura è priva di fondamento.
Come già osservato supra a par. 2.1., l'annullamento della sentenza di appello ha riguardato il solo punto del riconoscimento al AS dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., comma 2, essendo state invece respinte tutte le altre censure mosse dal AS avverso la sentenza di appello. Non avrebbe potuto, dunque, la Corte di rinvio esaminare questioni già decise in via definitiva, il cui nuovo esame era precluso.
Quanto alla motivazione relativa alla riqualificazione del fatto in concussione per costrizione, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici.
5. TI FF propone due motivi di ricorso.
5.1. Col primo motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 della C.E.D.U. e dell'art. 597 c.p.p., comma 3,
per avere la Corte di rinvio condannato il TI per un reato diverso da quello contestatogli e ritenuto nella sentenza di primo grado. Deduce come l'ordine di demolizione dello stabilimento del TI non fosse mai stato menzionato ne' nel capo di imputazione nè nella sentenza di primo grado e come la riqualificazione giuridica del fatto in peius, senza che la difesa abbia avuto modo di interloquire, costituisca violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 della C.E.D.U., come ritenuto dalla sentenza della Corte EDU nel caso DR
contro
IT.
La censura è infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6. 5.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 317 e 319 quater c.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'applicazione o alla mancata applicazione di tali fattispecie penali. Deduce, in particolare, che la condotta contestata al TI non potrebbe configurare quella costrizione presupposta dai giudici di rinvio, sia perché la condotta dell'imputato non avrebbe esercitato sulla persona offesa una pressione psicologica tale da comprimere la sua libertà di autodeterminarsi, sia perché gli atti che avrebbe potuto porre in essere il TI nel confronti del TI erano "dovuti", in relazione ai pacifici abusi edilizi compiuti dalla persona offesa. La censura è infondata, per le ragioni illustrate infra a par. 6. 6. Possono ora esaminarsi unitariamente i motivi proposti nell'interesse del ST esposti al par. 2.2., quelli proposti nell'interesse dell'AN esposti ai par.
3.1. e 3.2., quelli proposti nell'interesse del AS esposti ai par.
4.2. e 4.3., nonché quelli proposti nell'interesse del TI esposti ai par.
5.1. e 5.2., trattandosi di censure che sottopongono le medesime questioni giuridiche.
Le censure risultano infondate per le ragioni che seguono.
6.1. Va premesso che, dopo la sentenza rescindente pronunciata da questa Suprema Corte il 7.11.2012, è entrata in vigore (in data 28.11.2012) la L. 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha sostituito l'originario testo dell'art. 317 c.p., con il seguente: "art. 317. - (Concussione). - "Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"; ed ha introdotto, accanto a tale figura criminosa, una nuova fattispecie penale, prevista al nuovo l'articolo 319 quater. "Art. 319 quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni". Si tratta di due fattispecie criminose che interferiscono direttamente sui reati di concussione contestati ai capi 1) e 2) della rubrica.
Dinanzi a tale ius superveniens, e il conseguente venir meno della originaria fattispecie penale del delitto di concussione ascritta agli imputati, era dunque doveroso per la Corte territoriale esaminare il problema della qualificazione giuridica dei fatti contestati alla stregua delle nuove fattispecie criminose, sopravvenute rispetto alla sentenza della Corte di cassazione. Perciò, la riqualificazione giuridica dei fatti, ai fini del loro inquadramento nelle nuove fattispecie criminose, non fu per gli imputati e i loro difensori un tema "a sorpresa", come lo sarebbe stato se la Corte di merito avesse mutato la qualificazione giuridica dei fatti a disciplina penale invariata;
fu, invece, un tema che necessariamente la Corte territoriale dovette affrontare e del quale le parti non potevano non essere consapevoli;
tanto è vero che alcune di esse affrontarono spontaneamente il tema della riqualificazione giuridica dei fatti nella discussione finale (così la difesa del TI, che sostenne la tesi che la nuova disciplina penale avrebbe determinato una abolitio criminis. cfr. p. 29 della sentenza impugnata).
6.2. Quanto alla successione nel tempo delle richiamate fattispecie criminose, va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 12228 del 24/10/2013, hanno statuito che sussiste continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, fra la previgente fattispecie di concussione per costrizione ed il novellato art. 317 c.p., così come sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. n. 190 del 2012 (Cass., sez. un., n. 12228 del 24/10/2013 Rv. 258471 e 258473). Deve escludersi, quindi, la possibilità di ritenere la pretesa abolitio criminis e va riconosciuto come il tema della riqualificazione del fatto alla stregua delle nuove fattispecie normative costituisse per la Corte di merito un tema ineludibile, rispetto al quale -pur dopo il giudizio di cassazione - non poteva esistere alcuna preclusione, essendo la Corte di rinvio tenuta a qualificare i fatti alla stregua delle nuove fattispecie penali, che hanno preso il posto di quelle precedenti abrogate.
6.3. Deve poi rilevarsi che la riqualificazione giuridica dei fatti alla stregua delle nuove fattispecie criminose non ha determinato affatto una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, come lamentato dal ricorrente ST con la censura esposta a par. 2.2.
Infatti, il principio di correlazione tra accusa e sentenza implica la corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto della pronuncia del giudice, ma non implica affatto il divieto per il giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, qualificazione diversa che - anzi - è espressamente consentita - quale corollario del principio "iura novit curia" - dall'art. 521 c.p.p., comma 1. 6.4. Neppure può ravvisarsi - come lamentato dal ricorrente AN con la censura esposta a par. 3.1. - una immutazione del fatto nella circostanza che la Corte territoriale, ai fini della nuova qualificazione giuridica della vicenda contestata al capo 2) della rubrica alla stregua della normativa sopravvenuta, ha considerato l'esistenza di un ordine di demolizione dello stabilimento balneare della persona offesa, quale provvedimento che avrebbe esercitato una irresistibile pressione psicologica sul TI. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'immutazione del fatto, ai fini dell'eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, dimodoché l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi, invece, di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta (Cass., sez. 1^, n. 6302 del 14/04/1999 Rv. 213459). In altre parole, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico concreto sussunto nell'ambito della contestazione (Sez. 3^, n. 5463 del 05/12/2013 Ud. -dep. 04/02/2014 - Rv. 258975); l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra il fatto esposto nella contestazione e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6^, n. 35120 del 13/06/2003 Rv. 226654). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha considerato (p. 30) l'ordine di demolizione emesso nei confronti del TI (del quale, peraltro, non ha posto in dubbio la legittimità) - che era stato oggetto di acquisizione probatoria nel contraddittorio delle parti - al solo fine di verificare la sussistenza di una condotta costrittiva o induttiva degli imputati nei confronti della persona offesa. La Corte di rinvio, cioè, non ha considerato l'ordine di demolizione come parte della condotta criminosa contestata, ma lo ha considerato dal punto di vista della pressione psicologica cui la persona offesa venne sottoposta per la minaccia del TI di darvi esecuzione. Non è mutata, pertanto, la condotta criminosa ritenuta in sentenza rispetto a quella contestata agli imputati al capo 2) della rubrica.
6.5. Alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, neppure può ravvisarsi immutazione del fatto nell'aver la Corte di rinvio ritenuto che le condotte degli imputati, contestate come concussione per induzione, vanno invece qualificate come concussione per costrizione.
Invero, la ritenuta sussistenza di una costrizione, piuttosto che di una induzione, non immuta - nel suo nucleo essenziale - il fatto ritenuto in sentenza rispetto al fatto contestato, identico rimanendo il fatto storico nei suoi elementi essenziali.
6.6. Esclusa la sussistenza di alcuna immutazione del fatto con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, deve escludersi anche che la riqualificazione giuridica dei fatti contestati effettuata dalla Corte territoriale abbia determinato la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 della C.E.D.U. e dell'art. 597 c.p.p., comma 3. Com'è noto, la questione circa la compatibilità del potere-dovere del giudice (conferitogli dall'art. 521 c.p.p., comma 1) di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione con l'art. 111 Cost. (come novellato dalla Legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2) - che enuncia i principi del "giusto processo" - e con la corrispondente norma internazionale dettata dall'art. 6 C.E.D.U. è stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte suprema a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 dicembre 2007, nel caso DR c. IT (rie. 25575/04).
Orbene, con tale sentenza, la Corte di Strasburgo, lungi dal ritenere -sic et simpliciter - incompatibile con la C.E.D.U. la normativa nazionale che attribuisce al giudice il potere di riqualificare giuridicamente d'ufficio il fatto oggetto della contestazione, ha censurato invece una sola ipotesi in cui tale potere veniva in concreto a confliggere con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: quella - oggetto del caso sottoposto alla Corte europea - in cui la riqualificazione del fatto era avvenuta in sede di legittimità, senza che in precedenza il pubblico ministero avesse mai sottolineato l'opportunità della riqualificazione stessa, senza che tale riqualificazione secondo la legge nazionale fosse sufficientemente prevedibile e senza che l'imputato avesse poi avuto alcuno spazio per espletare il contraddittorio al riguardo. Sulla base di tale sentenza, si è affermata, nella giurisprudenza di questa Corte, la necessità di un'interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, adeguata al decisum del giudice europeo e costituzionalmente orientata, sul presupposto che sia l'art. 6 C.E.D.U. sia l'art. 111 Cost. assicurano il diritto di difesa non soltanto nella formazione della prova, ma anche relativamente ad ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso, dimodoché la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio (Cass., sez. 6^, n. 45807 del 12/11/2008 Rv. 241754). Si tratta di una interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, che fa perno sul parametro della "concreta lesività" del conflitto astrattamente configurabile tra il diritto di difesa dell'imputato, da un lato, e l'esercizio del potere-dovere con cui il giudice ripristina la legalità nella definizione del fatto-reato, dall'altro.
Si è affermato, perciò, che non v'è concreta lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nel caso in cui la riqualificazione giuridica del fatto avvenga consentendo, all'imputato di esercitare al riguardo il contraddittorio e, dunque, quando anteriormente alla riqualificazione è esercitata una contestazione da parte del pubblico ministero in tal senso (il che legittimerebbe la riqualificazione anche in fase di legittimità, non trattandosi così di "sentenza a sorpresa": cfr. Cass., sez. 2^, n. 32840 del 09/05/2012 Rv. 253267), nonché - pur quando manchi la contestazione del pubblico ministero - nell'ulteriore caso in cui la riqualificazione giuridica sia effettuata ex officio dal giudice, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, quando tuttavia successivamente l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine alla nuova qualificazione giuridica attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione o dinanzi al giudice di secondo grado o dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. 2^, n. 17782 del 11/04/2014 Rv. 259564; Sez. 2^, n. 37413 del 15/05/2013 Rv. 256652; Sez. 2^, n. 32840 del 09/05/2012 Rv. 253267).
Si è ancora affermato che non v'è lesione del diritto di difesa ne' della regola del contraddittorio, qualora la nuova qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o quando -comunque - l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di incendio e, all'esito del giudizio di rinvio, per quello di danneggiamento seguito da incendio) (Cass., Sez. 5^, n. 1697 del 25/09/2013 - dep. 16/01/2014 - Rv. 258941). Alla stregua dei principi sopra richiamati, la censura in esame risulta infondata, sia perché la nuova definizione giuridica dei fatti contestati -alla stregua delle nuove fattispecie criminose introdotte dalla legge n. 190 del 2012 (che sono venute a prendere il posto dell'originaria fattispecie prevista dall'art. 317 c.p.) - costituiva un epilogo del giudizio assolutamente prevedibile dalle parti, tanto è vero che taluni difensori hanno trattato il tema della disciplina applicabile a seguito della sopravvenuta riforma normativa;
sia perché, in ogni caso, la riqualificazione giuridica dei fatti è stata effettuata con la sentenza dei giudici di rinvio, che è ricorribile per cassazione, cosicché è stata preservata agli imputati l'adeguata possibilità - tramite la proposizione del ricorso per cassazione - di esercitare la difesa nel giudizio di legittimità.
Quanto all'adeguatezza della possibilità di esercitare la difesa nel giudizio di cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, va osservato che la questione in concreto posta dai ricorrenti non tocca l'essenza contenutistica delle imputazioni e la ricostruzione dei fatti, fissata nei precedenti gradi di giudizio. Nè, d'altra parte, i ricorrenti si sono lamentati di non aver potuto chiedere l'ammissione di nuovi elementi di prova funzionali ad una diversa qualificazione giuridica, per essi più favorevole;
ciò che avrebbe potuto determinare la necessità di restituire le parti dinanzi ai giudici di merito (cfr. Cass., sez. 2^, n. 37413 del 15/05/2013 Rv. 256652, in motiv.). I ricorrenti, in realtà, hanno sottoposto alla Corte una questione "di puro diritto", quella della qualificazione giuridica dei fatti, che costituisce uno dei motivi di ricorso per cassazione previsti dal codice di rito (art. 606 c.p.p., lett. b) col quale si denuncia l'errore del giudice nel giudizio sussuntivo, tipico errore di diritto ("error iuris in iudicando") appartenente alla sfera di cognizione della Corte di cassazione.
Perciò, il contraddittorio espletato sul punto dinanzi a questa Corte suprema ha consentito la piena tutela del diritto di difesa e la questione sottoposta - per la sua natura essenzialmente giuridica - deve essere decisa da questa Corte.
Sul punto va affermato il seguente principio di diritto: Allorché il giudice di appello proceda ex officio ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - sancita dall'art. 111 Cost., e dall'art. 6 CEDU, così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. DR c. IT - è comunque assicurata dalla possibilità per l'imputato di contestare la diversa definizione del fatto mediante il ricorso per cassazione e di interloquire su di essa nel giudizio di legittimità. Ove la questione sollevata col ricorso per cassazione sia di puro diritto e non comprenda anche l'indicazione di nuovi elementi di fatto (non valutati dal giudice di merito e non prospettati prima dalle parti perché non attinenti alla originaria qualificazione) che consentirebbero di escludere la diversa e nuova qualificazione giuridica, la Corte di cassazione può decidere essa stessa in via definitiva sulla qualificazione giuridica del fatto;
essendo tenuta, invece, ad annullare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto, solo quando risulti necessario assumere e valutare nuove prove vertenti su fatti in grado di incrinare la nuova qualificazione giuridica.
Da ultimo, va escluso che la riqualificazione giuridica dei fatti compiuta dai giudici di rinvio abbia violato il divieto di reformatio in peius previsto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, in quanto proprio tale disposizione fa espressamente salva la facoltà del giudice di appello di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
6.7. Rimane a questo punto da risolvere la questione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1) e 2) della rubrica;
fatti che - originariamente qualificati come concussione per induzione, secondo l'originario testo dell'art. 317 c.p., - sono stati poi riqualificati dalla Corte di rinvio,
secondo la nuova disciplina medio tempore sopravvenuta, come concussione per costrizione ai sensi del nuovo testo dell'art. 317 c.p., piuttosto che come "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui al novello art. 319 quater c.p.. La questione va affrontata muovendo dalla recente sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte n. 12228 del 2013, che ha tracciato la distinzione tra il delitto di "concussione", previsto dal vigente art. 317 c.p., e quello di "induzione indebita a dare o promettere utilità", previsto dal novello art. 319 quater c.p.. Secondo le Sezioni unite, "Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, è
caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sè, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico" (Cass., sez. un., n. 12228 del 24/10/2013 Rv. 258470). E appena il caso di notare che il concetto di costrizione contenuto nell'art. 317 c.p., non implica necessariamente l'utilizzo della violenza fisica (vis absoluta), difficilmente compatibile peraltro con l'abuso di qualità o di funzioni;
esso è legato, piuttosto, al ricorso alla semplice violenza morale (vis compulsiva), che consiste in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima una lesione patrimoniale o non patrimoniale, che fa deviare la volontà del soggetto passivo, inducendolo a fare ciò che non vorrebbe (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 3251 del 03/12/2012 Rv. 253936).
Secondo i principi fissati dalle Sezioni unite, gli elementi che connotano il reato di cui all'art. 317 c.p., sono costituiti dalla "minaccia di un danno ingiusto" indirizzata dal pubblico ufficiale alla persona offesa, di intensità tale da costituire una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, il quale è costretto a cedere alla minaccia dalla necessità di evitare un danno ingiusto ("certat de damno vitando"); gli elementi che connotano il reato di cui all'art. 319 quater sono costituiti, invece, dalla pressione morale (posta in essere senza minaccia, neppure implicita) con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale - piuttosto che essere costretto dalla necessità di evitare un danno ingiusto - viene indotto a cedere alla richiesta del pubblico ufficiale dalla prospettiva di conseguire un vantaggio indebito ("certat de lucro captando"), nella logica negoziale del "do ut des".
Orbene, nella specie, può senz'altro dirsi che la Corte territoriale, qualificando i due fatti contestati ai capi 1) e 2) della rubrica come concussioni ai sensi del novello art. 317 c.p., ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esaminati. Quanto al delitto di cui al capo 1), la Corte ha ritenuto (p. 34 della sentenza impugnata) che le pressioni poste in essere dagli imputati verso la persona del TI, perché questi versasse al AS le prestazioni richieste, costituissero vere proprie minacce e non lasciassero al destinatario alcun significativo margine di autodeterminazione, non avendo peraltro il TI alcun interesse a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale per conseguire un indebito beneficio.
Sul punto, vale la pena richiamare il contenuto delle conversazioni intercettate (riportate nella prima parte della sentenza di primo grado), dalle quali risulta che gli imputati chiesero al TI denaro ed altra utilità, onde consentirgli di tenere serate musicali all'interno del locale "Baia degli Angeli", con la minaccia dell'esecuzione, da parte del AS (vice comandante della polizia municipale), di vessatori controlli di carattere amministrativo e conseguenti sanzioni. Perentorie risultano le minacce rivolte dai complici del AS al TI;
"...lui (AS) può bloccare il traffico... guarda che lui comanda", "non vorrei che avessero delle brutte intenzioni...", "mercoledì non ti fanno entrare più un cliente.... Non è che ci mettono molto", "ti devi rassegnare", "te pensa ai soldi", "dinero...in contanti", "l'argent.., porta l'argent... hai capito?".
In tale situazione, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di una grave limitazione della libertà di determinazione del TI, posto dagli imputati dinanzi all'alternativa di subire un danno ingiusto (l'impossibilità di svolgere la propria attività imprenditoriale) o di evitarlo con la dazione o la promessa della utilità indebita richiesta.
Anche in ordine al delitto di cui al capo 2), poi, la Corte ha ritenuto (p. 30 della sentenza impugnata) che le richieste rivolte dagli imputati al TI - perché questi retribuisse TI FF (capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Ameglia) attraverso i figli FR e CO, affidando allo studio professionale di questi ultimi le pratiche necessarie ad ottenere dal Comune la sanatoria degli abusi edilizi esistenti presso la "Baia degli Angeli" - costituissero vere e proprie minacce, tali da non lasciare alcun significativo margine di autodeterminazione allo stesso TI onde evitare il danno ingiusto prospettatogli. Significative sono, in tale direzione, le frasi (richiamate a p. 22 della sentenza impugnata) che, in data 28.6.2005, il TI - alla presenza del ST e dell'AN - rivolse al TI onde ottenere da lui l'affidamento delle pratiche di sanatoria edilizia per lo studio professionale del figlio: prima prospettando - a fronte della richiesta di concessione in sanatoria presentata dal TI - possibili provvedimenti sfavorevoli: "allora lì siete nei casini", "portiamo via tutto... espropriamo.... noi possiamo requisire., le concessioni"; poi, indicando all'imprenditore la via di uscita, quella di cedere alla richiesta avanzata dagli imputati:
"Se riusciamo a trovare una sinergia... cioè qualcosa che va bene a te e va bene a noi... partiamo dritti e arriviamo ... capito? .... Se invece non va bene a te o non va bene a noi.....", lasciando intendere che, nel caso di rifiuto del TI, nessuna sanatoria gli sarebbe stata concessa, ma sarebbero seguiti provvedimenti amministrativi per lui pregiudizievoli.
Anche in questo caso, correttamente la Corte di rinvio ha ritenuto che la posizione in cui venne a trovarsi il TI fosse stata quella di "prendere o lasciare": accettare di retribuire illecitamente il pubblico ufficiale o subire un "danno ingiusto", da cagionare attraverso azioni amministrative ritorsive contra legem. Va peraltro rilevato che, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, il pubblico ufficiale non ebbe a prospettare al TI la possibilità di conseguire un indebito vantaggio, secondo lo schema della fattispecie normativa di cui all'art. 319 quater c.p.; ebbe, invece, a minacciare un danno ingiusto: la reiezione della domanda di sanatoria e la conseguente perdita del bene aziendale.
Indubbia è perciò l'esistenza di una vera e propria costrizione mediante minaccia, che giustifica la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui al nuovo testo dell'art. 317 c.p.; come peraltro ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe già scrutinate:
cfr. Cass., sez. 6^, n. 2305 del 19/12/2013 - dep. 20/01/2014 - Rv. 258655, in una fattispecie relativa ad un imprenditore costretto, dal sindaco e dall'assessore all'urbanistica di un piccolo comune, a nominare quale "direttore dei lavori" un soggetto a loro vicino (in realtà destinato a funzioni di mero collegamento tra l'impresa e l'amministrazione comunale) per evitare di soggiacere ai continui ricatti ed ostacoli prospettatigli;
Sez. 6^, n. 29338 del 23/05/2013 Rv. 255616, in una fattispecie nella quale un funzionario comunale aveva subordinato il rilascio di una concessione edilizia, ad un soggetto che ne aveva titolo, all'affidamento di alcuni lavori ad una ditta da lui indicata.
La soluzione giuridica adottata dal giudice di merito è perciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte, è esente da vizi logici e giuridici e non merita censura.
3. In definitiva, tutti i ricorsi devono essere rigettati;
conseguentemente i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese dei procedimento e alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità alla parte civile costituita.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in favore della parte civile Gardenia S.r.l. in persona del legale rappresentante, delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in Euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Udienza Pubblica della Seconda Sezione Penale, il 9 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014