Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3479
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando per l'esercizio di tali attività non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali imprese cooperative (ed i loro consorzi) si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che di società cooperativa anche) di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 cod. civ.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3479
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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