Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando per l'esercizio di tali attività non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali imprese cooperative (ed i loro consorzi) si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che di società cooperativa anche) di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 cod. civ.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FAT - FATTORIA AUTONOMA TABACCHI COOP. A R.L. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica pro-tempore signor AURELIO ON, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO NISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, giusta procura per atto notorio Linda Blasi di Roma in data 15-6-98 Reg 66705.
- resistente -
avverso la sentenza n. 164/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 28/02/98 R.G.N. 3151/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato VISENTINI e NISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 1991 la F.A.T. Fattoria Autonoma Tabacchi Società Civile -adiva il Pretore della sezione Distaccata di Città di Castello, quale giudice del lavoro, esponendo di avere chiesto all'INPS con nota del 22 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 2 della l. 15 giugno 1984 n. 240, di essere inquadrato ai fini previdenziali nel settore agricoltura. Chiedeva pertanto che l'INPS, in ragione dell'erroneo inquadramento nel settore industria, venisse condannato alla restituzione delle contribuzioni effettuate in eccesso, quanto meno entro i limiti della prescrizione decennale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. In subordine chiedeva il riconoscimento del diritto alla riclassificazione a partire dal marzo 1990, e cioè dall'epoca in cui l'attività agricola era stata svolta direttamente e non solo per connessione, come avvenuto in passato, il tutto sempre con la restituzione delle eccedenze versate e con vittoria di spese. A sostegno della sua domanda la ricorrente esponeva di essere costituita a partire dal 1928 quale "società civile", di cui agli artt. 1705 e 1706 codice del 1865, e di essere ancora vigente ai sensi dell'art. 204 disp. att. c.c. e dell'art. 1 della l. 18 ottobre 1950 n. 920. Aggiungeva ancora che era costituita fra i conduttori di fondi rustici con lo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco;
che l'attività esercitata era sempre connessa a quella diretta alla coltivazione dei fondi da parte dei singoli soci;
che l'attività svolta doveva, in ogni caso, essere irrevocabilmente qualificata come "agricola" dal momento dell'acquisto di ramo d'azienda della società "Pro Agri soc. coop. a r.l.", che comprendeva attività relative alla fase propria delle colture. Assumeva infine la ricorrente di essere di fatto una impresa cooperativa "irregolare" ex art. 2331 c.c..tale essendo la ratio costitutiva della "società civile", da contrapporsi alla società commerciale in funzione dello spiccato fine mutualistico. Costituitosi il contraddittorio, all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica e della prova testimoniale, il Pretore con sentenza del 7 marzo 1996, respingeva le domande proposte dalla F.A.T.
Avverso tale sentenza la F.A.T. proponeva gravame, ed il Tribunale di Perugia con sentenza del 28 febbraio 1998 rigettava l'appello e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava che dalla perizia espletata era risultato che la F.A.T. trasformava, manipolava e commercializzava prodotti agricoli propri e dei soci (tabacco), ricavati dalla coltivazione del fondo, senza ricorrere normalmente in modo continuativo ad approvvigionamenti di mercato ( ovviamente esterno), approvvigionamenti anzi del tutto assenti in relazione alla quantità complessivamente trasformata, commercializzata e manipolata.
Orbene, se la natura oggettiva dell'attività svolta poteva far propendere, giusta il disposto dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, per la fondatezza della domanda della F.A.T. circa la natura agricola della sua attività, detta domanda andava però rigettata perché la citata legge n. 240 del 1984 si riferiva esplicitamente alle imprese cooperative ed ai loro consorzi. Ed invero la F.A.T. era - sino al momento della trasformazione nel corso del giudizio in cooperativa - una "società civile" a tempo indeterminato, costituita nel 1928 sotto la vigenza dell'abrogato codice di commercio e soggetta all'attuale codice civile sulle società semplice ai sensi dell'art. 204 disp. att. c.p.c. Per andare in contrario avviso non poteva poi addursi che la F.A.T. aveva uno scopo mutualistico, proprio come le cooperative, perché le regole della società semplice, che reggono la società civile, differiscono profondamente da quelle per la società cooperativa. Mentre lo scopo mutualistico nella forma societaria disciplinata dall'art. 2251 c.c. è meramente eventuale e subordinato all'oggetto "fisiologico" rappresentato dal perseguimento del lucro, il concetto di mutualità costituisce di contro connotato essenziale della società cooperativa. E la differenza tra i due tipi di società viene comprovato per altro verso dall'art. 2249 c.c., che separa infatti tutte le società, comprese quelle semplici, dalle cooperative, che tra l'altro posseggono una personalità giuridica a fronte della mera autonomia patrimoniale rinvenibile nella società semplice.
Appare quindi evidente che la disciplina della legge 240/84 non valorizza lo scopo mutualistico in quanto tale ma proprio la forma assunta dall'impresa, poiché ad essa vengono, in via autonoma e generale, ricollegate determinate conseguenze volute dall'ordinamento, secondo una scelta non solo insindacabile ma sicuramente razionale e giustificata dalle peculiarità ontologiche e strutturali dell'impresa considerata.
Per tutte le esposte ragioni il Tribunale riteneva che andava escluso che il diritto all inquadramento nel settore agricolo potesse discendere dall'esercizio da parte dell'impresa di una attività agricola con uno scopo sostanzialmente mutualistico, al di fuori di una formale costituzione in società cooperativa.
Avverso tale sentenza la F.A.T. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo la società ricorrente deduce erronea e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. in particolare sostiene che l'interpretazione data dal Tribunale alle suddette norme deve considerarsi "formalistica", atteso che non tiene in alcun conto la lettera della legge, che richiama le "imprese cooporative" e non le società cooperative, a dimostrazione dell'intento di inquadrare nel settore agricolo l'esercizio in forma associata di un' attività di impresa agricola per connessione con carattere di mutualità. Il richiamo inoltre da parte dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984 non solo alle imprese cooperative ma anche "ai loro consorzi", senza ulteriore specificazione, e quindi senza il richiamo a leggi speciali ( aventi ad oggetto cooperative di secondo grado, e cioè, consorzi di cooperative costituiti a loro volta in forma di cooperativa) porta a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, inquadrabili nel settore agricolo anche i consorzi costituiti in forma diversa dalla società cooperativa, atteso la possibilità per i consorzi stessi di costituirsi nella forma di tutti i tipi di società commerciali( art. 2615-ter c.c.). L'assunto del giudice perugino, secondo il quale sono insuscettibili di essere inquadrate nel settore agricolo tutte quelle imprese agricole, pur aventi scopo essenzialmente mutualistico, solo perché non costituite sotto forma di società cooperativa, viola anche la ratio della legge n. 240 del 1984 perché porterebbe a dovere inquadrare nel settore industriale una impresa agricola solo perché non riveste la forma di società cooperativa.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 240 del 1984 sotto un diverso aspetto. Sostiene infatti che, stante la diversa disciplina della società cooperativa sotto il vecchio codice del 1865 e di quello commerciale del 1882 ( a differenza del codice attuale, nel quale la cooperativa come tipo societario ex art. 2511 c.c. si contrappone agli altri tipi societari, nella abrogata normativa codicistica invece la cooperativa non era che una semplice modificazione dei tipi disciplinati dal codice di commercio, potendo assumere la forma della collettiva, dell'accomandita e dell'anonima), per l'esercizio da parte del gruppo di soci di una "attività agricola" questi non potevano che adottare la struttura della "società civile", con la conseguenza che quando essi intendevano spiegare un' attività mutualistica nel settore agricolo ( o comunque non commerciale) la società civile si identificava con la società cooperativa. In altri termini la società civile che esercitava una attività mutualistica, sotto il vigore dei codici abrogati, era una società cooperativa agricola. Con il terzo motivo la società deduce violazione di legge, e precisamente dell'art. 204 disp. att. c.c.. In particolare sostiene che il Tribunale, al fine di ribadire l'inapplicabilità ad essa società della disciplina della legge n. 240 del 1984, aveva affermato che la società civile disciplinata dal codice del 1865 non può essere assimilata alla cooperativa prevista dal codice del 1942,atteso che le regole stabilite per la società semplice, valide anche per la società civile, differiscono profondamente da quelle vigenti per la cooperativa. Il Tribunale non aveva, così, tenuto conto della modifica apportata all'art. 204 disp. att. c.c. dall'art.1 della legge 18 ottobre 1950 n. 920, che, con il prorogare il termine del 1 luglio 1945 " fino all'attuazione della revisione del codice civile", aveva finito per assoggettare tutte le società civili esistenti alle leggi anteriori al vigente codice civile.
2. I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per importare la soluzione di problematiche tra loro strettamente connesse, vanno accolti per quanto di ragione.
Come si è detto, il punto nodale sul quale il Tribunale di Perugia basa la sua decisione, va ravvisato nella ritenuta impossibilità di inquadramento nel settore agrario di una impresa che, pur avendo i requisiti oggettivi, relativi cioè alla concreta attività svolta, di cui alla legge n. 240 del 1984, non assuma tuttavia la forma di società cooperativa.
Tale assunto non può essere condiviso.
3. Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono necessarie alcune premesse di ordine sistematico, in ordine alla legge 9 marzo 1989 n. 88 e, segnatamente, in ordine all'art. 49 di tale legge.
Questa disposizione, come è noto, inquadrandosi in un processo di ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha attribuito a detto istituto il potere di classificare " i datori di lavoro" "a tutti i fini previdenziali ed assistenziali" sulla base di cinque distinti e specificati comparti: industria, artigianato, agricoltura, terziario, ed infine credito, assicurazioni e tributi. In particolare per il settore agricoltura ha stabilito che in detto settore vanno inquadrati "i datori di lavoro" che svolgono "le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e dell'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778" (art. 49 lettera c legge 9 marzo 1989 n. 88).
Al fine di evitare sconvolgimenti immediati nella vita delle imprese in atto, conimprevedibili conseguenze di carattere economico, il legislatore ha, poi, inteso anche con il comma 3 dell'art. 49 stabilire l' ultrattività delle precedenti classificazioni, che si basavano sulla natura dell'attività in concreto svolta secondo i canoni codicistici dell'art. 2135 c.c.. Alla citata disposizione dell'art. 49 questa Corte di Cassazione ha attribuito carattere ultrattivo in base alla considerazione che la ratio sottesa alla norma è diretta da un lato a dettare nuovi ed esaurienti criteri generali di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali per procedere ad un riordino dell'intera materia, e dall'altro ad evitare, però - attraverso la normativa transitoria - il verificarsi di drastici ed improvvisi ridimensionamenti di "posizioni previdenziali costituite e di interessi ritenuti meritevoli di tutela ancorché non qualificabili in termini di diritti quesiti"( così testualmente : Cass., Sez.Un. , 18 maggio 1994 n. 4837). Ed infatti."se è vero che la generale ultrattività degli inquadramenti pregressi ritarda l'attuazione integrale della norma e non è scevra di inconvenienti, è del pari incontestabile che l'applicazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutti i datori di lavoro avrebbe prodotto conseguenze non a torto definite telluriche e sconvolgenti, poiché avrebbe comportato la riclassificazione, in base ai criteri di cui all'art. 49, di decine di migliaia di imprese specialmente di quelle produttrici di servizi, precedentemente inquadrate nel settore industria ed ora collocate nel terziario), con il prevedibile aumento del contenzioso e l'accentuarsi dello stato di confusione e di incertezza del diritto;
avrebbe pesantemente inciso sulle previsioni dei costi e sui programmi economici di moltissimi datori di lavoro che, per effetto della nuova e diversa classificazione previdenziale, avrebbero potuto perdere il diritto a benefici ed a provvidenze varie connesse al precedente inquadramento"( cfr. in tali sensi Cass., Sez.Un., 18 maggio 1994 n. 4837 cit.).
4. Ciò premesso, va ora evidenziato come con l'ultima parte del comma terzo dell'art. 49 il legislatore ha inteso però conservare la validità degli "inquadramenti derivanti .... da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797".
Orbene, con il principio di specialità si fa riferimento a quel rapporto tra due fattispecie normative di cui una ( c.d. norma speciale) ha tutti gli elementi dell'altra ( c.d. norma generale) ed inoltre uno o più elementi caratteristici che le attribuiscono una funzione specializzante.
L'ambito più ristretto della norma speciale, che costituisce un settore di quella generale, spiega perché la prima trovi applicazione a preferenza della seconda;
ed infatti, se la norma generale si applicasse a preferenza di quella speciale, questa non avrebbe nessuna efficacia in quanto le ipotesi in essa previste sono contemplate tutte in quella generale che ha un più vasto ambito. Per di più, per configurarsi un rapporto di specialità tra due norme è necessario che le stesse siano indirizzate alla tutela di un medesimo bene, presentino, cioè, una ratio comune per perseguire finalità omogenee, non potendosi prospettare una relazione di specialità tra disposizioni cui sono sottese finalità differenziate e che sono destinate ad operare in settori e/o aree del tutto diverse, perché in tali casi l'esigenza di realizzarne la funzione impone che ambedue le disposizioni trovino integrale applicazione attraverso un effettivo( e non apparente) concorso di norme. Ciò spiega perché, nell'esaminare il comma terzo dell'art. 49 l. n.88 del 1989, la dottrina abbia evidenziato come rimangano, pur dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, validi quegli inquadramenti già in atto aventi ad oggetto singole attività che, non enunciate espressamente nel comma 1 dello stesso articolo 49, presentino rispetto a queste ultime un carattere, appunto, di specialità, che il legislatore ha inteso salvaguardare, statuendone, con la "ultrattività", la permanenza in vita;
e perché la suddetta dottrina abbia, seppure a titolo meramente esemplificativo, annoverato tra le normative "speciali" oltre le leggi 5 agosto 1979 n. 502(sulle aziende alberghiere), 20 novembre 1986 n. 778(sulle imprese di allevamento di bestiame), 11 agosto 1974 n. 252 ( sulle associazioni sindacali e sui partiti politici), e 5 aprile 1985 n. 126( sulle imprese di coltivazione di funghi), anche la legge 15 giugno 1984 n. 240, contenente " norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative. e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici". Per questa normativa, come per le innanzi indicate discipline, il rapporto tra genus e species viene qui a porsi non in termini di soggetti o istituti gestori di forme assicurative in alternativa o in sostituzione dell'INPS, ma unicamente in termini di 13 concrete e specifiche attività, considerate nella loro natura e nelle loro caratteristiche per una (generale) classificazione a tutti i fini previdenziali ed assistenziali. Non mancano, infatti, in materia previdenziale ed assistenziale disposizioni che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati e che, non trovando diretta e specifica collocazione negli schemi definitori dell'art. 49, finiscono proprio in ragione del principio di specialità per determinare un restringimento degli ambiti applicativi di tale norma.
È questo avviene - è bene ribadirlo - per opera della citata legge 15 giugno 1984 n. 240, la quale statuisce che " Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento del bestiame, sono inquadrati nel settore dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti di mercato di 14 prodotti agricoli o zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata"( art. 1). La stessa legge poi, per meglio precisare i criteri di inquadramento dell'impresa, aggiunge anche che - " Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati a fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura"( art. 2, comma 1).
Nonostante la portata generale dell'art. 49 l. 9 marzo 1989 a fini classificatori dei datori di lavoro, la suddetta legge n. 240 del 1984, come tutte le altre che rispetto alla prima assumono un carattere speciale, non trova tuttora alcun limite alla sua applicabilità atteso il disposto dell' art. 1, comma 234, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che, regolando il regime di ultrattività di cui al suddetto art. 49, comma 3, fa in ogni caso salve le leggi speciali ed i decreti di aggregazione di cui all'art. 34 del d.p.r. 30 maggio 1975 n.797. 5. Tutto ciò impone, conseguentemente, un interpretazione della lettera degli articoli 1 e 2 della legge n. 240 del 1984, che passi attraverso la preliminare considerazione che in materia previdenziale ed assistenziale ai fini classificatori è stato costante in dottrina e giurisprudenza la considerazione che il legislatore ha inteso inquadrare le singole imprese alla stregua di un "criterio sostanzialistico" dell'attività in concreto svolta> dal datore di lavoro piuttosto che di un "criterio formale" incentrato, cioè, sulla specifica forma ( di società o di impresa individuale o collettiva) che l'attività stessa assume, come è dimostrato in maniera chiara dalla lettera dell'art. 49 l. n. 88 del 1989 che, da un lato, parla nella rubrica e nella parte iniziale del primo comma di classificazione "dei datori di lavoro" e, dall'altra, per individuare i comparti, definiti settori, entro i quali va effettuata la detta classificazione, usa ripetutamente il termine Il attività"( comma 1, lettere a,b,c,d,e, nonché comma 2).
Del resto, era concorde la giurisprudenza e la dottrina nell'utilizzazione - per la classificazione ai fini previdenziali delle attività iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - dei criteri fissati dal disposto dell'art. 2195 c.c., diretto anche esso ad individuare il carattere dell'impresa sulla base delle concrete caratteristiche dell'"attività" dalla stessa esercitata, senza dare alcun riforma (societaria o meno) che dell'impresa assumeva ( cfr. al riguardo ex plurimis Cass. 27 ottobre 1988 n. 5825 Cass. 14 luglio 1988 n. 4622;
Cass. 23 febbraio 1988 n. 1932; Cass. 28 maggio 1983 n. 3543).
6. Alla luce di dette preliminari considerazioni ed in linea con una regola di diffusa applicazione nell'area del diritto previdenziale, non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'espressione "imprese cooperative", ripetuta più volte negli artt. 1 e 2 legge n.240 del 1984, debba essere interpretata - contro la lettera e lo specifico significato giuridico - nel senso di "società cooperative", dovendosi invece dare rilievo ancora una volta per la classificazione ai fini previdenziali alla natura dell'attività svolta ed al suo carattere di mutualità, senza che assuma valore decisivo, nei sensi indicati dalla impugnata sentenza, la forma che l'esercizio di detta attività assume, perché scopi di cooperazione tra soci possano essere conseguiti, con ricadute in termini di inqudramento nel settore agricolo, anche attraverso imprese collettive, enti cooperativi di fatto o, sinanche, attraverso residue forme societarie, che risultino compatibili in ragione del tipo assunto e della disciplina cui sono assoggettate alla realizzazione di finalità di cooperazione tra soci.
7. Del resto l'indifferenza, entro i limiti innanzi indicati, nel settore in esame da parte del legislatore verso le figure codicistiche dirette a rivestire l'attività di impresa è significatamente dimostrata dalla legge d.p.r. 30 aprile 1970 n. 602 ( "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), che nel disciplinare alcuni istituti previdenziali ed assistenziali nei confronti dei "lavoratori soci di cooperative di lavoro, disciplinate dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile e dal D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577" estende poi la medesima normativa anche " ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative".
8. Orbene, alla luce di quanto sinora esposto, deve ritenersi che nella fattispecie in esame, in cui si è in presenza di una "società civile", sorta nel lontano 1928 ( e, pertanto, ricadente sotto il regime dell'abrogato codice del commercio del 1882), è consentito un inquadramento di detta società nel settore dell'agricoltura, sussistendo -come si dirà innanzi - compatibilità tra tipo societario e finalità di cooperazione tra i soci, ed essendo stato accertato (a seguito di perizia d'ufficio) che la detta società, in aderenza a quanto legislativamente previsto per l'inquadramento nell'agricoltura, trasforma, manipola e commercializza prodotti agricoli propri e dei soci (tabacco), ricavati dalla coltivazione del fondo, senza ricorrere normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti di mercato esterno, approvvigionamenti che anzi risultano del tutto assenti in relazione alla quantità complessivamente trasformata, commercializzata e manipolata. Come è stato osservato in dottrina la società semplice, è, come tipo di società, una "invenzione" del codice civile del 1942, che non trova precedenti nella nostra tradizione legislativa ne' riscontro in corrispondenti figure di altre legislazioni, risultando invece assimilabile per alcuni tratti alla società civile ( regolata dall'art. 229 dell'abrogato codice di commercio del 1882), per caratterizzarsi anche essa in senso puramente negativo, come società non destinata all'esercizio del commercio.
L'esercizio di un' attività agricola poteva sotto la legislazione abrogata essere esercitata in forma societaria utilizzando unicamente il tipo della "società civile", mentre sotto il vigente codice la stessa attività può spiegarsi sotto il tipo della "società semplice", che però si differenzia sotto molteplici aspetti dalla prima.
A differenza, infatti, di quanto si osserva ora in relazione alla società semplice che - anche per l'estesa applicazione delle innovazioni tecnologiche all'agricoltura e della conseguente presa di coscienza da parte del legislatore di una maggiore assimilabilità dell'attività agricola a quella delle imprese commerciali ed industriali - costituisce il "prototipo delle società personali" ( il codice civile rivolge alla società semplice norme destinate in linea di principio a regolare, per effetto dell'art. 2293 c.c., la società in nome collettivo;
e, per il successivo rinvio ex art. 2315 c.c. alle norme applicabili a quest'ultima, anche la società in accomandita semplice), la società civile, all'epoca del codice abrogato, si configurava invece - come è stato puntualmente rilevato - come la societas romana, nulla di più cioè di un interno vincolo tra due o più persone, in linea con l'opinione all'epoca da tutti condivisa che la coltivazione dei fondi fosse una mera espressione del diritto di proprietà, sì da assimilare la condizione dei beni immobili conferiti in "società", al fine del loro sfruttamento, a quella della mera comunione di diritti reali.
In questa assetto ordinamentale lo scopo di collaborazione tra partecipanti risultava in buona misura connaturato alla società semplice, che quindi nello svolgimento dell'attività agricola ben poteva operare con finalità di cooperazione tra i soci, come del resto era possibile evincere dalla stessa collocazione di tale tipo di società nell'abrogato codice di commercio, dove la società civile, veniva regolamentata nella sezione VIII("Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere" ) del titolo IX(" Delle società ed azioni comuni")(cfr. art. 229 cod. comm.), successivamente cioè alle società cooperative, disciplinate a loro volta, dalla Sezione VII ("Disposizioni riguardanti le società cooperative"), con un espresso richiamo solo a quelle disposizioni che regolavano i tipi di società commerciali, aventi per oggetto uno o più atti di commercio ( società in nome collettivo, società in accomandita e società anonima)(cfr. art. 219 cod. comm., che richiama le specie di società con i caratteri indicati nell'art. 76 stesso codice).
9. Ulteriore corollario di quanto sinora detto è che la sentenza impugnata non può condividersi per avere fatto erroneamente dipendere la classificazione come agrarie delle imprese dirette alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, oltre che dal requisito oggettivo ( secondo cui nell'esercizio di detta attività non si deve ricorrere normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti esterni dal mercato di prodotti agricoli in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata); anche dal requisito soggettivo della necessaria costituzione della impresa in forma di società cooperativa( a responsabilità limitata o illimitata).
10. L'errata interpretazione degli art. 1 e 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240, che integra il denunziato vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) , porta all'accoglimento dei sopra esposti motivi di ricorso. Va dichiarato, invece, assorbito il quarto motivo di ricorso ( per avere la FAT chiesto in caso di rigetto del suo ricorso che venisse. sollevata questione di incostituzionalità degli artt. 1 e 2 l. n. 240 del 1984 perché, se interpretate nei termini indicati dalla impugnata sentenza, avrebbero importato una non giustificata disparità di trattamento tra imprese aventi ad oggetto l'esercizio di una medesima attività: va rigettata l'ultima censura con la quale si denunzia il vizio di omessa pronuncia per non essersi pronunciato il Tribunale di Perugia sulla richiesta di riconoscimento della natura tout court agricola dell'attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli dei singoli soci ai sensi di quanto disposto dall'art. 2135 c.c., atteso che la detta domanda, formulata per la prima volta nell'atto di appello come riconosce lo stesso ricorrente nella sua censura - si presenta come del tutto nuova, per importare un mutamento della causa petendi e del petitum in relazione alla domanda proposta dinanzi al Pretore.
11. Concludendo, il ricorso va accolto per quanto di ragione e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Spoleto, il quale procederà ad un nuovo esame della controversia ( anche al fine di stabilire se ed in quali limiti è fondata la richiesta di restituzione delle contribuzioni effettuate attenendosi al seguente principio di diritto : Ai fini del l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari è richiesto che le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali. sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando per l'esercizio di tali attività non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Per l'inquadramento nel settore dell'agricoltura non è, poi, richiesto necessariamente che le imprese cooperative ( ed i loro consorzi) , che esercitano le suddette attività, si costituiscano in società cooperative, responsabilità limitata o illimitata) , non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agrario l'esercizio delle summenzionate attività oltre che sotto la forma dell'impresa collettiva, anche sotto la forma di organismi associativi o cooperativi di fatto ( art. 1 legge 30 aprile 1970 n. 602) o di società permeabili, per il tipo rivestito e la disciplina cui sono assoggettate, a finalità di cooperazione tra i soci ( quali ad esempio le società civile e le società cooperative irregolari, per la mancata iscrizione ex art. 2519 c.c.)". 12. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Spoleto anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999