Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione, qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame del pubblico ministero, può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto.
Commentario • 1
- 1. Sul preteso carattere permanente del concorso esternoVincenzo Maiello · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il presente contributo è ora pubblicato nel n. 2/2014 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi. SOMMARIO: 1. La natura giuridica del concorso esterno ed i profili di garanzia del relativo 'tipo criminoso'. - 2. Le sentenze n. 542/2007 della sesta sezione e n. 4123/2009 della quinta sezione. - 3. La sentenza Dell'Utri. - 4. La permanenza del concorso esterno in una recente posizione dottrinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2009, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/12/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere - N. 2253
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 16191/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.A., N. IL (OMISSIS);
2) E.A., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3203/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'a.c.r. per il ricorso di E. - perché il fatto non sussiste in relazione ai capi A) e D) e per l'inammissibilità del ricorso di B.;
udito il difensore avv. Coppi Franco, avv. Gaito Alfredo, Mazzacuva Nicola e avv. Zanotti Marco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di E.A. in ordine al delitto di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso e ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai delitti di corruzione ascritti allo stesso E.A. e ad
B.A..
B.A., avvocato e docente universitario tratto a giudizio per concorso in concussione aggravata, corruzione aggravata e associazione camorristica, era stato assolto anche in appello per insussistenza dei fatti;
condannato poi in seguito a un primo rinvio della Corte di cassazione, è stato infine prosciolto per intervenuta prescrizione dal delitto di corruzione dopo un secondo rinvio, ferma restando l'assoluzione per insussistenza del fatto dal delitto associativo e dal delitto di concussione.
I giudici del secondo rinvio, chiamati a pronunciarsi sull'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione di primo grado, hanno motivato il proprio convincimento di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione e ne hanno poi dichiarato l'estinzione per prescrizione. E.A., già magistrato a (OMISSIS) e dal (OMISSIS), dopo avere riportato condanna in primo grado per partecipazione ad associazione camorristica e concorso in corruzione aggravata, era stato assolto in appello da entrambi gli addebiti;
condannato poi in seguito a rinvio della Corte di cassazione per entrambe le imputazioni, è stato infine prosciolto per prescrizione dal delitto di corruzione dopo un secondo rinvio, ferma restando la condanna per il delitto associativo. Il convincimento di colpevolezza espresso dai giudici del secondo rinvio a carico di E.A. si fonda innanzitutto sulla chiamata in correità proveniente da A.C., che sottoposto a procedimento penale per associazione camorristica, riferisce di avere ricevuto dal magistrato E.A.,
conosciuto tramite M.A., la promessa di un intervento in suo favore. Il processo, assegnato in primo grado alla sezione del Tribunale di Napoli in cui E. lavorava, era stato poi trasmesso ad altra sezione per ragioni di connessione. Ma E.A. era riuscito a informare A. con dieci giorni di anticipo della sua assoluzione, tanto da meritare in regalo un orologio d'oro Rolex e diecimila dollari statunitensi.
Secondo i giudici del merito, esclusa la rilevanza delle deposizioni di magistrati e avvocati sull'onorabilità di E.A., la deposizione di A.C., attendibile intrinsecamente, è idonea a sorreggere una pronuncia di colpevolezza non solo in ordine all'ormai prescritto delitto di corruzione, ma anche in ordine al delitto di concorso in associazione camorristica, perché trova riscontro nei seguenti elementi di prova:
a) gli stretti rapporti personali di E.A. con il camorrista M.A., implicato nella strage di
(OMISSIS) e poi ucciso in un agguato mafioso;
b) l'assoluzione di T.P., imputato di duplice omicidio, con sentenza del 15 dicembre 1983, che si riteneva dovuta all'intervento di M. e compensata con i mobili di una camera da letto, secondo quanto riferito da U.A. e G.
P., che pure non fanno direttamente il nome di E.A.,
il cui ruolo di estensore della motivazione è confermato tuttavia dal ritrovamento in casa dell'imputato della minuta della sentenza in occasione della perquisizione del 10 ottobre 1994;
c) il viaggio di E.A. e signora a
(OMISSIS), che fu organizzato e pagato da M., non essendo credibile la versione dell'imputato di un incontro occasionale con l'amico e del pagamento per contanti delle spese per una somma prima indicata in circa L. 8 milioni e poi nella metà;
d) l'incontro di E.A. e signora con il costruttore
C.G. per l'acquisto in un alloggio a (OMISSIS), che,
secondo la moglie del venditore, doveva essere poi pagato da M.A.;
e) il contratto di locazione di un alloggio a (OMISSIS) stipulato nel (OMISSIS) con il noto camorrista R.R., poi ucciso in un agguato, per il quale E.A. non è stato in grado di provare l'effettivo pagamento di un canone, erogato, secondo l'imputato, sempre per contanti e senza ricevuta, anche quando incassato da un improbabile custode;
f) l'intervento di E.A. nei primi mesi del (OMISSIS) sul collega D.M., chiamato a comporre il collegio cui era stata richiesta l'applicazione di misure di prevenzione a carico dei fratelli S.M. e S.B., presentati dall'imputato come seri e affidabili imprenditori, benché entrambi già pregiudicati o imputati di associazione camorristica, e raccomandati con modalità che avevano colpito D.M., successivamente avvedutosi del risentimento di E.A., che aveva evitato di salutarlo;
g) il soggiorno gratuito della famiglia di E.A. nell'estate del (OMISSIS) per venti giorni presso l'Hotel (OMISSIS) di R. L., legato al clan Alfieri, come ai G. e ai M.,
assolti insieme a A.C., che dell'assoluzione era stato preventivamente informato dall'imputato, non essendo credibile il dedotto pagamento per contanti da parte della moglie dell'imputato di una somma di oltre L. 8 milioni, che R. esclude di avere ricevuto;
h) la permuta alla pari della vecchia Mercedes di E.A. con una nuova, offertagli da A.G., che secondo quanto riferisce anche C.P., titolare della società
proprietaria della vettura nuova, provvide al pagamento del corrispettivo, mentre l'imputato non è stato in grado di documentare il pagamento dei L. 15 milioni che assume di avere versato ora alla società proprietaria ora allo stesso A.;
i) i rapporti di frequentazione abituale, anche a bordo delle sue barche da diporto, con A.G., amico del camorrista
C.F., prima latitante e poi condannato all'ergastolo per la strage di (OMISSIS),
due mesi prima della crociera in (OMISSIS) cui E.A.
partecipò, invitato da A. appunto per ottenerne l'intervento in favore dell'amico, secondo quanto riferisce il (OMISSIS) L.C. per averlo appreso dallo stesso C.;
1) la lettera al magistrato L.A.C., con la quale
E.A., nel compiacersi per il buon esito del processo a carico del fratello e del padre di M.A., prega il collega di non riferire a " T." che egli non aveva potuto ricordargli di intervenire in loro favore, così dimostrando una disponibilità intesa come doverosa nei confronti della camorra;
m) l'incontro su una piazzola dell'autostrada, combinato da C. G. nell'(OMISSIS), di E.A. con
Bi.An. e G.G., interessato costui a ottenere la revoca degli arresti domiciliari cui era sottoposto perché rinviato a giudizio per associazione camorristica ed estorsione, e spiegato dall'imputato come una sorta di imboscata di C., che l'aveva invitato con il pretesto di mostrargli la piantina di un alloggio a (OMISSIS), al cui acquisto E. ammette aveva ormai rinunciato da tempo;
n) la conferma che alle dichiarazioni di A. viene da G. G., il quale riferisce certo solo quanto appreso dallo stesso A., ma è comunque significativa per quanto attiene all'informazione preventiva circa l'assoluzione nel processo in cui erano entrambi coinvolti.
Ricorrono per cassazione B.A., che propone un unico motivo d'impugnazione, e E.A., che propone cinque motivi d'impugnazione, illustrati anche da una memoria.
2. B.A. deduce violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando di non essere stato assolto per insussistenza del fatto, come la norma invocata avrebbe imposto anche in presenza di una causa di estinzione dei reati contestatigli, quando la prova dell'innocenza dell'imputato risulti evidente. Si duole altresì il ricorrente che la corte d'appello si sia impegnata in una motivazione intesa a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, per giungere poi alla pronuncia di proscioglimento dal reato estinto per prescrizione, contravvenendo così all'obbligo di dichiarazione immediata. 3.1- Con il primo motivo E.A. deduce violazione dell'art. 173 disp. att. c.p.p., art. 627 c.p.p., comma 3, art. 187 c.p.p.,
art. 192 c.p.p., comma 3, artt. 194 e 207 c.p.p., vizi di motivazione della decisione impugnata, con riferimento all'addebito di corruzione per il quale è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.
Lamenta che i giudici del merito abbiano illegittimamente individuato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore A.C., in contrasto sia con la prima sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione sia con le univoche risultanze processuali. 3.2- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 173 disp. att. c.p.p., artt. 187, 192, 521 e 522 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 627 e 649 c.p.p., art. 110 e 416 bis c.p., vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del rinvio, in violazione del giudicato interno, si siano pronunciati su fatti mai contestati, mai giudicati nel corso delle precedenti fasi di merito e neppure demandati al loro vaglio, come i presunti interventi in favore di T. e C..
Premesso che l'unico reato scopo dell'associazione criminosa contestatogli era il delitto di corruzione dal quale è stato prosciolto per prescrizione, rileva che illegittimamente i giudici del merito abbiano tratto la prova del suo concorso nel delitto associativo da due episodi rimasti del tutto estranei sia alle contestazioni, con conseguente violazione degli art. 521 e 522 c.p.p., sia alle indicazioni delle due decisioni di annullamento con rinvio, con conseguente violazione dell'art. 627 c.p.p.. Rileva comunque, quanto al caso T., che il fatto risulta riferito, con errori di nomi, da un collaboratore come U., palesemente inaffidabile per essersi presentato in dibattimento come battezzato dal diavolo in persona. E lamenta che i giudici del merito, pur riconoscendo che nessuno dei collaboratori abbia fatto il suo nome e che la sentenza di assoluzione di T. non fu una decisione di favore, nondimeno gli addebitano di avere aggiustato il processo, enfatizzando il ritrovamento della minuta della sentenza, ma senza dare atto del contestuale rinvenimento delle minute di tutte le sentenze da lui redatte.
Quanto al caso C., nessuno gli ha mai contestato di essere intervenuto in favore di costui. E i giudici del merito omettono di riferire che il supposto mediatore, l'imprenditore A.G., ha sempre negato di avere richiesto un intervento in favore di C., il cui processo fu definito in appello tre anni dopo la crociera, con sentenza del 29 gennaio 1990, per la quale altri magistrati furono processati e condannati per corruzione. Il fatto viene del resto desunto dalle dichiarazioni de relato di tal L.C., il quale riferisce quanto C. avrebbe a sua volta appreso da A..
L'unico episodio di corruzione che gli è stato contestato, in realtà, è quello relativo alla sollecitazione e all'anticipazione della sentenza di assoluzione di A.C.. Ma è smentito dai tre magistrati del collegio giudicante, che hanno escluso qualsiasi suo intervento. La Dr. D.G., componente del collegio che condivideva con il ricorrente la macchina di servizio, ha anche escluso di avergli in qualche modo anticipato la decisione assolutoria.
3.3- Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p. e degli artt. 110 e 416 bis c.p.p., vizi di motivazione della decisione impugnata con riferimento ai presunti interventi in favore dei S. e dei congiunti di M.
A..
Quanto al caso degli imprenditori S., esso fu definito il 6 maggio 1986, e non nel 1985 come afferma la sentenza impugnata, con una decisione che li scagionava dall'addebito di avere fatto da mediatori tra grandi imprese edilizie e la camorra.
L'affidabilità dei S. era stata del resto confermata anche dal magistrato M., sentito come testimone. E lo stesso dr. D. M., sul quale gli si addebita di essere intervenuto, ha riferito solo di un incontro occasionale nel quale egli aveva mostrato stupore per il procedimento di prevenzione avviato a carico dei S.. Il saluto eluso di cui parla D.M. risale al (OMISSIS) e non può pertanto essere spiegato con la decisione, peraltro favorevole ai S..
Quanto all'intervento in favore dei congiunti di M.A., la stessa minuta della lettera poi in effetti non inviata a L., rivela che egli non aveva "ricordato" alcunché al collega. E se un interessamento v'era stato in precedenza, egli non avrebbe avuto nulla da temere;
se temeva la reazione di M. A., significa che l'intervento non v'era stato. Ma non risulta neppure individuato quale sarebbe il processo di cassazione oggetto del presunto intervento.
Infine la presunta notorietà dell'appartenenza alla camorra di M.A., concessionario (OMISSIS) per la zona di (OMISSIS), è smentita dalla testimonianza di numerosi magistrati e anche da provvedimenti giudiziari di prevenzione intervenuti nel (OMISSIS). 3.4- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 187, 192 e 194 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del rinvio abbiano omesso di considerare adeguatamente sia le deposizioni di magistrati e avvocati sulla sua commendevole condotta, oltre che sulla mancanza di chiacchiere o pettegolezzi a suo carico, le numerose sentenze di condanna da lui emesse a carico dell'organizzazione camorristica, in particolare nei confronti di sodali di A..
Ribadisce altresì l'erroneità del convincimento circa la notorietà dell'appartenenza camorristica sia di M.A. sia dei
S., esclusa da numerose testimonianze, non valutate, oltre che dalle già citate decisioni del giudice della prevenzione. Per quanto attiene a M., in particolare, si lamenta l'omessa considerazione della deposizione del collaborante C.P., braccio destro di M., che ha escluso di aver mai sentito parlare del ricorrente. Ribadisce ancora l'omessa considerazione della deposizione di A.G. con riferimento al caso
C..
Censura poi il ricorrente l'omessa considerazione sia del fatto che, dopo l'incontro con G. procurato da C., egli nulla fece in favore dello stesso G., sia del fatto che in alcune decisioni giurisdizionali C. sia stato riconosciuto millantatore e calunniatore ai suoi danni. Nè spiega la sentenza impugnata perché G., consapevole del rapporto tra il ricorrente e A., si sia rivolto all'inaffidabile C., invece che ad A., per contattarlo. I giudici del merito affermano che il comportamento di C. rivela la notorietà della collusione del ricorrente con ambienti camorristici;
ma i componenti del direttivo del clan lo escludono e la sentenza impugnata ne ignora le deposizioni.
Nè i giudici del merito hanno tenuto conto dell'esito negativo di tutte le indagini patrimoniali a carico del ricorrente, come non hanno tenuto conto delle ragioni familiari (grave malattia del primo figlio), che ne giustificarono il trasferimento a (OMISSIS). 3.5- Con il quinto motivo infine il ricorrente deduce violazione deduce violazione degli art. 110, 416 bis, 81, 157 e 158 c.p., artt. 187, 192 e 627 c.p.p., art. 173 disp. att. c.p.p., quanto alla qualificazione dei pur non provati fatti come concorso esterno in associazione mafiosa.
Sostiene che illegittimamente i giudici del rinvio abbiano violato i principi dettati dalle due più recenti decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, che hanno ribadito l'esigenza di un contributo del concorrente esterno all'associazione criminale. Infatti la stessa sentenza impugnata riconosce che non v'è prova di interventi del ricorrente andati a buon fine. Ma elenca i singoli episodi ritenuti rilevanti, senza neppure considerarne la successione cronologica, per una possibile prescrizione. In realtà il caso T. risale al (OMISSIS), il caso S. all'inizio del (OMISSIS), l'episodio A. alla fine del (OMISSIS), mentre è di incerta data la bozza di missiva a L. e il caso C. risale al (OMISSIS).
E fatta eccezione per il caso T., nessuna decisione risulta sottoscritta dal ricorrente.
4.1- Sono inammissibili il ricorso di B. e il primo motivo del ricorso di E..
Il ricorso di B. è inammissibile in entrambi i suoi profili. Quanto alla denunciata "ipertrofia della motivazione colpevolista", va rilevato che le decisioni giu-risdizionali sono impugnabili per il dispositivo, non per la motivazione che lo sorreggano. È infatti l'effetto regolativo della decisione che può determinare l'interesse della parte a impugnare, non la motivazione priva di incidenza sul dispositivo. Sicché, come s'è ben precisato in giurisprudenza, "è inammissibile l'impugnazione che investe la sola motivazione di una sentenza, senza alcuna conseguenza sul dispositivo" (Cass., sez. un., 25 novembre 1995, Fachini, m. 203763). D'altronde nel caso in esame i giudici del rinvio si trovavano a giudicare sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado. E secondo la giurisprudenza di questa corte, "qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia stato proposto gravame dal pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto" (Cass., sez. 6, 4 novembre 1998, Targon, m. 212475). Quanto alla dedotta carenza di motivazione, si tratta di censure del tutto generiche e in contraddizione con la denunciata ipertrofia della motivazione colpevolista.
Il primo motivo del ricorso di E., che attiene alla giustificazione del giudizio di fatto, è inammissibile perché "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva" (Cass., sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, m. 244275). In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, "anche in presenza di una nullità di ordine generale" (Cass., sez. 4, 19 marzo 2009, Stafissi, m. 244001). Nel caso in esame i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che la deposizione di G., pur non idonea a corroborare quella di A. cui si riferì, possa considerarsi tuttavia autonoma rispetto al fatto della preventiva conoscenza dell'esito del giudizio da parte degli interessati. La preventiva conoscenza dell'esito del giudizio da parte di A. fu direttamente sperimentata da G., che non è pertanto de relato rispetto a questa sua diretta esperienza. E la conseguente reciproca conferma delle deposizioni di A. e G. esclude che l'ipotesi di corruzione, estinta per prescrizione, possa essere considerata priva di fondamento al punto da giustificare l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente e autorevole, "all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del p.m. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2" (Cass., sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, m. 244273). D'altro canto la sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione non precludeva certo una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato. E quindi non v'è la violazione dell'art. 627 c.p.p. denunciata dal ricorrente. 4.2- Sono infondati i motivi con i quali E. denuncia sia la mancata dichiarazione di prescrizione di fatti risalenti ai primi anni ottanta, come il caso N., sia la violazione dell'art. 627 c.p.p., lamentando che i giudici del rinvio, in violazione del giudicato interno, si siano pronunciati su fatti mai contestati, mai giudicati nel corso delle precedenti fasi di merito e neppure demandati al loro vaglio, come i presunti interventi in favore di T. e C..
Nei reati associativi infatti il singolo delitto non viene in considerazione solo di per sè, ma anche come prova di altri delitti:
sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine. Nel caso in esame i diversi episodi considerati rilevanti dai giudici del merito, che talora non sono neppure qualificabili come illeciti penali, vengono in considerazione solo quali prove del concorso nel reato associativo, non come specifici addebiti, che infatti non sono elencati nell'imputazione contestata a E..
Ne consegue in primo luogo che l'eventuale prescrizione dei reati considerati non preclude la loro valutazione come prova della partecipazione anche esterna all'associazione camorristica, posto che "la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso ha natura di reato permanente al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio" (Cass., sez. 6, 10 maggio 2007, Contrada, m. 238241).
Ne consegue in secondo luogo che rispetto a tali reati, valutati come prova del delitto associativo, non può ipotizzarsi alcun "giudicato interno", nel senso considerato dal ricorrente, essendo indiscusso in giurisprudenza che il giudice del rinvio può fondare il proprio convincimento anche su prove diverse da quelle prese in esame nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione.
La sentenza di condanna da ultimo annullata fu ritenuta viziata nella giustificazione del giudizio di fatto, in quanto priva di una argomentata ascrizione di significato ai fatti esaminati. Ma ciò non esclude che altri fatti potessero essere considerati dal giudice del rinvio.
4.3- Sono infondati infine anche i motivi con i quali E. lamenta il mancato accertamento di fatti rilevanti ai fini della qualificazione della sua condotta come concorso nel delitto di associazione a delinquere contestatogli.
La giurisprudenza di questa corte riconosce infatti il concorso della persona "che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" (Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, m. 224181). Si è preso atto in particolare che può essere significativa la rilevanza almeno strumentale dell'apporto di un concorrente rispetto al quale non esiste tuttavia una volontà inclusiva da parte dell'associazione. Se il reato associativo, infatti, è un reato a concorso necessario, la volontà collettiva di inclusione è determinante;
ma non può farsene derivare l'irrilevanza penale di comportamenti, strumentali e consapevoli, che, pur in tal senso atipici rispetto alla fattispecie plurisoggettiva necessaria, risultano tipizzabili in ragione dell'art. 110 c.p.. Nel caso in esame i giudici del merito hanno attribuito rilevanza sia a fatti interpretabili come contributi di E. all'associazione sia a fatti interpretabili come ricompense riconosciute dall'associazione a E..
E hanno individuato un preciso collegamento tra contributi e ricompense, nel senso che fossero le indebite utilità perseguite dall'imputato a motivarne gli interventi in favore del clan camorristico diretto da A. (fl. 44 della sentenza impugnata). Al primo gruppo, quello dei fatti interpretabili come contributi di E. all'associazione, sono riconducibili:
a) l'assoluzione di T.P., imputato di duplice omicidio, con sentenza del 15 dicembre 1983, che si riteneva dovuta all'intervento di M. e compensata con i mobili di una camera da letto, secondo quanto riferito da U.A. e G.
P., che pure non fanno direttamente il nome di E.A.,
il cui ruolo di estensore della motivazione è confermato tuttavia dal ritrovamento in casa dell'imputato della minuta della sentenza in occasione della perquisizione del 10 Ottobre 1994;
b) l'intervento di E.A. nei primi mesi del 1985 sul collega D.M., chiamato a comporre il collegio cui era stata richiesta l'applicazione di misure di prevenzione a carico dei fratelli M. e S.B., presentati dall'imputato come seri e affidabili imprenditori, benché entrambi già pregiudicati o imputati di associazione camorristica, e raccomandati con modalità che avevano colpito D.M., successivamente avvedutosi del risentimento di E.A., che aveva evitato di salutarlo;
c) i rapporti di frequentazione abituale, anche a bordo delle sue barche da diporto, con A.G., amico del camorrista
C.F., prima latitante e poi condannato all'ergastolo per la strage di (OMISSIS),
due mesi prima della crociera in (OMISSIS) cui E.A.
partecipò invitato da A. appunto per ottenerne l'intervento in favore dell'amico, secondo quanto riferisce il 16 novembre 1998 L.C. per averlo appreso dallo stesso C.;
d) la lettera ad L.A.C., con la quale E.
A., nel compiacersi per il buon esito del processo a carico del fratello e del padre di M.A., prega il collega di non riferire a " T." che egli non aveva potuto ricordargli di intervenire in loro favore, così dimostrando una disponibilità intesa come doverosa nei confronti della camorra;
e) l'incontro su una piazzola dell'autostrada, combinato da C. G. nell'(OMISSIS), di E.A. con
Bi.An. e G.G., interessato costui a ottenere la revoca degli arresti domiciliari cui era sottoposto perché rinviato a giudizio per associazione camorristica ed estorsione, e spiegato dall'imputato come una sorta di imboscata di C., che l'aveva invitato con il pretesto di mostrargli la piantina di un alloggio a (OMISSIS), al cui acquisto E. ammette aveva ormai rinunciato da tempo.
Al secondo gruppo, quello dei fatti interpretabili come ricompense riconosciute dall'associazione a E., sono riconducibili:
a) il viaggio di E.A. e signora a
(OMISSIS), che fu organizzato e pagato da M., non essendo credibile la versione dell'imputato di un incontro occasionale con l'amico e del pagamento per contanti delle spese per una somma prima indicata in circa L. 8 milioni e poi nella metà;
b) l'incontro di E.A. e signora con il costruttore
C.G. per l'acquisto in un alloggio a (OMISSIS), che,
secondo la moglie del venditore, doveva essere poi pagato da M.A.;
c) il contratto di locazione di un alloggio a (OMISSIS) stipulato nel gennaio 1984 con il noto camorrista R.R., poi ucciso in un agguato, per il quale E.A. non è stato in grado di provare l'effettivo pagamento di un canone, erogato, secondo l'imputato, sempre per contanti e senza ricevuta, anche quando incassato da un improbabile custode;
d) il soggiorno gratuito della famiglia di E.A.
nell'estate del (OMISSIS) per venti giorni presso l'Hotel (OMISSIS) di R.L., legato al clan Alfieri, come ai Galasso e ai
Moccia, assolti insieme a A.C., che dell'assoluzione era stato preventivamente informato dall'imputato, non essendo credibile il dedotto pagamento per contanti da parte della moglie dell'imputato di una somma di oltre L. 8 milioni, che R. esclude di avere ricevuto;
e) la permuta alla pari della vecchia Mercedes di E.A. con una nuova, offertagli da A.G., che secondo quanto riferisce anche C.P., titolare della società
proprietaria della vettura nuova, provvide al pagamento del corrispettivo, mentre l'imputato non è stato in grado di documentare il pagamento dei L. 15 milioni che assume di avere versato ora alla società proprietaria ora allo stesso A..
Con riferimento agli episodi di questo secondo gruppo il ricorrente non propone censura alcuna alle argomentazioni esibite dai giudici del merito. Eppure la logica di scambio, se non di inclusione, che questi episodi sottintendono, non è estranea alla fattispecie del concorso eventuale in associazione mafiosa, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza più recente, sia pure a proposito dello scambio elettorale (Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, cit.). Anzi la costante propensione dell'associazione camorristica a gratificare l'imputato giustifica l'interpretazione che di questi episodi danno i giudici del merito, quando li valutano come prova della disponibilità di E. ad assecondare le esigenze del sodalizio criminale. È su questo secondo fronte, quello dei suoi presunti contributi all'associazione, che si appuntano in realtà le sole censure del ricorrente.
Ma non si tratta di censure pertinenti.
Con riferimento al caso T. si lamenta che i giudici del merito ne abbiano ipotizzato il collegamento con il ricorrente sulla base della deposizione dell'inaffidabile U., sedicente battezzato dal demonio. Ma nella ricostruzione dei giudici del merito il nome di E. non viene fatto da U., bensì da G.,
in un confronto con M., che parla della camera da letto regalata al giudice prestatosi a favorire T. imputato di duplice omicidio. Ed è certamente significativo, nella ricostruzione dei giudici del merito, il fatto che proprio E. risulti estensore di quella sentenza, come dimostrato dalla minuta rinvenuta presso di lui. Sicché non è il ritrovamento in sè della minuta, insieme a tante altre, a essere considerato significativo, bensì la conferma che proprio E. fu l'estensore di quella sentenza che M. riferisce compensata con i mobili per un giudice, che G., non smentito da M., individua nell'imputato.
Quanto al caso S., i giudici del merito si riferiscono ai fratelli M. e S.B.. Il ricorrente parla invece dei fratelli G., F. e S.M.,
probabilmente figli di uno degli altri due. Ma non smentisce il ricorrente le affermazioni dei giudici del merito sui precedenti penali e sui collegamenti camorristici di M. e S.
B.. Sicché rimane certamente significativo che E. trovi il modo di elogiare costoro con il collega D.M., componente del collegio richiesto dell'applicazione ai due di una misura di prevenzione.
Con riferimento poi alla preannunciata assoluzione di A. C., è vero che le dichiarazioni del collaborante sulle ricompense erogate a E. non hanno trovato conferme. Come è vero che i giudici del merito non hanno potuto affermare che l'imputato avesse in qualche misura determinato l'esito del giudizio, avendo ciò escluso i magistrati del collegio giudicante, la cui attendibilità non è stata posta in discussione. Rimane ferma tuttavia la prova desumibile dalle concordi dichiarazioni di A. e G. sull'anticipata informazione ottenuta, per il tramite di E., circa gli esiti del giudizio. Infatti sono incerti i canali di informazione di E., non quello di A..
E questo comportamento non può non essere considerato come un contributo strumentale, se non causale, al rafforzamento dell'associazione.
La valutazione della lettera scritta dal ricorrente ad L. A.C. viene censurata per contraddittorietà e irragionevolezza, perché non risulta neppure individuato quale sarebbe il processo di cassazione oggetto del presunto intervento. Ma nella ricostruzione dei giudici del merito la lettera rimane significativa della volontà manifestata da E. di mantenere integri i legami con l'ambiente criminale di cui M.A. si mostrava anche in quella occasione emanazione. Quanto al caso C., il ricorrente rileva che il supposto mediatore,
l'imprenditore A.G., ha sempre negato di avere richiesto un intervento in favore di C., il cui processo fu definito in appello tre anni dopo la crociera, con sentenza del 29 gennaio 1990, per la quale altri magistrati furono processati e condannati per corruzione. E lamenta che la decisione impugnata si fondi sulle dichiarazioni de relato di tal L.C., il quale riferisce quanto C. avrebbe a sua volta appreso da A.. Sennonché la mancata conferma di A. non è di per sè
significativa, considerato il ruolo che i giudici del merito gli attribuiscono nella vicenda, mentre la deposizione di L. non è tutta de relato. Dal passo della deposizione del collaborante riportato nella sentenza impugnata risulta infatti che in sua presenza avvenne tra C. e A. uno scambio di "carte processuali", da consegnare al magistrato D., pubblico ministero nel processo d'appello a carico di C..
Successivamente C. riferì a L. che A. gli aveva confermato di avere chiesto a E. l'intervento in suo favore. Lo stesso ricorrente riconosce poi che il processo d'appello fu definito con una sentenza per la quale alcuni magistrati furono processati e condannati per corruzione. È certo dunque che il processo a carico di C. fu "aggiustato". L. testimonia del passaggio di "carte processuali" tra C. e A.
destinate al magistrato D.. E. ammette la crociera in (OMISSIS) con A., cui, secondo quanto L. riferisce di avere appreso da A., fu invitato appunto per sollecitarne l'intervento in favore di C..
Non rileva qui che la sentenza d'appello nel processo a carico di C. sopravvenne a distanza di tre anni;
ne' rileva che E. non figura tra i magistrati incriminati per interventi illeciti in quel processo. Rileva piuttosto che la dichiarazione de relato sulla richiesta di intervento in favore di C. rivolta da A. a E. risulti corroborata dal passaggio di carte processuali da C. ad A. cui L. attesta di avere personalmente assistito. Sicché le dichiarazioni di L. sono state legittimamente utilizzate dai giudici del merito come riscontro alle dichiarazioni di A.C. sul ruolo di E. (Cass., sez. 1, 21 novembre 2006, Missi, m. 235801, Cass., sez. 1, 25 febbraio 2004, Rotondale, m. 228550). Per quanto attiene infine all'incontro in autostrada tra E. e G. procurato da C., il ricorrente censura l'omessa considerazione sia del fatto che, dopo quell'incontro, egli nulla fece in favore dello stesso G. sia del fatto che in alcune decisioni giurisdizionali C. sia stato riconosciuto millantatore e calunniatore ai suoi danni. Sennonché, come risulta dalla sentenza impugnata, è G. che riferisce di avere ottenuto da C. un appuntamento con E., chiamato al telefono in sua presenza. E se C. parla al telefono con E. in presenza di G., è plausibile il convincimento dei giudici del merito che nel fissare l'appuntamento si sia in qualche misura fatto riferimento allo stesso G.. Sicché non rileva la propensione di C. alla calunnia, perché il fatto viene raccontato da G.. Nè rileva che, come i giudici del merito riconoscono, E. non si attivò per G.. Rileva piuttosto, secondo la incensurabile ricostruzione proposta nella sentenza impugnata, che C. e G. erano convinti della disponibilità di E.; e che l'imputato si recò
all'appuntamento come egli stesso ammette. In definitiva, dunque, i giudici del secondo rinvio, nel confermare la pronuncia di condanna a carico di E.A., hanno esibito una motivazione non censurabile in questa sede, perché fondata su un analitico e coordinato esame della chiamata in correità di A.C., considerata idonea a individuare il ruolo di concorrente almeno esterno dell'imputato nel delitto di associazione camorristica. L'accertamento dei compensi anche in denaro reiteratamente erogati dall'organizzazione criminale a E. contribuisce certamente a corroborare, infatti, le prove dei contributi da lui prestati all'organizzazione criminale capeggiata da A.C.,
soprattutto attraverso la mediazione di M.A..
Il ricorrente sostiene che i suoi stretti rapporti personali con M.A. non sono significativi, perché il ruolo di quel camorrista rimase ben dissimulato fino al suo omicidio. Ma questo argomento non può certo valere a fronte della prova del rapporto di scambio illecito effettivamente intercorso E. e l'organizzazione rappresentata da M.. Nè possono avere rilevanza le inammissibili testimonianze circa le voci correnti nell'ambiente giudiziario sulla sua onorabilità, di cui il ricorrente lamenta, in violazione dell'art. 194 c.p.p., comma 3, l'omessa considerazione da parte dei giudici del merito. Mentre la deposizione del collaboratore C. dimostra solo che M. non gli aveva parlato di
E.; ma non esclude affatto ne' l'esistenza di tali rapporti, peraltro non contestati, ne' la loro natura illecita risultante da altre prove. Il ricorso di E.A. va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di B.A. e rigetta il ricorso di E.A..
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e B. anche al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010