Sentenza 23 dicembre 2002
Massime • 2
La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla disposizione del contratto collettivo per i dipendenti dei pubblici esercizi, che sanziona con il licenziamento la recidiva reiterata in alcune specifiche mancanze, ha ritenuto che la recidiva integrasse elemento costitutivo della ulteriore mancanza addebitata ed ha conseguentemente annullato il licenziamento intimato senza contestazione della recidiva o dei precedenti disciplinari che la integravano).
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli art. 1362-1365 cod. civ. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, il procedere ad un'interpretazione estensiva della disposizione interpretata ad altri casi in essa non espressamente contemplati, ma ragionevolmente assimilabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso, non solo il ricorso, all'analogia, ma anche la possibilità di interpretazione estensiva della clausola del contratto collettivo per i dipendenti dei pubblici esercizi, concernente la necessità di contestazione della recidiva per poter sanzionare con il licenziamento determinate condotte del lavoratore, escludendo che la necessità della contestazione della recidiva potesse estendersi a precedenti contestazioni disciplinari, non rilevanti in relazione ai fatti posti dal datore di lavoro a base dell'intimato licenziamento).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18294 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEUV CAVAL'D BRONS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, sig. AR Gitto, con sede in Torino alla piazza S. Carlo n. 155, elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 288 presso lo studio dell'avv. Guido Rossi, che la rappresenta e difende unitamente e disguitamente dall'avv. Claudio Ferraro per procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
AR AL, residente in Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Romeo in virtù di procura speciale 15.11.2000 in calce al ricorso di controparte, e domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 7 - 21 ottobre 1999, n. 7128/1999, n. 1182/98 R.G.L.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 ottobre 2002;
udito l'avv. Guido Rossi per la società ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1^ agosto 1997 il signor AL CI chiedeva al Pretore di Torino di dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli dalla s.r.l. Neuv Caval'd Brons, e conseguentemente di condannare la società convenuta a reintegro nel posto di lavoro, nonché a risarcirgli il danno da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite. Esponeva il ricorrente di essere stato assunto dalla s.r.l. Neuv Caval'd Brons in data 3 settembre 1992 e di essere stato regolarizzato sotto il profilo contributivo dal 6 novembre 1992, di essere stato inquadrato come operaio di 5^ livello, ex C.C.N.L. dei pubblici esercizi, e di avere svolto mansioni di barista, magazziniere ed aiuto pasticcere;
di avere osservato fino al 27 ottobre 1994 ai giorni alterni il seguente orario: dalle 7 alle 13 e dalle 20 alle 2, ovvero dalle 13 alle 20; che dal 28 ottobre al 7 marzo 1997 l'orario osservato era stato invece dalle 7,15 alle 10 e dalle ore 20 alle 24; che nel periodo antecedente al licenziamento si era alcune volte presentato sul posto di lavoro con qualche minuto di ritardo;
che in data 7 marzo 1997 gli era stato intimato il licenziamento, da lui tempestivamente impugnato;
che il licenziamento risultasse sproporzionato rispetto alla gravità delle infrazioni a lui contestate;
che inoltre il licenziamento disciplinare risultava illegittimo per mancata affissione del codice disciplinare. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, contestando in fatto e in diritto le domande del ricorrente, di cui chiedeva la reiezione con vittoria delle spese del giudizio. Il Pretore, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, ed interrogate liberamente le parti, ritenendo superflua assunzione delle prove testimoniali dedotte, all'udienza del 1^ dicembre 1997, all'esito della discussione della causa, pronunciava sentenza con la quale respingeva il ricorso, condannando lo CI a rifondere alla società convenuta le spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello lo CI con ricorso depositato in data 2 luglio 1998, con il quale, sulla base di motivi variamente articolati, chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle originarie conclusioni con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la s.r.l. Neuv Caval'd Brons, resistendo al gravame, in cui chiedeva la reiezione con il favore delle spese del grado.
Con sentenza in data 7 - 21 ottobre 1999 il Tribunale di Torino in accoglimento dell'appello, annullava il licenziamento intimato il 7 marzo 1997 dalla società allo CI, ed ordinava conseguentemente alla società appellata di reintegrare lo CI nel posto di lavoro;
condannava la società a corrispondere all'appellante un'indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali ed eventuale ulteriore rivalutazione delle scadenze al saldo, nonché a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della reintegrazione;
compensava integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado.
Osservava il Tribunale che l'appellante censurava la decisione vari profili, assumendo, in primo luogo, che nel giudizio di primo grado non sarebbe stata provata la sussistenza delle infrazioni contestate, non potendo attribuirsi alle dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio libero il valore di confessione;
che inoltre il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di pubblici esercizi, consentiva l'adozione della sanzione esplulsiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, lettera b), e 144, lettera a), soltanto nel caso di recidiva nel ritardo dell'inizio del lavoro, la quel nel caso si specie non era invece stata contestata;
che infine la mancata affissione del codice disciplinare rendeva illegittimo il licenziamento.
Il Tribunale riteneva infondato il primo motivo, in quanto l'appellante aveva espressamente ammesso il ritardo del 14 febbraio nel ricorso introduttivo del giudizio ed in sede di interrogatorio innanzi al Pretore, innanzi al quale aveva anche ammesso l'assenza del giorno 15 febbraio, fornendo peraltro in ordine a tale assenza giustificazione scarsamente credibile, non fornita in precedenza. Il Tribunale riteneva invece di accogliere il secondo motivo di doglianza, con sui veniva contestata la valutazione di legittimità del licenziamento compiuta dal primo giudice, pur in assenza di una specifica contestazione al lavoratore della recidiva. Osservava infatti il Tribunale che l'art. 96 del C.C.N.L. prevedeva al coma 7 i provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione per il lavoratore che a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni;
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
che era invece l'art. 144, comma 5, a prevedere che in via esemplificativa ricadendo nel licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni: a) recidiva reiterata delle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 96.
Orbene la preventiva contestazione specifica dell'addebito, che ai sensi dell'art. 7 l. 300/70 è necessaria quale condizione di legittimità del recesso in ogni caso di licenziamento disciplinare, deve riguardare anche la recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la integrano, ove questa rappresenti almeno costituivo della mancanza addebitate e non già mero critico di determinazione alla sanzione ad essa proporzionata. Nel caso di specie non vi era dubbio che la recidiva costituisse l'elemento costitutivo della mancanza della quale era stato adottato il provvedimento espulsivo, e pertanto la medesima, difformemente da quanto accaduto, avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione.
Ne discendeva quindi che le numerose mancanze, che nel corso di circa un anno e mezzo avevano dato luogo all'applicazione di ben otto sanzioni disciplinari e che, eccettuati due casi, concernevano ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa o assenze ingiustificate, avrebbero potuto, nonché dovuto ai fini della legittimità del recesso, essere riesaminate in sede disciplinare unitamente agli ultimi due episodi contestati il 14 ed il 17 febbraio.
Pertanto, in difetto della preventiva contestazione, il licenziamento doveva essere dichiarato illegittimo.
Avverso detta sentenza la società Neuv Caval'd Brons s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Lo CI ha resistito con controricorso.
La società ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c. con le quali si deduce l'inammissibilità del controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione delle norme di legge circa valutazione delle risultanze probatorie di causa e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7 l. 20/5/70 n. 300) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). La ricorrente deduce che il Tribunale e 'incorso in palese vizio di contradditorieta' della motivazione, Il giudice di appello ha ritenuto ingiustificata l'assenza del 15 febbraio, e tale assenza ingiustificata era pertanto già di per se giusta causa di recesso, se valutata nella sua congruità, alla luce dei precedenti disciplinari da intendersi come criterio di valutazione di tale ultimo e puntuale comportamento.
Ritenendo fondato il secondo motivo di appello, il Tribunale ha considerato la recidiva elemento costitutivo della mancanza, pretendendone la specifica contestazione, ma la recidiva non era affatto elemento costitutivo della mancanza a sanzione della quale era stato adottato il provvedimento espulsivo.
Il ritardo del 14 febbraio e l'assenza ingiustificata del 15 febbraio erano invero i fatti che integravano la sussistenza della giusta causa.
Le stesse sentenze richiamate dal giudice d'appello enunciavano sì il principio della contestazione della recidiva nel caso in cui la stessa sia elemento costitutivo della mancanza, ma spiegano altrettanto esaurientemente che la recidiva può essere mero di criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata. Il Tribunale - secondo la società - ha escluso che nel caso in oggetto la recidiva potesse considerarsi criterio di valutazione della sanzione, contraddicendosi, per aver già considerato un fatto storico motivo di recesso, e quindi necessariamente i precedenti fatti mero criterio di valutazione dell'ultimo.
La rilevante recidiva di numerosissime mancanze dello CI nel corso di circa un anno e mezzo (quasi tutte per ritardi o assenze ingiustificate), colpite prima con la multa poi con la sospensione, ha rilevato quale elemento di valutazione dei due fatti oggetto di licenziamento a conferma della loro gravità in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Pertanto sarebbe stata superflua una specifica contestazione dell'insieme delle mancanze nelle forme dell'art. 7 Stat. Lav.
La gravità della sanzione irrogata allo CI ha trovato la propria giustificazione nel carattere altrettanto grave del comportamento da questi tenuto anche in riferimento alle sue pregresse mancanze, le quali sono state considerate dal giudice di primo grado allo scopo di rafforzare le conclusioni, senza preoccuparsi di chiedersi se esse fossero state contestate al lavoratore.
Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nell'interpretazione delle norme contrattuali e contraddittoria motivazione.
La società deduce che il Tribunale, pur riconoscendo che sarebbe stata elemento idoneo a dimostrare la sussistenza della giusta causa la mancata giustificazione dello CI per l'assenza del 15 febbraio, ha escluso che potesse essere irrogato il licenziamento per un vizio procedurale, ed ha richiamato a supporto della propria decisione l'art. 144, comma 5 del CCNL (v. pag. 6 sent.), che prevede in via esemplificativa il provvedimento del licenziamento per giusta causa per la recidiva reiterata delle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'art. 96, cioè assenze ingiustificate, ritardo reiterato nell'esercizio del lavoro, sospensione o anticipazione della cessazione senza giustificato motivo. Secondo la ricorrente dedurre dalla lettura del testo contrattuale che la recidiva sia l'unico elemento costitutivo della condotta legittimamente il licenziamento è un'evidente forzatura interpretativa, che va ben oltre il dettato normativo, costituendo la recidiva reiterata di cui all'art. 144 una regola orientativa, costituente sviluppo della generale regola di cui all'art. 1362, 1^ co. c.c. (intenzione dei contraenti) e completantesi con la precisazione di cui all'art. 1365 c.c. (indicazioni esemplificative). Essendo l'elenco delle possibili cause di licenziamento contenuto nel contratto collettivo esemplificativo, il giudice - secondo la società - ha la possibilità di accertare se una determinata condotta giustifichi la risoluzione immediata del rapporto, anche qualora la stessa non rientri in alcuna delle fattispecie elencate. La valutazione degli ultimi fatti in relazione a quelli precedenti è stata effettuata dal giudice di primo grado alla stregua di una giusta interpretazione non rigidamente formalistica e letterale del contratto collettivo;
il Tribunale avrebbe pertanto dovuto valutare - a giudizio della ricorrente - l'ultima condotta ed i comportamenti pregressi al fine di accertare la configurabilità di un grave inadempimento contrattuale, capace di determinare la risoluzione del contratto in virtù del giudizio sulla gravità della condotta e sulla proporzionalità tra detta condotta e la sanzione disciplinare. Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione di legge, art. 7 l. 20/5/70 n. 300 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per incongruità nell'iter logico del licenziamento a causa di erronea interpretazione della volontà sottesa alla norma. Secondo la ricorrente la denunziata violazione del citato art. 7 non può ritenersi fondata, anche perché il Tribunale ha omesso di considerare la "ratio" sottesa a tale articolo. La procedura di cui all'art. 7 garantisce i lavoratori da eventuali sanzioni ingiustificate, contestando agli stessi la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. La società richiama Cass. S.U. 26 aprile 1994 n. 3965 e deduce che tale garanzia procedimentale si applica anche al licenziamento disciplinare, in quanto l'assenza di un limite temporale, pur esiguo come quello contemplato nel 5^ comma dell'art. 7, rischierebbe di svuotare di contenuto la facoltà di difesa del lavoratore.
Il valore che si intende tutelare - aggiunge la ricorrente - non è l'esistenza in sè e per sè di un intervallo di tempo tra la contestazione e l'irrogazione della sanzione, bensì di un tempo minimo, che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese;
in tal modo si esclude la possibilità di un licenziamento disciplinare per giusta causa immediato.
La società deduce che nella specie non vi è stato un vizio procedurale nel comportamento datoriale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7; il datore di lavoro ha portato infatti a conoscenza del lavoratore la valutazione negativa dei comportamenti pregressi sia con adeguate contestazioni, seguite da provvedimenti disciplinari (circa un diecina) e sia "ad abundantiam" con l'avvertimento da ultimo, "di ulteriori e più gravi provvedimenti in caso di recidiva" (racc. r.r. 21/2/97).
È innegabile pertanto - secondo la società - che lo CI fosse a conoscenza di tale valutazione negativa ed in tempo utile perché potesse evitare la reiterazione, ma nonostante ciò non ha mai formulato le proprie controdeduzioni cè ha impugnato le corrispondenti sanzioni;
le garanzie procedimentali previste dalla norma citata debbono quindi ritenersi rispettate, in quanto nessun ostacolo ha impedito un'adeguata difesa dell'incolpato. Osserva la Corte che va pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità del controricorso, per essere stata la procura del resistente apposta in calce al ricorso di controparte, come indicato nella stessa epigrafe di detto controricorso.
Invero la procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile, sia perché in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso, sia perché la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 19 novembre 2001 n. 14539). Va altres?' per completezza rilevato che detto controricorso risulta notificato a controparte a mezzo del servizio postale, senza che sia allegato al controricorso l'avviso di ricevimento, di tal che la nullit?' della predetta notifica comporta anch'essa inammissibilit?' del controricorso, essendo la notifica stessa da considerarsi inesistente (v. ex plurimi Cass. 28 marzo 2001 n. 4559). Ciò detto, si osserva che è infondato il primo motivo di ricorso. Con detto motivo la società ricorrente deduce che i fatti contestati, cioè il ritardo del 14 febbraio e l'assenza ingiustificata del 15 febbraio, erano i fatti che integravano la sussistenza della giusta causa;
che la recidiva non era affatto elemento costitutivo della mancanza;
che la rilevante recidiva di numerosissime mancanze dello CI nel corso di circa un anno e mezzo aveva rilevato quale elemento di valutazione dei due fatti oggetto di licenziamento a conferma della loro gravita. Quindi la recidiva era un mero criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata, non necessitante pertanto contestazioni ex art. 7 St. lav. (v. Cass. 15.9.1997 n. 9173). La censura non ha pregio.
Come, invero, ha osservato il Tribunale, l'art. 96 del CCNL prevedeva al comma 7 i provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione per il lavoro che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni;
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteramente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione.
Era invece l'art. 144, comma 5, a prevedere che in via esemplificativa ricavando nel licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni: a) recidiva reiterazione delle mancanze di cui alle lettera a) e b) dal settimo comma dell'art. 96.
Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie la recidiva costituiva elemento costitutivo della mancanza a sanzione della quale era stato adottato il provvedimento esplulsivo, e pertanto la medesima avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione, il che nella specie non era avvenuto, con conseguente illegittimità del licenziamento.
La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva o comunque i precedenti disciplinari che la integrano, ove questa rappresenti, come nella specie, elemento costitutivo della mancanza addebitata (Cass. n. 9173/97 cit.). Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente, nel richiamare l'art. 144, comma 5 del CCNL, deduce erronea interpretazione della norma da parte del Tribunale, costituendo la recidiva reiterazione di cui alla norma in discorso una regola orientativa, esplicazione della più generale regola di cui all'art. 1362, 1^ co. c.c. (intenzione dei contraenti) e di cui all'art. 1365 c.c. (indicazioni esemplificative). Secondo la ricorrente, invero, essendo l'elenco delle possibili cause di licenziamento contenuto nel contratto collettivo meramente esemplificativo, il giudice aveva la possibilità di accertare se una determinata condotta giustificava la risoluzione immediata del rapporto, anche qualora la stessa non rientrasse in alcuna delle fattispecie elencate.
Anche tale censura non ha pregio.
Nessun vizio è invero riscontrabile nell'interpretazione della norma de qua da parte del Tribunale in ordine alla intenzione dei contraenti, consentendo comunque l'interpretazione letterale di cogliere la comune intenzione delle parti (Cass. 27 giugno 1997 n. 5734). Per quanto concerne poi il richiamo della ricorrente all'art. 1365 c.c., si osserva che nella interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli artt. 1362 - 1365 c.c. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367 - 1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, estendere un patto relativo ad un caso ad un altro caso non espressamente contemplato dalle parti, ma ragionevolmente assimilabile, compiendo un'interpretazione estensiva del patto. E nella specie correttamente il Tribunale ha quanto meno implicitamente escluso non solo il ricorso vietato all'analogia, ma anche la possibilità di un'interpretazione estensiva del patto nel senso preteso dalla ricorrente, non potendosi ragionevolmente ritenere che la necessità della contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 7 cit. potesse estendersi a precedenti contestazioni disciplinari, non contestate invece in relazione agli ultimi fatti ritenuti sanzionabili ai sensi dell'art. 144 CCNL con il provvedimento espulsivo. Infondato è infine il terzo motivo di ricorso.
Secondo la ricorrente nella specie non vi è stato un vizio procedurale nel comportamento datoriale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7, perché il datore di lavoro ha in precedenza portato a conoscenza del lavoratore la valutazione negativa dei comportamenti pregressi con adeguate contestazioni seguite da provvedimenti disciplinari, e con l'orientamento da ultimo di ulteriori e più gravi provvedimenti in caso di recidiva. Quindi lo CI era a conoscenza - deduce ancora la società - di tale valutazione negativa ed in tempo utile per evitare la reiterazione, ma nonostante ciò, non ha mai formulato le proprie controdeduzioni nè ha impugnato le corrispondenti sanzioni.
Sarebbero state pertanto rispettate - ad avviso della ricorrente - le garanzie procedimentali previste dall'art. 7, in quanto nessun ostacolo avrebbe impedito una adeguata difesa dell'incolpato. Anche tale censura è sfornita di pregio. È infatti del tutto irrilevante, in relazione al rispetto della garanzia procedimentale di cui all'art. 7, che vi fossero state precedenti contestazioni ed irrogazioni di sanzioni per infrazioni disciplinari dello CI, in quanto in relazione all'adozione del provvedimento da ultimo adottato dal datore di lavoro, di natura espulsiva, le infrazioni dovevano essere contestate non solo gli specifici fatti addebitati, ma anche la recidiva (e i precedenti disciplinari che la integravano), rappresentato questa, come in precedenza è stato osservato, elemento costitutivo della mancanza addebitata, con conseguente nullità del licenziamento disciplinare, per non avere la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato riguardato anche la recidiva. Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stente l'inammissibilità del controricorso e non avendo il controricorrente partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese dl giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002