Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18294
CASS
Sentenza 23 dicembre 2002

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La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla disposizione del contratto collettivo per i dipendenti dei pubblici esercizi, che sanziona con il licenziamento la recidiva reiterata in alcune specifiche mancanze, ha ritenuto che la recidiva integrasse elemento costitutivo della ulteriore mancanza addebitata ed ha conseguentemente annullato il licenziamento intimato senza contestazione della recidiva o dei precedenti disciplinari che la integravano).

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli art. 1362-1365 cod. civ. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, il procedere ad un'interpretazione estensiva della disposizione interpretata ad altri casi in essa non espressamente contemplati, ma ragionevolmente assimilabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso, non solo il ricorso, all'analogia, ma anche la possibilità di interpretazione estensiva della clausola del contratto collettivo per i dipendenti dei pubblici esercizi, concernente la necessità di contestazione della recidiva per poter sanzionare con il licenziamento determinate condotte del lavoratore, escludendo che la necessità della contestazione della recidiva potesse estendersi a precedenti contestazioni disciplinari, non rilevanti in relazione ai fatti posti dal datore di lavoro a base dell'intimato licenziamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18294
Data del deposito : 23 dicembre 2002

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