Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 38275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38275 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da LUCA PISTORELLI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38275/2025 Roma, li, 25/11/2025
- Presidente -
ZI IN
NA MA RI LL
- Relatore -
Sent. n. sez. 1353/2025 CC 24/09/2025 R.G.N. 18926/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: LL RU nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Lecce
visti gli atti, il procedimento e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Laura Beltrami, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame del difensore del ricorrente di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di LL RU, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 27 marzo 2025, in relazione al reato di lesioni personali aggravato dall'uso di arma da sparo.
2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae- Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2cf00fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015F
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione dell'accertamento tecnico volto alla ricerca di tracce di polvere da sparo sugli indagati, c.d. prova STUB. Si deduce che l'esito positivo dello Stub test: - potrebbe essere condizionato da una contaminazione, in relazione al luogo inusuale in cui è stato eseguito il prelievo (all'interno della autovettura in dotazione a persona di P.G.); - non avrebbe comunque valenza indiziaria per essere stato eseguito dopo circa 12 ore dall'evento e potrebbe, comunque, essere riconducibile a innumerevoli ricostruzioni alternative del fatto;
- la presenza di particelle ternarie insieme a particelle compatibili non sarebbe indicativa dello sparo, ma potrebbe essere conseguenza dell'esplosione del colpo subito dall'indagato e non da lui esploso, anche tenuto conto della mancata effettuazione del prelievo su altre parti del corpo.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di contraddittorietà della motivazione, in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di lesioni, con riguardo al risultato positivo dell'esame stub, effettuato a carico degli indagati, RU LL e CO PA. Si deduce che il Tribunale non avrebbe chiarito in che modo la prova stub abbia dissipato ogni dubbio sulla plausibilità di ipotesi alternative a fronte: dell'assenza di testi oculari al momento del fatto;
dell'assenza di contatti diretti tra i due indagati, mentre gli unici contatti significativi sono intervenuti tra il coindagato PA ed il figlio del ricorrente, NT LL (rapporti commerciali e tentativi di chiamata il giorno precedente la sparatoria); dell'assenza di un movente o di motivi di astio tra i due indagati;
del mancato ritrovamento delle armi e di rilievi balistici;
dell'assenza di accertamenti tecnici volti alla ricerca di tracce di polvere da sparo su LL NT, presente sul luogo al momento della sparatoria. Si deduce che non vi è prova che sia stato il colpo sparato dal ricorrente ad attingere il coindagato PA e non invece il colpo inferto da un terzo soggetto, anche LL NT, e che la motivazione sarebbe contraddittoria ed illogica in quanto il Tribunale, da una parte, prende in esame l'eventualità di una corresponsabilità di LL NT, dall'altra ne esclude la rilevanza per i mancati
accertamenti.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con riguardo alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto della risalenza dei fatti al 22 giugno 2024, e che il provvedimento restrittivo della libertà è stato adottato dal Gip soltanto il 27
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd78a4999b2ae-Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2c100fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
marzo 2025, e che gli indagati si trovavano in stato di libertà, perché inizialmente rigettata la richiesta di misura cautelare per assenza di gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che, al riguardo, neppure i precedenti penali possono assumere rilievo concreto, in quanto non specifici in relazione al fatto ed ai motivi dell'agire. Il decorso del tempo dalla commissione del fatto (un anno) sarebbe rilevante per assenza di fatti ulteriori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nel complesso è infondato.
2. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per la tipologia di doglianze, possono trattarsi congiuntamente, sono infondati.
2.1 Con riguardo alla eccezione di inutilizzabilità dell'esame stub, il Tribunale ha ritenuto rispettati i protocolli previsti per evitare qualsiasi contaminazione successiva e correttamente ha ritenuto apodittica e priva di riscontro la deduzione secondo cui l'auto della polizia, utilizzata per eseguire lo "stub test", potrebbe essere stata causa della contaminazione delle mani del ricorrente. In materia, non esistono best practice, protocolli per il luogo di esecuzione dello "stub test", né disposizioni che, comunque, all'uopo escludono l'utilizzo delle auto della polizia, che mal si comprende per quale ragione sarebbe luogo ad elevato rischio di contaminazione a meno che, nel caso particolare, non venga dimostrato che all'interno del veicolo siano stati in precedenza e recentemente esplosi colpi d'arma da sparo. Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure, il Tribunale ha, pertanto, escluso che siffatta modalità violi la procedura prevista dalla legge, con conseguente inapplicabilità della sanzione dedotta. Il mancato rispetto delle best practice nell'acquisizione di una prova non è peraltro violazione che attiene alla utilizzabilità della stessa, ma può essere al più dedotto come vizio di motivazione. Il tema riguarda, infatti, la tenuta della motivazione sulla genuinità e attendibilità della prova in assenza di alcuna disposizione che imponga l'adozione di determinate modalità di acquisizione. Quanto alla dedotta inattendibilità dell'accertamento, il Tribunale ha richiamato le risultanze del test eseguito, ritenendo in maniera logica estremamente significativo il rinvenimento di quattro particelle tripartite, caratteristiche dei residui da sparo, repertate per di più sul viso e sulla mano destra
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd78a4999b2ae-Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2c100fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
del ricorrente e quindi fortemente indicative dell'impiego diretto da parte dello stesso di un'arma da fuoco. Tale dato oggettivo che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non può essere decontestualizzato rispetto agli esiti della sparatoria, nella quale il LL veniva attinto da un proiettile alla gamba, risultando dunque altamente improbabile la sua contaminazione nelle porzioni di corpo sopra indicate qualora non avesse a sua volta fatto uso di un'arma da fuoco. Ed il Tribunale, con congrua e adeguata motivazione, dopo aver richiamato il precedente provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente, ha precisato che il quadro indiziario a suo carico ha assunto le caratteristiche della gravità proprio a seguito dell'acquisizione successiva dell'esito degli "stub test" effettuati sia sull'indagato sia sul suo avversario, PA - sul quale sono state rilevate analoghe tracce significative dell'utilizzo di un'arma da sparo ed indicative che essi si siano affrontati e reciprocamente feriti. Il dato ha poi logicamente consentito di escludere l'ipotesi alternativa residuale di un terzo soggetto, non identificato, che abbia sparato ad entrambi i coindagati, con due diverse pistole. Al riguardo, il Tribunale ha richiamato i filmati estratti dagli impianti di video sorveglianza che monitorano lo stabilimento balneare, che non hanno inquadrato altri soggetti sopraggiungere all'interno dello stabilimento o dallo stesso allontanarsi dopo la sparatoria, nonché le s.i.t. di SA AR, che ha notato solo un giovane, identificato nel coindagato PA, allontanarsi con la moto. Ed in definitiva il ricorso non si confronta compiutamente con le cadenze argomentative dell'ordinanza impugnata.
2.2 Con riguardo alla censura relativa alla distanza temporale di dodici ore, intercorsa tra l'evento ed il prelievo, vero è che il Tribunale non ha fornito specifica risposta. La deduzione è comunque generica nella misura in cui il ricorrente non spiega né deduce, anche mediante allegazioni, cosa nell'evidenziato arco temporale sarebbe successo in modo tale da far sorgere dei ragionevoli dubbi sulla riconducibilità degli esiti del test alla sparatoria oggetto di investigazione e ciò tenuto conto del fatto che appare quantomeno inverosimile che l'indagato sia stato coinvolto nel suddetto periodo in ben due sparatorie, tanto più che della seconda non vi è traccia e nemmeno notizia alcuna.
2.3 Quanto alla valutazione della rilevanza, ai fini della ricostruzione indiziaria della dinamica dei fatti con riguardo al dato oggettivo delle tracce di polvere da sparo, sul corpo dell'indagato, il ricorrente reitera le medesime censure già dedotte dinanzi al Tribunale e da questo valutate con motivazione precisa, puntuale,
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae- Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2cf00fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
corretta ed immune da censure e vizi di manifesta illogicità e puntualmente disattese. Il Tribunale ha chiarito come il dato si ponga in correlazione sia con il duplice ferimento, a colpi d'arma da fuoco, di entrambi gli indagati, con due distinte pistole, in un ristrettissimo arco temporale, in cui tali soggetti si possono essere incontrati, all'interno dello stabilimento balneare, gestito da IL IN, (fra le 9.43.45 e le 9.47.17), sia con la contemporanea presenza, per appena 46 secondi, del figlio del ricorrente, LL NT, circostanza correttamente individuata come indicativa di un appuntamento fra questi e il coindagato PA, tenuto conto dei contatti telefonici del giorno precedente la sparatoria, sia con il proposito di entrambi gli indagati, di tenere nascosta, dopo la sparatoria, la dinamica, facendo leva sull'omertà del titolare dell'esercizio balneare. Il motivo non si confronta con la motivazione, che ha spiegato come il dato indiziario abbia consentito di fugare perplessità esposte nell'ordinanza di rigetto del 27 dicembre 2024, su altro elemento indiziario (l'intento di mantenere il segreto sulla dinamica dei fatti) emerso nei commenti della conversazione tra i due indagati nella sala d'attesa della Questura, relativi alle dichiarazioni, rese alla PG, da SA AR, moglie del titolare dello stabilimento, che, unitamente ad altri elementi (dichiarazioni false rese da entrambi gli indagati e da IN) ha corroborato la ricostruzione dell'episodio in termini di reciproca aggressione. Quanto al mancato accertamento del movente, che è stato genericamente ricondotto ad un contrasto di natura economica tra le parti, con poste reciproche di credito-debito, il Tribunale lo ha correttamente ritenuto ininfluente per il quadro di gravità indiziaria descritto dal Gip emerso all'esito dello stub test. Con riguardo al mancato ritrovamento delle armi deve rilevarsi che l'obiezione non è decisiva, atteso che i due protagonisti della vicenda hanno avuto il tempo per occultare le stesse.
2.4 Il motivo in definitiva propone questioni su profili di dettaglio, inidonee a demolire il grave quadro indiziario prospettato a carico del ricorrente, che si è arricchito, tra la precedente decisione e l'attuale, di ulteriori significativi elementi individualizzanti sulla persona del ricorrente, quali per l'appunto l'esito positivo dell'esame stub, che costituisce innegabile riscontro della ipotesi accusatoria del reciproco ferimento dei due coindagati.
3. Riguardo al profilo cautelare il ricorso è inammissibile per la estrema genericità delle censure esposte. Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che qui interessa, essendo la misura stata confermata in relazione a tale esigenza come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce,
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae- Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2cf00fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
dunque, che le misure cautelari personali possono essere disposte con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla I. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Il Tribunale ha adeguatamente motivato le ragioni della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, quali la estrema gravità dell'episodio, il contesto criminale in cui è avvenuto, desumibile dallo spessore criminale dei due indagati nonché dal clima di reticenza sia degli indagati, desumibile, dall'accordo reciproco a mantenere il segreto e dalle dichiarazioni del teste IN, presente al momento della sparatoria. Sulla base di tali considerazioni, è corretta la valutazione compiuta dal Tribunale, con riguardo al tempo trascorso dai fatti (dieci mesi), in termini di inidoneità, in quanto non significativo ad escludere sul piano dell'attualità il pericolo di reiterazione di reati contro la persona e in tema di armi. Il Tribunale, confrontandosi con il motivo, ha tenuto conto dei plurimi precedenti penali del ricorrente per contrabbando, ricettazione, associazione di stampo mafioso e detenzione di armi, quali indici della elevata inclinazione a delinquere, della disponibilità di una pistola nella vicenda in argomento, di evidente matrice clandestina, come anche per il coindagato, suo antagonista, dell'attitudine a sparare, anche in luogo aperto al pubblico, ed ha ritenuto di non potere formulare una valutazione prognostica favorevole circa la futura astensione dal commettere reati della medesima specie di quello per cui si procede. Parimenti, sotto il profilo dell'adeguatezza del regime cautelare disposto, l'ordinanza è immune da vizi adottando una motivazione non suscettibile di censura in questa sede. Il Tribunale, uniformandosi al principio di diritto, elaborato da questa Corte, in tema di scelta della misura cautelare, ha ritenuto la misura applicata degli arresti domiciliari proporzionata alla gravità della condotta, considerata la disponibilità di armi da fuoco, e l'attitudine a sparare in luogo aperto al pubblico, per regolare in modo sanguinoso contrasti di natura economica.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae- Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2cf00fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 24/09/2025.
Il Consigliere estensore Anna Maria Gloria Muscarella
Il Presidente
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Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd178a499962ae- Firmato Da: NA MA RI LL Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2b5cc2cf00fdc6 Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f