Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 2
Il delitto di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, che si identifichino in carni di animali destinate all'alimentazione, non può ritenersi assorbito da leggi che sanzionino a titolo di contravvenzione la somministrazione ad animali di determinate sostanze, ogni qualvolta ricorrano gli elementi costitutivi del delitto, e cioè modificazione in senso deteriore delle carni, destinazione delle stesse al consumo, pericolo per la salute pubblica.
Il reato di adulterazione di sostanze alimentari esige una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivo. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta la configurabilità del reato nell'adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione posta in essere mediante somministrazione di farmaci e principi attivi vietati ad animali le cui carni erano destinate all'alimentazione umana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2007, n. 21021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21021 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/01/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - N. 00142
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO AL - Consigliere - N. 035995/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AL, N. IL 25/05/1939;
2) OL US, N. IL 13/04/1943;
3) OL AL, N. IL 15/11/1952;
4) IO AN, N. IL 02/03/1950;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 26/01/2006 di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO AL;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi difensori Avv.ti BRANCARELLA, PISCOPO, (Ndr: testo originale non comprensibile)e MANCINI.
OSSERVA
1. - Con sentenza del 26 gennaio 2006 la corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata il 27 febbraio 2003 dal tribunale della stessa città:
- dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati OS RG, OL AL in ordine al reato contestato al capo A (associazione per delinquere finalizzata all'emissione e/o utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) perché estinto per prescrizione;
- ribadiva l'affermazione di responsabilità e la condanna di OS RG, OL AL, OL US, OL AL e IO AN per il reato di adulterazione continuata di sostanze alimentari ad essi contestato (al capo C della rubrica, quanto ai primi quattro imputati;
al capo E della rubrica, con riferimento ad un episodio delittuoso commesso in Milano e Brescia nel 1997, quanto al IO), e del OL, altresì, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al capo 1 (L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d) e f);
- rideterminava la pena principale complessiva, per il OS RG, in anni cinque e per il OL AL in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
- confermava nel resto la sentenza appellata, condannando OL US, OL AL e IO AN, in solido al pagamento delle spese processuali del grado di appello.
Con riferimento all'affermazione di responsabilità degli appellanti OS RG, OL AL, OL US, OL AL e IO AN relativamente ai reati di adulterazione continuata di carni destinate all'alimentazione umana ad essi rispettivamente ascritti, la corte territoriale riteneva provate le accuse mosse agli imputati, che consistevano, quanto al capo C contestato a OS, OL, OL e OL in concorso con SS DO, SS NN, VE EL AN, LL OV (giudicati separatamente) :
- per il OS, legale rappresentante della società elevetica CHEMHNEX, nell'aver procurato al OL ed al SS, dei prodotti chimico farmaceutici di base (principi attivi di tipo beta agonisti - principi attivi ad effetto cortisonico - sostanze ormonali o ad effetto anabolico - principi attivi a effetto chemioterapico - altri prodotti costituiti prevalentemente da vaccini), reperiti sui mercati esteri;
- per il OL (gestore con il SS della BU s.r.l.): a) nell'aver posto in commercio i prodotti chimico farmaceutici ricevuti dal OS, rivendendoli in parte al VE e per la residua parte ad altri soggetti;
b) nell'aver commercializzato, se pur sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, ulteriori prodotti reperiti da altre fonti, ceduti rispettivamente al LL ed al OL;
c) nell'avere - d'intesa con il SS, titolare di una farmacia in MESOLA - promosso l'utilizzo, presso alcuni allevamenti di animali, di "preparati artigianali", elaborati da quest'ultimo che contenevano dei principi farmacologicamente attivi, assolutamente vietati in campo zootecnico e che favorivano l'accrescimento forzato di animali (vitelli, manzi, tori) le cui carni venivano destinate all'alimentazione umana;
- per il OL, nell'aver acquistato dal OL e successivamente distribuito ai propri clienti operanti nel settore zootecnico, senza essere in possesso delle apposite autorizzazioni, dei prodotti chimico - farmacologici, introdotti nell'alimentazione di animali, le cui carni erano destinate all'alimentazione umana, rendendole pericolose alla salute pubblica;
- per il OL, funzionario del laboratorio chimico della Dogana di Milano, nell'aver predisposto, su richiesta del OL, delle analisi di laboratorio su "sostanze" realizzate dal SS che venivano fornite, tramite la rete distributiva del OL, ad allevatori di animali destinati alla macellazione;
quanto al reato contestato al capo E (ritenuto assorbito quanto al OL nel reato sub C),
- per il OL, nell'aver fornito ad un allevatore avicolo, il 27 marzo ed il 3 aprile 1997 prodotti farmacologicamente attivi (rispettivamente flumicina e spiramicidina) senza autorizzazione ad operare nel settore, "favorendo così la somministrazione, non vigilata da personale veterinario (così come prevede la normativa speciale vigente nel settore zootecnico - veterinario), da parte de predetto imprenditore agricolo ai propri animali (ovipari)", le cui carni sarebbero state in seguito poste in vendita per il consumo umano.
- per il IO, nell'avere fornito il 3 aprile 1997 al OL la spiramicina, "essendo a conoscenza sia che la stessa fosse destinata a (polli) ammalati, sia che OL fosse un operatore commerciale non autorizzato a tali traffici".
La corte territoriale, richiamandosi espressamente alle motivazioni della sentenza di primo grado, ritenuta esauriente e condivisibile, valorizzava come decisivi elementi di prova, le deposizioni degli agenti della Guardia di Finanza che avevano condotto le investigazioni - fondate, essenzialmente, su intercettazioni telefoniche - le cui in equivoche risultanze avevano trovato, del resto, un significativo riscontro nel sequestro, presso il SS, di svariati prodotti menzionati nelle telefonate.
In particolare, dalla deposizione dei testi e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche era emerso: "un costante contatto" tra il OL ed un gran numero di persone operanti nel settore zootecnico;
l'acquisto dal OS, da parte del OL, di prodotti chimico - farmaceutici di base;
la distribuzione in maniera capillare di tali prodotti che venivano rivenduti dal SS e da terzi (DI TR, titolare di un'attività commerciale di prodotti zootecnici;
LL OV, SC HE e NG Cesare) ad allevatori operanti nella zona di Mantova o Brescia;
i rapporti tra il OL ed il OL, funzionario del laboratorio chimico della dogana di Milano;
la cessione al OL da parte del IO, agente di commercio presso una impresa fabbricante prodotti veterinari, di un quantitativo di spiramicina destinato alla somministrazione ad animali (pollastre), fuori da ogni controllo medico - veterinario.
Con riferimento all'affermazione di responsabilità del OL relativamente al reato di cui al capo 1 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) i giudici di appello evidenziavano come dall'attività investigativa (ed in particolare dalle intercettazioni) fosse emerso che la UL veniva di fatto utilizzata come "società filtro" per favorire il commercio di prodotti di argento in frode alla normativa fiscale: in sostanza, vendite di tale merce, che concretamente avvenivano nel solo territorio italiano tra la società ET di San OV in Persiceto (BO) e la società Polymetal di Milano, vedevano l'intervento della UL, che pur risultando inattiva (tanto da venire definita in sentenza una così detta "società cartiera", avendo negli anni 1996-97 presentato una sola dichiarazione dei redditi con volume di affari pari a zero), appariva acquistare il metallo prevalentemente da una società elvetica, la IM. Il meccanismo escogitato, prevedeva che la ME emettesse le fatture in esenzione di imposta, perché appariva effettuare una vendita intra CEE mediante la cessione cartolare della merce alla IM, avente rappresentanza fiscale (un ufficio presso un magazziniere) e partita iva in Germania;
a sua volta la IM effettuava un analoga vendita cartolare intra CEE, apparendo cedere la merce alla BU, sempre in esenzione di imposta.
Ricevuta (solo cartolarmente) la merce, la BU la rivendeva alla YM, nei cui confronti emetteva fattura applicando l'imposta del 19%; così facendo la BU "si trovava ad avere" nei confronti del fisco "un'iva a debito che non versava, perché acquistava in esenzione e vendeva con un iva che in realtà non gli veniva pagata dalla YM" (teste FARAONE, pag. 94); la YM, poi, "aveva l'assoluta necessità di annotarsi le fatture, perché se no non si poteva ne' dedurre il costo, ne' detrarre l'iva a credito" (teste FARAONE, pag. 106).
Il meccanismo consentiva alla BU di ottenere un forte risparmio di costi, in quanto la stessa appariva acquistare il prodotto sul mercato intracomunitario, in esenzione di imposta (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8) e appariva rivendere il medesimo alla YM
applicando l'iva sulle fatture di vendita, ma successivamente non versava l'imposta; "il passaggio delle fatture ed il mancato versamento in capo a BU del tributo consentiva a questa catena di frodare il fisco e di avere così dei prodotti in capo al cessionario più economici " (teste BANI, pag. 12); dalle intercettazioni, poi, era emerso che il ST riconosceva al OL, per tale continuativo favore, un guadagno in percentuale del 3% sull'imponibile (teste FARAONE, pag. 94).
2. Avverso la sentenza della corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione, il OL, il OL, il OL ed il IO.
L'impugnazione del OL
2.1 Con il primo motivo di gravame si deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che i giudici di appello hanno affermato la responsabilità del ricorrente, malgrado l'insussistenza del fatto contestato.
La difesa del OL sostiene, in particolare:
- con riferimento al primo profilo della complessa censura (violazione di legge), che la corte territoriale non avrebbe considerato che un elemento essenziale del reato previsto e punito dall'art. 440 c.p., è l'accertamento della reale sussistenza di un pericolo alla salute pubblica, inteso come un pericolo "concreto e reale" per la salute di un numero indeterminato di persone, laddove, nel caso in esame, mancherebbe una prova adeguata circa l'effettivo acquisto di tutti i farmaci menzionati nelle intercettazioni;
l'effettiva somministrazione ad animali destinati alla macellazione delle sostanze per cui è processo;
l'effettiva pericolosità per la salute pubblica dei preparati che si assumono somministrati, avendo i giudici di merito supplito all'assenza di dati certi ed attendibili sul punto, facendo riferimento al "principio di massima precauzione, che in alcun modo può ritenersi equivalente alla nozione giuridica di pericolosità concreta;
- con riferimento al secondo profilo di illegittimità della sentenza impugnata (vizio di motivazione), che i giudici di appello hanno confermato la condanna degli imputati, limitandosi a riprodurre acriticamente le motivazioni dei giudici di primo grado, senza fornire alcuna specifica risposta ai rilievi critici sollevati dalla difesa nei motivi di impugnazione.
La complessa censura è priva di fondamento.
Per quanto attiene il secondo profilo di illegittimità prospettato (vizio di motivazione), occorre considerare: a) che secondo un orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di questa Corte, "in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso" (così ex multis Cass. sez. 6 sentenza n: 31080 del 14 giugno - 15 luglio 2004, ric. Cerrone); b) che nel caso in esame la corte territoriale ha ritenuto - a ragione, come sarà meglio evidenziato in prosieguo - che dall'esame dei singoli motivi addotti dagli odierni appellanti, "non emergevano elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già trattati dal tribunale" in maniera esaustiva e condivisibile. Quanto poi al primo profilo di illegittimità dedotto, con il quale il ricorrente ripropone in questa sede, in via principale, la tesi secondo cui nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sarebbe provato, ed in subordine quella della configurabilità della contravvenzione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 238, art. 5, lett. a), reato per altro ormai estinto per prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al luglio 1977, ritiene la Corte che le pur articolate argomentazioni difensive siano prive di fondamento.
Occorre considerare, in primo luogo, che secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il reato di adulterazione di sostanze alimentari previsto dall'art. 440 c.p., esige "una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivi" (in tal senso Cass. sez. 1, sentenza n. 4765 del 9 dicembre 1991 - 27 gennaio 1992, ric. Michelan), e che quello contestato al OL si configura come un reato a forma libera, che può realizzarsi, cioè, anche mediante attività non occulte o fraudolente ne' espressamente vietate dalla legge, e che per quanto attiene l'elemento psicologico, esso è costituito dal dolo generico, di tal che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile (pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso al corrompimento o all'adulterazione delle acque o sostanze destinate all'alimentazione) senza alcuna necessità che il detto evento sia specificamente perseguito in funzione dell'obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica (così Cass. Sez. 1, sentenza n. 3711 del 5 novembre - 16 novembre 1990, ric. D'Avino). Ciò posto, con riferimento al caso in esame, occorre considerare, in primo luogo, che al OL, come già evidenziato in precedenza, è stato contestato di aver concorso, con altri (il OS, il OL, il OL, il SS, il LL, il SOLVETTI ed altri soggetti) nell'adulterazione di sostanze destinate alla alimentazione (carni animali) posta in essere mediante somministrazione di farmaci o principi attivi vietati ad animali le cui carni, erano destinate all'alimentazione umana, e che al ricorrente si imputa non già di avere provveduto materialmente alle somministrazioni di sostanze dirette a modificare le caratteristiche delle carni, quanto, piuttosto, l'avere concorso, con altri, nell'adulterazione di dette carni, rendendole pericolose alla salute pubblica, svolgendo in particolare attività di promozione presso operatori zootecnici dell'utilizzo di farmaci, sostanze e preparati chimici artigianali e provvedendo alla loro commercializzazione.
Tale essendo la condotta materiale contestata al OL nel presente procedimento è agevole rilevare come i giudici di merito (tribunale prima e corte di appello poi) sono pervenuti alla conclusione che la stessa era stata effettivamente posta in essere dal ricorrente, sulla base di risultanze processuali assolutamente univoche (deposizioni testimoniali, intercettazioni telefoniche, sequestri di merci, ecc).
È la stessa difesa del OL, del resto, a riconoscere in ricorso (folio 15) che il ricorrente ha compravenduto "sostanze, antibiotici e vaccini", salvo sostenere che si tratterebbe di un'attività "modesta" e limitata a prodotti "non vietati in modo assoluto per la loro pericolosità".
Nè, in presenza di dichiarazione dell'imputato (del cui contenuto si riferisce ampiamente nelle pagine 57 e 58 della sentenza impugnata) che riconoscevano l'avvenuta commercializzazione da parte sua presso agenti di commercio operanti nel settore zootecnico (DI, SC, OL, MARCATO, SOLVETTI e LL) di farmaci (quali il desametasone, il testosterone, antibiotici, buphenina, estradiolo) e dei campioni di miscele preparate dal SS, può riconoscersi pregio all'assunto difensivo secondo cui mancherebbe comunque una prova certa in merito all'effettiva somministrazione di dette sostanze ad animali le cui carni erano destinate all'alimentazione. Ed invero, come osservato dai giudici di appello (pag. 93 dell'impugnata sentenza) con argomentazioni che non hanno formato oggetto da parte del ricorrente di specifica e documentata confutazione tale da evidenziare un travisamento del fatto, la prova dell'avvenuta effettiva somministrazione agli animali, quali mucche e vitelli, delle sostanze commercializzate dagli imputati, è agli atti ed è ricavabile: dal contenuto di più di una telefonata (telefonata n. 007. fald. 1, pag. 125 relativa alla somministrazione di spiramicina presso un allevatore di polli di SARNICO, ovvero la n. 773. fald. 10. pag. 914; la n. 54. fald. lO.pag. 1113. ecc") nel corso delle quali si parla esplicitamente di mucche, vitelli e di macellazione;
dalla circostanza che il SS risulta essersi lamentato che il OL non gli avrebbe riferito in merito ai risultati di prove effettuate su animali;
dalla circostanza che nell'abitazione del LL venivano trovati elenchi di macellerie, fotografie di bovini vivi;
che al OL risultano sequestrate 20 matite per contrassegnare il bestiame;
senza contare, per altro, che anche sul piano logico, risulta scarsamente verosimile che degli agenti di commercio operanti nel settore zootecnico si siano approvvigionati presso il OL di farmaci e preparati artigianali, in assenza di una preventiva richiesta proveniente dalla propria clientela di allevatori, che anche in considerazione del pagamento di un corrispettivo, deve ritenersi, al contrario, che abbiano fatto certamente uso di quanto acquistato.
Quanto poi alla tesi del ricorrente secondo cui i vaccini, i principi attivi e le sostanze farmacologiche da lui commercializzate non sarebbero pericolose per la salute pubblica, mancando una chiara evidenza chimico - tossicologica in tal senso, come dimostrato anche dal riferimento compiuto dai giudici di merito (e prima ancora dai consulenti del P.M.) al principio di massima precauzione, trattasi di argomentazioni difensive prive di adeguato riscontro ed in contrasto con le risultanze processuali.
Ed invero, anche volendo prescindere dalle esatte valutazioni medico - scientifiche formulate dagli autorevoli consulenti del P.M. - il Dottor Antonio MACRÌ (biologo e medico veterinario) e il dottor Gianfranco BRAMBILLA (farmacologo e tossicologo veterinario) e fatte proprie dai giudici di merito - secondo cui, anche in considerazione del principio di massima precauzione (richiamato nell'art. 3, lett. p), art. 6152, n. 1, art. 153, n. 1 e 2 e art. 174 trattato Ue), che fa obbligo alle autorità interessate di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere sugli interessi economici le esigenze connesse alla protezione della collettività, già il semplice trattamento farmacologico degli animali in assenza di qualsiasi controllo veterinario può comportare seri pericoli per la salute pubblica, specie in caso di somministrazioni di sostanze e farmaci come quelli acquistati dal OL (batagonisti, cortisonici steroidei, tranquillanti, ormoni) o preparati non registrati come quelli elaborati dal SS su incarico del ricorrente, a confutazione delle asserzioni difensive, è sufficiente ricordare la circostanza - che non ha formato oggetto di specifica contestazione in ricorso - riferita a pagina 67 della sentenza impugnata, e cioè che proprio presso il OL è stato sequestrato un anonimo barattolo di alluminio contenente polvere bianca, risultato contenere "clenbuterolo e una molecola ottenuta per modificazione nella sintesi di clenbuterolo, molto simile nella struttura.... a quella trovata nel campione sequestrato presso il SS". Con riferimento a tale circostanza, occorre considerare, infatti, che secondo le valutazioni medico - scientifiche espresse dai consulenti del P.M. e ritenute pienamente attendibili dai giudici di merito, tale sostanza "costituisce di fatto una novità nel campo chimico, farmacologico, tossicologico ed analitico. In particolare, secondo quanto riferito dai predetti consulenti, "per analogia con il clenbuterolo, tale sostanza trova impiego nella fase finale di allevamento del bovino da carne, allo scopo di rendere in modo farmacologico le carni più magre. Per analogia con il Clenbuterolo, il cui uso è proibito nell'alimentazione del bovino da carne, i rischi sanitari legati all'utilizzo sono i seguenti, suddivisi per categoria:
Personale addetto a pratiche zootecniche: assunzione del principio attivo per inalazione, ingestione, contatto durante le operazioni di somministrazione illegale agli animali. Tossicità acuta per sovrastimolazione recettori beta adrenergico mimetici, principalmente a carico del sistema cardiocircolatorio, muscolare, nervoso (tachicardia, fibrillazione atriale, tremori muscolari, mialgia, cefalea, vomito).
Animali: intossicazioni acute negli animali, dovute ad errori di dosaggio del farmaco somministrato in forma clandestina, riconducibili a sovrastimolazione adrenergica.
Consumatori: le modalità di somministrazione di tale sostanza in un periodo della vita dell'animale vicino al periodo di macellazione determina(no) la probabile esposizione alimentare a carni contenenti residui farmacologicamente attivi: a tale proposito sono stati descritti casi di intossicazioni collettive con sintomatologia clinica riconducibile a iperstimolazione adrenergica in Italia, Francia, Spagna. Inoltre, particolare gravità riveste la esposizione alimentare di persone a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, cardiopatici e persone sotto terapia farmacologica in cui è controindicata l'assunzione di farmaci beta adrenergico - mimetici. Nè, infine, ha pregio la tesi, prospettata in via subordinata da parte appellante, secondo cui, a tutto concedere, nel caso in esame sarebbe configurabile soltanto il reato contravvenzionale di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 238, art. 5, che punisce, tra l'altro, la detenzione per la vendita di sostanze destinate all'alimentazione trattate in modo tale da variarne la composizione naturale, ove si consideri che come già evidenziato dai giudici di merito, "il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - previsto dall'art. 440 c.p., - non può ritenersi assorbito da leggi che sanzionino a titolo di contravvenzione la somministrazione ad animali di determinate sostanze, ogni qual volta si verifichino gli elementi costitutivi del delitto in questione che è reato di pericolo:
modificazione in senso deteriore delle carni degli animali, destinazione delle stesse al consumo, pericolo per la salute pubblica" (in tal senso Cass. sez. 1. sentenza n. 6204 del 30 maggio - 25 giugno 1997, ric. Rigoni). Alla stregua di tali risultanze processuali e tenuto conto che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, "il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari si perfeziona con la semplice adulterazione o contraffazione della sostanza destinata all'alimentazione, idonea a cagionare un nocumento, senza che sia necessario che questo si verifichi" (si veda Cass. Sez. 1, sentenza n. 892 del 7 dicembre 1981 - 27 gennaio 1982;
Cass. Sez. 1, sentenza n. 4026 del 24 ottobre 1991 - 3 aprile 1992 ric. Guarnero ed altri;
Cass., sez. 1, sentenza n. 2953 del 29 gennaio - 28 marzo 1997, ric. D'Avino) la decisione della corte territoriale di ritenere sussistente il reato contestato al OL, resiste ai rilievi critici sollevati dal ricorrente.
2.2 Passando all'esame del secondo ed ultimo motivo di impugnazione, giova premettere che con esso si sostiene da parte del OL l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1 (emissioni di fatture per operazioni inesistenti). In particolare nel ricorso si deduce che i giudici di appello hanno totalmente omesso di motivare sulle censure mosse alla decisione dei primi giudici incentrate sul rilievo: a) che una non meglio specificata serie di elementi documentali emersi nel corso dell'istruttoria dimostrava l'effettività delle operazioni di acquisto concluse dalla BU s.r.l. con la Cheminex;
b) che ferma restando l'effettività delle operazioni "sospette" - il cui numero andava comunque ridimensionato - nella specie era configurabile soltanto l'omessa presentazione della dichiarazione dell'iva e la mancata effettuazione dei versamenti, dipesa, per altro, da una grave inadempienza del commercialista di fiducia del ricorrente;
c) che le giustificazioni addotte dal OL in sede d'interrogatorio, secondo cui le operazioni di acquisto di argento da società estera erano effettive ed erano state concluse per effettuare compensazioni di crediti d'imposta maturati dalla BU a seguito di acquisti di farmaci e principi attivi e che a causa dell'inadempienza del commercialista il ricorrente aveva deciso di cedere la società ad un suo conoscente, tal Sergio VICENTINI, erano veritiere, trovando riscontro nel contenuto delle intercettazioni ambientali operate dalla Guardia di Finanza d) che il reato eventualmente ipotizzabile era quello previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, con la conseguenza che, trattandosi di evasione d'imposta inferiore a L. 150.000.000, occorreva mandare assolto l'imputato in quanto, ai sensi dell'art. 25 della medesima legge;
e) che in ogni caso la corte territoriale aveva erroneamente applicato alla fattispecie di cui trattasi il trattamento sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, e non già quello più favorevole previsto dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, vigente all'epoca dei fatti.
Ciò posto, osserva la Corte che il reato di cui trattasi contestato al OL risulta ormai estinto, essendo decorso, nelle more, il termine massimo di prescrizione di anni sei e mesi tre comprensivo dei periodi di sospensione, ove si consideri che i fatti contestati risultano commessi sino al luglio 1997 e che nel caso in esame, conformemente a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (senza n: 27/2000) ferma la riconducibilità della condotta ascritta al ricorrente nella nuova fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui dell'art. 2 c.p., comma 3, il trattamento sanzionatorio deve essere individuato in quello più favorevole al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, reo art. 4 lett. f), che prevede la pena detentiva della reclusione da sei mesi a cinque anni. Al riguardo va precisato che le censure svolte dal ricorrente - seppure non manifestamente infondate e astrattamente ammissibili - valutate in rapporto ai motivi della decisione impugnata (la quale, non rinvenendo nei motivi di appello degli specifici elementi di novità, ha correttamente fatto riferimento alle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado) non sono idonee a escludere l'esistenza dei fatti contestati, la rilevanza penale e la relativa commissione da parte dell'imputato in termini di evidenza tale da consentite l'assoluzione nel merito;
di modo che ai sensi dell'art.129 c.p.p., comma 2, deve assegnarsi prevalenza alla causa estintiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato ed eliminazione della relativa pena inflitta di mesi quattro e rideterminazione della pena complessiva in anni cinque di reclusione.
L'impugnazione del OL
2.3 Nel ricorso e nei motivi aggiunti, si deduce l'illegittimità della sentenza della corte territoriale nella parte in cui ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione.
Negli scritti difensivi del OL si sostiene, in particolare:
a) che i giudici di appello avevano compiuto un esame sommario e superficiale delle risultanze probatorie, senza prendere in considerazione alcuno degli argomenti prospettati dalla difesa nei motivi di appello;
b) che dalla lettura della sentenza impugnata risulterebbe incomprensibile in cosa sia consistito il comportamento illecito tenuto dal OL e quale sia stato il contributo fornito dal ricorrente alla commissione del reato contestato;
c) che dagli atti emergeva che il OL, chimico doganale, senza nessuna specifica competenza nel campo della medicina veterinaria, si era limitato a fornire al OL delle indicazioni sulle classificazioni doganali di alcuni farmaci e sostanze chimiche, senza percepire alcun compenso;
d) che costituiva solo una ipotesi investigativa, del tutto priva di riscontri, la circostanza che egli avesse eseguito delle analisi di laboratorio per conto del OL;
e) che mancava in ogni caso la prova che dei vaccini fossero stati effettivamente somministrati a degli animali destinati, una volta macellati, all'alimentazione umana.
La complessa censura è priva di fondamento.
Per quanto attiene le argomentazioni sub a) valgono, invero, le considerazioni già svolte con riferimento alle difese prospettate dal OL, nel senso che rappresenta principio consolidato in tema di motivazione della sentenza di appello, che il giudice del gravame non sia tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello (il cui contenuto risulta descritto a pagina 11 della sentenza impugnata in modo che non ha formato oggetto di specifica censura quanto a completezza e precisione) e che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici. Quanto poi alle ulteriori argomentazioni difensive, premesso:
- che la condotta illecita contestata al OL risulta tutt'altro che incomprensibile, addebitandosi al ricorrente, di aver eseguito, su richiesta del OL, delle analisi di laboratorio su sostanze predisposte dal SS, nella piena consapevolezza che tali sostanze venivano poi fornite, tramite la rete distributiva del OL, ad allevatori di animali destinati alla macellazione e la cui carne confluiva nel mercato dei prodotti alimentari ad uso umano;
- che il giudizio di sussistenza dei fatti contestati e di conseguente responsabilità dell'imputato espresso dalla corte territoriale (pag. 88, 89, 90 e 91 dell'impugnata sentenza) risulta fondarsi non già in base alla semplice constatazione che il OL era in contatto con il OL a cui forniva "innocenti indicazioni" sugli spedizionieri da contattare per l'importazione in Italia di prodotti chimici di base, ma sul rilievo che dalle intercettazioni telefoniche (n. 250, n. 253 in falcone 1) e dal rapporto di servizio del 7 maggio 1997 relativo ad un incontro svoltosi presso l'hotel CAVALIERI a cui avevano partecipato i due imputati, emergeva che tali contatti si ricollegavano anche all'esecuzione di prove di laboratorio da riferirsi a prodotti farmaceutici che il coi-mputato OL provvedeva a commercializzare, è agevole rilevare che le stesse, lungi dal segnalare effettivi vizi logici delle argomentazioni fornite dai giudici di merito ovvero un significativo travisamento dei fatti, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, come tale non apprezzabile in sede di legittimità.
Quanto, infine, all'ulteriore rilievo in fatto, secondo cui nel presente giudizio mancherebbe la prova di una effettiva adulterazione di carni animali destinati all'alimentazione, avvenuta attraverso la somministrazione di vaccini e preparati sanitari "artigianali" pericolosi per la salute, valgono evidentemente le considerazioni già svolte in sede di esame della identica censura prospettata dal ricorrente OL.
Da quanto sin qui considerato, discende, in conclusione, che il ricorso proposto dal OL va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'impugnazione proposta dal OL.
2.4 Con i primi due motivi di gravame, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, da parte del OL si deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, che erroneamente i giudici di appello hanno affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di concorso in adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari continuata capi C ed E unificati nel vincolo della continuazione.
Nel ricorso si sostiene in particolare: che attesa la natura indiziaria degli elementi di prova a carico del ricorrente (conversazioni intercettate), i giudici di merito avrebbero dovuto verificare con rigore se le poche conversazioni riguardanti specificamente il OL consentivano di affermare con certezza, l'effettività delle ipotizzate cessioni a terzi di sostanze farmaceutiche o principi attivi;
che i giudici di merito, sebbene soltanto da sette intercettazione telefoniche emergessero indizi in merito alla cessione a terzi di alcune ben individuate sostanze (moxicillina, ampicillma, spiramicina, flumichina, vitamina G, vaccini apokos D3, vitamina liquida, olio da somministrare a cavalli) avevano ciò non di meno inferito da tale equivoco dato, del tutto illogicamente ed in maniera apodittica, uno stabile inserimento del ricorrente in un "traffico sistematicamente volto ad adulterare carni destinate all'alimentazione umana" ed un suo coinvolgimento nel commercio di "una pluralità di principi attivi", e ciò malgrado l'assenza di un qualsivoglia accertamento in merito alla quantità delle sostanze trattate e l'esistenza di un effettivo rapporto commerciale con il OL;
che risultando contestato al ricorrente un reato di pericolo concreto, l'affermazione di responsabilità del BOMPAGNI avrebbe richiesto un positivo riscontro, totalmente omesso nel caso in esame, in merito all'avvenuta effettiva consegna ad un allevatore della sostanza asseritamene commercializzata, l'effettiva somministrazione da parte dell'allevatore agli animali della sostanza ceduta e la, destinazione al consumo alimentare umano degli animali cui la sostanza stessa sarebbe stata somministrata;
che emergendo dalle intercettazioni relative al OL, a tutto concedere, lo svolgimento da parte dell'imputato di un'attività di commercializzazione limitata a poche sostante (quali la spiramicina) non pericolose ex se, la decisione impugnata risultava aver omesso la trattazione dell'ulteriore questione se l'eventuale somministrazione di dette sostanze avesse cagionato effettivamente un'adulterazione o corrompimento delle carni degli animali e se da tale pretesa adulterazione sia derivato un effettivo pericolo per la salute pubblica. La complessa ed articolata censura è priva di fondamento. Ed invero, la Corte deve rilevare che i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità del BOMPAGNI, sulla base di un percorso argomentativo del tutto logico e coerente, avendo essi ritenuto che costituissero dei dati assolutamente inoppugnabili:
a) lo svolgimento da parte dell'imputato di attività di commercializzazione presso operatori zootecnici, non solo di vaccini ma anche di antibiotici quali la moxitridata compatta e l'ampicillina tridata, ciò emergendo dalle intercettazioni telefoniche, che sul punto non avevano formato oggetto di specifica contestazione, b) l'avvenuta somministrazione di tali preparati medicinali ad animali, tenuto conto che tale evento, oltre a configurarsi come del tutto verosimile in base a considerazioni di ordine logico, risultava altresì positivamente accertato con riferimento all'episodio, che coinvolgeva specificamente il ricorrente, relativo alla somministrazione di spiramicina da parte di un allevatore di Sarnico;
c) che la somministrazione ad animali di farmaci, quali la sunnominata spiramicina, eseguita in assenza di qualsiasi prescrizione e di un controllo medico - veterinario doveva ritenersi - in base a valutazioni e dati di natura scientifica pienamente affidabili - non solo illegittima da un punto di vista amministrativo ma altresì una condotta integrante il reato contestato, comportando un sicuro pericolo per la salute pubblica. Ciò posto, è agevole rilevare che le pur suggestive prospettazione difensive, dirette a negare un diretto coinvolgimento del OL nella commercializzazione di betagonisti ed ormoni di sintesi anabolizzanti, sostanze sicuramente più nocive per la salute rispetto agli antibiotici ed integratori vitaminici menzionati nelle intercettazioni che lo coinvolgono direttamente, si risolvono, in definitiva, in quella rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (in tal senso ex multis Cass. S.U. 2 luglio 1997, n. 6402, ric. Dessimone ed altri). Quanto infine al terzo ed ultimo motivo d'impugnazione, con il quale si deduce un vizio di motivazione in relazione al dedotto mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ed alla lamentata eccessività dell'aumento della pena base per la continuazione disposto dai primi giudici (mesi 10), deve rilevare la Corte come a tali censure i giudici di appello abbiano in realtà risposto, fornendo le ragioni del diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p., e dell'entità dell'aumento della pena ex art. 81 c.p., sia nella parte in cui (pag. 91), trattando della specifica posizione dell'appellante in rapporto a quella del co-imputato IO, a cui tale attenuante era stata invece concessa, hanno sottolineato la rilevante consistenza del giro di affari intercorso tra il POGOLOTTI ed il OL, la "superficialità" della condotta del ricorrente (definita "sconvolgente") e soprattutto il diverso quantitativo di sostanze trattate dall'uno e dall'altro imputato, rimarcando, in particolare, la circostanza che il OL risultava aver commercializzato una pluralità dei principi attivi;
sia anche, implicitamente, allorquando, trattando della posizione del co- imputato OL, il cui coinvolgimento nelle vicende delittuose di cui trattasi non può ritenersi certo più intenso rispetto a quello del OL, hanno ritenuto non concedibile l'attenuante in ragione dello svolgimento di un'attività ritenuta non secondaria;
sia infine allorquando, sia pure con riferimento alla posizione del OS, hanno correttamente evidenziato (pagg. 95 - 96) che secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 10408, del 17 luglio 1990, ric. Andreoli) "l'erogazione di una pena o di un aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice e, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione".
Da quanto sin qui considerato, discende, in conclusione che anche il ricorso proposto dal OL va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'impugnazione proposta da IO AN.
2.5 Con i primi quattro motivi di gravame, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, da parte del IO si contesta la pronuncia di condanna in ordine al reato di concorso in adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari capo E della rubrica, sotto il profilo del vizio di motivazione (ravvisato nella forma sia della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sia del travisamento dei fatti) e dell'erronea applicazione della legge penale.
Nel ricorso si sostiene, in particolare: la mancanza, nella sentenza impugnata, di una effettiva motivazione, da ritenersi invece solo apparente, avendo i giudici di appello provveduto, essenzialmente, a trascrivere letteralmente le motivazioni della sentenza di primo grado, recepite in modo acritico, e ciò sebbene nei motivi di appello fosse stata ripetutamente sottolineata la diversità della posizione del IO rispetto a quella degli altri imputati;
che anche quelle parti della motivazione che non si limitavano a riprodurre le motivazioni della sentenza, si risolvevano in affermazioni apodittiche e sostanzialmente elusive dei rilievi critici prospettati nei motivi di appello;
che la sentenza appellata, in particolare, non forniva alcuna risposta ai rilievi critici sollevati con riferimento all'esistenza dell'elemento psicologico del reato, secondo cui non poteva ritenersi provata la consapevolezza dell'imputato circa il fatto che il medicinale (Spirasol 200) fornito al OL, venisse acquistato da un allevatore per essere poi somministrato, in modo errato ed al di fuori del controllo veterinario, a volatili destinati immediatamente al consumo umano, con conseguente pericolo per la salute pubblica;
che i giudici di appello non avevano risposto, altresì, neppure alle deduzioni difensive secondo cui a tutto concedere, poteva ritenersi che il IO avesse agito con superficialità e quindi con colpa ma non certamente con dolo;
che mancava totalmente la prova sia che il prodotto sanitario fornito dal IO al OL fosse stato somministrato ad animali, sia che tale pretesa somministrazione fosse avvenuta senza intervento di un veterinario;
che mancava una motivazione adeguata circa la pericolosità per la salute pubblica della sostanza fornita dal IO al OL;
che i giudici di merito avevano errato nel ritenere che il IO avesse consegnato al BOMPAGNI della spiramicina pura anziché una specialità medicinale (lo Spirasol 200 L) dovendo ritenersi la motivazione della sentenza impugnata sul punto (sostanzialmente riproduttiva di quella fornita dai giudici di primo grado) assolutamente carente, non avendo i giudici di appello svolto alcuna verifica sulla sua logicità ed adeguatezza, nonostante gli specifici rilievi critici prospettati nei motivi di gravame.
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame il IO ha contestato, infine, il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento (finalizzata all'espletamento di un'ispezione giudiziale dell'allevamento di GO ER sito in Sarnico;
all'audizione del consulente tecnico di parte Ballerini ovvero all'espletamento di una perizia) sostenendosi in ricorso l'infondatezza della motivazione addotta dai giudici di appello (tardività dell'istanza e superfluità degli accertamenti richiesti) risultando l'istanza di rinnovazione del dibattimento ritualmente e tempestivamente formulata nell'atto di appello e dovendo ritenersi i mezzi istruttori richiesti assolutamente rilevanti ai fini del decidere, risultando a dir poco dubbia sia la effettiva destinazione all'alimentazione umana delle carni degli animali che si assume siano stati trattati con lo Spirasol 200 L sia l'effettiva pericolosità per la salute pubblica della pretesa somministrazione del predetto medicinale a galline ovaiole.
Il ricorso è infondato.
Anche con riferimento alla posizione del IO deve constatarsi, in primo luogo, come nei motivi di appello - il cui contenuto risulta correttamente riassunto nelle sue linee essenziali, nella sentenza impugnata (pagine 7 - 9) - la difesa dell'imputato aveva richiesto ai giudici di appello un riesame di questioni diffusamente esaminate dai giudici di primo grado, quali l'esatta individuazione della condotta materiale ascritta all'imputato (cessione al OL di un prodotto farmaceutico e non già di un principio attivo tal quale);
l'effettiva somministrazione ad animali destinati alla alimentazione umana del prodotto di cui trattasi;
l'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) inteso come consapevolezza dell'imputato in merito all'impiego del farmaco per l'adulterazione di sostanze alimentari;
l'effettiva esistenza di un pericolo per la salute pubblica derivante dall'utilizzazione della sostanza medicinale, senza fornire peraltro elementi probatori nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dai primi giudici.
Ciò posto, non può allora ravvisarsi alcun motivo di nullità nella dedotta circostanza che la sentenza di appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, allorquando, come avvenuto nel caso in esame, sia comunque possibile il controllo dell'iter argomentativo seguito per contrastare i rilievi formulati in sede di appello (in tal senso si veda Cass,, sez. 1, 28 aprile 1994, n. 4827, ric. Lo Parco).
Ed invero, premesso che i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità del IO in ordine al reato di cui al capo E, sulla base di un percorso argomentativo del tutto logico e coerente, avendo ritenuto provato il fatto contestato all'imputato e cioè la cessione al OL di un antibiotico, la spiramicidina, emergendo tale circostanza dalle intercettazioni telefoniche (telefonata 95 faldone 10), e risultando la stessa contestata dalla difesa solo relativamente all'individuazione dell'oggetto della cessione (indicato, per altro, solo nell'interrogatorio reso in sede dibattimentale in un regolare prodotto farmaceutico preconfezionato, lo Spirasol, piuttosto che nel principio attivo ovvero in un preparato "artigianale" a base di spiramicina); avendo ritenuto certa la consegna di tale prodotto ad un allevatore di Sarnico, in considerazione del rilievo che la mattina del 3 aprile 1997 il OL aveva ricevuto una telefonata del predetto allevatore di richiesta dell'antibiotico, che nella stessa mattinata il OL aveva accertato telefonicamente la disponibilità del ricorrente a cedergli, ad un prezzo conveniente, tale sostanza, e che sempre nel pomeriggio dello stesso giorno un accompagnatore del OL aveva riferito ad una persona che ricercava costui sul cellulare, che stavano prendendo dei medicinali da portare a Sarnico;
che la coscienza e volontà dell'imputato di concorrere nell'alterazione di sostanze alimentari era agevolmente desumibile dal tenore delle intercettazioni da cui emergeva che anche il IO (come gli altri coimputati) era consapevole del carattere "clandestino" della cessione e dell'assenza di qualsiasi prescrizione o controllo veterinario, tant'è che solo nel corso della telefonata con l'amico OL apprendeva che il prodotto era destinato a polli e che pertanto era preferibile un prodotto solubile piuttosto che in polvere;
che la somministrazione dell'antibiotico di cui trattasi, doveva ritenersi certa in base a univoche considerazioni di ordine logico, attesa l'urgenza manifestata dall'allevatore ad acquisire la sostanza e la sollecitudine del OL nel consegnargliela;
che la sussistenza del reato di cui all'art. 440 c.p., è stata affermata sul rilievo, confortato anche da valutazioni e dati di natura scientifica, che la somministrazione ad animali di farmaci, quali la spiramicina, eseguita in assenza di qualsiasi prescrizione e di un controllo medico - veterinario doveva ritenersi non solo illegittima da un punto di vista amministrativo ma altresì integrante il reato contestato, comportando un sicuro pericolo per la salute pubblica e che l'assenza di un siffatto controllo emergeva palese ove si consideri che era stato proprio il OL, privo di specifiche competenze medico - veterinarie a suggerire all'allevatore ER GO l'impiego della spiramicina, è agevole rilevare che le pur suggestive prospettazione difensive, dirette a negare un diretto coinvolgimento del ricorrente nell'episodio delittuoso di cui trattasi, si risolvono, in definitiva, in quella rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione risulta, come già evidenziato in precedenza, riservata in via esclusiva al giudice di merito (in tal senso ex multis Cass. S.U. 2 luglio 1997, n. 6402, ric. Dessimone ed altri). Quanto, infine, alla censura mossa dal ricorrente alla decisione dei giudici di appello di non disporre la rinnovazione del dibattimento è opportuno ricordare che secondo l'orientamento assolutamente univoco di questa Corte (tra le decisioni più risalenti nel tempo si veda Cass. sez. 1, 23/10/1984 - 16/1/1985 n. 580, ric. Annoni e tra le più recenti Cass., sez. 2, 1/12/2005 - 27/1/2006 ric. Di Gloria 2 Grande ed altri): "la rinnovazione (totale o parziale) del dibattimento nel giudizio di appello ha carattere eccezionale, in quanto si presuppone che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado" ed in tal senso va interpretata la qualificazione dell'istanza come tardiva, intendendo evidentemente la corte territoriale sottolineare con tale notazione, che non esaurisce la motivazione sul punto, che sarebbe stato preferibile formulare le richieste istruttorie (in specie l'ispezione) nel corso del procedimento di primo grado;
- che la rinnovazione non è correlata alla presumibile attitudine dei proposti mezzi di prova ad influire sulla decisione del punto in discussione, bensì alla condizione che il giudice di appello ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, secondo un giudizio discrezionale come tale sottratto, se adeguatamente motivato, al sindacato di legittimità.
Alla stregua di tali principi, se si considera il lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti al momento della richiesta di ispezione e che il giudizio di primo grado risultava caratterizzato da un approfondito dibattito scientifico chimico - farmacologico tra i consulenti delle parti, che avevano depositato in atti delle articolate relazioni, la decisione dei giudici di appello di ritenere superflua la rinnovazione del dibattimento, deve ritenersi congrua ed adeguata.
Dalle considerazioni tutte sin qui svolte, discende, in conclusione che anche il ricorso proposto dal IO va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OL AL, limitatamente al reato di cui alla lettera 1 del capo d'imputazione (L. n. 74 del 2000, art. 8 e L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni cinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del OL. Rigetta i ricorsi del OL, del OL e del IO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2007