Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2007, n. 21021
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Sentenza 23 gennaio 2007

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Il delitto di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, che si identifichino in carni di animali destinate all'alimentazione, non può ritenersi assorbito da leggi che sanzionino a titolo di contravvenzione la somministrazione ad animali di determinate sostanze, ogni qualvolta ricorrano gli elementi costitutivi del delitto, e cioè modificazione in senso deteriore delle carni, destinazione delle stesse al consumo, pericolo per la salute pubblica.

Il reato di adulterazione di sostanze alimentari esige una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivo. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta la configurabilità del reato nell'adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione posta in essere mediante somministrazione di farmaci e principi attivi vietati ad animali le cui carni erano destinate all'alimentazione umana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2007, n. 21021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21021
    Data del deposito : 23 gennaio 2007

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