Sentenza 11 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione – in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento – non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione.
Commentari • 6
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Nota a Cass., Sez. I, sent. 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, Pres. Rocchi, Est. Magi, ric. Ruggieri Leggi il contributo Cass. 1778/2020 SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La confisca ex art. 240 bis c.p. come strumento per colpire il possesso ingiustificato di valori. – 3. I rapporti della confisca allargata con la confisca di prevenzione. – 4. L'avvenuta “ricostruzione in positivo della colpevolezza” in luogo della condanna come presupposto della confisca ex art. 240 bis c.p. – 5. La tassatività processuale per accertare la pericolosità semplice ai fini della confisca di prevenzione. – 6. L'accertamento della sproporzione in termini “scomposti”. – 7. La ragionevolezza …
Leggi di più… - 2. A.M. Maugeri - Nota a Cass. 1778/2020 su confisca allargata e irretroattivitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Nota a Cass., Sez. I, sent. 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, Pres. Rocchi, Est. Magi, ric. Ruggieri SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La confisca ex art. 240 bis c.p. come strumento per colpire il possesso ingiustificato di valori. – 3. I rapporti della confisca allargata con la confisca di prevenzione. – 4. L'avvenuta “ricostruzione in positivo della colpevolezza” in luogo della condanna come presupposto della confisca ex art. 240 bis c.p. – 5. La tassatività processuale per accertare la pericolosità semplice ai fini della confisca di prevenzione. – 6. L'accertamento della sproporzione in termini “scomposti”. – 7. La ragionevolezza temporale. – 8. L'irrilevanza dell'evasione …
Leggi di più… - 5. Retroattività divieto probatorio all'art. 240-bis c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2024
2. La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La Sesta Sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso, lo rimetteva alle Sezioni unite, per vedere risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata – o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca – il divieto previsto dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen., di giustificare la legittima provenienza dei beni, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, cioè del giorno di entrata in vigore di tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2019, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2019 |
Testo completo
01778-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI Presidente Sent. n. sez. 3005/2019 CC 11/10/2019 FRANCESCO CENTOFANTI - R.G.N. 17673/2019 RAFFAELLO MAGI -Relatore - ALESSANDRO CENTONZE ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG L. vous, due he diesto RM didicerers inquemissibile il ricorss;
-1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 luglio 2018 la Corte di Appello di Messina ha decidendo contestualmente su opposizione al primo provvedimento di -disposto - la confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.) , in sede sequestro esecutiva, di taluni beni (quote della EL srl, immobili, terreni ed altri valori) in danno di RU NZ. Va premesso che RU NZ è stato giudicato e condannato per il reato di usura commesso nell'anno 1998. Le utilità patrimoniali assoggettate a confisca risultano frutto di investimenti realizzati dal 1981 in poi.
1.1 In motivazione, la Corte di Appello afferma, in sintesi, che : a) non è fondata la obiezione relativa alla assenza di una correlazione, sia pure in termini di 'ragionevolezza temporale' tra l'epoca di commissione del reato-spia (1998) e le utilità economiche oggetto di confisca, posto che la confisca estesa è una misura di sicurezza atipica la cui applicazione prescinde dall'apprezzamento del nesso di pertinenzialità tra la specifica condotta di reato e la consistenza del patrimonio. In tale accezione ciò che rileva è esclusivamente la sproporzione tra il valore degli investimenti, anche se realizzati molti anni prima della commissione del reato, ed il reddito prodotto in tali anni dal soggetto in esame;
b) nel caso di specie il RU non ha dimostrato la percezione di redditi RM sufficienti a giustificare gli acquisti operati sin dall'anno 1981, così come anche dopo la commissione del reato-spia (1998) ha continuato ad alimentare con versamenti diretti la società EL con redditi di ignota provenienza;
c) detta consistente sproporzione non può essere giustificata, come prospettato dalla difesa, attraverso la prova di condotte di evasione fiscale (si cita, su tale punto, quanto deciso da Sez. Un. Repaci) atteso che reddito 'da evasione' - a tutto concedere - rappresenta, in ogni caso, una forma di accumulazione illecita.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, RU NZ.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di legge di cui all'art. 12 sexies 1.356 del 1992, attuale art. 240 bis cod.pen.. Il ricorrente rappresenta che la linea interpretativa affermata nella decisione è in contrasto con recenti arresti di questo giudice di legittimità e del giudice delle leggi (si cita la sent. n.33 del 2018 Corte Cost.) che hanno ritenuto necessaria, nel caso della confisca estesa, la ragionevolezza temporale tra il momento di 2 commissione del reato-spia e la accumulazione patrimoniale confiscabile, pur in un contesto di forte attenuazione del tradizionale nesso di pertinenzialità tra il reato e la res oggetto di confisca. Si riprendono passaggi argomentativi e valutazioni espresse nella decisione n.33 del 2018 Corte Cost., a sostegno dell'assunto. Non potrebbe, pertanto, sostenersi in diritto una dilatazione temporale dell'ambito di applicazione della confisca come quella realizzata in danno di RU NZ, con espropriazione di beni acquisiti fino a 17 anni prima della commissione del reato di usura, né tale esito può derivare da una impropria utilizzazione del parametro della sproporzione, cui è lecito accedere solo in presenza del primo presupposto (la ragionevolezza temporale tra reato-spia, oggetto di condanna definitiva, ed investimento economico realizzato).
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta impossibilità di attenuare la sproporzione attraverso la prova dell'avvenuta evasione fiscale. La prospettazione difensiva, non accolta in sede di merito, era tesa a dimostrare RY l'esistenza di attività economiche lecite ma non dichiarate a fini fiscali, con incidenza di tali redditi sul giudizio di sproporzione. La risposta fornita dal giudice della esecuzione viene ritenuta contraria a plurimi arresti interpretativi di questo giudice di legittimità, relativi all'istituto in esame. La conclusione, mutuata da Sez. Un Repaci, della impossibilità di allegare simile tipologia di redditi a fini di giustificazione della apparente sproporzione è infatti stata raggiunta -si sostiene in sede di prevenzione ed è correlata alla natura di - 'quel giudizio', nel cui ambito rileva qualsiasi manifestazione di pericolosità soggettiva (compresa l'evasione fiscale). In sede penale, di contro, l'istituto della confisca estesa è ancorato al principio di tipicità, posto che le condotte 'pericolose' poste a monte della ablazione sono esclusivamente quelle selezionate dal legislatore (le fattispecie spia) nel corpo della disposizione regolatrice, e tra queste non compare l'evasione fiscale. Circa tale aspetto, la difesa del ricorrente, peraltro, si confronta con un novum normativo, pur se lo stesso non è menzionato dal giudice della esecuzione, rappresentato dall'attuale testo della disposizione regolatrice, posteriore alla novella del 2017 (legge n. 161 del 17 ottobre 2017). Come è noto, la modifica legislativa incide, tra gli altri, proprio su tale aspetto, avendo il legislatore previsto espressamente nel testo dell'attuale art. 240 bis - - che il reddito da evasione fiscale non può concorrere a giustificare la sproporzione di valori tra investimenti e redditi. 3 Si ipotizza, sul punto, la non applicabilità al caso in esame della novella dell'ottobre 2017. Ciò in ragione del fatto he il provvedimento di sequestro è stato emesso, nel caso in esame, in data 26 aprile 2017 e pertanto la disciplina giuridica applicabile resta fissata, in tesi, a tale momento iniziale della sequenza procedimentale (la decisione sulla opposizione è del luglio 2018).
2.3 Al terzo motivo si deduce assenza di motivazione su ulteriori argomentazioni difensive esposte nell'atto di opposizione. La Corte di Appello di Messina non avrebbe preso in esame talune specifiche doglianze introdotte con l'atto di opposizione, che vengono sommariamente rievocate nell'atto di ricorso.
2.4 Con memoria del 3 ottobre 2019 venivano ribadite le argomentazioni difensive, anche in riferimento ai contenuti della requisitoria scritta del Procuratore Generale.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. Riy 3.1 Il primo aspetto da considerare, in relazione al primo motivo di ricorso, è quello della cd. 'ragionevolezza temporale' tra momento di commissione del reato-spia ed accumulazione patrimoniale che si assume confiscabile. Nel caso in esame il provvedimento impugnato colloca la realizzazione del reato- sorgente all'anno 1998 e ritiene possibile la confisca 'estesa' di beni frutto di investimenti economici posti in essere a partire dal 1981, essendo stata apprezzata, sin dall'anno 1981, la sproporzione di valori tra redditi e investimenti. Tale dilatazione temporale dell'analisi della apparente sproporzione non è conforme in diritto ai più recenti approdi interpretativi (espressi da questa - Corte di legittimità e dalla Corte Costituzionale) sulla natura e sul modo di atteggiarsi in concreto dell'istituto, per le ragioni che seguono. -3.2 Sin dalla sua entrata in vigore nell'anno 1994 - la disposizione qui in esame (allora collocata nel testo dell'articolo 12 sexies della legge n.356 del 1992) ha dato luogo ad incertezze classificatorie e difficoltà di inquadramento sistematico, data la parziale dissoluzione, introdotta dal legislatore del 1994 del tradizionale nesso di pertinenzialità tra res e reato commesso (art. 240 cod.pen.) già principio regolatore della ablazione patrimoniale . Va dunque brevemente evocata (richiamandosi sul tema, tra le altre, Sez. I n. 26527 del 20.5.2014, rv 259332) l'evoluzione storica della confisca estesa nonché la progressiva assimilazione funzionale di tale istituto penalistico alla 4 confisca/misura di prevenzione patrimoniale, data la rilevanza del tema per la presente decisione. Una prima versione dell'istituto della confisca estesa (o allargata) compare non già nel decreto-legge 306 del 1992 ma nella legge di conversione n.356 del 7 agosto 1992 - all'art. 12 quinquies comma 2 dell'originario d.l. n.306/1992. In detta disposizione, correlata alle particolari necessità di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, il legislatore si era spinto ad introdurre una autonoma previsione incriminatrice correlata alla mera condizione di soggetto indagato» della commissione di un particolare delitto-sorgente (area della appartenenza o contiguità mafiosa, ma non solo) o semplicemente proposto>> per l'applicazione di una misura di prevenzione personale e non in grado di giustificare la constatata sproporzione tra i beni posseduti (anche per interposta persona) e il proprio reddito dichiarato o la attività economica svolta. Vi era previsione specifica di confiscabilità (e dunque sequestrabilità) dei beni de qua, nel corso del procedimento penale. Come è noto, tale previsione incriminatrice non superò il vaglio di legittimità costituzionale (sent. n. 48 del 17 febbraio 1994) in punto di contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 co.2 Cost., essendo stata RM elevata a presupposto di responsabilità penale (in una con il possesso di beni di valore sproporzionato al proprio reddito) la mera condizione (contraddistinta da provvisorietà e casualità, dunque non indicativa di effettiva pericolosità soggettiva) di soggetto sottoposto al procedimento penale (per un reato-spia) o al procedimento di prevenzione. In ciò la Corte Costituzionale evidenziava già allora una assimilazione tra la logica caratteristica del settore delle misure di prevenzione ed una previsione di legge penale che era tesa ad introdurre non già (e non solo) una nuova ipotesi di confisca ma addirittura una autonoma figura di reato. Tale secondo aspetto veniva censurato nella decisione in parola, anche in rapporto alla inversione dell'onere dimostrativo in tema di giustificazione di una condizione personale soltanto 'sospetta'. A fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale venne pertanto introdotto, con il decreto-legge n. 399 del 20 giugno 1994 (dichiaratamente finalizzato, tra l'altro, ad evitare che imputati o condannati per gravi reati di criminalità organizzata continuino ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati alla attività svolta o al reddito dichiarato) l'art. 12 sexies nella sua conformazione 'di base' (fermi restando i successivi, numerosi adattamenti) di confisca penale atipica/misura di sicurezza, basata non più sulla mera condizione di indagato per uno dei delitti-sorgente (nella formulazione originaria 5 si trattava di dodici fattispecie di reato, oggi di molto accresciute) ma di soggetto condannato ed incapace di giustificare, nel corso del procedimento teso alla verifica della sua colpevolezza, la provenienza dei beni rinvenuti nella sua disponibilità e caratterizzati dalla sproporzione con il reddito dichiarato o l'attività economica svolta. In sostanza il legislatore emendava la precedente norma dal vizio riscontrato dal giudice delle leggi, in punto di contrasto con la presunzione di non colpevolezza, ma ne manteneva la logica e la finalità operativa sul terreno del contrasto alle forme di accumulazione patrimoniale illecite, spostando l'asse della confiscabilità (dei beni sproporzionati) dalla condizione di indagato a quella di condannato per un dei particolari 'reati-spia'.
3.3 Si tratta dunque di un istituto geneticamente 'importato' dalla articolata elaborazione sino ad allora avvenuta nel settore delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia, a partire dall'anno 1982 (la legge n.646, contenente modifiche alla legge antimafia n.575 del 31 maggio 1965). Al di là delle qualificazioni dogmatiche, spesso poco utili sul terreno della confisca (come insegna Sez. U. n. 38834 del 10.7.2008 per cui ..la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica;
il suo RM contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, così da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa.. ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge..) tale assimilazione della logica e delle finalità tra le due misure (confisca penale allargata e confisca di prevenzione) appare evidente ove si considerino i presupposti normativi della ablazione patrimoniale espressi dal legislatore del 1992/1994 e consolidatisi nel tempo. In prevenzione, la parte cognitiva (e constatativa) del giudizio è tesa all'inquadramento di un soggetto (il proposto) in un modello di pericolosità tipizzato dalla legge - vuoi in quanto «indiziato di appartenere» ad associazioni di tipo mafioso, vuoi in quanto inquadrabile in una ipotesi tipica di pericolosità semplice e l'ablazione patrimoniale, estesa ai beni in disponibilità indiretta, - dipende dall'accertata sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta (criterio di semplificazione dimostrativa della stessa derivazione di tali beni dall'attività pericolosa) o dalla verifica positiva (espressa con il sintagma sufficienti indizi) della esistenza di un nesso di derivazione tra detti beni e l'attività illecita (il frutto o il reimpiego). Ne è prova il limite alla 6 confiscabilità correlato alla dimostrazione della legittima provenienza (dunque al ribaltamento della presunzione di derivazione dalla attività pericolosa). I beni sono sottoposti a confisca (sempre in sede di misura di prevenzione) in una logica che è in parte dissuasiva, a fronte delle modalità illecite di loro produzione ed è - al contempo - squisitamente preventiva rispetto alla possibile reiterazione di comportamenti tesi al loro godimento e alla loro riproduzione (sul tema v. Sez. Un. Spinelli, del 2015, specie in tema di confisca di prevenzione cd. disgiunta ma con affermazioni di portata generale su cui si tornerà nel prosieguo). -Nel procedimento penale art. 12 sexies attualmente art.240 bis cod.pen. - la base cognitiva relativa al giudizio sulla persona è più ristretta e formalizzata, riguardando la avvenuta commissione di uno dei reati-spia, fattispecie che per le particolari caratteristiche ontologiche vengono ritenute dal legislatore idonee ad attivare una verifica patrimoniale 'allargata' con abbandono del tradizionale nesso di pertinenzialità. RT Non si tratta dunque (specie nella formulazione iniziale della norma, poi pesantemente interpolata nel corso degli anni) di un 'qualsiasi' reato, ma di un reato-spia (circa comportamenti illeciti espressi in forma organizzata e spesso reiterata) teso a rendere legittima anche sul piano costituzionale la dilatazione (come affermato, incisivamente, da C.Cost. n.18 del 1996, primo intervento del giudice delle leggi sul particolare istituto) dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o allo stesso direttamente ricollegabili secondo il paradigma «classico» dell'art. 240 cod.pen.. Nel compiere tale dilatazione dell'area della confiscabilità (e sequestrabilità) penale il legislatore del 1992/1994 utilizza, pertanto, la condotta illecita formalizzata (il reato-spia) come indice rivelatore di una particolare pericolosità soggettiva ed adotta un modello descrittivo dell'analisi patrimoniale (disponibilità anche indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell'attività economica svolta) del tutto coincidente con quello elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale. Si vanno, infatti, a confiscare in sede penale beni che non derivano necessariamente da «quel reato» oggetto dell'accertamento ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui la definizione di confisca allargata) alla presumibile continuità di azione e al livello di pericolosità espresso dal soggetto condannato. Dunque anche in sede penale la confisca estesa, misura di sicurezza patrimoniale atipica (v. Sez. Un. Montella, anno 2003), tesa a dissuadere le forme di 7 accumulazione illecita e a prevenire la nuova formazione di ricchezze senza sudore si fonda (con finalità del tutto analoghe rispetto al settore della prevenzione) su un accertamento di correlazione con l'agire pericoloso di un soggetto, sia pure ben formalizzato tramite l'accertamento di un reato-spia. Ciò che differenzia i due istituti, al di là dei diversi contenitori procedimentali in cui si collocano, è esclusivamente - sul piano strutturale la diversa base cognitiva alla cui stregua si articola il giudizio sulla persona : nel primo caso (misura di prevenzione patrimoniale) si tratta della ricostruzione di un profilo di pericolosità soggettiva orientato sulla constatazione della contiguità mafiosa (o su altre ipotesi tipizzate) che può anche prescindere dalla verifica di colpevolezza per un reato (ma sovente la include come presupposto cognitivo), nel secondo caso (confisca penale allargata) si tratta di della avvenuta ricostruzione in positivo della colpevolezza per uno dei reati elevati dal legislatore a possibili indicatori di una accumulazione illecita (oggi si rinviene una elencazione di circa trenta fattispecie di riferimento, a conferma della estrema duttilità dello strumento, ormai teso a contrastare forme di delinquenza ulteriori rispetto alla tradizionale area della criminalità organizzata di stampo mafioso) cui segue la RY verifica in positivo del parametro del parametro aggiuntivo della sproporzione. Ma tale differenza al di là dei profili che riguardano le modalità di formulazione del giudizio sulla persona di riferimento - riguarda esclusivamente il modus ricostruttivo di uno dei presupposti applicativi (quello soggettivo), non certo il modo di atteggiarsi e le finalità della misura del sequestro e della confisca che restano pienamente coincidenti tra loro [si veda, sul punto, quanto affermato gà nel 2001 dalle Sezioni Unite Derouach, secondo cui ..l'affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale misura di prevenzione antimafia risulta sol che si confrontino i contenuti precettivi delle norme per inferirne che quest'ultimo modello è stato largamente mutuato dall'art. 12 sexies;
provvedimento ablatorio oggetto del ricorso si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria delle misure di sicurezza patrominiali. Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità "mafiosa". Salva, beninteso, contraria dimostrazione da parte di costoro della provenienza dell'accumulo che superi la presunzione "iuris tantum", per il nesso intravisto dal legislatore tra soggetto condannato per determinati delitti e il suo patrimonio ingiustificato. La norma in esame innesta, 8 dunque, nel sistema una misura di sicurezza atipica che, sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimoniali evocando una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima. Inquadrata in tali ambiti, la misura di sicurezza in questione ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, avendo ritenuto il giudice delle leggi la presunzione del nesso pertinenziale nei sensi suindicati (ord. N. 18/1996 Corte Cost.) superabile dall'interessato con elementi idonei, pur senza che abbiano valenza probatoria civilistica, secondo la prudente valutazione del giudice, onde evitare il rischio di applicazioni anomale e della dispersione dei presidi di garanzia, attesa anche l'elasticità del concetto di sproporzione fra patrimonio e reddito: questione, peraltro, prettamente di merito..] . Questo è il motivo per cui, con un progressivo affinamento delle tecniche di ल7 intervento, il legislatore degli anni successivi al 1994 ha costantemente percorso la strada della «parificazione» delle regole funzionali interne (ferma restando la diversa collocazione processuale) tra la confisca di prevenzione (e il relativo sequestro) e la confisca penale «allargata» di cui all'art. 12 sexies legge n.356 del 1992. Tale percorso, le cui tappe più significative possono ricordarsi con le leggi n.45 del 2001 (generica previsione di applicabilità alle procedure ex art.12 sexies delle norme in tema di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati contenute nella legge n.575 del 1965), n. 94 del 2009 (richiamo espresso delle singole norme in tema di amministrazione e gestione dei beni contenute nella legge n.575 del 1965 applicabili ai procedimenti di sequestro e confisca ex art. 12 sexies), n. 50 del 2010 (previsione dell'intervento gestionale della Agenzia Nazionale sia nell'ambito delle procedure di prevenzione che in rapporto a procedimenti penali recanti beni in sequestro ex art. 12 sexies) e n. 228 del 2012 (ulteriore estensione al settore penale di disposizioni dettate in sede di prevenzione e relative alla gestione dei beni ed al sistema di tutela dei terzi creditori) ha raggiunto il massimo livello di espansione attraverso l'intervento regolativo di recente adottato con la legge n.161 del 2017, posto che con tale strumento (oltre a consolidare il comune statuto amministrativo e gestionale dei beni ed il sistema di tutela dei diritti dei terzi) si è importata in sede penale sinanche la regola di necessaria partecipazione al procedimento di cognizione dei 9 soggetti terzi intestatari di beni potenzialmente incisi dalla confisca (v. art. 104 bis cod.proc.pen. al comma 1 quinquies).
3.4 Non è pertanto un caso che nel corso degli anni anche le riflessioni nomofilattiche e quelle interpretative del giudice delle leggi abbiano, per così dire, disegnato un percorso di incremento della tassatività e di progressiva assimilazione funzionale (e di disciplina) tra le due ipotesi di confisca (penale estesa/di prevenzione) qui prese in esame. Ciò è avvenuto proprio sul terreno- utile alla soluzione del ricorso qui in trattazione del necessario nesso temporale tra la 'condizione soggettiva' (pericolosità in prevenzione/epoca del commesso reato in confisca estesa) e le accumulazioni patrimoniali astrattamente confiscabili. Già in sede di prevenzione patrimoniale, specie dopo la riforma anticipata nel 2008 e formalizzata nel 2011 della possibile confisca disgiunta, si è stabilizzata (sez. Un. 4880/2015, Spinelli) una linea interpretativa ben precisa che richiede -a fini di coerenza sistematica e ragionevolezza costituzionale della ablazione - il presupposto aggiuntivo della correlazione temporale' tra la condizione di RM pericolosità e gli investimenti economici oggetto di possibile esproprio dei valori (secondo l'arresto Spinelli, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato). Dunque, in sede di prevenzione, l'aspetto temporale si erge a presupposto di delimitazione stessa della confiscabilità (che deve accompagnarsi alla condizione di pericolosità riscontrata in fase constatativa), in modo alquanto stringente. A tale riflessione ha fatto seguito sul terreno della confisca estesa penale l'arresto della Corte Costituzionale del 2018 citato dal ricorrente, teso a valorizzare un indirizzo interpretativo (sino ad allora minoritario) di questa Corte di legittimità (di recente v. Sez. I n. 41100 del 16.4.2014, rv 260529) che fermo restando (Sez. Un. Montella del 2003) il rispetto della natura atipica della confisca estesa (tale da non richiedere l'apprezzamento, in quanto tale, del nesso pertinenziale tra la res oggetto di confisca e lo specifico reato commesso) richiede quale presupposto della ablazione non già la presenza di una stretta 10 'correlazione temporale', quanto la verifica della ragionevolezza temporale' tra l'epoca del reato e l'accumulazione patrimoniale riferibile al commesso condannato, sì da evitare illogiche generalizzazioni della condizione di pericolosità soggettiva. In particolare, la sentenza Corte Cost. n.33 del 2018 ha indicato il principio di ragionevolezza temporale» tra commissione del reato-spia e incremento patrimoniale come principio immanente al sistema della confisca cd. estesa penale lì dove si è affermato che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna..;.. la ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista un monitoraggio patrimoniale esteso all'intiera vita del condannato). -In altre parole, è lo stesso equilibrio di sistema in punto di ragionevolezza e RM necessaria proporzionalità degli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di proprietà a postulare l'individuazione di un limite temporale da porsi - all'indagine patrimoniale 'retroattiva' (rispetto all'indicatore rappresentato dalla epoca di commissione del reato-spia), atteso che finirebbe con il diventare arbitraria, ove tale retroazione si spinga sino a tempi remoti, la stessa presunzione semplice di derivazione illecita del patrimonio, che rappresenta la regola di funzionamento di base dell'istituto della confisca estesa. I contenuti di detta decisione sono stati, peraltro, recepiti nella presente sede di legittimità in più occasioni posteriori (vedi Sez. II n.52626 del 26.10.2018, rv 274468; Sez. Fer. n. 56596 del 3.9.2018, rv 274753-03; Sez. I n. 36499 del 6.6.2018, rv 273612) il che determina la constatazione della esistenza di un 'diritto vivente' nomofilattico cui giudice del merito (sia in cognizione che in esecuzione) deve uniformarsi (salva l'emersione di motivato dissenso e sempre che la condizione del giudice del merito non sia quella del giudizio di rinvio ex art. 627 cod.proc.pen.). Va inoltre precisato che il limite temporale della 'retroazione' dell'indagine patrimoniale in sede di confisca estesa penale - non può essere individuato in - modo rigido, ma va in concreto parametrato alle circostanze del caso concreto ed in particolare all'indicatore rappresentato dalla gravità e dalle modalità di consumazione del reato-spia per cui è intervenuta la condanna (in tal senso 11 militano le indicazioni dello stesso giudice delle leggi - sent. n. 33 del 2018 - lì dove si afferma che.. la fascia di «ragionevolezza temporale» entro la quale la presunzione di illecita accumulazione è destinata ad operare andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta, e dunque del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria..). Nel caso in esame la impostazione del tema da parte del giudice della esecuzione risulta, per quanto sinora esposto, viziata in diritto e ciò di per sè determina l'annullamento della decisione impugnata a fini di rivalutazione complessiva ed individuazione - in rapporto alle caratteristiche obiettive del reato giudicato dei limiti temporali (ante e post reato) della possibile ablazione.
4. Il ricorso è altresì fondato al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo, per le ragioni che seguono.
4.1 Quanto alle modalità di ricostruzione della sproporzione di valori tra redditi e investimenti, il giudice del merito ha operato una evidente 'confusione di piani' tra il giudizio penale e quello di prevenzione, con impropria dilatazione हे pay applicativa dei principi di diritto espressi da Sez. Unite Repaci al caso in esame. Tale arresto è infatti intervenuto nell'anno 2014 in tema di prevenzione - patrimoniale, ossia in un campo che - seppure come si è detto fortemente affine quanto a finalità e a disciplina della ablazione - resta permeato da una diversa modalità ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità, nel senso che in prevenzione il principio di tassatività è declinato in modo inpur presente - - parte diverso, dato l'utilizzo - da parte del legislatore - di locuzioni più ampie in tema di descrizione della pericolosità generica rilevante (in particolare si veda il testo dell'art. 1 co.1 lett. B del d.lgs. n.159 del 2011, disposizione rimasta in vigore anche dopo la decisione Corte Cost. n.24 del 2019 che ha per converso - espunto dall'ordinamento, proprio per deficit di tassatività la previsione di cui alla lettera A della medesima disposizione di legge). Da ciò deriva che in sede di prevenzione è possibile fondare il presupposto di pericolosità soggettiva anche su condotte di sistematica e ricorrente evasione fiscale (se penalmente rilevanti) lì dove il profitto di tali illeciti (ossia la quota di reddito risparmiato perchè non destinato all'assolvimento degli obblighi tributari) sia sistematicamente, almeno in parte, utilizzato per fini di sostentamento. L'utilizzo probatorio, in sede di prevenzione, di una condotta contra legem come l'evasione fiscale sia pure a fini di riequilibrio della sproporzione finirebbe pertanto col rendere incoerente 'quella' disciplina di legge, fondata sulla stigmatizzazione della condizione di pericolosità soggettiva che abbia aderenza concreta con i presupposti applicativi delle misure personali previste dalla legge. 12 Da ciò è essenzialmente derivata la regola juris, espressa nel citato arresto Repaci, per cui in sede di prevenzione a differenza di quanto accade per la confisca estesa penale non è consentito fare ricorso da parte del proposto alla dimostrazione in positivo di condotte di evasione degli obblighi tributari.
4.2 Ma è proprio il citato arresto nomofilattico - ex adverso a confermare che, almeno sino all'anno 2017, la prova delle condotte di evasione fiscale, a fini di riequilibrio della sproporzione di valori tra redditi e investimenti, è da ritenersi consentita, anche in ragione del fatto che le condotte di evasione fiscale non sono ricomprese nel pur numeroso elenco dei reati sorgente (si tratta, pertanto, di una applicazione del principio di tassatività in campo patrimoniale). Su tale aspetto, di recente, Sez. II n. 45105 del 4.7.2019, riprendendo un consolidato orientamento, ha ribadito che in confisca estesa penale la - - presunzione di illegittima provenienza delle risorse accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato a fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benchè non evidenziate in tutto o in parte nella dichiarazione dei redditi (con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni oggetto di sequestro sono stati acquistati con il provento di attività economiche non RY denunziate al fisco). Non vi è dubbio alcuno, pertanto, circa la erroneità della tesi in diritto sostenuta nella decisione impugnata che ha negato accesso alla dimostrazione probatoria richiesta dalla parte destinataria del provvedimento di sequestro.
4.3 Tuttavia, in modo opportuno, il ricorrente si confronta con il novum legislativo, rappresentato dalla novellazione del 2017 (art. 31 della legge n.161, vigente dal 19.11.2017) lì dove si è espressamente previsto, anche in sede di confisca estesa penale che in ogni caso il condannato non può giustificare la " legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale... La voluntas legis è chiara : si prevede che anche in sede di confisca estesa, pur non essendo inserita l'evasione fiscale tra i reati-sorgente la stessa abbia rilievo impeditivo della dimostrazione di assenza (o di ridimensionamento) della sproporzione di valori. La interpretazione di detta disposizione di legge - quanto al profilo del tempus - influisce sulla presente decisione, atteso che ove si attribuisse a tale divieto probatorio una dimensione retroattiva la decisione impugnata - pur se erronea - non potrebbe essere annullata, su tale punto, dato il tenore di una disposizione 13 di legge che condurrebbe al medesimo risultato sostenuto nella decisione di merito. -Tuttavia il Collegio ritiene che la disposizione in parola di certo innovativa, per quanto sinora detto non possa trovare applicazione per le ricostruzioni patrimoniali in atto, sino al momento della sua entrata in vigore. La ragione, peraltro, non è quella indicata dal ricorrente, che lega il tempus della legge regolatrice all'actum del sequestro, trattandosi - invece di considerare - in riferimento alla generale previsione dell'art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) la natura del divieto probatorio e la specifica modalità ricostruttiva dello squilibrio patrimoniale da realizzarsi nella procedura di confisca.
4.4 Va immediatamente chiarito che su tali aspetti non viene in rilievo la natura giuridica della confisca estesa, in quanto tale, che è quella di misura di sicurezza atipica, come più volte precisato da questa Corte di legittimità (di recente v. Sez. II n. 56374 del 12.,10.208, rv 276299). -Non è revocabile in dubbio che in quanto misura di sicurezza - la confisca estesa può essere applicata - oggi - in rapporto a compendi patrimoniali acquisiti in epoca anteriore alla disposizione che nel 1994 ha introdotto l'istituto, sempre Ry che ricorra la condizione di base (ossia la realizzazione di uno dei reati- sorgente). La questione in diritto non riguarda, pertanto, l'applicazione dell'istituto, quanto la dimensione probatoria di uno degli aspetti che realizzano la condizione ablativa, rappresentato dalla sproporzione di valori tra redditi e investimenti. Se sino al novembre del 2017, come si è detto, la presunzione di accumulazione illecita poteva essere 'superata' attraverso la dimostrazione dell'avvenuto esercizio di una attività economica lecita accompagnato dalla mancata sottoposizione dei guadagni alla imposizione fiscale, è evidente che il legislatore ha introdotto solo nel 2017 un divieto probatorio che non può dirsi ricollegato - alla dimensione penalistica dell'istituto (non essendo stata elevata l'evasione fiscale a presupposto della ablazione) ma alla sua dimensione 'civilistica' di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti contrapposte, in un ambito che (come precisato da Sez. Un. 2003 Montella) impone una ricostruzione non in termini 'riassuntivi' (confronto globale) ma in termini 'scomposti' anno per anno (ricostruzione della capacità di realizzare o meno gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti). Ne deriva, per dovere di interpretazione secondo ragionevolezza e principio generale di tutela dell'affidamento, che al divieto probatorio in parola debba attrbuirsi natura procedimentale, il che comporta che il medesimo non può 14 trovare applicazione - anche nei procedimenti in corso - in relazione alle ricostruzioni patrimoniali relative ad anni antecedenti a quello (2017) in cui è stato introdotto, in conformità agli assetti raggiunti in sede civile su temi analoghi (si veda, quanto alla inapplicabilità retroattiva di presunzioni favorevoli alla amministrazione fiscale quanto deciso, tra le altre, da Sez. VI Civ. ord, n. 2662 del 2018). Per quanto sinora precisato, dovrà essere consentita -in sede di giudizio di rinvio ·la allegazione probatoria della parte privata, in sede di verifica cronologica della - sproporzione, relativa alla capacità di produzione di reddito lecito anche se sottratto alla imposizione fiscale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo escame alla Corte di Appello di Messina. Così deciso il 11 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Giacomo Rocchi поед DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stalenia FAIELLA 15