Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 2
In materia finanziaria, a seguito dell'avvenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, del titolo I del D.L. 10 luglio 1982 n.429, conv. con L. 7 agosto 1982 n. 516, la mancata tenuta delle scritture contabili non costituisce più illecito penale, e pertanto, non vigendo più nel nostro ordinamento il principio della ultrattività delle leggi penali finanziarie, tale comportamento non è più sanzionabile penalmente neppure se posto in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.
In materia finanziaria, a seguito della avvenuta abrogazione, ad opera del D.L.G. n. 74 del 2000, del titolo I della legge 7 agosto 1982 n. 516, l'omessa dichiarazione di ricavi (già punita dall'art. 1 della L. N. 516) integra ora gli estremi del reato punito dall'art. 5 del D.Lgs n. 74 solo se abbia determinato una evasione di imposta superiore a L. 150.000.000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2000, n. 7766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7766 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 02/05/2000
Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO RIZZO Consigliere N. 1685
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SC NOVARESE Consigliere N. 10634/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza in data 21/I/99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. B. Ranieri, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, della decisione impugnata, nei capi relativi ai reati di cui alle lett. b) e c) della rubrica, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 17/VII/'96 CO ZZ veniva condannato, con il beneficio di cui all'art.163 c.p., alla pena principale di quattro mesi di arresto ed undici milioni di lire di ammenda ed a quelle accessorie di legge, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 666 c.p. ed 1 co. 1 ed ult. D.L. 429/'82, conv. con mod. in L. 07/VIII/'82, n. 516, che gli erano stati contestati per avere, quale presidente del Circolo "La Nuit" con sede in Viggianello, organizzato nei locali di esso, il 26/04/'95, una festa da ballo senza la prescritta licenza del Questore, omesso di dichiarare ricavi, per l'anno 94, quantificati in L. 151.933.590 ed omesso di istituire le scritture contabili obbligatorie.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale onde escutere come teste tale LI DO, la assoluzione dal reato di cui all'art. 666 c.p., per non averlo commesso e dagli altri per insussistenza dei fatti, sostenendo che il circolo del quale era presidente aveva carattere privato, non era aperto al pubblico e la sera del 26/IV/'95 era stato ceduto eccezionalmente, in comodato gratuito, al detto DO che vi aveva organizzato una festa in occasione del carnevale.
La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 21/I/'99, dichiarava non doversi procedere a carico del ZZ, in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 666 c.p., perché estinta per prescrizione, determinava la pena in ordine agli altri reati in 4 mesi di arresto e L. 10.200.000 di ammenda e confermava, nel resto, la decisione impugnata, osservando fra l'altro:
a) che la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale non andava disposta essendo ininfluente la deposizione del DO - alla cui audizione come teste, in primo grado, la difesa dell'imputato aveva peraltro rinunciato- in quanto in atti vi erano elementi sufficienti per decidere;
b) che la responsabilità del ZZ era stata correttamente affermata, ed andava ribadita, essendovi prova che il circolo del quale egli era presidente era, in realtà, una discoteca aperta al pubblico, gestita in condizioni di totale evasione fiscale, come era deducibile dal fatto che le persone trovate in esso la sera del 26/IV/'95 erano sprovviste di tessera di appartenenza al circolo stesso, nonché dalle locandine che vi reclamizzavano serate musicali ed altri spettacoli, dal rinvenuto prezzario delle consumazioni, dalle rilevanti giacenze di bibite varie a disposizione degli avventori del locale e dalla stessa struttura della discoteca;
c) che le deposizionì dei testi a discolpa apparivano irrilevanti e confuse non essendo stati, essi, in grado di indicare nemmeno quali fossero il criterio selettivo per l'ammissione dei nuovi soci e le condizioni per la somministrazione delle bevande e non potendo - la quota annuale di L. 100.000, asseritamente versata da ogni socio, essere sufficiente per la gestione e conduzione del locale, nonché per l'approvvigionamento di un così rilevante quantitativo di bevande;
d) che l'accertamento induttivo effettuato dalla Guardia di Finanza per quantificare lo ammontare del reddito non dichiarato relativamente all'anno '94 era da considerare ammissibile ed adeguatamente motivato con riferimento anche alla merce giacente ed al fatturato passivo.
Avverso i capi della sentenza di secondo grado relativi ai reati dei quali era stato ritenuto colpevole, il ZZ ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
I. che la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale sarebbe stata rigettata illegittimamente, stante la rilevanza ed essenzialita' della prova testimoniale che con essa si intendeva assumere;
II. che la sua responsabilità penale, in odine ai reati di omessa dichiarazione di ricavi e di mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie sarebbe stata affermata in mancanza di prove sufficienti al riguardo e con motivazione inadeguata, senza tenere conto delle caratteristiche del locale, dell'assenza di patrimonio e di dipendenti, nonché dell'inesistenza di giorni ed orari predeterminati di apertura del circolo;
III. che l'accertamento induttivo, operato per la quantificazione dei ricavi, avrebbe dovuto essere considerato illegittimo e penalmente non utilizzabile, perché fondato su elementi inconsistenti, non idonei a costituire prova della sua ritenuta colpevolezza.
Motivi della decisione
Rileva, preliminarmente, la Corte che a seguito dell'avvenuta abrogazione del titolo I del D.L. 429/'82, conv. con mod. in L. 7/VIII/'82, n. 516, ad opera del D. L.vo 10/III/2000, n. 74, i fatti dei quali l'imputato è stato dichiarato colpevole non sono previsti dalla legge come reato.
Infatti, la mancata tenuta delle scritture contabili non costituisce più illecito penale e l'omessa dichiarazione di ricavi integra gli estremi del reato ora punito dall'art. 5 D.L.vo 74/2000, solo se ed in quanto abbia determinato una "evasione di imposta" superiore a L. 150.000.000.
Nel caso in specie l'accertata, omessa dichiarazione di ricavi per L. 151.933.590 non può certo avere determinato una evasione d'imposta superiore a detto limite e, non vigendo più nel nostro ordinamento il principio della c.d. ultra-attività delle leggi penali finanziarie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei capi relativi ai fatti di cui alle lett. b) e c) della rubrica, perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, in data 21 /I/'99, nei confronti di CO ZZ nei capi relativi ai reati di cui all'art. 1 co. 1 ed ult. L. 7/VIII/'82, n. 516 [lett. b) e c) della rubrica] perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 2 Maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 04 luglio 2000