Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2000, n. 7766
CASS
Sentenza 2 maggio 2000

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In materia finanziaria, a seguito dell'avvenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, del titolo I del D.L. 10 luglio 1982 n.429, conv. con L. 7 agosto 1982 n. 516, la mancata tenuta delle scritture contabili non costituisce più illecito penale, e pertanto, non vigendo più nel nostro ordinamento il principio della ultrattività delle leggi penali finanziarie, tale comportamento non è più sanzionabile penalmente neppure se posto in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.

In materia finanziaria, a seguito della avvenuta abrogazione, ad opera del D.L.G. n. 74 del 2000, del titolo I della legge 7 agosto 1982 n. 516, l'omessa dichiarazione di ricavi (già punita dall'art. 1 della L. N. 516) integra ora gli estremi del reato punito dall'art. 5 del D.Lgs n. 74 solo se abbia determinato una evasione di imposta superiore a L. 150.000.000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2000, n. 7766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7766
    Data del deposito : 2 maggio 2000

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