CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20475 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AL, nato a [...] il giorno 27/6/1975 rappresentato ed assistito dall’avv. Gianfranco Briguglio - di fiducia avverso la sentenza in data 2/2/2026 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Gianfranco Briguglio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 febbraio 2026 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2025 del Tribunale della medesima città con la quale, per la parte qui di interesse, era stata affermata la penale responsabilità di AL AS in relazione al reato di rapina continuata (artt. 81 cpv., 628 cod. pen.) commessa dal settembre Penale Sent. Sez. 2 Num. 20475 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2013 al luglio 2014. In particolare, si contesta all’imputato, con condotte reiterate commesse anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia alla persona, di essersi impossessato in più occasioni di denaro appartenente a SI AN, persona con la quale aveva intrapreso una relazione affettiva, strappandole dalle mani il denaro costituente lo stipendio mensile appena prelevato dalla donna all'ufficio postale nei pressi del quale il AS si era appostato dopo avere seguito la vittima e, in un'altra occasione, di essersi impossessato della scheda bancomat della donna che poi utilizzava prelevando il denaro presente sul conto corrente della persona offesa. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale fatto errato governo della normativa inerente al principio di correlazione tra accusa e sentenza, non potendo i Giudici di appello sostituire la motivazione della sentenza di primo grado bensì unicamente integrarla. Dopo avere testualmente riportato i motivi di appello sul punto, nei quali la difesa del ricorrente aveva lamentato che il primo Giudice ha pronunciato sentenza di condanna per un fatto storico diverso rispetto al quale ha fatto riferimento la Pubblica Accusa per tutta la durata del procedimento, ciò in quanto la condanna è intervenuta anche in relazione a condotte non contestate, nel motivo di ricorso in esame la difesa dell’imputato lamenta che la Corte territoriale non ha dato corretta risposta alla questione di diritto innanzi alla stessa sollevata ciò in quanto non era legittimata a sanare una nullità contenuta nel decisum del Tribunale, potendo al più integrare la motivazione di quest’ultimo. Nel caso in esame era infatti emerso, ed è stato rilevato anche dalla stessa Corte di appello, che i fatti trasposti nella prima sentenza differivano per elemento oggettivo, soggettivo e per nesso causale rispetto alla contestata condotta di rapina.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, 535, 605, comma 1, e 530 cod. proc. pen. con riguardo all’intervenuta condanna dell’imputato per il reato di rapina attraverso il malgoverno del principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”. Deduce la difesa del ricorrente, quanto all’episodio di rapina innanzi all’Ufficio Postale, un travisamento nella valutazione delle prove assunte riportando anche in questo caso i passaggi dell’atto di appello riguardanti la trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa dalle quali – sostiene sempre la difesa del ricorrente – sarebbe emerso che la Corte di appello avrebbe basato il proprio convincimento sul propalato della figlia della vittima senza confrontarsi con le dichiarazioni che la stessa persona offesa e della di lei figlia avevano reso innanzi al primo Giudice. 2 In sostanza – prosegue la difesa del ricorrente – la deposizione della signora SI AN all’udienza del giorno 8 maggio 2023 nella parte in cui ha ascritto l’episodio contestato al fratello ed alla cognata dell'odierno imputato è pacifica, solida e non contestata, con la conseguenza che non può essere ascritto all’imputato un fatto che è stato commesso da terzi. Quanto, poi, all’ulteriore episodio di rapina consumato in viale Giostra, evidenzia la difesa del ricorrente che la persona offesa non ha fatto alcuna menzione di un episodio che presenta l’elemento materiale del delitto in contestazione, anche perché il testimone SI, assente per sua stessa ammissione al momento della consumazione repentina del reato, ha escluso di avere assistito al fatto che la persona offesa aveva subito uno schiaffo ed in dibattimento non è emerso altro. Ne conseguirebbe – sempre secondo la difesa del ricorrente - che la sentenza impugnata ha confermato la condanna per la rapina di cui al capo A sulla base dell'episodio contestato al capo B dell'imputazione (qualificato come tentata estorsione e già dichiarato prescritto con la sentenza di primo grado), dunque confondendolo con quello contestato al capo A del quale tuttavia non vi è stato riscontro in esito all'istruttoria dibattimentale. A ciò si aggiunge che nel capo A di imputazione sono contestati episodi fino al luglio 2014 mentre il fatto trasposto in sentenza è pacificamente avvenuto 12 agosto 2014 in quanto quest'ultima data è proprio quella nel quale fa riferimento il capo di imputazione B. Vi è di più! Il luogo oggetto degli episodi delittuosi è solo all'apparenza analogo, infatti, nel capo A si parla di viale Giostra mentre nel capo B il luogo del commesso delitto è un mercatino dell'usato. Da ultimo, le modalità della condotta descritte nella sentenza di appello in merito a quest’ultimo episodio sarebbero sovrapponibili alla contestazione operata dal Pubblico Ministero al capo B. Quanto osservato porrebbe nel solco della nullità anche la sentenza di appello in quanto delle due l'una: o la motivazione è manifestamente illogica poiché utilizza un fatto già contestato in altro capo di imputazione - comunque relativo ad un reato dichiarato prescritto con autorità di cosa giudicata - oppure l'episodio del 12 agosto 2014 descritto dal testimone AL SI è da qualificarsi come rapina e l'affermazione di penale responsabilità sarebbe caratterizzato sia da nullità che da abnormità alla luce dei limiti temporali della contestazione di cui al capo A nonché del diverso locus commissi delicti.
2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. avendo la Corte di appello di Messina negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte della indimostrata sussistenza di un profilo criminologico dell’imputato di rilevante gravità. Difetterebbe quindi un concreto adeguamento della pena irrogata alle connotazioni sia dei fatti che del soggetto al quale le condotte sono state attribuite. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta, infatti, che la Corte di appello ha dato congrua risposta all’eccezione di nullità sollevata dalla difesa, ribadita anche in questa sede, secondo la quale si sostiene la mancata corrispondenza tra i fatti contestati e la decisione della sentenza del Tribunale, correttamente osservando che i riferimenti ad aspetti di contesto diversi da quelli propri della condotta oggetto di imputazione risultano finalizzati a rafforzare il giudizio di condanna che attiene comunque ai due episodi di rapina sottoposti al dibattito processuale, con la conseguenza che le censure svolte in quella sede dall'appellante concernono il contenuto della motivazione che egli assume non attenere alle condotte descritte nell'imputazione ma a fattispecie diverse, sicché in concreto la doglianza posta a fondamento del motivo di gravame si risolve nella critica alla pertinenza e persuasività dalla parte emotiva della sentenza e non già alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Ritiene l'odierno Collegio che nel caso in esame la Corte di appello ha fornito una corretta risposta alla doglianza difensiva, facendo anche corretto richiamo ai principi di diritto che regolano la materia in quanto ciò che conta in questa sede è che si sia fatto riferimento nella sentenza del Tribunale anche ai fatti oggetto di contestazione sui quali la difesa ha avuto modo integralmente di interloquire esercitando liberamente il proprio mandato. Al riguardo deve infatti essere ricordato che questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso ha avuto modo di chiarire che «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051-01). Del resto occorre ancora ricordare che in tempi successivi alla citata decisione delle Sezioni Unite “Carelli” questa Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire che «Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione» (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276955-01; in senso conforme anche Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265946-01). Ben poteva, quindi, la Corte di appello integrare, come ha fatto, anche in funzione 4 delimitativa, la motivazione della sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato nei limiti dei quali si dirà. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dai capi A e B della rubrica delle imputazioni (ancorché il reato di tentata estorsione contestato nel secondo capo sia stato dichiarato estinto per prescrizione). Al capo A risultano contestate due condotte: - l’avere l’imputato fermato sulla pubblica via SI AN “strappandole dalle mani il denaro costituente lo stipendio mensile appena prelevato dalla donna all’Ufficio Postale”; - l’avere l’imputato, in altra occasione, fermato la AN sulla pubblica via, lungo il viale Giostra, e dopo averla minacciata dicendole «io finirò in galera, ma a te ti metto sotto terra» impossessandosi della scheda bancomat della donna e utilizzando tale scheda per prelevare il denaro presente sul conto corrente della donna. Quanto al tempus commissi delicti per la parte qui di interesse, il termine finale è stato indicato nel luglio 2014. Al capo B era contestato all’imputato un terzo episodio nel corso del quale l’imputato avrebbe fermato l’imputata nei pressi del “mercatino delle pulci” situato sul viale Giostra dicendo alla persona offesa «puttana, adesso hai trovato un altro al posto mio;
se non mi dai qualcosa di soldi, io finisco in carcere ma a te ti ammazzo». Quest’ultimo episodio è stato contestato come consumato in data 12 agosto 2014. Leggendo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (pagg. 3 e 4) risultano essere stati indicati vari episodi ai danni della persona offesa: a) una volta il AS l’aveva aggredita al mercatino di viale Giostra;
b) una volta si era presentato con il fratello e le aveva “preso tutte cose”; c) una volta era entrato in casa ed aveva minacciato di picchiarla per farsi consegnare il denaro;
d) una volta, insieme al fratello, le aveva preso la carta di credito dove erano stati appena accreditati 8.000,00 euro: al riguardo la AN aveva precisato che tale somma le era stata conferita a titolo di risarcimento per un incidente in precedenza occorsole e che “i” AS, appresa tale circostanza, l’avevano sorpresa al Postamat, intenta a prelevare 300,00 euro e quindi si erano appostati dietro di lei e le avevano preso i soldi dalle mani, nonché la carta di Bancoposta, per poi spartirsi tra loro il maltolto;
e) sovente l’imputato aveva afferrato con violenza alle braccia la persona offesa minacciandola di mandarla “sotto terra”. Preme, ancora, aggiungere che, come emerge sempre dalla sentenza del Tribunale (pag. 4), il teste AL SI, coniugatosi successivamente con la AN, ha ricordato che il 14 agosto 2014 (sembrerebbe in realtà il 12 agosto 2014 – ndr.) aveva accompagnato la persona offesa al mercatino di viale Giostra la AN la quale, una volta rimasta sola, era stata avvicinata e minacciata dal AS che aveva proferito all’indirizzo 5 della stessa la frase riportata nel capo B della rubrica delle imputazioni. Emerge quindi un primo dato fermo: l’episodio di cui ha parlato il teste SI è quello oggetto di contestazione al capo B della rubrica delle imputazioni che appare coincidere con quello che la AN ha indicato al superiore punto a). Risulta, infine, dalla sentenza del Tribunale che IC AN, figlia della persona offesa, ha riferito, in particolare, di due episodi (unici qui di interesse ai fini di parametrarli alle contestazioni) uno, nel quale il AS, in data imprecisata, si era presentato alla Posta mentre la madre stava prelevando e minacciando di picchiarla, le aveva strappato di mano il denaro dalle mani (episodio inquadrabile in quello descritto nella prima delle due condotte indicate al capo A), l’altro, temporalmente collocato nel febbraio 2014 nel quale il AS aveva seguito la madre all’Ufficio Postale e dopo che questa aveva prelevato, le aveva afferrato la borsa con tutto lo stipendio dentro e si era poi appropriato del denaro per poi restituirle la borsa vuota. La Corte di appello (pagg. 4 e 5) con riferimento alla prima delle condotte delittuose contestate al capo A relativa all’episodio di rapina avente ad oggetto lo stipendio appena prelevato dalla AN ha fatto richiamo alle dichiarazioni della figlia della persona offesa per poi aggiungere che la deposizione di AN IC è intrinsecamente credibile in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze percepite direttamente dalla stessa e che dette dichiarazioni sono comunque coerenti con quelle della persona offesa che «sebbene in maniera confusa a cagione della incapacità di esprimersi dovuta ad una evidente condizione di carenza culturale ed allo stato di profonda prostrazione provocatole dagli agiti del AS … ha dato conto delle ripetute vessazioni e minacce delle quali era stata vittima nonché delle continue richieste e violente sottrazioni di denaro ai suoi danni». Osserva l'odierno Collegio, che in ordine a tale episodio (all’evidenza diverso da quello nel quale sempre presso l’ufficio postale l’imputato od altri si fecero anche consegnare la carta Bancomat) nessun travisamento degli elementi probatori risulta essere stato operato. Diversa è, invece, la valutazione riguardante il secondo episodio sempre contestato al capo A nel quale si contesta all’imputato dopo avere proferito la frase «io finirò in galera, ma a te ti metto sotto terra» di essersi impossessato della scheda bancomat della donna e di avere utilizzato tale scheda per prelevare il denaro presente sul conto corrente della donna. Non risulta dalla sentenza del Tribunale che di tale episodio hanno parlato il teste SI e IC AN. Non risulta, inoltre, che la Corte di appello si è confrontata con quanto dedotto dalla difesa nel relativo atto di gravame circa il fatto che, secondo la versione fornita dalla persona offesa, all’episodio della sottrazione del Bancomat non prese parte l'odierno imputato ma vi presero parte altri soggetti (il fratello e la cognata dell’imputato). Risulta, infine, dalla sentenza di appello (pagg. 5 e 6) che la Corte territoriale ha fatto confusione circa il secondo episodio contestato al capo A, facendo richiamo alle dichiarazioni del teste SI che invece si riferivano pacificamente alla contestazione di 6 cui al capo B per il quale è stata dichiarata irrevocabilmente la prescrizione del reato e che comunque risulta consumato in un arco temporale differente rispetto al quale è collocata la contestazione di cui al capo A. 3. Il terzo motivo di ricorso, ferma restando ogni possibile rivalutazione all’esito del giudizio di rinvio con riguardo alla vicenda per la quale si è disposto l’annullamento della sentenza impugnata, è manifestamente infondato. La Corte di appello con riguardo al diniego del riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche con conseguenti effetti anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha prodotto una motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, richiamando l’allarmante pervicacia palesata dal AS attraverso la consumazione di plurimi attentati al patrimonio della persona offesa alla quale si va ad aggiungere la presenza di un precedente penale per un reato contro il patrimonio a carico dell’imputato stesso. Sul punto occorre ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Quanto evidenziato impone l‘annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo degli episodi contestati al capo A della rubrica delle imputazioni, episodio risalente all’anno 2014 in relazione al quale non risulta allo stato decorso il termine di prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso dell’imputato deve, invece, essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla rapina verificatasi lungo il viale Giostra, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Gianfranco Briguglio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 febbraio 2026 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2025 del Tribunale della medesima città con la quale, per la parte qui di interesse, era stata affermata la penale responsabilità di AL AS in relazione al reato di rapina continuata (artt. 81 cpv., 628 cod. pen.) commessa dal settembre Penale Sent. Sez. 2 Num. 20475 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 2013 al luglio 2014. In particolare, si contesta all’imputato, con condotte reiterate commesse anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia alla persona, di essersi impossessato in più occasioni di denaro appartenente a SI AN, persona con la quale aveva intrapreso una relazione affettiva, strappandole dalle mani il denaro costituente lo stipendio mensile appena prelevato dalla donna all'ufficio postale nei pressi del quale il AS si era appostato dopo avere seguito la vittima e, in un'altra occasione, di essersi impossessato della scheda bancomat della donna che poi utilizzava prelevando il denaro presente sul conto corrente della persona offesa. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale fatto errato governo della normativa inerente al principio di correlazione tra accusa e sentenza, non potendo i Giudici di appello sostituire la motivazione della sentenza di primo grado bensì unicamente integrarla. Dopo avere testualmente riportato i motivi di appello sul punto, nei quali la difesa del ricorrente aveva lamentato che il primo Giudice ha pronunciato sentenza di condanna per un fatto storico diverso rispetto al quale ha fatto riferimento la Pubblica Accusa per tutta la durata del procedimento, ciò in quanto la condanna è intervenuta anche in relazione a condotte non contestate, nel motivo di ricorso in esame la difesa dell’imputato lamenta che la Corte territoriale non ha dato corretta risposta alla questione di diritto innanzi alla stessa sollevata ciò in quanto non era legittimata a sanare una nullità contenuta nel decisum del Tribunale, potendo al più integrare la motivazione di quest’ultimo. Nel caso in esame era infatti emerso, ed è stato rilevato anche dalla stessa Corte di appello, che i fatti trasposti nella prima sentenza differivano per elemento oggettivo, soggettivo e per nesso causale rispetto alla contestata condotta di rapina.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 533, 535, 605, comma 1, e 530 cod. proc. pen. con riguardo all’intervenuta condanna dell’imputato per il reato di rapina attraverso il malgoverno del principio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”. Deduce la difesa del ricorrente, quanto all’episodio di rapina innanzi all’Ufficio Postale, un travisamento nella valutazione delle prove assunte riportando anche in questo caso i passaggi dell’atto di appello riguardanti la trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa dalle quali – sostiene sempre la difesa del ricorrente – sarebbe emerso che la Corte di appello avrebbe basato il proprio convincimento sul propalato della figlia della vittima senza confrontarsi con le dichiarazioni che la stessa persona offesa e della di lei figlia avevano reso innanzi al primo Giudice. 2 In sostanza – prosegue la difesa del ricorrente – la deposizione della signora SI AN all’udienza del giorno 8 maggio 2023 nella parte in cui ha ascritto l’episodio contestato al fratello ed alla cognata dell'odierno imputato è pacifica, solida e non contestata, con la conseguenza che non può essere ascritto all’imputato un fatto che è stato commesso da terzi. Quanto, poi, all’ulteriore episodio di rapina consumato in viale Giostra, evidenzia la difesa del ricorrente che la persona offesa non ha fatto alcuna menzione di un episodio che presenta l’elemento materiale del delitto in contestazione, anche perché il testimone SI, assente per sua stessa ammissione al momento della consumazione repentina del reato, ha escluso di avere assistito al fatto che la persona offesa aveva subito uno schiaffo ed in dibattimento non è emerso altro. Ne conseguirebbe – sempre secondo la difesa del ricorrente - che la sentenza impugnata ha confermato la condanna per la rapina di cui al capo A sulla base dell'episodio contestato al capo B dell'imputazione (qualificato come tentata estorsione e già dichiarato prescritto con la sentenza di primo grado), dunque confondendolo con quello contestato al capo A del quale tuttavia non vi è stato riscontro in esito all'istruttoria dibattimentale. A ciò si aggiunge che nel capo A di imputazione sono contestati episodi fino al luglio 2014 mentre il fatto trasposto in sentenza è pacificamente avvenuto 12 agosto 2014 in quanto quest'ultima data è proprio quella nel quale fa riferimento il capo di imputazione B. Vi è di più! Il luogo oggetto degli episodi delittuosi è solo all'apparenza analogo, infatti, nel capo A si parla di viale Giostra mentre nel capo B il luogo del commesso delitto è un mercatino dell'usato. Da ultimo, le modalità della condotta descritte nella sentenza di appello in merito a quest’ultimo episodio sarebbero sovrapponibili alla contestazione operata dal Pubblico Ministero al capo B. Quanto osservato porrebbe nel solco della nullità anche la sentenza di appello in quanto delle due l'una: o la motivazione è manifestamente illogica poiché utilizza un fatto già contestato in altro capo di imputazione - comunque relativo ad un reato dichiarato prescritto con autorità di cosa giudicata - oppure l'episodio del 12 agosto 2014 descritto dal testimone AL SI è da qualificarsi come rapina e l'affermazione di penale responsabilità sarebbe caratterizzato sia da nullità che da abnormità alla luce dei limiti temporali della contestazione di cui al capo A nonché del diverso locus commissi delicti.
2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. avendo la Corte di appello di Messina negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte della indimostrata sussistenza di un profilo criminologico dell’imputato di rilevante gravità. Difetterebbe quindi un concreto adeguamento della pena irrogata alle connotazioni sia dei fatti che del soggetto al quale le condotte sono state attribuite. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta, infatti, che la Corte di appello ha dato congrua risposta all’eccezione di nullità sollevata dalla difesa, ribadita anche in questa sede, secondo la quale si sostiene la mancata corrispondenza tra i fatti contestati e la decisione della sentenza del Tribunale, correttamente osservando che i riferimenti ad aspetti di contesto diversi da quelli propri della condotta oggetto di imputazione risultano finalizzati a rafforzare il giudizio di condanna che attiene comunque ai due episodi di rapina sottoposti al dibattito processuale, con la conseguenza che le censure svolte in quella sede dall'appellante concernono il contenuto della motivazione che egli assume non attenere alle condotte descritte nell'imputazione ma a fattispecie diverse, sicché in concreto la doglianza posta a fondamento del motivo di gravame si risolve nella critica alla pertinenza e persuasività dalla parte emotiva della sentenza e non già alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Ritiene l'odierno Collegio che nel caso in esame la Corte di appello ha fornito una corretta risposta alla doglianza difensiva, facendo anche corretto richiamo ai principi di diritto che regolano la materia in quanto ciò che conta in questa sede è che si sia fatto riferimento nella sentenza del Tribunale anche ai fatti oggetto di contestazione sui quali la difesa ha avuto modo integralmente di interloquire esercitando liberamente il proprio mandato. Al riguardo deve infatti essere ricordato che questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso ha avuto modo di chiarire che «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051-01). Del resto occorre ancora ricordare che in tempi successivi alla citata decisione delle Sezioni Unite “Carelli” questa Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire che «Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione» (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276955-01; in senso conforme anche Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265946-01). Ben poteva, quindi, la Corte di appello integrare, come ha fatto, anche in funzione 4 delimitativa, la motivazione della sentenza di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato nei limiti dei quali si dirà. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dai capi A e B della rubrica delle imputazioni (ancorché il reato di tentata estorsione contestato nel secondo capo sia stato dichiarato estinto per prescrizione). Al capo A risultano contestate due condotte: - l’avere l’imputato fermato sulla pubblica via SI AN “strappandole dalle mani il denaro costituente lo stipendio mensile appena prelevato dalla donna all’Ufficio Postale”; - l’avere l’imputato, in altra occasione, fermato la AN sulla pubblica via, lungo il viale Giostra, e dopo averla minacciata dicendole «io finirò in galera, ma a te ti metto sotto terra» impossessandosi della scheda bancomat della donna e utilizzando tale scheda per prelevare il denaro presente sul conto corrente della donna. Quanto al tempus commissi delicti per la parte qui di interesse, il termine finale è stato indicato nel luglio 2014. Al capo B era contestato all’imputato un terzo episodio nel corso del quale l’imputato avrebbe fermato l’imputata nei pressi del “mercatino delle pulci” situato sul viale Giostra dicendo alla persona offesa «puttana, adesso hai trovato un altro al posto mio;
se non mi dai qualcosa di soldi, io finisco in carcere ma a te ti ammazzo». Quest’ultimo episodio è stato contestato come consumato in data 12 agosto 2014. Leggendo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (pagg. 3 e 4) risultano essere stati indicati vari episodi ai danni della persona offesa: a) una volta il AS l’aveva aggredita al mercatino di viale Giostra;
b) una volta si era presentato con il fratello e le aveva “preso tutte cose”; c) una volta era entrato in casa ed aveva minacciato di picchiarla per farsi consegnare il denaro;
d) una volta, insieme al fratello, le aveva preso la carta di credito dove erano stati appena accreditati 8.000,00 euro: al riguardo la AN aveva precisato che tale somma le era stata conferita a titolo di risarcimento per un incidente in precedenza occorsole e che “i” AS, appresa tale circostanza, l’avevano sorpresa al Postamat, intenta a prelevare 300,00 euro e quindi si erano appostati dietro di lei e le avevano preso i soldi dalle mani, nonché la carta di Bancoposta, per poi spartirsi tra loro il maltolto;
e) sovente l’imputato aveva afferrato con violenza alle braccia la persona offesa minacciandola di mandarla “sotto terra”. Preme, ancora, aggiungere che, come emerge sempre dalla sentenza del Tribunale (pag. 4), il teste AL SI, coniugatosi successivamente con la AN, ha ricordato che il 14 agosto 2014 (sembrerebbe in realtà il 12 agosto 2014 – ndr.) aveva accompagnato la persona offesa al mercatino di viale Giostra la AN la quale, una volta rimasta sola, era stata avvicinata e minacciata dal AS che aveva proferito all’indirizzo 5 della stessa la frase riportata nel capo B della rubrica delle imputazioni. Emerge quindi un primo dato fermo: l’episodio di cui ha parlato il teste SI è quello oggetto di contestazione al capo B della rubrica delle imputazioni che appare coincidere con quello che la AN ha indicato al superiore punto a). Risulta, infine, dalla sentenza del Tribunale che IC AN, figlia della persona offesa, ha riferito, in particolare, di due episodi (unici qui di interesse ai fini di parametrarli alle contestazioni) uno, nel quale il AS, in data imprecisata, si era presentato alla Posta mentre la madre stava prelevando e minacciando di picchiarla, le aveva strappato di mano il denaro dalle mani (episodio inquadrabile in quello descritto nella prima delle due condotte indicate al capo A), l’altro, temporalmente collocato nel febbraio 2014 nel quale il AS aveva seguito la madre all’Ufficio Postale e dopo che questa aveva prelevato, le aveva afferrato la borsa con tutto lo stipendio dentro e si era poi appropriato del denaro per poi restituirle la borsa vuota. La Corte di appello (pagg. 4 e 5) con riferimento alla prima delle condotte delittuose contestate al capo A relativa all’episodio di rapina avente ad oggetto lo stipendio appena prelevato dalla AN ha fatto richiamo alle dichiarazioni della figlia della persona offesa per poi aggiungere che la deposizione di AN IC è intrinsecamente credibile in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze percepite direttamente dalla stessa e che dette dichiarazioni sono comunque coerenti con quelle della persona offesa che «sebbene in maniera confusa a cagione della incapacità di esprimersi dovuta ad una evidente condizione di carenza culturale ed allo stato di profonda prostrazione provocatole dagli agiti del AS … ha dato conto delle ripetute vessazioni e minacce delle quali era stata vittima nonché delle continue richieste e violente sottrazioni di denaro ai suoi danni». Osserva l'odierno Collegio, che in ordine a tale episodio (all’evidenza diverso da quello nel quale sempre presso l’ufficio postale l’imputato od altri si fecero anche consegnare la carta Bancomat) nessun travisamento degli elementi probatori risulta essere stato operato. Diversa è, invece, la valutazione riguardante il secondo episodio sempre contestato al capo A nel quale si contesta all’imputato dopo avere proferito la frase «io finirò in galera, ma a te ti metto sotto terra» di essersi impossessato della scheda bancomat della donna e di avere utilizzato tale scheda per prelevare il denaro presente sul conto corrente della donna. Non risulta dalla sentenza del Tribunale che di tale episodio hanno parlato il teste SI e IC AN. Non risulta, inoltre, che la Corte di appello si è confrontata con quanto dedotto dalla difesa nel relativo atto di gravame circa il fatto che, secondo la versione fornita dalla persona offesa, all’episodio della sottrazione del Bancomat non prese parte l'odierno imputato ma vi presero parte altri soggetti (il fratello e la cognata dell’imputato). Risulta, infine, dalla sentenza di appello (pagg. 5 e 6) che la Corte territoriale ha fatto confusione circa il secondo episodio contestato al capo A, facendo richiamo alle dichiarazioni del teste SI che invece si riferivano pacificamente alla contestazione di 6 cui al capo B per il quale è stata dichiarata irrevocabilmente la prescrizione del reato e che comunque risulta consumato in un arco temporale differente rispetto al quale è collocata la contestazione di cui al capo A. 3. Il terzo motivo di ricorso, ferma restando ogni possibile rivalutazione all’esito del giudizio di rinvio con riguardo alla vicenda per la quale si è disposto l’annullamento della sentenza impugnata, è manifestamente infondato. La Corte di appello con riguardo al diniego del riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche con conseguenti effetti anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha prodotto una motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, richiamando l’allarmante pervicacia palesata dal AS attraverso la consumazione di plurimi attentati al patrimonio della persona offesa alla quale si va ad aggiungere la presenza di un precedente penale per un reato contro il patrimonio a carico dell’imputato stesso. Sul punto occorre ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Quanto evidenziato impone l‘annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo degli episodi contestati al capo A della rubrica delle imputazioni, episodio risalente all’anno 2014 in relazione al quale non risulta allo stato decorso il termine di prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso dell’imputato deve, invece, essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla rapina verificatasi lungo il viale Giostra, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7