Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 33899
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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Massime1

Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto, in caso di revoca del provvedimento di ammissione che ha efficacia retroattiva, a percepire i compensi professionali per l'attività svolta, non rilevando la circostanza che l'accertamento dell'originaria carenza dei presupposti per l'ammissione intervenga successivamente.

Commentario1

  • 1La procedura di revoca del gratuito patrocinio a spese dello Stato
    Caglioti Gaetano Walter · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2019

    L'ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato [1] produce, nei confronti dell'ammesso, degli effetti, anticipazione [2] e prenotazione a debito [3], sia nel processo civile [4] sia nel processo penale [5]. Effetti che vengono meno nei casi, ex tunc ed ex nunc ,di revoca del patrocinio [6] . La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca [7] ? In materia si segnala, al momento, due orientamenti : quello ministeriale, basato su pronunce della giurisprudenza di legittimità [8] e quello relativo al recente indirizzo della Corte di Cassazione [9]. Premessa Tra gli effetti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 33899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33899
Data del deposito : 21 aprile 2010

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