Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto, in caso di revoca del provvedimento di ammissione che ha efficacia retroattiva, a percepire i compensi professionali per l'attività svolta, non rilevando la circostanza che l'accertamento dell'originaria carenza dei presupposti per l'ammissione intervenga successivamente.
Commentario • 1
- 1. La procedura di revoca del gratuito patrocinio a spese dello StatoCaglioti Gaetano Walter · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2019
L'ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato [1] produce, nei confronti dell'ammesso, degli effetti, anticipazione [2] e prenotazione a debito [3], sia nel processo civile [4] sia nel processo penale [5]. Effetti che vengono meno nei casi, ex tunc ed ex nunc ,di revoca del patrocinio [6] . La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca [7] ? In materia si segnala, al momento, due orientamenti : quello ministeriale, basato su pronunce della giurisprudenza di legittimità [8] e quello relativo al recente indirizzo della Corte di Cassazione [9]. Premessa Tra gli effetti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 33899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33899 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
33899 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Pier Luigi Onorato Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
nato il [...]
1) RR NO nato il [...]
2) RR IN
avverso l'ordinanza dell'11.6.2009 del Tribunale di Milano
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G., dr. Carlo Di Casola, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
OSSERVA
1
/ 10 58
Camera di consiglio del 21.4.2010
Sentenza
N. 630
Registro Generale
N.34839/2009
31.1.2006 di ammissione al gratuito patrocinio di RR IN e RR NO. 7 Rilevava il Tribunale che, all'esito degli accertamenti disposti a mezzo della G.d.F., fratelli RR non versassero nelle condizioni per essere ammessi al patrocino a spese dello Stato.
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Milano, ma la Corte di Cassazione sezione quarta, con sentenza del
6.11.2008, annullava con rinvio degli atti al Presidente del Tribunale di Milano per nuova deliberazione.
Con ordinanza in data 11 giugno/13 luglio 2009 il Tribunale di Milano rigettava le opposizioni proposte nell'interesse di RR IN e RR NO avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
2) Ricorre per cassazione RR IN, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la omessa, illogica e contraddittoria motivazione.
Il Tribunale in modo apodittico ha ritenuto, senza prendere in considerazione i motivi di gravame, che le doglianze delle difese non fossero idonee a confutare le argomentazione contenute nel decreto di revoca. In particolare non si è tenuto conto che a RR IN non erano riferibili circostanze attribuite al fratello.
Con il secondo motivo denuncia la erronea interpretazione e applicazione di legge in relazione agli artt.82 e ss., 110, 112 e 170 DPR 115/2002 e 125 comma 3 c.p.p., nonché gli artt.2727, 2728 e 2729 c.c.
Con il terzo e quarto motivo denuncia la erronea interpretazione ed applicazione di legge in relazione agli artt.112 e 170 DPR 115/2002 e 125 comma 3 c.p.p., nonché la omessa e/o illogica e contraddittoria motivazione. La situazione economica era stata già valutata con il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, per cui la revoca d'ufficio era consentita solo sulla base di circostanze sopravvenute modificative della situazione processuale. Una diversa interpretazione presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in quanto verrebbero consentiti provvedimenti meramente potestativi caratterizzati dall'incertezza.
Con il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione e l' erronea applicazione di legge in relazione alla richiesta subordinata di liquidazione dei compensi al difensore. Il reclamo era stato proposto anche dal difensore nel proprio interesse, ma, sul punto, la motivazione è completamente assente.
2.1) Ricorre per cassazione RR NO, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio era stato fondato su una prova presuntiva (peraltro già esistente ab initio). La presunta capacità economica da illecito era stata superata documentalmente dalla prova contraria, ma il Tribunale, senza neppure esaminare gli specifici rilievi, ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di revoca.
Non è stata provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio. Il Tribunale ha ampliato la
H 2 portata dell'art.112 DPR 115/2002, introducendo un'ipotesi di revoca non contemplata e totalmente arbitraria (richiamo a presunzioni tra l'altro già presenti al momento dell'ammissione).Si sollecita, comunque, la liquidazione dei compensi richiesti 魚
dal difensore.
Si eccepisce infine la illegittimità costituzionale dell'art.112 DPR 115/2002 nella parte in cui stabilisce che, in assenza di delega legislativa, si possa provvedere de plano alla revoca dell'ammissione anzichè con la procedura di cui all'art.29.L.13.6.1942 n.794.
2.2) Con memoria depositata in data 17.3.2010, anche in replica alla requisitoria scritta del P.G., il difensore di RR NO ribadisce i rilievi e le doglianze di cui al ricorso, evidenziando, in particolare, che il difensore non potrebbe recuperare il proprio credito professionale stante il sequestro di tutti i beni in vista della confisca ex art.12 sexies D.L.306/92 e che la presunzione di capacità economica è incompatibile con la confisca dei beni.
3) I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
3.1) E' pacifico che il ricorso per cassazione sia, in materia, consentito soltanto per violazione di legge. L'art.99 DPR 115/2002, sia pure con riferimento ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cui vanno equiparati i provvedimenti di revoca, per insussistenza dei presupposti del decreto di i
ammissione) prevede infatti il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (comma 4). La "limitazione" si giustifica con il fatto che all'interessato è consentito proporre ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.
Del resto la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite (S.U.
14.7.2004 Rv 228567) si è espressa nel senso che "il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio disposto a norma del DPR 30 maggio 2002 n.115, art.112,
è impugnabile...negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art.99 relativo all'istanza di ammissione".
Ed è altrettanto pacifico che nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p.,, secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può, invece, ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
3.2) Quanto alla revocabilità di ufficio del provvedimento di ammissione, l'art.112 comma 1 lett.d) DPR 115/2002, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate
3 dalla L.168/2005, consentiva la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato soltanto a seguito di richiesta dell'ufficio finanziario competente.
Ed infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.3618 del 14.7.2004, " confermavano siffatta interpretazione dell'art.112 lett. d) previgente: ΤΙ provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art.112 dpr 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd.revoca formale indicati dalle lettere a), b), c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione".
Era esclusa, quindi, la possibilità di esercitare d'ufficio tale potere di revoca, tant'è che il legislatore, resosi conto della lacuna, ha modificato, con la L.168/2005, in tal senso la norma. E correttamente, nel provvedimento di revoca, il Tribunale sottolineava che i contrasti giurisprudenziali sono stati superati appunto dalla legge sopra richiamata (certamente applicabile nel caso di specie, essendo stato il decreto di ammissione emesso in data 31.1.2006 e quindi successivamente alla sua entrata in vigore), e che quindi il decreto di ammissione va revocato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt.76 e 92 DPR 115/2002.
La questione di legittimità costituzionale dell'art.112 comma primo DPR 115/2002, nella parte in cui consente al magistrato di provvedere alla revoca d'ufficio con provvedimento de plano, sollevata con l'ultimo motivo di ricorso di RR NO, è completamente priva di ogni argomentazione, per cui non è possibile valutarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
3.3) L'ordinanza impugnata ha motivato adeguatamente in ordine alle ragioni che facevano ritenere insussistenti i presupposti reddituali per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di entrambi i ricorrenti. Ha, infatti, evidenziato, sulla base degli accertamenti e delle verifiche di cui al comma 2 dell'art.98 DPR 115/2002, richiamando altresì la analitica motivazione del provvedimento di revoca, che gli istanti erano imputati di riciclaggio di ingenti somme di denaro ed erano stati condannati per tali reati con sentenza non definitiva;
il che faceva ragionevolmente ritenere che essi avessero la disponibilità di risorse economiche di provenienza illecita che consentivano di sostenere anche le spese per la loro difesa. Tale valutazione era stata correttamente effettuata nel provvedimento di revoca sulla base;
a) dell'accertata movimentazione dei conti riferibili agli imputati nel periodo immediatamente precedente all'esecuzione delle misure cautelari;
b) accertamento di proventi illeciti derivanti dalla commissione dei reati per i quali si procedeva e per i quali era intervenuta sentenza in primo grado.
4 4 Le deduzioni e la documentazione prodotte in sede di opposizione non erano idonee a confutare le argomentazioni poste a base del provvedimento opposto e soprattutto
+ ad escludere una possidenza economica da attività illecite.
Palesemente tale motivazione non può dirsi apparente od apodittica e quindi riconducibile alla previsione di cui all'art.125 comma 3 c.p.p.
I ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione di legge, finiscono per censurare la correttezza ed adeguatezza dell'iter motivazionale, il recepimento acritico degli accertamenti ovvero il travisamento di detti accertamenti, vale a dire vizi della motivazione.
3.3.1) Non c'è dubbio poi che, ai fini dell'accertamento dei redditi (soprattutto in relazione a quelli di natura illecita) per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia consentito far ricorso a presunzioni. "La Corte Costituzionale, con la sentenza 17.3.1992 n.144, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30.7.1990 n.217 artt.3 e 5 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ed ha chiarito che non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali, perchè ai fini della legge impugnata rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali è sta elusa l'imposizione fiscale (Nello stesso senso anche C.Cost., 27 novembre
1998 n.386). La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel senso che, ai fini dell'accertamento di redditi derivanti da attività illecite, si può far ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art.2729 c.c. come esplicitamente indicato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza....tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto di emersione della percezione lecita o illcita, di redditi" (cfr. Cass.sez.4
n.26044 dell'11.4.2007; conf. Cass.sez.4 n.38486 del 17.9.2008).
3.4) Infine, quanto ai motivi con cui si censura il provvedimento impugnato in ordine alla mancata liquidazione dei compensi al difensore, va ricordato che la revoca del decreto di ammissione ex art.114 comma 2 DPR 115/2002 ha efficacia retroattiva.
E, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, "tale efficacia retroattiva esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell'imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico che costituisce la ratio del DPR n.115/2002 (e prima di esso dalla L.217/1990) non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell'intero procedimento condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (Cass. ordinanza 13.6.2002
n.25671). Né è contestabile la logicità dell'interpretazione normativa in quanto l'ammissione al beneficio si fonda proprio sul particolare stato di incapacità economica del richiedente, e realizza il principio costituzionale di cui all'art.24 comma
3 Cost. Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso
55 dalla inesistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, anche se l'accertamento è successivo. D'altronde, la ratio del 2^ comma dell'art.114 - con il disporre la revoca con efficacia ex tunc- è proprio quella di non consentire all'istante che si è comportato in modo fraudolento di beneficiare, anche parzialmente degli effetti derivati, ma allo stesso tempo principali, dell'illegittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e i pur incolpevoli professionisti (difensore o consulente) devono peraltro rivolgersi all'interessato, che non versava in stato di indisponibilità economica tale da legittimare l'ammissione al patrocinio"
(Cass.pen.sez.4 n.20872 del 23.3.2005).
Il difensore quindi è consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito. Né assume rilevanza la dedotta impossibilità di recuperare il credito professionale per l'intervenuto sequestro ex art.12 sexies D.L.306/92 dei beni dell'assistito. A parte il fatto che proprio il sequestro dei beni costituisce la riprova della insussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio, è del tutto evidente che le "vicende" del patrimonio dell'assistito costituiscono un aspetto "patologico" di carattere generale, relativo cioè ad ogni rapporto di patrocinio. 3.5) I ricorsi vanno, quindi, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 aprile 2010 Il Presidente Il Consigliere est.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CORTE il 20 SET. 2010 IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensura)
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