Sentenza 29 marzo 2002
Massime • 2
La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore.
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera( nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 17696/99 + 20439/99 + 20782/99 Ricorso n. 17696/99 proposto da
CILE - Compagnia Italiana Lavori Edili - S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t. Rag. Sergio Furini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci che unitamente agli Avv.ti Mario Savanco e IA Luisa Grosso la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA TESIO N. 19 MILANO, in persona dell'Amministratore p.t. Livio Signoroni, SS SA e RA NA IA in CERNÒ, elettivamente domiciliati in Roma, Via Rodi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Martino U. Chiocci che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Ruggiero li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
CETRA EDILFIMI S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giacomo Fugazza, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n. 46, presso lo studio dell'Avv. Mario Are che unitamente all'Avv. Carla Berarducci la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Ricorso n. 20439/99 proposto da
CETRA EDILPIMI S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giacomo Fugazza, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio n. 46, presso lo studio dell'Avv. Mario Are che unitamente all'Avv. Carla Berarducci la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
CILE - Compagnia Italiana Lavori Edili - S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t. Rag. Sergio Furini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci che unitamente agli Avv.ti Mario Savanco e IA Luisa Grosso la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- controricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA TESIO N. 19 MILANO.
- intimato -
Ricorso n. 20782/99 proposto da
CONDOMINIO DI VIA TESIO N. 19 MILANO, in persona dell'Amministratore p.t. Livio Signoroni, SS SA e RA NA IA in CERNÒ, elettivamente domiciliati in Roma, Via Rodi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Martino U. Chiocci che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Ruggiero li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
CILE - Compagnia Italiana Lavori Edili - S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t. Rag. Sergio Furini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesciche unitamente agli Avv.ti Mario Savanco e IA Luisa Grosso la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- controricorrente -
e contro
CETRA EDILPIMI S.r.l..
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1955/98 del 08.04.1998/03.07.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.12.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Mario Savanco, Mario Are e Martino U. Chiocci. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e rigetto degli altri;
per il rigetto del ricorso incidentale RA e per l'accoglimento del ricorso incidentale del ND.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 06.04.1989, il ND di via Tesio n. 19, in Milano (in seguito solo ND), convenne in giudizio davanti al Tribunale di quella città la costruttrice impresa RA DI s.p.a. (ora s.r.l.) e, premesso che per vizi di costruzione l'edificio condominiale presentava gravi difetti, chiese dichiararsi detta società responsabile ex art. 1669 c.c. e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni.
Costituitasi, la soc. RA DI sollevò, fra l'altro, diverse eccezioni pregiudiziali, quali la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 1669 c.c., essendo società costruttrice-venditrice dell'edificio i cui lavori erano stati eseguiti dall'impresa appaltatrice soc. CI s.p.a., nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dal ND. Chiese ed ottenne di chiamare in causa detta soc. CI, nei cui confronti propose (con atto notificato il 07.06.1989) domanda di garanzia.
Pure la soc. CI, costituitasi, dedusse le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla soc. RA DI;
chiese respingersi comunque la domanda di garanzia. Nel giudizio spiegarono intervento volontario adesivo a favore del ND i condomini RO GA e NN IA AT. Istruita la causa, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannò in solido la soc. RA DI e la soc. CI al pagamento in favore del ND della somma di L. 220.850.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che liquidò globalmente ed equitativamente nella misura del 10%, con decorrenza dalla domanda. Con sentenza n. 1955/98 del 08.04.1998/03.07.1998, la Corte d'appello di Milano, decidendo sugli appelli riuniti proposti, con separati atti, dalla soc. RA DI e dalla Soc. CI, escluse la solidarietà del debito risarcitorio, ponendolo a carico della sola soc. RA DI;
riconobbe l'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia, che accolse, condannando la soc. CI a rimborsare alla soc. RA DI tutte le somme da queste dovute al ND per capitale, accessori e spese di lite;
confermò nel resto la sentenza impugnata e provvide al regolamento delle spese processuali. Ritenne la Corte milanese, rigettando le eccezioni pregiudiziali di decadenza e prescrizione, che l'azione era stata tempestivamente proposta, ex art. 1669 c.c., in quanto la denuncia era stata fatta il 07.07.1988, entro l'anno dalla scoperta dei vizi a seguito del deposito dell'elaborato peritale avvenuto il 10.03.1988, e l'azione era stata proposta il 06.04.1989 nei confronti della soc. RA DI e il 07.06.1989 nei confronti della soc. CI, quindi entro l'anno dalla denuncia.
Osservò poi la Corte d'appello che il primo giudice aveva omesso di esaminare la domanda di garanzia proposta dalla soc. RA DI nei confronti della soc. CI, limitandosi ad affermare la responsabilità solidale delle due società, senza peraltro chiarirne le ragioni. Dopo aver escluso che potesse sussistere solidarietà fra le due società nel risarcimento del danno, atteso che il ND aveva titolo solo nei confronti della soc. RA DI e questa a sua volta nei confronti della soc. CI, rilevò la Corte d'appello che la fattispecie era caratterizzata dall'esistenza di due distinti rapporti giuridici, scaturiti da due titoli diversi: il contratto di compravendita che legava il ND con la soc. RA DI e il contratto di appalto che legava quest'ultima alla soc. CI, soggetto terzo rispetto al ND. Conseguentemente non era configurabile alcuna solidarietà fra la soc. RA DI e la chiamata in causa soc. CI nei confronti del ND, per cui la posizione delle due società andava separatamente considerata. Al riguardo la Corte di merito confermò la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni emessa nei confronti della soc. RA DI. Nel rapporto tra quest'ultima e la soc. CI, in ordine alla garanzia, ritenne infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione, ex art. 1669 c.c., perché anche in tal caso il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorreva dalla data di conoscenza degli stessi da parte della soc. RA DI attraverso il deposito della relazione peritale, e l'atto di citazione per chiamata in garanzia era stato proposto entro l'anno dalla denuncia. Ritenne, infine, irrilevante l'assunto che alcuni dei vizi accertati sarebbero stati provocati da errore di progettazione che l'appaltatore (soc. CI) aveva segnalato alla committente (soc. RA DI), senza che questa avesse provveduto alle opportune varianti, atteso che in tale situazione l'appaltatore, in difetto dell'autorizzazione alle varianti, non avrebbe dovuto eseguire le opere che riteneva affette da errori di progettazione, che quindi riconosceva di averle eseguite nella consapevolezza della loro irregolarità.
Ha proposto ricorso per cassazione la soc. CI in base a tre motivi.
Il ND, GA e AT da una parte e la soc. RA DI dall'altra hanno resistito con separati controricorsi, proponendo a loro volta distinti ricorsi incidentali in base a un solo motivo.
A tali ricorsi incidentali la soc. CI ha resistito con controricorso.
La soc. RA DI ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentali) in quanto proposti contro la stessa sentenza.
1) Col primo motivo la ricorrente principale soc. CI, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 1669 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., assume che la Corte d'appello, dopo aver esattamente affermato che la responsabilità dell'appaltatore è subordinata alla denuncia dei vizi dell'opera entro un anno dalla loro scoperta e che l'azione si prescrive se la domanda giudiziale non viene proposta entro l'anno dalla tempestiva denuncia, avrebbe confuso tra tempestività della denuncia (necessaria per evitare la decadenza) e tempestività della proposizione dell'azione (necessaria per evitare la prescrizione), laddove ha ritenuto che essendo stato l'accertamento tecnico depositato il 27.07.1987, la denuncia formulata dal DO con la raccomandata ricevuta dalla soc. CI l'11.07.1988 (e dalla soc. RA DI il 13.07. 1988), era tempestiva, essendo stata fatta prima dello spirare dell'anno del termine di decadenza. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto di garanzia, in quanto l'azione era stata proposta dalla soc. RA DI nei confronti della soc. CI il 07.06.1989 oltre l'anno dalla scoperta dei vizi, avendone il ND constatato l'esistenza fin dal 23.07.1987. 2. Col secondo motivo la ricorrente, deducendo ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., nonché difetto di motivazione e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'intervenuta decadenza della soc. RA DI dall'azione di garanzia nei confronti della soc. CI, essendo stata la chiamata in garanzia effettuata il 07.06.1989, oltre l'anno, e cioè ben quindici mesi dopo il 10.03.1988 che, secondo la stessa sentenza, rappresenta il momento della completa conoscenza dei vizi a seguito del deposito della c.t.u. preventiva, non avendo la soc. RA DI fatto pervenire prima alcuna denuncia dei vizi.
1.2. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi e interdipendenti, sono infondati. Premesso che non è in discussione l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. (pur potendo l'azione di garanzia rientrare in una diversa previsione normativa (art. 1670 c.c.): cfr. Cass. 27.8.1997 n. 8107), rileva la Corte che la questione da esaminare è se siano stati osservati i termini di decadenza e prescrizione previsti da detto art. 1669 c.c. da parte della soc. RA DI in ordine all'azione di manleva proposta nei confronti della soc. CI, la quale con le suesposte doglianze ne sostiene la violazione (essendo, invece, pacifica l'osservanza di tali termini da parte del ND nei confronti della soc. RA DI).
L'art. 1669 c.c. contiene due termini: quello per la denuncia dei gravi difetti (o a rovina) dell'edificio, da effettuarsi entro un anno dalla scoperta, e quello per proporre l'azione da esperire entro un anno dalla scoperta (art. 1669, ultimo comma, c.c.). Il primo termine è di decadenza, il secondo di prescrizione.
La ricorrente soc. CI sembra riferirsi ad entrambi, anche se ha posto l'accento essenzialmente sul primo.
È giurisprudenza consolidata che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza, decorra dal giorno in cui il committente (o il suo avente causa o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti. L'accertamento del momento della conoscenza dei gravi difetti, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto (cfr. ex plurimis: Cass. 10.4.2001 n. 5319; 12.4.2000 n. 6092; 10.5.2000 n. 6000; 17.7.1999 n. 7612;
15.4.1997 n. 3756; 29.5.1998 n. 5311).
E del pari giurisprudenza consolidata che la denuncia dei gravi difetti oltre che dal committente e suoi aventi causa possa essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio (non messo in discussione) che le disposizioni di cui all'art. 1669 c.c. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione, e configurano, quindi, una responsabilità di natura extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e ai suoi danti causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il costruttore-venditore (cfr. fra le tante: Cass. 12.5.2000 n. 6092;
19. l. 1999 n. 456; 5.10.1998 n. 9853; 19.9.1997 n. 9313; 27.8.1997 n. 8109; 27.8.1994 n. 7550). Invero si ritiene responsabile ex art. 1669 c.c. anche il venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta, per impedire che a danno del compratore giochino i più brevi e rigorosi termini previsti per la garanzia per vizi nella vendita, la cui azione si prescrive, in ogni caso, dopo un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.). La soluzione è una conseguenza della natura extracontrattuale della responsabilità decennale di cui all'art. 1669 c.c. in tema di appalto, in quanto il compratore agirebbe non come diretto contraente ma come semplice danneggiato, e soggetto passivo della responsabilità ex art. 1669 c.c. sarebbe il venditore non come tale ma come puro e semplice costruttore dell'immobile.
1.3. Nella specie la Corte d'appello, con valutazione di merito sorretta da congrua ed adeguata motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha ritenuto che la scoperta dei gravi difetti di costruzione (e del loro nesso eziologico), si sia avuta soltanto con il deposito, avvenuto il 10.03.1988, della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo. Coerentemente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto tempestiva la denuncia di detti difetti fatta dal ND con lettera del 07.07.1988, pervenuta alla soc. RA DI l'11.07.1988 e alla soc. CI il 13.07.1988 prima del decorso di un anno dalla scoperta. La Corte distrettuale è pervenuta a detto risultato attraverso argomentazioni improntate a retti criteri logici e giuridici, dopo un'indagine puntuale e completa delle risultanze processuali con riferimento in particolare alla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
1.4 Pertanto del tutto irrilevante è la circostanza che l'esistenza dei difetti era stata constatata dal ND fin dal 23.07.1987, perché, come chiarito dalla Corte d'appello, la conoscenza oggettiva della gravità dei difetti della costruzione e la loro attribuibilità (dal punto di vista eziologico) è stata conseguita solo il 10.03.1998 con il deposito della relazione tecnica, sicché il termine annuale di decadenza è incominciato a decorrere soltanto da tale data (e non dal 23.07.1987). Parimenti infondato è l'assunto che la denuncia, ancorché tempestiva, sarebbe priva di valore perché fatta alla soc. CI dal ND e non dalla soc. RA DI, che aveva effettuato la chiamata in causa e proposto l'azione di manleva.
Come si è detto, stante la natura extracontrattuale della responsabilità decennale di cui all'art. 1966 c.c., la denuncia dei gravi vizi (o rovina) dell'edificio, da effettuarsi entro l'anno dalla scoperta a pena di decadenza, può essere fatta anche dal compratore, senza che al riguardo l'appaltatore, chiamato in causa dal costruttore-venditore-committente, a titolo di manleva per farsi rivalere di quanto dovuto o debendo al compratore, possa opporgli l'altruità della denuncia. Ed in effetti con tale denuncia, ancorché proveniente dal ND, la soc. CI (che peraltro era stata preventivamente informata dell'accertamento tecnico preventivo con possibilità di interloquire nelle relative indagini) è stata messa in grado di conoscere tempestivamente l'entità e la natura dei vizi denunciati in modo da poter approntare una valida ed efficace difesa sotto tutti i profili, ivi compreso quello di dover rispondere verso il committente a titolo di garanzia. Inoltre, essendo la denuncia equiparata al riconoscimento (ex art. 1667 c.c. applicabile in parte qua anche al caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.: Cass.
5.9.2000 n. 11672; 23.5.2000 n. 6682), non è richiesto che la denuncia debba necessariamente provenire dal committente. Pertanto è da ritenere valida e regolare, ai fini dell'osservanza del termine di decadenza, la denuncia dei gravi difetti di costruzione dell'edificio fatta, entro l'anno dalla scoperta, dal compratore nei confronti dell'appaltatore chiamato in causa dal venditore-costruttore-committente per essere manlevato di quanto dovuto al compratore a titolo di risarcimento per la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 c.c.
2.1. Correttamente la Corte d'appello, una volta affermata la tempestività e validità, della denuncia dei vizi fatta alla soc. CI l'11.07.1988 (e alla soc. RA DI il 13.07.1988) entro l'anno dalla scoperta (10.03.1988 con il deposito della relazione tecnica), ha ritenuto che era stato rispettato anche il termine di prescrizione poiché l'azione era stata proposta entro l'anno dalla denuncia con atto notificato (alla SOC. RA DI da parte del ND in data 06.04.1989 e) alla soc. CI da parte della soc. RA DI in data 07.06.1989.
Erroneamente la ricorrente fa riferimento alla data 10.03. 1988 di deposito della c.t.u. e, non alla data 11.07.1988 di denuncia dei vizi per determinare il momento di inizio del termine annuale di prescrizione, che risulta, quindi, essere stato osservato.
3. Col terzo motivo la ricorrente,. deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1660, 1665 e 1667 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisiva della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver considerato che i gravi difetti di costruzione non erano a lei imputabili, perché sarebbero stati determinati da errori di progetto (scale aperte, senza gronde di protezione e scarichi delle acque piovane), prontamente segnalati alla committente in corso d'opera, senza che venisse autorizzata alcuna variante. Assume la ricorrente che i costi per la eliminazione di tali inconvenienti dovrebbero gravare sulla committente che a norma dell'art. 1660 c.c. ne avrebbe dovuto sopportare l'onere fin dall'origine. In sostanza la Corte d'appello non si sarebbe fatta minimamente carico di esaminare voce per voce le singole ragioni di danno evidenziate dal c.t.u. con i relativi costi e le ragioni di imputazione dei medesimi alle imprese convenute, finendo con l'addossare alla soc. CI opere (quali l'impermeabilizzazione della piscina) che contrattualmente non erano a carico dell'appaltatore ma della committente.
3.1. Anche questo motivo è infondato.
Va innanzitutto osservato che la Corte d'appello ha spiegato come risultava irrilevante l'assunto della soc. CI che alcuni dei vizi accertati sarebbero stati provocati da errori di progettazione che l'appaltatore aveva segnalato alla committente, senza che questa provvedesse alle opportune varianti, perché nella situazione asserita l'appaltatore, in difetto dell'autorizzazione alle varianti, non avrebbe dovuto eseguire le opere che riteneva affette da errori di progettazione, che quindi in definitiva riconosceva di aver eseguito nella consapevolezza della loro irregolarità. Va poi osservato che nel resto il motivo, sia pure sotto la veste di una labile e poco convincente violazione degli artt. 1655, 1660, 1665 e 1667 c.c., nonché di carenza di motivazione, impinge diffusamente ed intensamente nel merito della controversia ed imporrebbe a questa Corte di legittimità, ove ne volesse solo sommariamente sondare la fondatezza, una cognizione analitica e penetrante dei fatti di causa, delle indagini peritali e delle allegazioni probatorie acquisite agli atti del processo, anche perché, avendo la Corte d'appello attribuito attendibilità alle indagini effettuate dal c.t.u., non era tenuta ad esaminare tutte le contrarie tesi perché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (nella specie le risultanze della disposta consulenza tecnica) dalla quale possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti e le eventuali prove contrarie siano state disattese.
C) Con motivo unico i ricorrenti incidentali ND, RO GA e NN IA AT deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 1292 ss. c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurano la sentenza impugnata laddove ha escluso la solidarietà tra la convenuta soc. RA DI e la terza chiamata soc. CI sul presupposto che il rapporto tra il ND e la soc. CI sarebbe stato soltanto occasionale e di mero fatto, per cui nessun titolo il ND, GA e AT avrebbero avuto nei confronti dell'appaltatore. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare, non solo che era passata in giudicato la statuizione sulla sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui al disposto dell'art. 1669 c.c., ma che l'azione di risarcimento danni ex art. 1669 c.c. compete non solo al committente ma anche ai suoi aventi causa. Il ND, GA e AT nella qualità di aventi causa dalla soc. RA DI correttamente avevano esteso la domanda di risarcimento danni per vizi dell'edificio nei confronti dell'appaltatore soc. CI. La Corte d'appello avrebbe dovuto quindi ritenere solidalmente responsabili la soc. RA DI e la soc. CI nei confronti del ND, GA e AT per i vizi dell'edificio, condannando entrambe le società.
Il motivo è infondato e non può essere accolto, anche se sul punto la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto e deve pertanto essere confermato, non è del tutto condivisibile e deve quindi essere corretta, a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., nei sensi precisati da quanto segue.
L'impugnata sentenza ha escluso la solidarietà in base alla diversità dei titoli, uno di compravendita l'altro di appalto (con conseguente diversità di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c.), e alla mancanza di rapporto (meramente di fatto) tra un soggetto (compratore) dell'un titolo e un soggetto (appaltatore) dell'altro titolo. Ma ciò non è sufficiente ad escludere in via di principio che la responsabilità del venditore costruttore e quella dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. nei confronti del compratore possano coesistere e concorrere, per cui è configurabile una loro responsabilità solidale contrattuale e/o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055 c.c.) quando il fatto dannoso (gravi difetti) sia imputabile ad entrambi, per avere le rispettive azioni o omissioni concorso al verificarsi dell'evento. Invero per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma 1 c.c. (anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale si estende anche all'ipotesi che entrambi rispondano a titolo contrattuale ovvero che uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità extracontrattuale) richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 19.1.1996 n. 418;
26.6.1995 n. 7231).
Nel caso specifico, però, tale solidarietà, che sussiste sempre che ricorra il presupposto di un concorso di più cause concorrenti in uno stesso evento dannoso e non anche quando le attività degli stessi asseriti compartecipi siano reciprocamente indipendenti, è da escludere sia perché, come è stato accertato in fatto, il costruttore venditore soc. RA DI aveva dato in appalto alla soc. CI la costruzione dell'intero edificio e le rispettive attività erano rimaste reciprocamente indipendenti, sia perché attraverso di essa il danneggiato non può pretendere di conseguire una duplicazione (della garanzia e) del risarcimento del danno
D) La ricorrente incidentale soc. RA DI in base a un solo motivo, deducendo omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al disposto dell'art. 1667 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'azione di garanzia era stata proposta non solo sul disposto dell'art. 1669 c.c., ma anche su quello dell'art. 1667 c.c.. La Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la domanda di manleva anche in relazione al disposto dell'art. 1667 c.c., poiché la denuncia dei vizi fu tempestivamente effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta e la sussistenza dei denunciati vizi è stata definitivamente-accertata, con conseguente responsabilità dell'appaltatore. Il motivo è destituito di fondamento.
Dall'esame (consentito denunciandosi in sostanza un errore in procedendo) dell'atto d'appello e conclusioni rese in secondo grado risulta che la soc. RA DI non ha mai invocato l'applicazione dell'art. 1667 c.c., per cui correttamente la Corte d'appello ha esaminato ed accolto la domanda di manleva in forza del disposto dell'art. 1669 c.c., che era stata l'unica norma a cui la soc. RA DI aveva fatto riferimento.
E) In base alle considerazioni svolte, tutti i ricorsi vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda civile, il 5 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002