Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4622
CASS
Sentenza 29 marzo 2002

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La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore.

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera( nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

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  • 3Condominio venditore gravi difetti di costruzione amministratore azione di responsabilitàAccesso limitato
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  • 4Appalto rovina di cose immobili gravi difetti dell'opera ristrutturazione edilizia responsabilitàAccesso limitato
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  • 5Appalto, variazioni in corso d'opera, appaltatore, difetto di costruzione, responsabilitàAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4622
Data del deposito : 29 marzo 2002

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