Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 2
A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto. Ne consegue che solo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la competenza per valore del giudice dell'opposizione, laddove l'opposto, in ragione della sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione.
Gli interessi sulla somma di denaro spettante al difensore nei confronti del proprio cliente per l'attività prestata decorrono dalla data in cui il professionista abbia richiesto il pagamento, in via breve, delle proprie spettanze riservandosi in caso contrario di chiedere la formale liquidazione, in quanto detti interessi prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito, essendo rivolti ad ovviare il danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RT LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO SETTIMO 508, presso lo studia dell'avvocato C. CRIALESE, difeso dall'avvocato ALFONSO FIORDELISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA AR OS ZO;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di NAPOLI, depositata il 18/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento dei primi 3 motivi del ricorso, rigetto del 4^, assorbito il 5^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Napoli ingiunse, con decreto n. 3673 del 1994, a IA RI NT di pagare, in favore dell'avv. Aniello, De Ruberto, la somma di lire 5.962.695, con gli interessi e le spese, a saldo di compensi e di rimborsi relativi ad attività professionali svolte nel corso di tre procedimenti. Contro il decreto ingiuntivo propose opposizione IA RI NT, per conseguirne la revoca, deducendo di non dovere alcunché. L'avv. Aniello De Ruberto si costituì, contestò il fondamento dell'opposizione e chiese che la opponente NT fosse condannata a pagare quanto spettantegli, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Trattata la causa con il procedimento di cui alla legge 13 giugno 1942, n. 794, il Tribunale, con ordinanza 18 marzo 1995,
premessa la inammissibilità delle domande riconvenzionali, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha ridotto l'importo residuo dovuto dalla NT a lire 4.249.780, oltre gli interessi con decorrenza dalla domanda, ed ha compensato tra le parti le spese processuali. Ricorre per cassazione l'avv. Aniello De Ruberto con cinque motivi;
non svolge attività difensiva IA RI NT. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve essere accolto il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 L. 13 giugno 1942, n. 794 e omessa o insufficiente motivazione: ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Per la verità, è fondata la prima censura, secondo cui il Tribunale non ha motivato l'unica riduzione operata rispetto alla parcella - quella relativa agli onorari concernenti uno dei tre procedimenti penali in cui egli aveva difeso la NT (mentre resta assorbita la seconda, secondo cui il Tribunale ha altresì violato i minimi stabiliti dalla tariffa forense approvata con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile nella specie).
Insegna la giurisprudenza che, con l'ordinanza emessa nella speciale procedura disciplinata dall'art. 29 legge 13 giugno 1942, n.794, il giudice, pur non essendo tenuto - stante il carattere sommario del procedimento - ad una motivazione dettagliata e diffusa, ha l'obbligo di indicare il criterio adottato e di esporre le ragioni, per le quali ha ritenuto di non attribuire al difensore, nei confronti del proprio cliente, rimborsi e compensi per le prestazioni indicate nella parcella da lui presentata o di liquidare gli onorari in una misura inferiore, precisando le voci dovute e quelle non dovute, al fine di rendere possibile il controllo del suo operato (tra le altre, Cass., Sez. II, 24 marzo 1997, n. 2566; Cass., Sez. II, 18 novembre 1995, n. 11972; Cass., Sez. II, 3 gennaio 1995, n. 52). Nella specie, invero, nella ordinanza impugnata, circa la riduzione degli onorari da lire 2.100.000 a lire 1.040.000, non esiste alcuna motivazione, ragion per cui non è possibile stabilire se non sono state riconosciute alcune voci, ovvero se sono stati liquidati onorari in misura inferiore a quanto spettante. 2.- Deve essere accolto, altresì, il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.M. 24 novembre 1990, n. 392 e del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nonché dell'art. 4 L. 13 giugno 1942, n. 794; omessa o insufficiente motivazione: ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Per la verità, è fondata la censura circa la mancata liquidazione, da parte del Tribunale, del rimborso forfettario delle spese, nella misura del 10% degli onorari relativi ad uno dei tre giudizi;
rimborso riconosciuto, invece, con riferimento sia ai diritti dello stesso procedimento, sia ai diritti ed agli onorari degli altri due procedimenti.
Intatti, secondo l'art. 15 del D.M. 31 ottobre 1985, contenente l'approvazione della tariffa nazionale forense, che ha lo scopo di esonerare il professionista dal gravoso onere di una minuta documentazione delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, all'avvocato ed al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo dei diritti e degli onorari (Cass., Sez. II, 24 gennaio 1995, n. 803;
Cass., Sez. II, 30 dicembre 1992, n. 13742). 3.- Deve essere accolto, infine, il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. e dei D.M. 24 novembre 1990, n. 392 e D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
È fondato, invero, il rilievo relativo alla decorrenza degli interessi, posto che erano state prodotte le raccomandate, con cui la debitrice era stata costituita in mora in epoca precedente alla proposizione della domanda.
Secondo la giurisprudenza, infatti, gli interessi sulla somma di danaro spettante all'avvocato o al procuratore nei confronti del proprio cliente per l'attività prestata decorrono dalla data della richiesta: precisamente, dalla raccomandata con cui il professionista chiede al cliente il pagamento in via breve delle proprie spettante, riservandosi, in caso contrario, di domandare la formale liquidazione, in quanto tali interessi prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito, essendo rivolti ad ovviare al danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore nell'adempimento della sua obbligazione (Cass. Sez. II, 21 novembre 1979, n. 6064). 4.- Non può essere accolto, invece, il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 24 novembre 1990, n.392 e del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nonché
dell'art. 429 comma 3 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è noto, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto. Pertanto, solo l'opponente può proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la competenza per valore del giudice dell'opposizione, laddove l'opposto, proprio in ragione della sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. , Sez. II, 30 luglio 1988, n. 4795). Correttamente l'ordinanza impugnata rileva che nel procedimento di opposizione all'ingiunzione l'avv. Aniello De Ruberto, nella sua qualità di opposto e, come tale, di attore sostanziale, non poteva proporre domande riconvenzionali.
5.- Resta assorbito il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 132 n. 4 e 134 cod. proc. civ., nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell'art.360 n. 5 cod. proc. civ.
La questione delle spese, invero, dovrà essere decisa in seguito alla complessiva definizione della lite.
6.- Accolti il primo, secondo e terzo motivo di ricorso;
rigettato il quarto e dichiarato assorbito il quinto, l'ordinanza deve essere cassata in ordine ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità, uniformandosi ai principi di diritto esposti sopra.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso;
rigetta il quarto e dichiara assorbito il quinto;
cassa in ordine ai motivi accolti il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 Gennaio 1999