Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
In tema di cosiddette "clausole sociali", benché la sentenza costituzionale n. 226 del 1970 abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 36 legge n. 300 del 1970 nella parte non prevedente che nelle concessioni di pubblico servizio deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o fare applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e della zona, non è tuttavia configurabile una efficacia reale della suddetta clausola, e pertanto l'efficacia di essa resta pur sempre condizionata all'effettivo inserimento di tale clausola nel provvedimento di concessione e nei capitolati d'appalto, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie dello strumento di integrazione contrattuale di cui all'art. 1339 cod. civ., giacché gli effetti della sostituzione automatica riguardano solo quelle clausole legali che siano tali da implicare, in base al testo e allo spirito delle norme relative, l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, onde non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica quando per l'inosservanza del precetto normativo sia prevista una sanzione diversa dalla sostituzione medesima o dall'invalidità della clausola.
Commentario • 1
- 1. Non sussistenza di carattere vincolante all’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore…Oreste Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON AN IO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21 presso l'avvocato WALTER TESTA e da ultimo d'ufficio presso CANC.CORTE CASSAZ., rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GERACI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BRUMITAL SPA, MARAM IMMOBILIARE SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato FEDERICO DE GERONIMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1647/93 del Tribunale di CATANIA, emessa il 27/07/93, depositata il 27/07/93 R.G.N.3927/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato DE GERONIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 24 aprile 1980 AZ TA AR conveniva dinanzi al Pretore di Catania la s.p.a Casa di cura "S. Maria Center" per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di lire 19.686.042, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. A sostegno della sua domanda il ricorrente riferiva che aveva lavorato con la qualifica e le mansioni di medico assistente e con 37 ore lavorative la settimana. La casa di cura non aveva corrisposto ad esso ricorrente il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria del 15 luglio 1987, avente decorso dal gennaio 1986, bensì quello minore previsto dal contratto previgente. Lo stesso errato criterio la società aveva adottato per la liquidazione del tfr, dell'indennità per guardia medica 1987, per la tredicesima mensilità e per ferie non godute per il 1988.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 1 giugno 1992 accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza la società proponeva gravame ed il Tribunale di Catania, con sentenza del 27 luglio 1993, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduceva la somma al cui pagamento era tenuta la società "S. Maria Center" a lire 377.600, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 1 giugno 1992 sino al soddisfo, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel pervenire a tale decisione il Tribunale premetteva sul piano processuale che doveva riconoscersi la legittimazione passiva della Immobiliare Maram che aveva incorporato la S. Maria Center e quindi continuava a rispondere dei debiti precedenti anche se aveva ceduto l'azienda alla Brumital ai sensi dell'art. 2112 c.c. Osservava poi nel merito il Tribunale che il primo giudice aveva errato nel ritenere applicabile il contratto del 15 luglio 1987 sulla base dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Ed invero, tale disposizione faceva riferimento a due fattispecie diverse da quella oggetto della decisione: la concessione di benefici accordati dallo Stato ad imprenditori ed i capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche. La norma, quindi, non poteva trovare applicazione perché la società aveva stipulato con la Regione una convenzione per regolare la prestazione di servizi resi dalla stessa società ed in relazione ai quali la Regione pagava un corrispettivo. Non poteva considerarsi, di conseguenza, operativa la regola, fissata dallo stesso articolo 36 legge n. 300/1970, importante l'obbligo del datore di lavoro di applicare contratti collettivi di categoria indipendentemente dalla prova dell'iscrizione dello stesso datore di lavoro all'associazione sindacale stipulante il contratto stesso. In ogni caso l'art. 36 legge n. 300/1970 non faceva sorgere alcun diritto in favore dei lavoratori all'applicazione di trattamenti non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi di categoria, ma importava unicamente una perdita dei benefici assicurati dalla legge al suddetto imprenditore in caso di sua inosservanza di detti trattamenti.
Sotto altro versante non poteva neanche accogliersi l'assunto dell'AR all'applicazione del trattamento retributivo assicurato dal contratto collettivo del 1987 sulla base della considerazione che detto trattamento era stato garantito dalla società ad altro suo dipendente, attesa l'insussistenza nel nostro ordinamento del principio della parità di trattamento tra lavoratori ed attesa la libertà del datore di lavoro di concordare con ciascun dipendente differenti condizioni.
Infine la domanda dell'AR di applicazione degli aspetti economici del nuovo contratto collettivo sulla base dell'art. 36 Cost. non poteva trovare fondamento perché tale domanda, fondata su una propria causa petendi, era stata formulata per la prima volta solo in grado di appello. Comunque i corrispettivi percepiti dal lavoratore erano superiori all'80% di quanto previsto dalla contrattazione collettiva sì da risultare equi e congrui alla quantità e qualità del lavoro svolto tenuto conto delle somme mensilmente percepite risultanti dai conteggi prodotti in giudizio. All'AR, per concludersi, potevano riconoscersi solo gli interessi e la rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento del tfr.
Avverso tale sentenza TA AZ AR propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso la s.p.a Brumital e la s.p.a. Immobiliare Maram.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, c.p.c.). In particolare sostiene che il Tribunale ha errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie in oggetto la norma dell'art. 36 legge n. 300/1970, in quanto l'attività spiegata dalla "S. Maria Center",
sul presupposto di apposita convenzione con la Regione Sicilia forniva, in luogo della struttura pubblica, un servizio di spedalità diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità. Era evidente, dunque, che detta attività perseguiva finalità di pubblico interesse certamente assimilabili a quelle tenute in conto dalla cosiddetta clausola sociale dello statuto dei lavoratori, con il conseguente inquadramento del rapporto stipulato con la Regione Siciliana nell'ambito di quelli ai quali l'art. 36 legge n. 300/1970 riconnette l'obbligatoria applicazione della contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese concessionarie o appaltatrici.
La sentenza impugnata, pertanto, che aveva negato l'applicabilità dell'art. 36 l. n. 300/1970 si appalesava carente di adeguata motivazione sul punto. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). A tale riguardo deduce che ha errato il
Tribunale a considerare esso ricorrente non legittimato ad invocare la suddetta norma dello statuto dei lavoratori, in quanto la clausola di cui al citato art. 36 - che non realizza una estensione della sfera di efficacia soggettiva dei contratti collettivi richiamati, i quali assumono invece la funzione di mero termine di raffronto nel senso di fornire una semplice indicazione del minimo livello normativo e retributivo da rispettare - si configura come una pattuizione a favore di terzi, sicché legittimati ad esigerne il rispetto sono gli stessi lavoratori. Risultava, pertanto, confermato anche per questa via che la S. Maria Center era tenuta ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto da tutti i contratti collettivi che si erano succeduti nel tempo, e dunque anche quello del 1987, successivo alla pattuizione cui il datore di lavoro aveva prestato adesione.
2. Le suddette censure, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione logica, vanno rigettate perché prive di giuridico fondamento, anche se per motivi diversi da quelli fatti propri dalla impugnata sentenza, la cui motivazione va pertanto corretta nell'esercizio dei poteri attribuiti a questa Corte dall'art. 384 c.p.c. Va premesso che con sentenza del 19 giugno 1998 n. 226 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Il giudice delle leggi ha individuato la ratio dell'art. 36 stat. lav. "nell'esigenza che, ove nell'esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione (in quanto essa eroghi benefici di carattere finanziario o creditizio ovvero affidi ad altri il compimento dell'attività stessa) sia assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti". Su tale premessa ha poi considerato illegittima, alla stregua degli artt. 3 e 97 Cost. , una diversità di trattamento tra i lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici di opere pubbliche ed i lavoratori dipendenti dalle imprese concessionarie di pubblici servizi. A tale riguardo ha, infatti, precisato la Corte che una volta acclarato che "lo scopo della norma è quello, entro il quadro delineato dal principio della imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro subordinato in situazioni nelle quali lo Stato è in grado di influire direttamente o indirettamente, la stessa "ratio" della disposizione ed il suo corretto collegamento "soggettivo" con "i lavoratori subordinati" portano ... a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di efficacia, dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di concessione della pubblica amministrazione".
Alla stregua di tale pronunziato, deve quindi considerarsi rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n.300, come ridisegnato dalla Corte Costituzionale, anche la fattispecie in cui le case di cura (nella specie: S. Maria Center, incorporata poi dalla Maram immobiliare) stipulino con il competente Assessorato Regionale, una convenzione per regolare la prestazione dei servizi resi da esse in favore degli assistiti ed in relazione ai quali viene versato un corrispettivo dalla Regione (nella specie:
Regione Sicilia). Convenzione questa che "al pari di quelle stipulate ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 tra le unità sanitarie locali e le case di cura (o altre strutture private) è stata ritenuta da questa Corte di Cassazione rivestire natura di "contratto di diritto pubblico" e dare, perciò, vita ad "un rapporto qualificabile come concessione amministrativa di un pubblico servizio" (così Cass. 8 febbraio 1995 ord.; R.O. n. 1358 del 1996).
3. La sentenza della Corte Costituzionale lascia però impregiudicata, come si evince dal suo stesso contenuto, la problematica relativa alla configurabilità di una diretta legittimazione dei lavoratori ad esigere il rispetto del trattamento economico e normativo cui si riferisce l'art. 36 legge n. 300 del 1970. La soluzione di un tale problema può portare a ritenere operativa la norma in questione limitatamente alle parti del contratto di appalto di opere o di concessione dei servizi, e cioè alla pubblica amministrazione ed al datore di lavoro, con una efficacia solo indiretta di tutela dei lavoratori, che sarebbero garantiti dall'interesse del datore di lavoro a non perdere i benefici e le agevolazioni che la norma ad essi assicura. Ma l'art. 36 stat. lav. può anche essere vista come fonte diretta di diritto per gli stessi lavoratori, che risulterebbero, pertanto, legittimati a rivendicare nei confronti dell'imprenditore quello standard normativo e retributivo cui detta disposizione fa riferimento. La prima soluzione è accolta da un indirizzo di questa Corte, che in una fattispecie analoga a quella in esame - riguardante l'obbligo imposto dall'art. 26 l. 26 giugno 1965 n. 7041 all'imprenditore, cui la Cassa per il Mezzogiorno aveva attribuito i benefici previsti dalla legge - ha negato la sussistenza di un diritto soggettivo, autonomamente azionabile, dei dipendenti, terzi rispetto al rapporto tra pubblica amministrazione e datore di lavoro, sicché le infrazioni di quest'ultimo sono sanzionabili - secondo il suddetto indirizzo - soltanto sul piano amministrativo con misure che possono concretarsi anche nella revoca del beneficio (cfr. in tali sensi:
Cass. 28 novembre 1986 n. 7041). Altro più consistente orientamento degli stessi giudici di legittimità ha di contro, in una distinta ottica, ritenuto che lo standard economico delle c.d. "clausole sociali" debba comunque prevalere rispetto a quello ritenuto dalle parti, proprio perché il rispetto del suo contenuto è direttamente funzionale al fine sociale cui tende l'intervento di sostegno del legislatore in specifici settori, sicché le dette clausole introducono "un meccanismo di ricezione indiretta delle clausole del contratto collettivo il quale funge piuttosto da semplice termine di confronto o, più precisamente, da indicatore dei livelli minimi cui le parti restano obbligati una volta che intendano utilizzare il modello contemplato dalla legge" (cfr. al riguardo: Cass. 13 agosto 1997 n. 7566 cui adde, in termini analoghi, Cass. 5 luglio 1998 n. 733; Cass 21 dicembre 1991 n. 13834). La prevalente giurisprudenza segue così la diffusa opinione dottrinaria secondo la quale le c.d. clausole sociali sono attributive, almeno nei contratti privatistici, di un autonomo ed azionabile diritto dei lavoratori, integrando un tipico esempio di contratto a favore di terzi e, più precisamente un contratto con clausola a favore di terzi, indeterminati ma determinabili, avente per contenuto il diritto a ben individuati trattamenti, subordinatamente all'assunzione e all'adempimento di una corrispettiva obbligazione di lavoro.
4. Anche a volere seguire tale ultimo indirizzo, va però affermato che, in ogni caso, il meccanismo attributivo del diritto dei lavoratori dipendenti a godere di "condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona" non opera di diritto ma risulta condizionato dall'effettivo inserimento della suddetta clausola nel provvedimento di concessione e nei capitolati d'appalto.
In altri termini, nella materia in esame non è configurabile una efficacia reale della clausola, con la sua conseguente inserzione di diritto nella concessione del servizio o nei capitolati d'appalto sulla falsariga di quanto, ad esempio, avviene nei contratti di trasporto del concessionario ex art. 1679 c.c. Ed invero, pur trascurando la lettera di quest'ultima disposizione che, peraltro - diversamente da quanto dispone invece l'art. 36 stat. lav. - prende in esame la posizione dei terzi, ricollegando in modo chiaro la loro tutela in via diretta ed immediata alla norma di legge, ugualmente certa appare nella fattispecie in esame l'inutilizzabilità dello strumento di integrazione contrattuale ex art. 1339 c.c.. Gli effetti della sostituzione automatica delle clausole ed il loro inserimento nel contratto, anche se non condizionate da una espressa previsione normativa in tali sensi, non possono che riguardare quelle clausole legali che, in base al testo ed allo spirito delle norme speciali, siano tali da implicare l'invalidità della contrarie clausole contrattuali, sicché non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica allorquando sia prevista per l'inosservanza del precetto normativo una sanzione diversa dalla sostituzione medesima ovvero dalla invalidità della clausola. Da qui nel caso di specie la necessità di negare qualsiasi portata reale al più volte citato art. 36 stat. lav., ricollegando tale disposizione all'inadempimento all'obbligo di applicare ai lavoratori lo standard (di trattamento retributivo e normativo) nella disposizione stessa previsto, il potere dell'ente pubblico di adottare ben precise ed idonee misure reattive (che possono concretizzarsi in sanzioni, quali, ad esempio, quelle previste per la violazione della legislazione sociale, sino alla perdita dei benefici attribuiti e, nei casi più gravi, sino all'esclusione, sino ad un massimo di cinque anni, da qualsiasi beneficio, concessione di servizi o appalto di opere pubbliche).
Soluzione questa che trova conforto anche nella considerazione che la modifica autoritaria del contratto proprio perché incide, seppure per motivi di carattere pubblico, sull'autonomia privata attraverso l'inserimento nel contenuto del negozio delle clausole legale e, sotto altro versante, attraverso l'impossibilità di far valere la nullità parziale come causa di nullità dell'intero contratto (1419, comma 2, c.c.) - impedisce una interpretazione estensiva dell'art.1339 c.c., capace di ampliarne l'ambito applicativo al di fuori di clausole contrattuali sanzionabili con la nullità per contrarietà a norme imperative.
5. Corollario di quanto sinora detto è l'infondatezza della domanda dell'AR non potendo valere in contrario la declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 36 stat. lav. di cui alla sentenza 29 giugno 1998 n. 226 della Corte Costituzionale, trovando i pronunziati di detta Corte un limite alla loro efficacia vincolante, oltre che in presenza di situazioni fattuali già esauritesi nel tempo, anche in presenza di fattispecie carenti di uno o più presupposti o condizioni necessarie (prima e dopo la pubblicazione della decisione di parziale incostituzionalità) al sorgere del diritto oggetto della decisione, atteso che i pronunziati del giudice delle leggi, come quelli di qualsiasi altro organo giurisdizionale, non possono vincolare che negli stretti limiti del deciso e delle questioni che rispetto ad esso fungono da pregiudiziali logico- giuridiche.
Nel caso di specie, per avere lasciato il giudice delle leggi impregiudicata, come detto in motivazione, la questione della diretta legittimazione dei lavoratori ad esigere il rispetto del trattamento economico e normativo cui si riferisce l'art. 36 e "pur in mancanza del concreto inserimento della cosiddetta "clausola sociale" nel provvedimento di concessione", questa Corte rimane libera di esaminare la natura e la portata della "clausola sociale" di cui alla sopra indicata norma e di negare alla stessa, per le ragioni innanzi esposte, una efficacia reale.
A tale riguardo è opportuno ricordare che nel ricorso l'AR non ha indicato in alcun modo il contenuto della convenzione intervenuta tra la Regione Sicilia ed il suo datore di lavoro, ne' ha fatto riferimento all inserimento in detta convenzione della clausola di cui all'art. 36 stat. lav., e ciò non può non avere rilievo ai fini della decisione in base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. 5 ottobre 1998 n. 9878; Cass. 16 gennaio 1996 n. 326; Cass. 25 maggio 1995 n. 5748; Cass. 1 febbraio 1985 n. 1161).
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.2069 e 2077 c.c. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.). In particolare sostiene che dalla pacifica applicazione da parte del datore di lavoro del contratto collettivo del 14 giugno 1984 doveva conseguire l'automatica applicazione, al rapporto lavorativo in questione, del contratto collettivo temporalmente successivo, dovendosi escludersi tale applicazione solo in presenza di un espresso rifiuto di questa nuova contrattazione da parte della stessa parte datoriale. Anche tale censura risulta priva di fondamento.
È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che a seguito della soppressione del sistema corporativo si sia pervenuto al definitivo ancoraggio all'area del diritto privato delle organizzazioni sindacali e del loro potere di autoregolamentazione, attribuendosi natura privatistica ai contratti collettivi stipulati dalle suddette organizzazioni, che definiti, infatti, di "diritto comune" e sottoposti alla regolamentazione dettata dal codice civile per i contratti in genere (art. 1321 c.c.) regolano ora, come è stato puntualmente osservato, i rapporti individuali di lavoro e le relazioni intersindacali in misura qualitativamente e quantitativamente dominante. Tutto ciò giustifica l'estensibilità del contratto collettivo ai non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti solo in presenza di un comportamento concludente delle parti individuali, e cioè della loro adesione esplicita (attraverso il richiamo espresso alla normativa contrattualistica) o implicita (attraverso la concreta, costante e prolungata, e non quindi episodica, applicazione delle clausole contrattuali) al contratto stesso, tanto che nell'impossibilità di estendere tout court, proprio in ragione dell'indicata natura privatistica dei contratti collettivi, i minimi tabellari in essi indicati ai non iscritti, la giurisprudenza ha fatto applicazione in via indiretta - tramite il riconoscimento della natura precettiva dell'art. 36 Cost. - di detti minimi, considerati meri parametri di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione (cfr. ex plurimis: Cass. 6 novembre 1990 n. 10654; Cass. 1 giugno 1988 n. 3712; Cass. 5 novembre 1979 n. 5719). Coerente con gli indicati principi risulta, pertanto, l'assunto, fatto proprio dal giudice d'appello, che il datore di lavoro il quale non aderisca alle organizzazioni sindacali stipulanti e che esplicitamente dichiari di recepire un certo contratto collettivo, è obbligato esclusivamente alla applicazione di quel contratto, ma non certo a tutti quelli successivi se manca una nuova ed espressa manifestazione di volontà in tal senso o non sia ravvisabile una implicita adesione alla nuova regolamentazione, che si manifesti attraverso una ripetuta ed inequivoca applicazione delle relative clausole.
7. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e degli artt. 1175, 1375, 2103 c.c. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ed omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene in particolare il ricorrente che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento tra lavoratori che svolgono mansioni analoghe, perché nei confronti di un dipendente la S. Maria Center nell'ottobre 1987 aveva applicato il nuovo contratto collettivo del 19 ottobre 1987, la cui estensibilità al suo rapporto lavorativo era stata rivendicata, invece, con esito negativo.
Al fine di dimostrare l'impossibilità che tale motivo abbia ingresso in questa sede è sufficiente osservare - al di là del discusso problema dell'esistenza nel nostro ordinamento del diritto alla parità di trattamento tra lavoratori dipendenti con analoghe mansioni (diritto negato da Cass., Sez. Un., 17 maggio 1996 n. 4570;
Cass., Sez. Un., 29 maggio 1993 n. 6030; ed ammesso invece da Cass. 8 luglio 1994 n. 6448) - come esso si mostri privo del requisito della decisività. Nel caso di specie il ricorrente, infatti - oltre a non avere provato che sussistesse tra esso ricorrente ed il medico beneficiario della contrattazione collettiva di categoria del 1987 una piena eguaglianza di condizioni (soggettive ed oggettive), in verità non agevolmente riscontrabile nell'espletamento di delicate attività professionali, quali quelle del sanitario, e tale da giustificare, il richiamo al principio di parità - non ha dimostrato, in alcun modo, come un trattamento privilegiato assicurato ad un solo dipendente in violazione del rivendicato diritto alla parità comporti l'obbligo del datore di lavoro di estendere tout court detto trattamento a tutti indistintamente gli altri dipendenti.
8. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999