Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4070
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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Massime1

In tema di cosiddette "clausole sociali", benché la sentenza costituzionale n. 226 del 1970 abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 36 legge n. 300 del 1970 nella parte non prevedente che nelle concessioni di pubblico servizio deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o fare applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e della zona, non è tuttavia configurabile una efficacia reale della suddetta clausola, e pertanto l'efficacia di essa resta pur sempre condizionata all'effettivo inserimento di tale clausola nel provvedimento di concessione e nei capitolati d'appalto, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie dello strumento di integrazione contrattuale di cui all'art. 1339 cod. civ., giacché gli effetti della sostituzione automatica riguardano solo quelle clausole legali che siano tali da implicare, in base al testo e allo spirito delle norme relative, l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali, onde non è possibile procedere alla suddetta sostituzione automatica quando per l'inosservanza del precetto normativo sia prevista una sanzione diversa dalla sostituzione medesima o dall'invalidità della clausola.

Commentario1

  • 1Non sussistenza di carattere vincolante all’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore…
    Oreste Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 2 dicembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4070
Data del deposito : 23 aprile 1999

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