Sentenza 19 febbraio 2001
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del Gip il quale nel rigettare l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile abusivo ne differisca, per ragioni di mera opportunità, il termine di sgombero fissato dal PM, così esercitando il potere di determinazione delle modalità esecutive del provvedimento ablativo che, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., spetta esclusivamente al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/2001, n. 22665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22665 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 19/02/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 687
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 45006/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli,
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli 29 settembre 2000, con la quale si rigetta l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Anacapri, Via Mesola 20, abusivamente costruito da CO ER, nato il [...] a [...], e si differisce di sette mesi l'ordine di sgombero emesso dal P.M. il 12 settembre 2000.
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato,
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli 29 settembre 2000 - con la quale si rigetta l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Anacapri, Via Mesola 20, abusivamente costruito da ER BA e si differisce di sette mesi l'ordine di sgombero emesso dal P.M. il 12 settembre 2000 - ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- il provvedimento del G.I.P. - adottato de plano e senza adeguata motivazione - è abnorme perché si pone fuori dall'ordinamento in quanto modifica le determinazioni del P.M. nell'esercizio del potere- dovere di disporre lo sgombero di un manufatto abusivo, in contrasto con la disposizione dell'art. 92 norme att. c.p.p. che attribuisce all'organo requirente l'autonoma facoltà di stabilire le modalità di esecuzione dei provvedimenti esecutivi e, quindi, anche del sequestro preventivo.
Il provvedimento in oggetto è abnorme e, come tale, immediatamente impugnabile.
Infatti, l'abnormità è costituita dalla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo, dovuta a difetti o di carattere strutturale, che lo rendono non inquadrabile nel sistema processuale, o di ordine funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto ad uno schema processuale, tuttavia è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da pregiudicare la prosecuzione del processo (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2000 n. 26, ric. Magnani).
Deve, perciò, ritenersi abnorme l'ordinanza emessa de plano dal G.I.P., che, nel rigettare l'istanza di revoca del sequestro preventivo di una costruzione abusiva, in esecuzione del quale il magistrato inquirente ha ordinato lo sgombero, proroga, altresì, il rilascio dell'immobile per ragioni di mera opportunità, esercitando un potere di fissazione delle modalità di esecuzione del provvedimento ablativo che gli artt. 655 c.p.p. e 92 norme att. c.p.p. assegnano esclusivamente al pubblico ministero. L'abnormità è in questo caso di natura strutturale, in quanto l'atto suddetto non corrisponde a un potere assegnato nell'ordinamento alla funzione del G.I.P., che ha natura e contenuto strettamente giurisdizionali, limitati in particolare al controllo di legittimità sul sequestro, dai quali, quindi, esorbita ogni attività esecutiva del provvedimento, considerando, peraltro, che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ricollegare la pronuncia del G.I.P. a un incidente di esecuzione, del quale peraltro - come osserva il P.M. ricorrente - non sono seguite le forme prescritte dall'art. 666 c.p.p.; e, ancora, l'abnormità discende altresì dal modo di esercizio da parte del G.I.P. del potere esecutivo spettante al pubblico ministero, dal quale deriva, per effetto della concessione di una consistente dilazione, la sostanziale paralisi dell'esecuzione del provvedimento di sequestro, fondato sul periculum in mora, nel momento in cui se ne conferma la legittimità e l'attualità che ne postulano l'immediata attuazione. Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione per i motivi formulati dal P.M., che sono alla base del provvedimento impugnato, questo dev'essere annullato senza rinvio limitatamente al differimento dell'esecuzione del sequestro.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al differimento dell'esecuzione del sequestro.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001