Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 8051
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Sentenza 11 gennaio 2007

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In tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell'atmosfera sono soggetti sia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, atteso che la normativa nazionale in tema di inquinamento atmosferico non assorbe ma completa quella sui rifiuti.

Il reato di cui all'art. 24, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ora sostituito dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che la autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 8051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8051
    Data del deposito : 11 gennaio 2007

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