Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di inquinamento atmosferico, la contravvenzione di cui all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, attivazione di nuovo impianto in difetto di preventiva comunicazione, ha natura di reato permanente, e la permanenza si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non effettui , anche oltre il termine prescritto, la comunicazione di messa in esercizio. (Disposizioni ora sostituite dagli artt. 269 e 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2005, n. 15521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15521 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/12/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2372
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 48764/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP RT, n. a Sarno il 21/01/1961;
avverso la sentenza del 10/04/2003 del Tribunale monocratico di S. Maria Capua Vetere;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.4.2003 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in composizione monoeratica, affermava la penale responsabilità di AP RT in ordine atta contravvenzione di cui:
- al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 24, comma 2, (per avere attivato un impianto di autocarrozzeria e verniciatura, suscettibile di dare luogo all'emissione di fumi in atmosfera, senza averne dato la prescritta comunicazione alle autorità competenti - acc. in Curti, il 21.3.2002).
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 500,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il AP, il quale ha eccepito:
a) l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto l'attività per la quale occorreva l'omessa comunicazione sarebbe cessata nell'estate del 1999, cioè "più di tre anni prima dell'emissione del decreto di citazione";
b) la eccessività della pena;
c) la mancata applicazione "nella massima estensione" delle riconosciute attenuanti generiche.
Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si articola in doglianze infondate che costituiscono altresì eccezioni in punto di fatto, non proponibili, come tali, in sede di legittimità.
La contravvenzione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 2, ha natura permanente e la permanenza si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto attivato non effettui (anche oltre il termine prescritto) la prescritta comunicazione di messa in esercizio (vedi Cass., Sez. 3^: 21.12.1994, n. 12710, D'Alessandro). L'illecito, infatti, perdura fintante che lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimane ignoto alla pubblica amministrazione, impedendosi così l'accertamento previsto dallo stesso D.P.R. n. 203 del 1988, art. 8, u.c.. L'invio della comunicazione, nel caso in esame, non era ancora intervenuto all'epoca dell'accertamento (21.3.2002) ed il Giudice del merito correttamente ha motivato circa la carenza della prova di una disattivazione definitiva dell'impianto di verniciatura, che presentava soltanto il guasto di alcune sue componenti e poteva, comunque, essere riattivato dal titolare in qualunque momento. La pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. ed il Tribunale, in particolare, ha valutato il "mancato svolgimento, al momento del fatto, di attività inquinanti".
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006