Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 1
La controversia promossa nei confronti di un ente pubblico per ottenere non l'assunzione, ma il riconoscimento del danno derivante dalla mancata assunzione spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, essendo la "causa petendi" costituita dalla violazione del diritto soggettivo all'assunzione che la pubblica amministrazione deve osservare ponendo in essere un'attività vincolata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/1999, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA MA AZ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BUCALO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA NATALE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SANTA MA CAPUA VETERE, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACINTO FUSCO, giusta procura speciale ad litem, depositata in data 6/8/1998, in atti;
- resistente con procura -
per regolamento di giurisdizione n. 1822/97 del Tribunale di SANTA MA CAPUA VETERE, depositata il 28/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto;
affermazione della giurisdizione del (T.A.R.) giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 1994 la signora AR RA PA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Santa AR Capua Vetere, quale giudice del lavoro, il Comune di Santa AR Capua Vetere, in persona del sindaco pro-tempore. Esponeva: a) di essere stata dipendente del patronato scolastico presso il Comune di S. AR C.V., fino alla soppressione del Patronato stesso;
b) di aver richiesto al Comune di S. AR C.V., a seguito della soppressione del patronato, il passaggio nei ruoli del personale comunale, ai sensi della L.R. n. 42/78, ma invano;
c) di aver proposto, di conseguenza, ricorso al T.A.R. Campania, onde ottenere il riconoscimento del proprio diritto, al transito nei ruoli del personale comunale, ai sensi della predetta legge regionale;
d) di avere ottenuto il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nei ruoli organici del predetto comune, con effetti giuridici dall'1 luglio 1979, ai sensi della citata legge regionale, giusta sentenza n. 19 del TAR Campania del 26 gennaio 1990; e) di essere stata, in fine, assunta dal Comune di S. AR C.V., con effetti economici, a far data dal 15 gennaio 1994, con provvedimento del Commissario ad acta, di seguito a sentenza n. 304/93 del TAR Campania, in tema di giudizio di ottemperanza. Ciò premesso, la signora PA chiedeva la condanna del Comune di S. AR C.V. al risarcimento dei danni da ritardata immissione nei ruoli comunali, in relazione alla mancata retribuzione per il periodo dal 1^ luglio 1979 al 1^ maggio 1994, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché dei danni derivanti dalla mancata regolarizzazione della sua posizione assicurativa e previdenziale. Costituitosi in giudizio, il convenuto Comune eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito Pretore, in funzione di giudice del lavoro, ritenendo competente il giudice amministrativo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto la sentenza del TAR, che dichiarava il diritto della ricorrente all'inquadramento nei ruoli comunali, non aveva acquisito l'autorità di cosa giudicata, al momento del deposito del ricorso, per mancata notifica della stessa.
Con sentenza del 22 novembre 1995, il Pretore, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, condannava il Comune di S. AR C.V. al pagamento di L. 67.600.000, a favore della signora PA, a titolo di risarcimento dei danni da mancata instaurazione del rapporto di lavoro, per il periodo dal 1^ luglio 1979 al 1^ maggio 1994, oltre agli interessi e alla rivalutazione. La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere che, con sentenza del 30 maggio 1997, in accoglimento dell'appello del Comune, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso la decisione del Tribunale la signora PA propone ricorso con cui denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 37 e 360 n. 1 del codice di procedura civile. Assume che il diritto all'inquadramento nei ruoli comunali nasce da una norma di relazione che non concede alcun potere discrezionale all'ente pubblico;
di conseguenza la domanda di condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno relativamente alla fase precedente alla costituzione del rapporto di impiego ha natura di diritto soggettivo e le relative controversie appartengono alla autorità giudiziaria ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto osservare che, mentre le controversie inerenti all'illegittimo espletamento di un concorso di assunzione spettano alla giurisdizione amministrativa di legittimità, le controversie inerenti ai diritti derivanti da un rapporto di impiego già costituito spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ne consegue che se un soggetto agisce per ottenere l'assunzione da parte della pubblica amministrazione deve proporre la domanda dinanzi alla giurisdizione non esclusiva del giudice amministrativo (Cass. 24 febbraio 1984 n. 1297; Cass. 21 giugno 1984 n, 3655; Cass. 15 ottobre 1987 n. 7630); qualora invece agisca per ottenere le retribuzioni a lui dovute in forza del rapporto di pubblico impiego deve proporre la domanda dinanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
e ciò anche quando il rapporto di pubblico impiego sia stato costituito, a seguito della domanda, con efficacia retroattiva, ossia relativa al periodo anteriore alla tardiva assunzione, con esclusione delle retribuzioni (Cass. 6 luglio 1991 n. 7424; Cass. 28 agosto 1992 n. 4933; Cass. 26 maggio 1994 n. 5123;
Cass. 6 luglio 1992 n. 8210; Cass. 25 novembre 1993 n. 11649). Nei casi invece in cui il soggetto agisca per ottenere non l'assunzione, ma il riconoscimento del danno derivante dalla sua mancata assunzione, la controversia spetta all'Autorità giudiziaria ordinaria. In questi casi, infatti, la causa petendi è costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, il diritto all'assunzione, che la pubblica amministrazione deve osservare ponendo in essere un'attività vincolata (Cass. 10 maggio 1993 n. 5338). In questo senso è anche la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 10 dicembre 1991 n. 10 la quale distingue, per quanto riguarda la riparazione dell'effetto negativo conseguito a un periodo di mancato percepimento della retribuzione, fra illegittima interruzione e illegittima omessa costituzione del rapporto di impiego: nel primo caso si tratta di retribuzioni non dovute e non percepite e perciò di pretesa nascente dal rapporto di pubblico impiego, da far valere dinanzi alla giurisdizione amministrativa esclusiva;
nel secondo caso, non spettando il compenso per prestazioni lavorative neppure iniziate, l'interessato può far valere solo un diritto al risarcimento del danno davanti al giudice ordinario.
Nel caso in esame la signora PA ha agito quale dipendente della Pubblica amministrazione e in forza del suo rapporto di pubblico impiego per ottenere le retribuzioni a lei spettanti per il periodo anteriore alla sua tardiva assunzione;
non è dubbio, pertanto, che, in base ai su esposti principi, la giurisdizione spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa. Nulla deve essere disposto in merito alle spese di questo giudizio di Cassazione non essendosi costituita la parte resistente.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1999