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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR SC, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Mario CONSENTINO, che ha chiesto di annullare senza o con rinvio provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione;
udite le conclusioni delle parti civili costituite rappresentate dall'Avv. Maurizio TRAINA, con richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e conferma delle statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/03/2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna del 08/10/2019 con la quale il LE ES era stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capi a,b,c,d,e,f,g,h, della rubrica ex art. 81 cpv., 640, 61 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 4829 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 18/11/2022 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 157 e 159 cod. pen.; il termine di prescrizione non è stato considerato adeguatamente ed era maturato nel corso del processo di primo grado. Il giudice di primo grado aveva erroneamente computato il termine considerando anche il periodo conseguente all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali del 28/06/2018; tale termine non poteva essere computato, atteso che non avrebbe comunque potuto essere celebrata l'attività fissata a causa della assenza del teste citato dal Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazione, perché manifestamente illogica in relazione agli art. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen.; l'azione civile doveva essere dichiarata improcedibile per duplicazione della domanda e violazione del principio di non frazionabilità delle voci di danno. La Corte di appello ha omesso di rispondere sullo specifico motivo proposto in tal senso ed è stata consentita la partecipazione al giudizio penale delle parti civili che avevano già esperito azione civile davanti al Tribunale di Enna, senza scorporo delle voci di danno, con conseguente violazione di legge e di norme processuali, ricorrendo una duplicazione dell'azione civile. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640, comma terzo, cod. pen., per come novellato dall'art. 8 del d.lgs. n. 36 del 2018; è erronea la considerazione della Corte di appello secondo la quale nel giudizio, pendente al momento dell'entrata in vigore della riforma, era stata contestata sia l'aggravante dell'abuso della prestazione d'opera che quella della rilevante gravità del danno e, dunque, manteneva la sua procedibilità d'ufficio a prescindere dalle querele proposte e non poteva porsi la questione in ordine all'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2018. Ricorre poi in concreto un'errata ricostruzione del dies a quo quanto alla tempestiva proposizione della querela, come emergente dagli atti dai quali è possibile ricostruire la piena comprensione della situazione finanziaria in data 09/01/2012 quando le persone offese hanno estorto al LE un riconoscimento del debito. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 523 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha riconosciuto la violazione della disposizione richiamata e la conseguente lesione del principio del contraddittorio, ma ha tuttavia, contraddittoriamente, sostenuto la ricorrenza di una mera irregolarità a fronte dell'irrituale e intempestiva attività di deposito di corpose memorie delle parti civili in sede di discussione, con 2 introduzione di temi nuovi, senza consentire all'imputato di prenderne effettiva cognizione e replicare. La stessa lesione del contraddittorio è stata posta in essere in appello, attesa la ulteriore produzione di memorie. Con una seconda doglianza nell'ambito del quarto motivo di ricorso è stata dedotta poi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'udienza del 21/10/2016 dalle persone offese AC, in quanto all'epoca dell'escussione gli stessi erano indagati di reato connesso nei procedimenti penali n. 4513 e 307 del 2015 definiti solo in seguito;
le persone offese hanno quindi reso le proprie dichiarazioni in violazione delle disposizioni di legge avendo le stesse interesse a difendersi dalle accuse mosse nei loro confronti. 2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; le dichiarazioni delle persone offese, seppure concordate tra loro, si sono manifestate contraddittorie e non idonee a provare la colpevolezza del ricorrente ogni oltre ragionevole dubbio;
la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità del LE sulla base di un documento con riconoscimento di debito che era stato allo stesso estorto, svalutando totalmente invece il dato obiettivo della regolarità di tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati;
gli elementi a discolpa non sono stati valutati, mentre la Corte ha affermato che si trattava di una decontestualizzazione di singoli passaggi favorevoli all'imputato. La Corte di appello ha reso inoltre una motivazione lacunosa a sostegno della presunta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, così come apparente appare la motivazione nella considerazione della documentazione prodotta, in tal senso giungendo ad un travisamento della prova e ricavando la responsabilità del LE non tanto sulla estorta dichiarazione con la quale riconosceva un debito, quanto piuttosto sugli schemi riepilogativi che il LE preparava su richiesta delle persone offese, che sono state definite senza alcuna reale base artificiose o edulcorate. Ricorre anche un travisamento per omissione non avendo il giudice di secondo grado tenuto conto delle sentenze civili sul medesimo fatto e tra le medesime parti. Con una seconda doglianza nell'ambito del quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 3, e art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per eccessività della pena inflitta;
la motivazione sul punto è inesistente. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla richiesta di risentire il direttore Baio e le persone offese AC OL, AC IU, AC LI (nato il [...]) e AC LI (nato il [...]). 3 2.7. Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ed inosservanza di norme penali in relazione agli artt. 640 e 61 n. 11 cod. pen.; sono stati erroneamente e laconicamente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; in tal senso non risulta provato alcun artificio, mentre è emerso senza alcun dubbio che le persone offese erano altamente competenti in materia di investimenti finanziari, come evidenziato anche dalle decisioni in sede civile. Con una seconda doglianza nell'ambito del settimo motivo di ricorso è stata inoltre dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 167 del d.lgs. 58 del 1998; in mancanza di artifici e raggiri il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato alla luce della disposizione ora richiamata 3. Il Procuratore Generale con ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La difesa ha sostenuto un'errata considerazione del termine di prescrizione. Il termine secondo la prospettazione del ricorrente sarebbe interamente decorso prima della decisione di primo grado, per tutti i fatti contestati. Tale affermazione conseguirebbe all'errato computo nel periodo di sospensione del rinvio dal 26/06/2018 al 15/01/2019. L'adesione del difensore all'astensione di categoria non poteva essere considerata rilevante, poiché il procedimento sarebbe stato comunque rinviato per l'assenza del teste. Tale argomentazione non coglie nel segno. Questa Corte ha, difatti, affermato, con principio che qui si intende ribadire, che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone all'evenienza l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564-01; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, C., Rv. 275834-01; Sez. 2, n. 45952 del 07/10/2022, Di Leva;
Sez. 7, n. 39874 del 05/07/2022, Melis;
Sez. 7, n. 38973 del 27/09/2022, Pepe;
Sez. 5, n. 22283 del 11/05/2022, Vuocolo;
Sez. 5, n. 17753 del 24/01/2022, Manfrini;
Sez. 2, n. 17002 del 17/02/2022, Correale, tra le molte del tutto conformi, non massimate). Il periodo indicato è stato, dunque, correttamente computato nel periodo complessivo di sospensione. La Corte di appello ha esplicitamente richiamato tale principio di 4 diritto e il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza, limitandosi a ribadire le proprie diverse valutazioni. Per quanto invece riguarda il giudizio di appello occorre richiamare l'intervenuta rinuncia alla prescrizione da parte del ricorrente, formalizzata dal difensore in udienza nella sua veste di procuratore speciale, come esplicitamente riportato anche dalla Corte di appello in motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione civile, è infondato. In via preliminare si deve rilevare come il motivo rasenti la manifesta infondatezza per la genericità del suo argomentare e la mancanza di specificità. Difatti, anche in questo caso, il ricorrente non si confronta con la chiara, logica e persuasiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto (pag. 5 e seg.), che ha puntualmente evidenziato come le azioni civili fossero state avviate dalle parti civili costituite in questo giudizio nei confronti di altro soggetto, ovvero nei confronti della Banca MPS della quale il ricorrente era collaboratore e promotore finanziario;
Banca che aveva a sua volta chiamato in giudizio quale terzo il LE, senza che alcuna richiesta nei confronti dello stesso fosse stata avanzata ed azionata dalle parti civili costituite in questa sede. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre in modo non consentito, l'argomento motivatamente disatteso dalla Corte di appello, che richiamava e puntualizzava anche il diverso titolo di responsabilità per la quale il LE era chiamato a rispondere nei diversi giudizi. La motivazione sul punto si presenta esente da vizi, mentre il motivo si caratterizza per la sua sostanziale genericità ed aspecificità. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che aspecifico, in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza, che ha puntualmente ricostruito il momento della piena consapevolezza da parte dei querelanti quanto alla truffa subita, ricostruendo in modo analitico la progressione delle comunicazioni e contatti tra le parti, per poter ritenere senza alcun dubbio tempestiva la querela proposta. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre le proprie argomentazioni disattese in modo logico e coerente dalla Corte di appello. Occorre, inoltre, considerare che quando si deduce la tardività della querela incombono sul soggetto proponente tale eccezione particolari oneri. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). È, dunque, onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice 5 elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, De Arcangelis, Rv. 234498-01). Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi;
in ogni caso poi l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01). Il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine. Occorre poi ricordare che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile "immediatamente ed inequivocabilmente" il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federci, Rv. 267948-01). Né ricorre l'asserita apparenza della motivazione per le ragioni sopra evidenziate, atteso che la persuasiva motivazione della Corte di appello ha chiarito le ragioni poste a fondamento della ritenuta tempestività della querela, e con tali ragioni il ricorrente non si confronta. Si deve, inoltre, osservare che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). La doglianza relativa alla tardività della querela, quanto all'asserita ricorrenza di vizio della motivazione, risulta in conclusione decisamente infondata, considerato che la stessa è stata compiutamente disattesa dalla motivazione della Corte di appello, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). Le considerazioni che precedono valgono dunque a superare sul punto ogni ulteriore censura, atteso il riscontro relativo alla presenza di una valida querela, con conseguente piena procedibilità per i fatti imputati al LE anche a seguito dell'esclusione della aggravante da parte del giudice di primo grado (non rilevando sul punto la disciplina transitoria richiamata e rimanendo assorbito ogni ulteriore rilievo). 6 4. Del tutto generico si appalesa anche il quarto motivo di ricorso per entrambe le doglianze proposte. La prima doglianza si appalesa in tutta la sua aspecificità; difatti il ricorrente lamenta una sostanziale lesione del contraddittorio in considerazione del deposito di memorie delle parti civili in sede di discussione, sostenendo che in tale modo siano stati introdotti temi nuovi, senza effettiva presa di conoscenza da parte della difesa al fine di eventuali repliche. E, pur tuttavia, il ricorrente nell'introdurre tale doglianza omette di precisare esattamente quali sarebbero stati i temi nuovi introdotti e quale sia il suo specifico interesse a replicare in considerazione dell'affermata lesione del principio del contraddittorio. Nel porre tale doglianza il ricorrente, dunque, allega circostanze del tutto generiche ed astratte in mancanza di specificità del motivo. Anche la seconda doglianza si presenta del tutto generica ed aspecifica. Sostiene il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili costituite, in quanto all'epoca gli stessi erano indagati di reato connesso in procedimenti penali definiti solo in seguito. Tuttavia il ricorrente non precisa che tipo di connessione ricorrerebbe tra i diversi procedimenti, non specifica quale sia la genesi dei diversi procedimenti (spesso derivanti sembra da denunzie querele dallo stesso presentate a distanza di anni dall'avvio del presente procedimento nei confronti dei querelanti), non evidenzia se si tratti di soggetti imputati in reato "reciproco". Tra l'altro le censure articolate non colgono nel segno, atteso che eventualmente sul punto, allegato in modo del tutto aspecifico, potrebbe essere posta una questione di attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili costituite, ma non certo una questione di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 32640 del 16/04/2018, M., Rv. 273904-01). La Corte di appello ha tuttavia fondato il proprio argomentato convincimento, tra l'altro del tutto conforme alle corpose e persuasive argomentazioni del giudice di primo grado, non solo sulle dichiarazioni delle persone offese, ma su una serie di elementi documentali e testimoniali ulteriori ed estremamente rilevanti, oltre che sull'esito dell'accertamento interno all'istituto bancario, dal quale emergeva la falsificazione della sottoscrizione e del marchio MPS e il riscontro dell'effettiva utilizzazione delle risorse delle parti civili in operazioni caratterizzate dall'acquisto di prodotti ad alto rischio, contrariamente quanto comunicato agli stessi e riscontrato dalla documentazione di supporto che veniva regolarmente mostrata alle parti civili per dare conto delle attività svolte. Il ricorrente, nel riproporre le medesime argomentazioni proposte con l'atto di appello, non si confronta con l'ampia motivazione resa dal giudice di secondo grado sul punto, che ha esplicitamente chiarito genesi e portata dei procedimenti penali che avevano coinvolto le parti civili, escludendo che tale situazione determinasse una oggettiva impossibilità di partecipare al procedimento rendendo dichiarazioni, 7 che, tra l'altro, come già detto, hanno una rilevanza parziale rispetto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente. 5. Con il quinto motivo di ricorso, nell'affermare la ricorrenza di un vizio della motivazione - nelle sue tre forme in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni rese dalle parti civili costituite - il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni persuasive spese dalla Corte di appello nel ricostruire la responsabilità dello stesso per le condotte ascritte, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Dunque, per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Inoltre è emersa una piena concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della decisione in presenza di una c.d. doppia conforme. In tal senso, si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non 8 attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. Sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile;
tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). Il tema della ricorrenza di una doppia conforme deve essere richiamato anche in relazione alla seconda doglianza articolata nell'ambito del quinto motivo di ricorso, che è articolato in modo del tutto apodittico. La piena condivisione della valutazione del giudice di primo grado emerge difatti chiaramente dalla motivazione della sentenza di appello, sicché appare destituita di fondamento l'argomentazione difensiva secondo la quale la motivazione sul punto sarebbe inesistente. La piena condivisione della dosimetria della pena, il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la considerazione della pluralità e pervasività delle condotte poste in essere, dimostrano una completa considerazione anche in punto di pena da parte della Corte di appello, con la quale il ricorrente non si confronta. Il motivo di ricorso non tiene inoltre conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, 9 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 6. Il sesto e settimo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Entrambi si appalesano inammissibili. In tal senso occorre considerare come le tre doglianze articolate nell'ambito degli stessi siano mera riproposizione dei motivi di appello, motivatamente disattesi dalla Corte di appello con argomentazione del tutto logica e persuasiva (riqualificazione del fatto imputato, insussistenza della condotta contestata di truffa, mancata assunzione di prova decisiva). Tali motivi si presentano, dunque, caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi 10 motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che, atteso il numero delle stesse e i valori di riferimento, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili AC OL, AC NC, D'LI IA, AC IU, AC ZI, AC AL, AC LI (nato il [...]), EN Claudia, D'MI ID, AC Venerina, AC LI (nato il [...]), EN IA ET che liquida in complessivi euro 14.486,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Mario CONSENTINO, che ha chiesto di annullare senza o con rinvio provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione;
udite le conclusioni delle parti civili costituite rappresentate dall'Avv. Maurizio TRAINA, con richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e conferma delle statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/03/2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna del 08/10/2019 con la quale il LE ES era stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capi a,b,c,d,e,f,g,h, della rubrica ex art. 81 cpv., 640, 61 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 4829 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 18/11/2022 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 157 e 159 cod. pen.; il termine di prescrizione non è stato considerato adeguatamente ed era maturato nel corso del processo di primo grado. Il giudice di primo grado aveva erroneamente computato il termine considerando anche il periodo conseguente all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali del 28/06/2018; tale termine non poteva essere computato, atteso che non avrebbe comunque potuto essere celebrata l'attività fissata a causa della assenza del teste citato dal Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio della motivazione, perché manifestamente illogica in relazione agli art. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen.; l'azione civile doveva essere dichiarata improcedibile per duplicazione della domanda e violazione del principio di non frazionabilità delle voci di danno. La Corte di appello ha omesso di rispondere sullo specifico motivo proposto in tal senso ed è stata consentita la partecipazione al giudizio penale delle parti civili che avevano già esperito azione civile davanti al Tribunale di Enna, senza scorporo delle voci di danno, con conseguente violazione di legge e di norme processuali, ricorrendo una duplicazione dell'azione civile. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640, comma terzo, cod. pen., per come novellato dall'art. 8 del d.lgs. n. 36 del 2018; è erronea la considerazione della Corte di appello secondo la quale nel giudizio, pendente al momento dell'entrata in vigore della riforma, era stata contestata sia l'aggravante dell'abuso della prestazione d'opera che quella della rilevante gravità del danno e, dunque, manteneva la sua procedibilità d'ufficio a prescindere dalle querele proposte e non poteva porsi la questione in ordine all'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2018. Ricorre poi in concreto un'errata ricostruzione del dies a quo quanto alla tempestiva proposizione della querela, come emergente dagli atti dai quali è possibile ricostruire la piena comprensione della situazione finanziaria in data 09/01/2012 quando le persone offese hanno estorto al LE un riconoscimento del debito. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 523 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha riconosciuto la violazione della disposizione richiamata e la conseguente lesione del principio del contraddittorio, ma ha tuttavia, contraddittoriamente, sostenuto la ricorrenza di una mera irregolarità a fronte dell'irrituale e intempestiva attività di deposito di corpose memorie delle parti civili in sede di discussione, con 2 introduzione di temi nuovi, senza consentire all'imputato di prenderne effettiva cognizione e replicare. La stessa lesione del contraddittorio è stata posta in essere in appello, attesa la ulteriore produzione di memorie. Con una seconda doglianza nell'ambito del quarto motivo di ricorso è stata dedotta poi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'udienza del 21/10/2016 dalle persone offese AC, in quanto all'epoca dell'escussione gli stessi erano indagati di reato connesso nei procedimenti penali n. 4513 e 307 del 2015 definiti solo in seguito;
le persone offese hanno quindi reso le proprie dichiarazioni in violazione delle disposizioni di legge avendo le stesse interesse a difendersi dalle accuse mosse nei loro confronti. 2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; le dichiarazioni delle persone offese, seppure concordate tra loro, si sono manifestate contraddittorie e non idonee a provare la colpevolezza del ricorrente ogni oltre ragionevole dubbio;
la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità del LE sulla base di un documento con riconoscimento di debito che era stato allo stesso estorto, svalutando totalmente invece il dato obiettivo della regolarità di tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati;
gli elementi a discolpa non sono stati valutati, mentre la Corte ha affermato che si trattava di una decontestualizzazione di singoli passaggi favorevoli all'imputato. La Corte di appello ha reso inoltre una motivazione lacunosa a sostegno della presunta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, così come apparente appare la motivazione nella considerazione della documentazione prodotta, in tal senso giungendo ad un travisamento della prova e ricavando la responsabilità del LE non tanto sulla estorta dichiarazione con la quale riconosceva un debito, quanto piuttosto sugli schemi riepilogativi che il LE preparava su richiesta delle persone offese, che sono state definite senza alcuna reale base artificiose o edulcorate. Ricorre anche un travisamento per omissione non avendo il giudice di secondo grado tenuto conto delle sentenze civili sul medesimo fatto e tra le medesime parti. Con una seconda doglianza nell'ambito del quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 3, e art. 546, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per eccessività della pena inflitta;
la motivazione sul punto è inesistente. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla richiesta di risentire il direttore Baio e le persone offese AC OL, AC IU, AC LI (nato il [...]) e AC LI (nato il [...]). 3 2.7. Con il settimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ed inosservanza di norme penali in relazione agli artt. 640 e 61 n. 11 cod. pen.; sono stati erroneamente e laconicamente ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; in tal senso non risulta provato alcun artificio, mentre è emerso senza alcun dubbio che le persone offese erano altamente competenti in materia di investimenti finanziari, come evidenziato anche dalle decisioni in sede civile. Con una seconda doglianza nell'ambito del settimo motivo di ricorso è stata inoltre dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 167 del d.lgs. 58 del 1998; in mancanza di artifici e raggiri il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato alla luce della disposizione ora richiamata 3. Il Procuratore Generale con ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La difesa ha sostenuto un'errata considerazione del termine di prescrizione. Il termine secondo la prospettazione del ricorrente sarebbe interamente decorso prima della decisione di primo grado, per tutti i fatti contestati. Tale affermazione conseguirebbe all'errato computo nel periodo di sospensione del rinvio dal 26/06/2018 al 15/01/2019. L'adesione del difensore all'astensione di categoria non poteva essere considerata rilevante, poiché il procedimento sarebbe stato comunque rinviato per l'assenza del teste. Tale argomentazione non coglie nel segno. Questa Corte ha, difatti, affermato, con principio che qui si intende ribadire, che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone all'evenienza l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564-01; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, C., Rv. 275834-01; Sez. 2, n. 45952 del 07/10/2022, Di Leva;
Sez. 7, n. 39874 del 05/07/2022, Melis;
Sez. 7, n. 38973 del 27/09/2022, Pepe;
Sez. 5, n. 22283 del 11/05/2022, Vuocolo;
Sez. 5, n. 17753 del 24/01/2022, Manfrini;
Sez. 2, n. 17002 del 17/02/2022, Correale, tra le molte del tutto conformi, non massimate). Il periodo indicato è stato, dunque, correttamente computato nel periodo complessivo di sospensione. La Corte di appello ha esplicitamente richiamato tale principio di 4 diritto e il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza, limitandosi a ribadire le proprie diverse valutazioni. Per quanto invece riguarda il giudizio di appello occorre richiamare l'intervenuta rinuncia alla prescrizione da parte del ricorrente, formalizzata dal difensore in udienza nella sua veste di procuratore speciale, come esplicitamente riportato anche dalla Corte di appello in motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione civile, è infondato. In via preliminare si deve rilevare come il motivo rasenti la manifesta infondatezza per la genericità del suo argomentare e la mancanza di specificità. Difatti, anche in questo caso, il ricorrente non si confronta con la chiara, logica e persuasiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto (pag. 5 e seg.), che ha puntualmente evidenziato come le azioni civili fossero state avviate dalle parti civili costituite in questo giudizio nei confronti di altro soggetto, ovvero nei confronti della Banca MPS della quale il ricorrente era collaboratore e promotore finanziario;
Banca che aveva a sua volta chiamato in giudizio quale terzo il LE, senza che alcuna richiesta nei confronti dello stesso fosse stata avanzata ed azionata dalle parti civili costituite in questa sede. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre in modo non consentito, l'argomento motivatamente disatteso dalla Corte di appello, che richiamava e puntualizzava anche il diverso titolo di responsabilità per la quale il LE era chiamato a rispondere nei diversi giudizi. La motivazione sul punto si presenta esente da vizi, mentre il motivo si caratterizza per la sua sostanziale genericità ed aspecificità. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che aspecifico, in mancanza di qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza, che ha puntualmente ricostruito il momento della piena consapevolezza da parte dei querelanti quanto alla truffa subita, ricostruendo in modo analitico la progressione delle comunicazioni e contatti tra le parti, per poter ritenere senza alcun dubbio tempestiva la querela proposta. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre le proprie argomentazioni disattese in modo logico e coerente dalla Corte di appello. Occorre, inoltre, considerare che quando si deduce la tardività della querela incombono sul soggetto proponente tale eccezione particolari oneri. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). È, dunque, onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice 5 elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, De Arcangelis, Rv. 234498-01). Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi;
in ogni caso poi l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01). Il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine. Occorre poi ricordare che la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile "immediatamente ed inequivocabilmente" il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federci, Rv. 267948-01). Né ricorre l'asserita apparenza della motivazione per le ragioni sopra evidenziate, atteso che la persuasiva motivazione della Corte di appello ha chiarito le ragioni poste a fondamento della ritenuta tempestività della querela, e con tali ragioni il ricorrente non si confronta. Si deve, inoltre, osservare che debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). La doglianza relativa alla tardività della querela, quanto all'asserita ricorrenza di vizio della motivazione, risulta in conclusione decisamente infondata, considerato che la stessa è stata compiutamente disattesa dalla motivazione della Corte di appello, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). Le considerazioni che precedono valgono dunque a superare sul punto ogni ulteriore censura, atteso il riscontro relativo alla presenza di una valida querela, con conseguente piena procedibilità per i fatti imputati al LE anche a seguito dell'esclusione della aggravante da parte del giudice di primo grado (non rilevando sul punto la disciplina transitoria richiamata e rimanendo assorbito ogni ulteriore rilievo). 6 4. Del tutto generico si appalesa anche il quarto motivo di ricorso per entrambe le doglianze proposte. La prima doglianza si appalesa in tutta la sua aspecificità; difatti il ricorrente lamenta una sostanziale lesione del contraddittorio in considerazione del deposito di memorie delle parti civili in sede di discussione, sostenendo che in tale modo siano stati introdotti temi nuovi, senza effettiva presa di conoscenza da parte della difesa al fine di eventuali repliche. E, pur tuttavia, il ricorrente nell'introdurre tale doglianza omette di precisare esattamente quali sarebbero stati i temi nuovi introdotti e quale sia il suo specifico interesse a replicare in considerazione dell'affermata lesione del principio del contraddittorio. Nel porre tale doglianza il ricorrente, dunque, allega circostanze del tutto generiche ed astratte in mancanza di specificità del motivo. Anche la seconda doglianza si presenta del tutto generica ed aspecifica. Sostiene il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili costituite, in quanto all'epoca gli stessi erano indagati di reato connesso in procedimenti penali definiti solo in seguito. Tuttavia il ricorrente non precisa che tipo di connessione ricorrerebbe tra i diversi procedimenti, non specifica quale sia la genesi dei diversi procedimenti (spesso derivanti sembra da denunzie querele dallo stesso presentate a distanza di anni dall'avvio del presente procedimento nei confronti dei querelanti), non evidenzia se si tratti di soggetti imputati in reato "reciproco". Tra l'altro le censure articolate non colgono nel segno, atteso che eventualmente sul punto, allegato in modo del tutto aspecifico, potrebbe essere posta una questione di attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili costituite, ma non certo una questione di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 32640 del 16/04/2018, M., Rv. 273904-01). La Corte di appello ha tuttavia fondato il proprio argomentato convincimento, tra l'altro del tutto conforme alle corpose e persuasive argomentazioni del giudice di primo grado, non solo sulle dichiarazioni delle persone offese, ma su una serie di elementi documentali e testimoniali ulteriori ed estremamente rilevanti, oltre che sull'esito dell'accertamento interno all'istituto bancario, dal quale emergeva la falsificazione della sottoscrizione e del marchio MPS e il riscontro dell'effettiva utilizzazione delle risorse delle parti civili in operazioni caratterizzate dall'acquisto di prodotti ad alto rischio, contrariamente quanto comunicato agli stessi e riscontrato dalla documentazione di supporto che veniva regolarmente mostrata alle parti civili per dare conto delle attività svolte. Il ricorrente, nel riproporre le medesime argomentazioni proposte con l'atto di appello, non si confronta con l'ampia motivazione resa dal giudice di secondo grado sul punto, che ha esplicitamente chiarito genesi e portata dei procedimenti penali che avevano coinvolto le parti civili, escludendo che tale situazione determinasse una oggettiva impossibilità di partecipare al procedimento rendendo dichiarazioni, 7 che, tra l'altro, come già detto, hanno una rilevanza parziale rispetto alla ricostruzione della responsabilità del ricorrente. 5. Con il quinto motivo di ricorso, nell'affermare la ricorrenza di un vizio della motivazione - nelle sue tre forme in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni rese dalle parti civili costituite - il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni persuasive spese dalla Corte di appello nel ricostruire la responsabilità dello stesso per le condotte ascritte, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Dunque, per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01). Inoltre è emersa una piena concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della decisione in presenza di una c.d. doppia conforme. In tal senso, si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non 8 attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie. Sono state, quindi, proposte doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso considerato più plausibile;
tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). Il tema della ricorrenza di una doppia conforme deve essere richiamato anche in relazione alla seconda doglianza articolata nell'ambito del quinto motivo di ricorso, che è articolato in modo del tutto apodittico. La piena condivisione della valutazione del giudice di primo grado emerge difatti chiaramente dalla motivazione della sentenza di appello, sicché appare destituita di fondamento l'argomentazione difensiva secondo la quale la motivazione sul punto sarebbe inesistente. La piena condivisione della dosimetria della pena, il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la considerazione della pluralità e pervasività delle condotte poste in essere, dimostrano una completa considerazione anche in punto di pena da parte della Corte di appello, con la quale il ricorrente non si confronta. Il motivo di ricorso non tiene inoltre conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, 9 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). 6. Il sesto e settimo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Entrambi si appalesano inammissibili. In tal senso occorre considerare come le tre doglianze articolate nell'ambito degli stessi siano mera riproposizione dei motivi di appello, motivatamente disattesi dalla Corte di appello con argomentazione del tutto logica e persuasiva (riqualificazione del fatto imputato, insussistenza della condotta contestata di truffa, mancata assunzione di prova decisiva). Tali motivi si presentano, dunque, caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi 10 motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite che, atteso il numero delle stesse e i valori di riferimento, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili AC OL, AC NC, D'LI IA, AC IU, AC ZI, AC AL, AC LI (nato il [...]), EN Claudia, D'MI ID, AC Venerina, AC LI (nato il [...]), EN IA ET che liquida in complessivi euro 14.486,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18 Novembre 2022.