Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6627 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
63825 REPUBBLIC066 27 /02 се IN NOME DEL POR ITALIANO MCHSA22AO KAM3R9U2 TRO 31403 QION LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto oibute sign SESIDIN SEZIONE PRIMA CIVILE IMPUGNAZIONE ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SALUBOWA M R.G.N. 6259/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 18975 Dott. Mario ADAMO Consigliere 1425 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 10/12/2001Dott. Giu seppe SALME' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO CR8, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI 85, presso l'avvocato FEROLA RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASALINO GIUSEPPE e DI FALCO SANDRO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del . N Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO2001 PORTOGHESI 12, presso ih 2526 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
1 controricorrente - avverso la sentenza n. 2093/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ferola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L 1 La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2093 del 1998, depositata il 19 ottobre 1998 e notifi- cata il 20 gennaio 1999 accoglieva l'impugnativa del lodo pronunciato il 5 agosto 1996 su domanda del Con- sorzio Ricostruzione Otto (CR8) nei confronti del Fun- zionario Delegato CIPE, notificata a detto Funzionario il 7 luglio 1995. La vertenza aveva ad oggetto il pagamento, in re- lazione alla progettazione e realizzazione del nuovo "Collettore di Volla" affidata in concessione al Con- sorzio, di maggior compensi per: a) lavori per il ri- confezionamento di gabbie metalliche;
b) scavo di spla- سلا teamento al posto dello sbancamento del materiale di 2 risulta, bentonitico, dei diaframmi;
c) trasporto e scavo di sbancamento del materiale di risulta bentonico dei diaframmi;
d) anomalo andamento dei lavori. Si ri- chiedevano altresì gli interessi sul ritardato pagamen- to dei corrispettivi, la revisione prezzi sulle somme costituenti integrazioni dei compensi contrattuali, la svalutazione monetaria sulle somme costituenti risarci- mento, oltre interessi legali e di mora, ponendosi il compenso arbitrale a carico dell'amministrazione appal- tante. L'arbitrato si concludeva con la condanna del Funzionario CIPE al pagamento di somme diverse da quel- le richieste. Il lodo veniva impugnato dall'Amministrazione, che riproponeva, tra l'altro, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Funzionario CIPE, affermando che i rapporti in questione erano stati trasferiti, ope legis, al Comune di Napoli, che era l'unico legittimato passivo nella controversia. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza sopra indicata, accoglieva l'impugnativa del lodo, af- fermando che a seguito della entrata in vigore del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del ہو 1995, il Comune di Napoli era subentrato nella titola- rità delle opere in questione ed in deroga all'art. 111 3 c.p.c il procedimento arbitrale avrebbe dovuto prose- guire nei confronti dell'Ente subentrato, con la conse- guente nullità del lodo e la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva del Funzionario CIPE. Avverso la sentenza il Consorzio Ricostruzione Otto ha proposto ricorso a questa Corte con atto noti- ficato il 19 marzo 1999 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando quattro motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso notificato il 28 aprile 1999. Il Consorzio ha anche de- positato memoria. Motivi della decisione . 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione della legge n. 341 del 1995, di conversione del d.l. n. 244 del 1995, dell'art. 12 del- le preleggi, nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo quanto segue. Nell'ambito del programma diretto alla cessazione della gestione straordinaria delle opere di ricostru- zione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e la dismissione delle competenze del Funzionario CIPE, venne disposto il trasferimento di tali opere ai Comuni o ad altri Enti. In attuazione di tale programma venne emanato il d.l. n.244 del 1995, convertito nella legge b n. 341 del 1995, il quale, all'art. 22, prevedeva 4 l'acquisizione, "all'atto del trasferimento” degli al- loggi realizzati in Napoli e nei Comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981, in- dicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, i primi al Comune di Napoli e i secondi allo IACP della Provincia di Napoli. Detto art. 22 disponeva altresì che detti enti subentrassero in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Parimenti detto articolo prevedeva che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al menzio- nato decreto, fossero acquisite "all'atto del trasferi- mento" al demanio o al patrimonio indisponibile dei Co- muni, Enti о Amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministra- tivi e contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infra- struttura. L'articolo statuiva altresì che i Comuni, gli Enti e le Amministrazioni subentrassero in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. L'articolo prevedeva, inoltre, al comma 9 bis, che le controversie derivanti dai rapporti posti in es- sere ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, pendenti alla data del 5 31 dicembre 1995 restassero "di competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli Enti proprietari”. Successivamente la legge n. 74 del 1996 prorogò il termine di trasferimento delle opere al 31 marzo 1996 e la permanenza della struttura CIPE. Secondo il ricorrente, alla stregua della su detta normativa la Corte di appello avrebbe errato nell'avere ritenuto che l'art. 22 avesse determinato il trasferimento automatico delle opere in questione al Comune di Napoli alla data del 31 marzo 1996, con il conseguente subentro di tale Ente nel rapporto oggetto della controversia. Viceversa l'art. 22 subordinava il trasferimento al compimento di un'attività amministra- tiva, come si evince dal tenore letterale della norma, nonchè dalla previsione di adempimenti amministrativi. Quanto al disposto del comma 9 bis, con esso il legislatore aveva inteso affermare unicamente che l'Avvocatura dello Stato rimaneva competente anche in caso di avvenuto subentro dell'Ente divenuto proprieta- rio. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge n. 341 del 1995, di conversione del d.l. n. 244 del 1995; degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in 6 relazione ai principi di concentrazione ed economia processuale ed agli artt. 806 e segg. c.p.c. e 24 Cost. Al riguardo si deduce quanto segue. Nella sentenza impugnata si afferma la nullità del lodo per essere stato emesso nei confronti di un'Amministrazione - il Funzionario delegato CIPE non più sussistente, per essere allo stesso succeduti, nei rapporti sostanziali e processuali derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, gli Enti e Amministrazioni indicati nel D.M. 4 novembre 1994, nel caso di specie il Comune di Napoli. Secondo il ricorrente tale affermazione si fonda sull'erroneo presupposto della successione automatica, alla data del 31 marzo 1996, del Comune di Napoli al Funzionario CIPE nel rapporto de qua, dalla quale viene fatto, altrettanto erroneamente, derivare in base all'art. 9 bis della legge n. 345 del 1995, la surroga- zione nei processi in corso dell'Amministrazione stata- le con gli Enti successori a titolo particolare, in de- roga al disposto dell'art. 111 c.p.c. Tale interpretazione si fonderebbe su un' esegesi della normativa su detta priva di riscontri sistemati- ci, i quali - unitamente allo stesso dato letterale - ily porterebbero invece ad escludere l'automaticità della 7 successione. In particolare si sottolinea che la norma- tiva del d.
1. n. 341 del 1995 e della legge di conver- sione fanno riferimento esplicito ad acquisto dei beni da parte degli Enti designati in seguito ad un atto di trasferimento e, per le infrastrutture, alla previa consegna degli atti tecnici, amministrativi e contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza. Inoltre argomenti in tale ultimo senso si ricave- rebbero anche dalle statuizioni di ordine finanziario del D.M. 4 novembre 1994 e dai decreti presidenziali 7 agosto 1997 e 17 febbraio 1998, con i quali si é prov- veduto alla nomina del Commissario Straordinario di Go- verno per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione delle zone terremotate, fa- cendosi espresso riferimento alla necessità della nomi- na per il completamento dei trasferimenti in questione. Quanto al comma 9 bis dell'art. 22 sopra citato, si evidenzia che la norma ivi dettata ha lo scopo di assicurare la prosecuzione dei giudizi indipendentemen- te dall'intervento dell'Ente assegnatario. Si Osserva in proposito che essa non prescrive alcun comportamento processuale per le parti in causa intervento o chia- - sottolineandosi la incompatibilità della chiama- mata ملا e dell'intervento con la struttura dell'arbitrato e ta 8 l'eventuale contrasto della normativa in questione con gli artt. 3 e 24 Cost., ove interpretati nel senso fat- to proprio dalla Corte di appello. Con il terzo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 22, commi 2 e 9, della legge n. 341 del 1995; la violazione dei principi gene- rali regolanti l'assunzione del debito altrui (artt. 1268, 1272 e 1273 cod. civ.); degli artt. 1406, 1408 e 1409 cod.civ. in tema di cessione dei contratti;
dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile;
vizi motivazionali. In proposito si deduce quanto segue. La legge n. 219 del 1981, in relazione agli even- realizzazione di un ti sismici del 1981, previde la programma di edilizia residenziale e delle relative opere infrastrutturali, con affidamento delle opere in concessione, a mezzo di apposita convenzione. Alla data del 31 dicembre 1986 i poteri dei Commissari straordi- nari furono attribuiti ad un Funzionario nominato dal CIPE il quale, a norma dell'art. 2 della legge n. 559 del 1993, doveva trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei lavori in corso e quelli ancora da effettuare. Il Ministro, con مصرا decreto, doveva fissare il termine per la ultimazione di lavori e indicare le opere da trasferire. 9 Con decreto 4 novembre 1994 il Ministro stabilì i termini, le modalità di trasferimento delle opere e gli Enti destinatari, stabilendo che le opere dovevano es- sere trasferite a tali Enti, che sarebbero subentrati in tutti i rapporti attivi e passivi al Funzionario CIPE, entro il 30 giugno 1995. L'art. 22 della legge n. 341 del 1995, di conversione del d.l. n. 244 del 1995 ribadì che le opere dovevano essere trasferite a detti Enti, prorogando il termine al 31 dicembre 1995. Detto art. 22 stabilì che le controversie relati- ve ai rapporti su detti sarebbero restati di competenza dell'Avvocatura dello Stato "che agisce in difesa degli Enti proprietari”. In termine per il trasferimento fu prorogato dall'art. 15 del d.l. n. 560 del 1995, conv. nella legge n. 74 del 1996 al 31 marzo 1996. La Corte di appello ha ritenuto che l'art. 22 avrebbe operato una successione ope legis, a titolo particolare, nel rapporto dedotto in giudizio, dell'Ente destinatario delle opere allo Stato e paral- lelamente, avrebbe derogato al disposto dell'art. 111 c.p.c., estromettendo dai giudizi lo Stato e disponendo che questi dovessero proseguire nei confronti degli En- ti ai quali le opere erano state trasferite. Secondo il ricorrente tale assunti sarebbero er- rati, avendo in effetti l'art. 22 disposto unicamente 10 la successione dei su detti Enti, all'atto del trasfe- rimento, nelle convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 219 del 1981, con una valenza riguardante il rapporto fra lo Stato e detti Enti, mentre la operati- vità della cessione nei confronti dei terzi sarebbe re- golata dalle normali regole civilistiche sulla cessione dei contratti e la successione nel debito. Ne consegui- rebbe che la liberazione del debitore originario non si realizzerebbe senza l'assenso del creditore, e che in mancanza della liberazione del cedente, questi reste- rebbe obbligato in solido con il contraente ceduto nel confronti della controparte. Ne deriverebbe la erronei- tà delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello. Con il quarto motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, commi 2 e 9, della legge n. 341 del 1995; dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile;
dei principi generali in tema di negozi, nonché degli artt. 1406, 1408 e 1409 cod. civ. in tema di cessione dei contratti, delle re- gole ermeneutiche in tema di applicazione delle leggi, e della successione fra Enti, nonché vizi motivaziona- li. In proposito si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, in caso 11 di successione a titolo particolare fra Enti nel dirit- to controverso, permane la legittimazione passiva, ex art. 111 c.p.c., dell'Ente dante causa e la Corte di appello, nel ritenere che l'art. 22, comma 9 bis, della legge n. 341 del 1995, abbia derogato al disposto dell'art. 111 c.p.c, estromettendo l'Amministrazione statale dai giudizi in corso, indipendentemente dal consenso delle controparti, avrebbe male interpretato detto comma. La norma, infatti, si limita a stabilire che an- che dopo il subentro degli Enti destinatari delle opere controversie restano di competenza dell'Avvocaturale dello Stato, così mostrando di volere disporre in cor- relazione con la previsione dell'art. 43 del T.U. n. 1611 del 1933, che prevede la possibilità per l'Avvocatura di difendere Amministrazioni non statali, per l'eventualità che esse vogliano intervenire o siano chiamate in giudizio. Detta interpretazione sarebbe rispettosa dell'autonomia degli Enti successori, in ordine all'esercizio dell'azione giudiziaria, nonché dei cano- ni ermeneutici che non consentono di ravvisare nella formula usata dal legislatore la volontà di derogare al principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., costantemente applicato alla successione fra Enti pubblici, principio ply 12 che si coordina coerentemente con la ricostruzione dell'intero disposto dell'art. 22 secondo quanto affer- mato nel precedente motivo e con la circostanza che gli oneri economici delle controversie in corso restano a carico dello Stato, tanto che con i decreti presiden- ziali 7 agosto 1997 e 12 febbraio 1998 é stato nominato un Commissario straordinario con il compito di coordi- nare tutte le attività difensive relative ai giudizi in corso, effettuare i pagamenti delle somme per cui vi sia condanna e di transigere i giudizi. 2 I primi due motivi del ricorso formulano censure alla sentenza impugnata sostanzialmente correlate e convergenti. Stante il carattere assorbente, va innan- zitutto esaminato il profilo, comune ad entrambi, con il quale si censura l'automaticità del trasferimento, affermata dalla sentenza impugnata. La legge 23 dicembre 1993, n. 559, all'art. 2, in relazione alle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981, relative alla rico- struzione dei territori del napoletano colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981, stabili che il funzio- nario - nominato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della citata legge -incaricato delle gestioni fuori bilancio, entro il 31 dicembre 1993 dovesse trasmettere al Mini- programmazione economica stro del bilancio e della 13 l'elenco analitico dei lavori in corso, compiendo una serie di connessi adempimenti. Stabili contestualmente che il Ministro, con proprio decreto, dovesse fissare il termine per la ultimazione dei lavori, indicando "le opere da trasferire all'amministrazione ordinaria e quelle da stralciare". In attuazione di tale disposizione il Ministro emanò il decreto 4 novembre 1994, diretto a dare corso a detto trasferimento. Ciò fu fatto mediante la forma- zione di elenchi di opere da trasferire, con la indica- zione degli Enti e amministrazioni che sarebbero dovuti subentrare, relativamente ad esse, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, al Funzionario delegato da CIPE. Il decreto prevedeva che il trasferimento delle opere dovesse essere effettuato entro il 31 dicembre 1994, con eccezione di alcune, a trasferirsi entro il 28 febbraio 1995. L'art. 3 disciplinava dettagliatamen- te le modalità del trasferimento ed i connessi adempi- menti amministrativi. Successivamente il d. 1. 23 giugno 1995, n. 244, 341nel testo risultante dalla legge di conversione n. del 1995, all'art. 22, commi 1 e 2, statuì che "gli al- loggi realizzati in Napoli e nei Comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e in- dicati nel decreto del Ministro del bilancio e della 14 programmazione economica 4 novembre 1994, sono acqui- siti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del Comune di Napoli e gli altri al patri- monio dell'IACP della Provincia di Napoli" i quali "subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e pas- sivi in atto". Quanto alle opere di urbanizzazione ed alle altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al su detto decreto ministeriale, dispose che esse "sono acquisite all'atto del trasferimento al de- manio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, Enti ° Amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza dell'infrastruttura". All'art. 22 del decreto legge, la legge di con- versione aggiunse un comma 9 bis a norma del quale: "Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, pendenti alla data del 3 di- restano nella competenza dell'Avvocaturacembre 1995, dello Stato che agisce in difesa degli Enti proprieta- ri". Detto art. 22 (comma 9) prorogò al 31 dicembre 1995 il termine per il trasferimento dei beni compresi negli elenchi allegati al d.m. del 4 novembre 1994 so- 15 Hy pra menzionato. Tale termine fu poi prorogato, unita- mente a quello previsto dal comma 9 bis dell'art. 22 su detto, al 31 marzo 1996, dall'art. 15 del d.
1. n. 560 del 1995, convertito nella legge n. 74 del 1996. A tale normativa fece seguito una serie di decre- ti legge non convertiti (2 aprile 1996, n. 186; 3 giu- gno 1996, n. 306; 2 agosto 1996, n. 407; 1 ottobre 1996, n. 513; 20 dicembre 1996, n. 643) i quali preve- devano tutti ulteriori proroghe, in relazione agli in- terventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, della gestione del Funzionario CIPE riguardo al completamento "delle procedure connesse al trasferimen- to delle opere agli Enti destinatari”. Infine la legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 42, dispose nuovamente che gli alloggi realizzati nei Comuni di Napoli e contermini ai sensi del titolo VIII della legge n. 210 del 1981, indicati nel decreto del Ministro del Bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 fossero acquisiti “all'atto del trasfe- rimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono realizzati” e le opere di urbanizzazio- ne primaria e secondaria, comprese nei comparti in cui ricadono detti alloggi sono acquisite "all'atto del trasferimento" al demanio O al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. th 16 Il sesto comma di detto articolo prevedeva anco- ra una delega al Governo diretta, fra l'altro, a com- pletare il trasferimento delle opere e degli alloggi. L'insieme di tale normativa, che ha più volte prorogato il termine già scaduto per il trasferimento agli Enti destinatari dei beni in questione, già di per sé dimostra chiaramente la non automaticità del trasfe- rimento, che doveva intendersi riconnesso ad adempimen- ti da compiersi entro i termini via via prorogati pro- prio per darvi corso: proroga che, a termine scaduto, altrimenti non avrebbe avuto senso. In particolare va sottolineato che l'art. 3 del D.M. 4 novembre 1994 prevedeva che per i trasferimenti in questione venisse "redatto dal funzionario, per cia- scun ente e in contraddittorio col medesimo, verbale di trasferimento delle opere e dei fondi" e che se il rap- presentante dell'ente non si presentava, venisse nomi- nato un commissario ad acta, per provvedere all'adempimento in nome e per conto dell'ente. A sua volta, l'art. 22 del d.l. n. 244 del 1995, testo modificato dalla legge di conversione, quanto nel alle opere in questione, parla di acquisizione "all'atto del trasferimento", che deve essere accompa- gnato dalla “previa consegna degli atti tecnici, ammi- 17 на nistrativi e contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza dell'infrastruttura", così prevedendo, anch'esso, un'attività ed adempimenti incompatibili con l'automaticità della cessione. Ne consegue che erroneamente la sentenza impugna- ta ha fatto discendere dalla scadenza (in pendenza dell'arbitrato, essendosi il collegio arbitrale costi- tuito con verbale del 16 febbraio 1996) del termine del 31 marzo 1996 fissato dall'art. 15 del d.l. n. 560 del 1995, convertito nella legge n. 74 del 1996, per i trasferimenti delle opere in relazione alle quali l'arbitrato era stato promosso - la successione degli Ente destinatario in tutti i correlativi rapporti atti- vi e passivi. Tale successione, infatti, era da riconnettersi all'accertamento di concreti atti di trasferimento del- le opere in questione da parte dell'Amministrazione ce- dente all'Ente cessionario, che prima di tali atti - non poteva subentrare né nella proprietà pertanto - delle opere, né nei connessi rapporti attivi e passivi. Pertanto erroneamente la Corte di appello ha af- fermato che, essendo alla data del 31 marzo 1996 il procedimento arbitrale in corso, ed essendo in tale da- ta il Comune di Napoli subentrato automaticamente nella proprietà dei beni ai quali l'arbitrato si riferiva, la Ly 18 decisione arbitrale era stata invalidamente pronunziata nei confronti dell'Amministrazione statale convenuta, dovendo il procedimento arbitrale proseguire nei con- fronti del Comune di Napoli, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato. Pertanto, il profilo in esame dei primi due moti- vi del ricorso va accolto, con assorbimento degli ulte- riori profili - la cui fondatezza non va quindi deliba- ta in questa sede nonché del terzo e del quarto moti- vo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad al- tra sezione della Corte di appello di Napoli, che farà applicazione del principio di diritto sopra affermato e |109T123, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 456T 51,65
P. Q. M.
TOT:161 76 La Corte di cassazione Accoglie per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile il 10 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Presidente FrancescoFrancesco Felicetti Angelo Grieco Heli e W 19 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti