Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2001, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN " LA CORTE CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.4049/98 PRESTIPINO Dott. Giovanni Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Cron.4264 Consigliere Dott. Guido VIDIRI MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MAMMONE Cons. Relatore Ud. 11/12/00 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 OREdal Sig. MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro per diritti 3000 13 FEB. 2001 IL CANCELLIERE carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CF06888S OR NL, intimato 1304/96 R.G. avverso la sentenza del RE di Firenze n. 261/97 5945/95 r.gh, depositata il del 14.2.97 (in causa n. 5343 25.2.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Qu 1 1 Cons. udienza del giorno 11/12/2000 dal Relatore Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Svolgimento del processo Con ricorso al RE del lavoro di Firenze depositato il 6.12.95 OR LU proponeva opposizione ex artt. 22 e 23 della 1. 24.11.81 n. 689 avverso il decreto del Ministro dell'Interno con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di £ 100.000 per violazione dell'art. 9 della 1. 12.6.90 n. 146 per non aver ottemperato all'ordinanza di differimento dello sciopero proclamato dal sindacato di categoria R.S.B. dei Vigili del fuoco per i giorni 4-7-9-8.95. Sosteneva l'opponente, per quanto qui interessa, l'illegittimità del decreto in quanto, non essendogli stato preventivamente contestato l'addebito ai sensi dell'art. 14 della 1. 689/81, non aveva potuto produrre scritti difensivi. Costituitasi l'Amministrazione con richiesta di rigetto della domanda, il OR depositava un nuovo ricorso in data 18.1.96 per proporre opposizione avverso 10 stesso 2 decreto, nuovamente notificatogli in data 20.12.95. 214 2 Con sentenza in data 14.2.97 il RE accoglieva l'opposizione ed annullava il provvedimento impugnato per la mancanza di preventiva contestazione о notificazione della violazione, atteso che l'art. 9 della 1. 146/90 commina una sanzione amministrativa, cui debbono applicarsi le norme del capo primo della 1. 689/81, e, in particolare, l'art. 14 che impone la contestazione immediata о la notifica degli estremi della violazione. Avverso questa sentenza propone ricorso dell'Interno. Non si è costituitol'Amministrazione l'intimato. Motivi della decisione l'unico motivo di ricorso viene dedotta la Con violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 della l. 146/90 e degli artt. 14 e seguenti della 1. 689/91, l'erronea applicazione del principio dinonché specialità. La letterale formulazione dell'art. 9 della 1. 146/90 (per il quale “le sanzioni sono irrogate con decreto" e "avverso il decreto proponibile impugnazione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della 1. 24.11.81 n. 689") consente di applicare la 1. 689 limitatamente alle modalità di opposizione, escludendo l'applicazione degli artt. 14 e seguenti, ai quali non è fatto alcun richiamo, in ottemperanza alla scelta del яц legislatore di non far precedere alla irrogazione della sanzione una preventiva fase amministrativa di discussione della violazione. Contrariamente a quanto 4 ritenuto dal giudice di merito, l'omissione di questa fase, il cui inserimento non obbedirebbe ad alcun costituzionale, non priva l'opponente del precetto diritto di difesa, che è in ogni caso garantito dalla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 3 11.4.2000 n. 83, recante modifiche ed integrazioni alla legge 12.6.90 n. 146, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, dispone, all'art. 16, quanto segue: "1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12.6.90, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31.12.99. - 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31.12.99, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte. - 3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, 31.12.99, pendenti, incommesse anteriormente al qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. - 4. In nessun caso si corrisposte per ilfa luogo al rimborso di somme pagamento delle sanzioni." Pertanto, poichè il ricorso per cassazione in ,༔ ད ི ན་ esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto amministrativo di sanzione ai sensi dell'art. 9 della 1. 12.6.90 n. 146, per violazione commessa il Collegio, ai sensi delanteriormente al 31.12.99, terzo comma del citato art. 16, deve dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Invero è appena il caso di notarlo - il fatto che la norma (a differenza di altre previsioni di estinzione, come, per esempio, quella dell'art. 36, C. 5, della 1. n. 448 del 1998, relativa a controversie in tema di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) non accenni in modo esplicito ad una pronunzia del giudice dichiarativa dell'estinzione, prevedendo che i giudizi sono automaticamente estinti, non esclude che tale dichiarazione debba essere resa dal giudice investito del giudizio, atteso che, nella formulazione della norma, l'avverbio automaticamente vuole solo indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Alla pronunzia di estinzione consegue - nonostante la mancanza di espressa previsione in tal senso la Que caducazione dell'impugnata sentenza di merito essendo ciò coerente con la ratio dell'intera norma e, in particolare, con la previsione (del secondo comma dello stesso art. 16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999.
Per questi motivi
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000 Il Presidente Il Consiglieré estensore Фіонит шаштет Phillie ILCOLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria, 13 FEB. 2001 oggi, DI IL COLLABORATORE I A DI CANCELLERIA M D ден A , E S 0 R O S P 1 3 L U A . L 3 T T 5 O , R B A . 'A S I E N L D P L S A E 3 I T 7 D - S N I 8 G O S - P O 1 N M 1 E A I S D I E A E A D G , G O E O R T E T T L T N S I E I R S G I A E E L D R L O E D