Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
La sentenza di condanna solo generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è ostativa all'adozione della misura del sequestro conservativo.
Commentario • 1
- 1. Sequestro conservativo non va revocato con patteggiamento (Cass. 22062/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2009, n. 26105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26105 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 06/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 689
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 20498/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AR, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Venezia, emessa il 14/03/08;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Zaffalon Elio e Partesotti Luca, difensore delle parti civili: Provincia di Venezia e Comune di Venezia. Udito il difensore, Avv. Barilà Francesco e Romano Antonio Paolo, difensore di fiducia del ricorrente VA AR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza emessa il 14/03/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di VA AR avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Venezia il 15/02/08 (depositato il 19/02/08) ed avente per oggetto i beni mobili come individuati in atti ed ossia le quote sociali della Seav S.r.l.; della Ecofin S.r.l.; della Costruzione Nordest S.r.l., della Ecoin s.r.l.; della Gestrading s.r.l. e della La Fenice s.r.l., nei limiti in cuoi erano possedute dalla SEAV s.r.l.; nonché i crediti della SEAV s.r.l. iscritte nel bilancio 31/12/06, fino a concorrenza del credito vantato dalla Provincia di Venezia nella richiesta risarcitoria con esclusione delle somme richieste a titolo di danno ambientale - rigettava il gravame.
VA AR proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in particolare il ricorrente esponeva:
1. che il Tribunale di Venezia aveva disposto il sequestro conservativo de quo in violazione delle norme di cui agli artt. 316 e 317 c.p.p.;
2. che il sequestro conservativo era inerente a beni (le quote sociali) che non erano di proprietà di VA AR, bensì delle figlie di quest'ultimo, ossia LV e LA VA;
3. che parimenti era illegittimo il sequestro dei crediti di Seav descritti nel bilancio del 31/12/2006, essendo stato eseguito in violazione della procedura di cui all'art. 317 c.p.p., comma 3; artt.678, 543 e 547 c.p.c..
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nonché dell'ordinanza impositiva del sequestro conservativo.
Le parti civili Provincia di Venezia e Comune di Venezia, con memoria difensiva del 13/01/09, chiedevano l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso proposto da VA AR.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 06/05/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Venezia - all'esito di sentenza in data 07/02/08 emessa in primo grado nei confronti fra gli altri di VA AR (condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione a molteplici reati in materia di smaltimento di rifiuti) - disponeva, su richiesta della parte civile Provincia di Venezia, con ordinanza in data 15/02/08 (depositata il 19/02/08),provvedimento di sequestro preventivo, a carico di VA AR e del responsabile civile "Servizi Costieri" avente per oggetto le quote sociali della SEAV s.r.l. e di numerose altre società (come individuate in atti) nonché i crediti della S.r.l. SEAV, iscritti nel bilancio del 31/12/06, fino alla concorrenza del credito vantato dalla Provincia di Venezia nella richiesta risarcitoria, con esclusione delle somme richieste a titolo di danno ambientale. VA AR proponeva istanza di riesame davanti al Tribunale di Venezia, che, con ordinanza emessa il 14/03/08, respingeva il gravame. VA AR proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Venezia ha congruamente e rigorosamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione mediante un iter argomentativo privo di errori di diritto.
In particolare il Tribunale evidenziava:
i. che il fumus boni juris era riconducibile alla citata sentenza emessa il 07/02/08 dal Tribunale di Venezia nei confronti del VA, condannato anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ex artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti della citata parte civile;
ii. che il periculum in mora era stato ravvisato in riferimento alla sussistenza di molteplici elementi quali: a) la complessa vicenda societaria che aveva portato all'incorporazione di numerose pregresse società nell'unico soggetto societario costituito dalla SEAV s.r.l. che disponeva di un capitale sociale circoscritto a soli Euro 10.300;
b) le diverse operazioni di cessione di rami di azienda;
c) la rilevante consistenza delle pretese creditorie che ammontavano a molteplici milioni di Euro;
d) la quantificazione dei danni, anche se rimessa al giudice civile, si prefigurava di notevole entità e) la compromissione della capacità dell'imputato VA AR di produrre in futuro nuovi redditi, idonei a soddisfare le pretese creditorie;
iii. che il gestore reale e finanziatore economico delle varie società confluite nella SEAV s.r.l. era stato proprio VA AR, che era anche il reale dominus delle quote sociali intestate formalmente alle figlie VA LA e VA LV.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro conservativo dei beni come individuati in atti.
Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione relativa alla asserita violazione degli artt. 316 e 317 c.p.p.. Invero il sequestro conservativo è stato disposto ritualmente dal Tribunale di Venezia, con ordinanza del 15/02/08, ai sensi dell'art.317 c.p.p., comma 1, poiché gli atti del processo, dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado in data 07/02/08, non erano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione.
Ancora, il fatto che il Tribunale di Venezia, in sede di condanna dell'imputato VA AR al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, aveva rimesso al giudice civile la liquidazione dei danni medesimi (fatta eccezione per le provvisionali disposte con provvisoria esecuzione) non costituiva circostanza ostativa alla concessione del sequestro conservativo. Invero le pretese risarcitorie come prospettate dalle parti civili - anche se non liquidate nel loro preciso ammontare - si presentavano, già in sede di sentenza di 1 grado, di notevole rilevanza economica tale da legittimare il sequestro conservativo dei beni in questione proprio al fine di garantire la soddisfazione delle pretese creditorie all'esito della futura liquidazione dei danni in sede civile.
Peraltro, il fatto che i danni, in sede penale non sono stati ancora liquidati nel loro esatto ammontare, non impedisce, sotto il profilo giuridico e processuale, che la eventuale sentenza definitiva di condanna costituisca valido titolo esecutivo, ex artt. 320 e 650 c.p.p. e art. 686 c.p.c. ai fini della conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Parimenti, va disattesa l'ulteriore doglianza relativa all'asserita invalidità del sequestro conservativo, avente per oggetto le quote sociali della s.r.l. SEAV - in quanto dette quote erano di proprietà di VA LA e VA LV, terze estranee al procedimento penale in cui era stato disposto il sequestro medesimo - per le seguenti ragioni:
i. le predette quote costituiscono patrimonio della SEAV s.r.l., che nel frattempo era divenuta responsabile civile, in ordine alla condanna del VA al risarcimento dei danni, essendo subentrata la stessa (s.r.l. SEAV), per fusione, alla originaria s.r.l. Servizi Costieri;
ii. ai fini della norma di cui all'art. 316 c.p.p., va ribadito che nella nozione di mobile o immobile dell'imputato, non è rilevante l'intestazione formale di essi ma la disponibilità "uti dominus" da parte dell'imputato e cioè il fatto che, indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in capo a terzi, quest'ultimo (ossia l'imputato) abbia di fatto la reale titolarità dei beni medesimi Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 6^ Sent. n. 21940 del 02/04/03, rv 226043; Cass. Sez. 6^ sent. n. 27340 del 16/04/08, rv 240573; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 6365 del 20/12/2000, rv 219062.
Orbene nella fattispecie in esame il Tribunale del riesame ha evidenziato con argomentazioni esaustive e rigorose, che l'intestazione delle quote sociali a favore di VA LV e VA LA era puramente formale, poiché VA AR era stato non solo il gestore reale e concreto della SEAV S.r.l., ma anche il titolare sostanziale delle quote sociali in esame, delle quali aveva la concreta disponibilità "uti dominus".
Per quanto attiene, poi, alle censure relative all'asserito difetto di motivazione in ordine alla fittizia intestazione delle quote, si rileva che le stesse sono inammissibili poiché in violazione delle norme di cui all'art. 325 c.p.p., secondo cui il ricorso per Cassazione - in materia di misure cautelari reali e di sequestro conservativo - è consentito esclusivamente per violazione di legge. Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord.N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
In ordine alle ulteriori censure relative alla violazione dell'art.317 c.p.p., comma 3, artt. 678, 543 e 547 c.p.c. in riferimento al sequestro dei crediti della SEAV S.r.l. iscritti nel bilancio del 31/12/06, si rileva che le stesse sono inammissibili perché non pertinenti. Trattasi, invero di eccezioni attinenti, nella sostanza, non alla validità e legittimità del sequestro conservativo, ma alla modalità di esecuzione del sequestro medesimo da effettuare ex art.617 c.p.p., comma 3, nelle forme prescritte dagli artt. 678 e 679 c.p.c. per l'esecuzione del sequestro conservativo dei beni mobili e immobili. Dette censure, pertanto, vanno semmai fatte valere in sede di esecuzione del sequestro conservativo nelle forme di rito ivi previste, con conseguente inammissibilità delle stesse in sede di riesame.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da VA AR, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle costituite parti civili, Provincia di Venezia e Comune di Venezia, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009