Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN ŇOME DEL POI8 8/0 1 REPUBBLICA ITALIAN 81-88 LA CO TE ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TREZZA Presidente R.G.N. 11843/99 Dott. Vincenzo Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.18915 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IN RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS ----- 1671 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 408/98 del Tribunale di FORLI' depositata il 11/06/98 R.G.N. 1460/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Forlì, con sentenza depositata in cancelleria l'11 giugno 1998, ritenendo che la domanda proposta da RO FA, GI GO e GU AO nei confronti dell'INPS avesse ad oggetto la sussistenza del diritto di costoro di ottenere la pensione di reversibilità nella misura del 60 per cento di quella integrata al minimo, già spettante ai rispettivi danti causa, e che, quindi, si facesse questione di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, ha dichiarato l'estinzione del giudizio in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la sg.ra RO FA. L'INPS ha depositato la procura speciale al suo difensore. Motivi della decisione OU loh La ricorrente denuncia l'illegittimità della indiscriminata statuizione di estinzione e precisa che oggetto del giudizio non erano soltanto questioni rispetto alle quali potevano operare le norme di previsione di siffatta declaratoria, citate nella parte che precede, né quelle di parziale conferma, modificazione ed integrazione di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Precisa, invero, che la sua domanda giudiziale era intesa non solo ad ottenere che il trattamento pensionistico le fosse liquidato sulla più ampia base di computo imposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, cit., ma anche che le relative differenze le venissero riconosciute con decorrenza dalla data del decesso del dante causa e non, come preteso dall'INPS., con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Infine, e subordinatamente, propone questione di legittimità costituzionale delle riferite norme, in riferimento agli artt. 3, cpv., 24, 36 e 38 Cost., nella parte in cui, 3 sancendo l'estinzione dei processi aventi ad oggetto l'applicazione della citata sentenza, escludono dal calcolo del debito complessivo dell'istituto previdenziale gli interessi e la rivalutazione, sostituendo ad essi una somma una tantum, ed impongono la compensazione delle spese processuali. Il ricorso è infondato. Anche la questione della decorrenza degli incrementi pensionistici derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 è da ritenere compresa nell'ambito di operatività delle norme di previsione della riferita declaratoria officiosa di estinzione dei giudizi pendenti, poiché coinvolge il tema della determinazione delle modalità applicative del criterio di liquidazione stabilito dalla sentenza stessa al quale è, pertanto, strettamente connessa, sì da non potersi autonomamente configurare. Evanght In altre parole, mentre è corretto rilevare che la questione se nella base di computo delle pensioni indirette o di reversibilità debba comprendersi l'integrazione al minimo che sarebbe spettata al titolare della pensione diretta non può confondersi con quella concernente il momento al quale debbano risalire gli effetti di tale eventuale ricomprensione, non può non osservarsi che la prima ha carattere di pregiudizialità rispetto alla seconda, questa non potendo porsi se non dopo avere accertato la positiva soluzione di quella: donde la conseguenza ineluttabile che, divenuto impossibile un accertamento siffatto, per effetto dell'imposta estinzione del processo relativamente alla questione pregiudiziale, nella relativa declaratoria risulta necessariamente assorbita la questione pregiudicata. Correttamente, pertanto, è stata nel caso di specie dichiarata l'estinzione del processo, in applicazione della suddetta normativa speciale, senza esclusione della esposta questione di decorrenza degli incrementi pensionistici costituenti oggetto del capo principale di domanda. 4 Quanto alle questioni di costituzionalità, la Corte rileva (ribadendo quanto già deciso, relativamente ad identiche questioni, con sentenza 2 gennaio 2001, n. 29) come non sia possibile dubitare della loro infondatezza manifesta, atteso che le norme denunciate hanno superato lo scrutinio di legittimità, in relazione agli stessi parametri invocati dalla ricorrente, giusta la sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 310. Il ricorso va, quindi, rigettato, ribadendosi anche per il giudizio di legittimità in materia di estinzione speciale di cui alla ripetuta normativa, la pronuncia di compensazione delle spese da quest'ultima stabilito (v. Cass. 13 dicembre 1999, n. 13979 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 9 aprile 2001 IL PRESIDENTE Vincenzo Tresse IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Skue Laught colleris I D A 6610.2001 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R 1. CANCE RE O : A A B ' N S I L I L D P 3 S E 7 A I - D T N I S S G P O O N P P E A M S I P D I O E A A , O D O O R E R T P T T T I S N I A R E I G S L E D E L R E O D 5