Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 6043/98 UD. 17.10.2000 02225/0 1 REPUBBLICA ITA LI POLO ITALIA IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Prou 4608 Dott. Gaetano GAROFALO Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep. 707 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Richiesta copia studio Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere IL SOLE 24 ORE Sig.. I. dal 600060x per diritti ha pronunciato la seguente # 15 FEB 2001 SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 6043/98 proposto Oggetto: Trasferimento proprietà immobiliare. da SOGESI - SOCIETA' GENERALE SVILUPPO INDUSTRIALE - S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Ammini- strazione Giampaolo Badesso, quale incorporante la COSTRU- ZIONI MARGHERITA S.r.l., nonché in proprio MARIO BASSO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Angiolillo che unitamente all'Avv. Sergio Camerino li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso, RICORRENTI 11661/00 1 contro こ TREVISANSTAMPA di IS GI e IG s.n.c., in persona dell'Amministratore GI IS, elettivamente do- miciliata in Roma, Via del Viminale n. 43, presso lo studio dell' Avv. Fabio Lorenzoni che unitamente all'Avv. Sandro Trevisa- nato la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso, CONTRORICORRENTE e
contro
DITTA V.S. di SE ER. INTIMATO CON INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO, CANCELLERIA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1149/97 del 04.03.1997 / 30.07.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. CANCELLERIA Sentiti gli Avv.ti Giuseppe Angiolillo e Fabio Lorenzoni. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Marco CG06878 Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 28.01.1988, la ISstampa di Tre- visan GI e IG s.n.c. (in seguito solo ISstampa) con- veniva in giudizio davanti al Tribunale di Treviso la Costruzio- ni IT s.r.l. e la Prefabbricati BA Cav. Angelo di PI IO BA & C. s.n.c. (in seguito solo Prefabbricati BA) 2 ed esponeva di aver concluso in data 11.02.1985 un prelimi- nare di compravendita con il quale si impegnava ad acquistare e la IO IT a vendere un terreno con sovra- stante fabbricato, da costruirsi, per il prezzo di £ 220.000.000; di avere successivamente in data 1.10.1985 concordato con la IO IT, per esigenze fiscali di questa, lo scor- poro di alcune opere, alla cui realizzazione avrebbe formal- mente provveduto la Prefabbricati BA per il prezzo di £. 70.000.000, con conseguente riduzione del prezzo originario a £. 150.000.000; di avere avuto in consegna l'immobile con notevole ritardo e con numerosi difetti, come riscontrato con accertamento tecnico preventivo;
di avere ricevuto dalla Mar- gherita IO in data 17.12.1987 diffida ad adempiere con richiesta di pagamento, non solo del residuo prezzo di £. 70.000.000, ma anche di ulteriori somme non dovute, per cui il contratto definitivo non era stato concluso. Su tali premesse, la ISstampa, dichiarandosi pronta a versare il residuo prezzo di £. 70.000.000 a condizione che ve- nissero ultimati i lavori ed eliminati i vizi, chiedeva che venis- M se ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia il trasferimento del bene dalla IT IO ad essa attrice, e che, previa declaratoria di simulazione del contratto in data 1.10.1985, per essere stato concluso solamente per 3 esigenze fiscali della IO IT, questa venisse condannata ad ultimare il capannone e ad eliminare i difetti. Costituitasi, la IO IT deduceva che la dif- fida ad adempiere del 17.12.1987 era stato l'estremo tentativo per ottenere il pagamento del residuo prezzo dall'attrice in ri- tardo di due anni nell'adempimento; che, dato l'esito negativo davanti al notaio, aveva concluso un contratto preliminare di compravendita del compendio immobiliare in questione con la ditta V.S. di TO AL;
che i pretesi difetti non inte- ressavano i lavori da lei eseguiti;
che la domanda formulata dall'attrice non era inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 2932 c.c.. Pertanto la IO IT concludeva per il ri- getto di tutte le domande proposte dall'attrice, e, in via ricon- venzionale, chiedeva che venisse dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita per inadempimento della pro- missaria acquirente e che venisse riconosciuto il suo diritto di trattenere le somme già incassate a titolo di penale. La causa veniva riunita a quella promossa pure dalla Trevi- sanstampa contro la IO IT, i relativi ammi- nistratori BA AR e ZO TO, e la ditta V.S. di Se- menzato AL diretta ad ottenere la convalida del sequestro giudiziario del capannone e del sequestro conservativo sino alla concorrenza di £. 200.000.000 sui beni della convenuta e dei suoi amministratori, come da provvedimento presidenziale 4 in data 22.2.1988, nonché la simulazione del contratto di compravendita stipulato in data 12.1.1988 tra la Costruzione IT e la ditta V.S. di TO AL, avente ad og- getto il compendio immobiliare in questione, con condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni. Si costituivano tutti i convenuti i quali chiedevano il rigetto delle domande;
la IO IT e i relativi ammini- stratori chiedevano anche la condanna della ISstampa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Il Tribunale, riuniti i giudizi, ritenuto che la domanda della ISstampa di trasferimento dell'immobile non era acco- glibile per la sua formulazione errata e per l'offerta del prezzo condizionata;
che non era stata data la prova della simulazio- ne della convenzione in data 1.10.1985 né dei difetti dell'opera e della loro imputabilità alla IO IT;
che non poteva essere validamente eccepito un inadempimento della stessa per giustificare il mancato pagamento del prezzo, in ogni caso non legittimato per mancanza di proporzionalità tra l'entità della somma non corrisposta e la marginale consisten- za delle pretese inadempienze della promittente venditrice;
di- chiarava risolto per inadempimento della ISstampa il contratto preliminare di compravendita dell' 11.2.1985, con conseguente diritto della IO IT di trattenere 5 a titolo di penale le somme già incassate e condannava l'attri- ce a rifondere ai convenuti le spese di giudizio. La ISstampa proponeva appello e nel relativo giudizio si costituivano la IO IT, AR BA, Gil- berto ZO e la SO s.p.a. (già Prefabbricati BA), spie- gando i primi tre appello incidentale diretto ad ottenere la condanna della ISstampa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Con sentenza n. 1149/97 del 04.03.1997 / 30.07.1997, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell' ap- pello principale della ISstampa e in parziale riforma della decisione del Tribunale, respingeva la domanda proposta dalla IO IT di risoluzione del contratto pre- liminare di compravendita dell' 11.2.1985; dichiarava trasfe- rita dalla IO IT alla ISstampa la pro- prietà del terreno con sovrastante capannone;
condizionava il trasferimento al pagamento da parte della ISstampa alla IO IT della somma di £. 70.000.000, quale residuo prezzo, con gli interessi in misura legale dal 4.3.1997 R al saldo;
ordinava al Conservatore dei RR.II. di Venezia la tra- scrizione della sentenza, una volta avveratasi la condizione;
convalidava il sequestro giudiziario degli immobili, autorizzato dal Presidente del Tribunale di Treviso con decreto in data 6 22.2.1988; respingeva l'appello incidentale e provvedeva al re- golamento delle spese. Premesso che si trattava di un contratto preliminare di compravendita, senza previsione di un termine essenziale d' adempimento, osservava la Corte veneta che la ISstam- pa, quale promissaria acquirente, aveva corrisposto alla pro- mittente venditrice acconti per £. 80.000.000 e che il compen- dio immobiliare le era stato consegnato nella primavera del 1986. Non risultava provato che la IO IT prima della diffida del 17.12.1997 avesse chiesto alla Trevi- sanstampa di prestarsi per la stipulazione del contratto defi- nitivo di compravendita (ovvero di corrispondere il saldo del 3 prezzo, peraltro da effettuarsi, secondo il contratto, in tale oc- casione). Pertanto l'indicata diffida, non proceduta da costitu- zione in mora, non aveva prodotto la risoluzione del contratto preliminare, a norma dell'art. 1454 c.c., non solo perché la promittente acquirente non poteva ritenersi inadempiente, ma soprattutto perché con la stessa veniva chiesto, per stipulare il rogito notarile, oltre al pagamento del residuo prezzo pattuito, anche quello di altre somme che, non essendo previste dal contratto, non erano dovute. Aggiungeva la Corte d'appello che la IO IT anche il 12.1.1988, davanti al notaio, aveva reiterato tali ri- chieste, rifiutandosi di stipulare il contratto definitivo se non fossero state soddisfatte;
e nello stesso giorno si era anche ob- bligata ad alienare a terzi (ditta V.S. di TO AL) il compendio immobiliare, rendendosi così gravemente inadem- piente rispetto alla principale obbligazione assunta con il contratto 11.2.1985. Riteneva la Corte d'appello che la Costru- zioni IT, volendo vendere il compendio immobiliare ad altri per un prezzo maggiore, non aveva alcuna intenzione di concludere la compravendita con la ISstampa. Inoltre la promittente venditrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva nemmeno provato che, nella riunione avanti al no- taio, la promittente acquirente si era rifiutata di saldare il prezzo e di stipulare il contratto definitivo, se non le fosse stata garantita l'eliminazione dei pretesi vizi, e, quindi, non aveva dimostrato l'inadempimento contestato alla controparte, in considerazione del quale il Tribunale aveva dichiarato ri- solto il contratto 11.2.1985. Conseguentemente la domanda della IO IT di risoluzione del predetto con- tratto andava rigettata. Osservava poi la Corte di merito che la ISstampa, con la sua domanda, anche se non correttamente formulata, aveva chiesto, ex art. 2932 c.c., che venisse data esecuzione specifi- ca al contratto preliminare di compravendita 11.2.1985; e in tal senso era stata intesa anche dalla IO IT, dato il tenore delle sue contestazioni. Tale domanda andava 8 accolta perché la ISstampa aveva effettuato una valida offerta del saldo del prezzo, non avendo più condizionato, co- me invece aveva fatto in primo grado, il relativo pagamento all' eliminazione dei pretesi vizi. Il trasferimento del compendio immobiliare andava condizionato al pagamento della somma di £. 70.000.000, con gli interessi in misura legale a decorrere dalla data della sentenza costitutiva, dato che il saldo del prezzo, in base al preliminare, avrebbe dovuto avvenire alla stipulazione del contratto definitivo. In merito ai sequestri, riteneva la Corte d'appello che quello giudiziario doveva essere convalidato, perché autorizzato in presenza dei relativi presupposti, data la controversia sul di- ritto della ISstampa ad acquisire la proprietà del com- pendio immobiliare e la conseguente opportunità della relativa custodia;
mentre il sequestro conservativo non poteva essere convalidato, essendo insussistente il diritto al risarcimento dei danni a tutela del quale la misura cautelare era stata chiesta. Infine la Corte veneta riteneva infondato l'appello inciden- tale, in quanto la IO IT nessuna prova aveva dato del costo della fideiussione bancaria e, quindi, dell' am- montare del dedotto danno. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la SO s.p.a., quale incorporante la IO IT, e AR BA deducendo cinque motivi di annullamento, illu- strati da memoria. La ISstampa ha resistito con controricorso, deluci- dato da memoria. All'udienza del 5.4.1999 questa Corte ha disposto l' integra- zione del contraddittorio, regolarmente effettuato, nei con- fronti della ditta V.S. di TO AL, che non si è co- stituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Primo mezzo. Violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Domanda nuova in appello. Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deducono i ricorrenti che la Corte d'appello, pur ricono- scendo le "carenze” della domanda proposta dalla IS- stampa per ottenere l'applicazione dell'art. 2932 c.c. al con- tratto preliminare, erroneamente avrebbe ritenuto che esse erano superabili mediante l'interpretazione della domanda, in relazione alla norma invocata. In realtà il petitum di primo grado era diverso da quello di secondo grado e ciò perché, mentre in prime cure la ISstampa aveva chiesto al Tri- bunale “ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia il trasferimento di detto bene", cioè del compendio immobiliare, dalla IO IT alla ISstam- pa, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in appello, invece, aveva chiesto 10 “emettersi sentenza che produca gli effetti del contratto preli- minare stipulato tra l'appellante e la s.r.l. C. IT ed avente ad oggetto il bene sopra indicato e conseguentemente ordinarsi al Conservatore dei Registri immobiliari di Venezia il trasferimento di detto bene dalla s.r.l. C. IT alla s.n.c. ISstampa ai sensi dell'art. 2932 c.c.", nonché “Condan- narsi la s.r.l. IO IT a eliminare i vizi e ulti- mare i lavori del capannone per cui è causa a regola d'arte". In conclusione, affermano i ricorrenti, la ISstampa avrebbe proposto in appello due domande nuove, introducen- do la istanza di pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., che non aveva proposto in primo grado, e, inoltre, proponendo una autonoma azione di esatto adempimento a fronte della do- manda condizionata (peraltro inammissibile perché rivolta ad ottenere un ordine diretto al Conservatore di trascrivere il contratto di trasferimento della proprietà) all'eliminazione dei vizi. La Corte d'appello, statuendo su tali domande, avrebbe quindi violato l'art. 112 c.p.c., sulla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché l'art. 345 c.p.c. relativo al divieto di proporre nuove domande in appello. Il mezzo è infondato. A prescindere che irritualmente in memoria viene proposto un motivo del tutto nuovo (quello relativo alla violazione dell' art. 342 c.p.c. per non aver la ISstampa proposto uno 11 specifico motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso relativamente al capo di rigetto della domanda di sen- tenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), il che è inammissibile poi- ché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la memo- ria di cui all'art. 378 c.p.c. ha solo la finalità di chiarire le ra- gioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e non può, quindi, essere utilizzata per introdurre nuove censure ov- vero sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d' uffi- cio (Cfr. ex plurimis: Sez. Un. 19.5.1997 n. 4445; Cass. 5.3. 1996 n. 1699), va osservato che spetta esclusivamente al giu- dice di merito individuare esattamente il contenuto della do- manda giudiziale identificando la causa petendi e il petitum della stessa, purché della qualificazione giuridica attribuita all'azione proposta dia congrua e adeguata motivazione (v. fra le tante: Cass. 10.2.2000 n. 1461; 28.1.2000 n. 961) Tutto ciò è avvenuto nella fattispecie avendo la Corte di- strettuale spiegato le ragioni per le quali, nonostante l'errore in cui era incorsa la ISstampa nel determinare il petitum (richiesta che il trasferimento del bene venisse effettuato dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia), ha ritenuto di poter qualificare la domanda come azione diretta ad ottene- re l'esecuzione specifica del preliminare 11.2.1985, proposta quindi ai sensi dell'art. 2932 c.c. (specificamente richiamato), 12 e diretta alla emanazione di una sentenza costitutiva che so- stituisse il contratto definitivo non concluso. Correttamente, poi, l'impugnata sentenza, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.
8.9.1996 n. 7352; 30.1.1995 n. 1077), ha affermato che l'offerta della prestazione corrispettiva cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un preliminare di vendita immobiliare, costituendo una semplice condizione dell'azione, è sufficiente che sussista al momento della decisione, per cui può essere effettuata in tutto il corso del giudizio, ed anche in appello. Secondo mezzo. Omessa pronuncia: violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Rilevano i ricorrenti che la Corte d'appello non ha preso in esame la domanda (formulata con la conclusione n. 2 dell'atto d'appello della ISstampa) volta a chiedere che fosse pre- ventivamente accertata la simulazione del contratto prelimina- re di vendita dell'immobile stipulato il 12.1.1988 tra la Costru- zioni IT e la ditta V.S. di TO AL e che in subordine ne fosse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., quanto meno nei suoi confronti, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la relativa trascrizione effettuata il 14.01.1988 e, quindi, prima della notifica della citazione introduttiva del giudizio d'appello. 13 Il mezzo non può trovare adito perché la domanda di simu- lazione del contratto preliminare 12.1.1988, intercorso tra la IO IT e la ditta V.S. di TO AL, è stata proposta in primo grado dalla ISstampa e soltanto quest'ultima ne ha fatto oggetto di specifico motivo di grava- me;
per cui i ricorrenti, che tale domanda non hanno proposto né in primo né in secondo grado, non sono legittimati a dolersi di un suo (eventuale) omesso esame da parte della Corte ve- neta. Terzo mezzo. Violazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe deciso la causa senza valutare comparativamente il comportamento delle parti alla stregua dell'art. 1460 c.p.c., ai fini della pro- nuncia di risoluzione giudiziale del contratto per colpa dell' una o dell'altra parte. Ed erroneamente avrebbe escluso l' ina- dempimento della ISstampa, senza considerare l'ingiu- stificato rifiuto della stessa ad adempiere, nonostante fosse già da molti anni nel possesso dell'immobile, tenuto anche conto dell'entità del saldo dovuto (circa la metà del prezzo pattuito) nell'economia del contratto. Il mezzo non ha pregio avendo la Corte d'appello esaminato comparativamente il comportamento delle parti in base all'art. 1460 c.c. e valutato esattamente l'intera vicenda, allorché ha 14 escluso l'inadempimento della ISstampa osservando che questa aveva sempre manifestato la propria volontà di stipula- re il contratto definitivo offrendo il versamento del saldo del prezzo di £. 70.000.000, sia pure subordinato in un primo momento alla condizione dell' eliminazione dei vizi dell' immo- bile, ma poi senza più alcuna condizione. La Corte d'appello ha pure rilevato come prima della diffida del 17.12.1997 la IO IT non aveva mai chiesto alla IS- stampa di presentarsi davanti al notaio per la stipula del con- tratto definitivo, ovvero di corrispondere il saldo del prezzo, pe- raltro da effettuarsi in tale occasione, e come tale diffida non poteva ritenersi idonea a determinare la risoluzione del con- tratto preliminare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., perché con essa oltre al pagamento del saldo del prezzo venivano richieste an- che altre somme non previste in contratto e quindi non dovu- te. La Corte di merito ha anche valutato il comportamento delle parti davanti al notaio il 12.1.1988 allorché ha osservato, da un lato, che la IO IT in tale sede aveva reite- rato la richiesta di somme non dovute per contratto e in quello stesso giorno aveva stipulato preliminare di vendita dell' im- mobile in favore della ditta V.S. di TO AL, venendo così meno all'obbligazione principale assunta con il contratto dell'11.2.1985; e dall'altro lato che non risultava che la Trevi- 15 sanstampa si fosse rifiutata di saldare il prezzo e di stipulare il contratto definitivo, qualora non fossero stati eliminati i vizi dell'immobile. Per cui correttamente la Corte d' appello, una volta escluso l'inadempimento della ISstampa, ha ri- gettato la domanda di risoluzione del contratto 11.2.1985 pro- posta dalla IO IT. L'impugnata sentenza ha, quindi, rispettato il principio, co- stantemente ribadito da questa Corte, che ai fini della risolu- zione per inadempimento dei contratti con prestazioni corri- spettive, il giudice per stabilire la sussistenza dell'inadempi- mento determinante a carico di uno dei contraenti, deve pro- cedere ad una valutazione unitaria comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare gli inadempimenti re- ciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo. Per il resto è sufficiente ricordare che il suddetto accerta- mento, in quanto fondato sulla valutazione di fatti e delle pro- ve, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. ex plurimis: Cass.
3.2.2000 n. 1168; 9.7.1999 n. 7206). Quarto mezzo. Omessa pronuncia sulla domanda di risar- cimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e 16 sulla domanda di rifusione delle spese legali. Violazione dell' art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che la condanna della ISstam- pa al risarcimento del danno per responsabilità aggravata era stata richiesta non solo dalla IO IT ma an- che da AR BA e TO ZO, i quali illegittimamente avevano subito un duplice sequestro. La Corte d'appello ha considerato solo la posizione della Costruzione IT e non anche quella degli amministratori BA e ZO, che non sono stati neppure menzionati nella motivazione della senten- za. Inoltre essi avevano diritto alla rifusione delle spese di en- trambi i gradi di giudizio in quanto le domande proposte nei loro confronti erano state rigettate, ma sul punto non vi è stata alcuna pronuncia da parte della Corte d'appello, che er- roneamente ha ritenuto che il costo della fideiussione banca- ria non era stato dai predetti documentato. Il mezzo non ha pregio perché l'impugnata sentenza, come chiaramente risulta dal n. 2) del dispositivo, ha rigettato “1” A appello incidentale" proposto dalla IO IT e dai suoi amministratori BA e ZO, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva ritenuto che nessuna responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. era configurabile a carico della ISstampa in ordine ai ri- chiesti sequestri poiché sussistevano i presupposti sia del se- 17 questro giudiziario, data la controversia in atto sul diritto della ISstampa ad acquisire la proprietà del compendio im- mobiliare, con conseguente opportunità della relativa custo- dia, sia del sequestro conservativo, dato il comportamento della IO IT e dei suoi amministratori, certa- mente non completamente estranei alle vicende contrattuali, che avevano tentato di alienare a terzi un bene già promesso in vendita. E' evidente che, rigettando l'appello incidentale, la Corte ve- neta ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta dalla IO IT e dai suoi amministratori BA e ZO, per cui di certo non si può parlare di omessa pronuncia solo perché nella parte motiva della sentenza i suddetti BA e ZO non sono stati menzionati. L'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte veneta nel ritenere non documentato il costo della fideiussione bancaria non è emendabile in questa sede, essendo suscettibile di di- verso rimedio (revocazione). E' poi da escludere che la Corte veneta abbia omesso di pronunciarsi sulla istanza di rifusione delle spese proposta da BA e ZO, atteso che, come chiaramente risulta a pagina 16 della sentenza impugnata, ha statuito che “l'esito comples- sivo della controversia e le posizioni assunte dalle parti nel 18 processo giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi tra le parti costituitesi anche nel pre- sente” giudizio. E' infatti indubbio che, così statuendo, la Corte veneta ha anche pronunciato sulla istanza di rifusione delle spese proposta da BA e ZO. Quinto mezzo. Violazione dell'art. 1282 c.c., in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c. Sostengono i ricorrenti che, quand'anche la pronuncia di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita fosse esatta, dovrebbe comunque essere san- cito l'obbligo della ISstampa di pagare gli interessi legali sul saldo del prezzo dalla data dello stesso saldo prezzo e degli interessi medesimi, e non già dalla data della sentenza (4.3.1997). Il mezzo non può trovare consenso poiché è stato proprio in applicazione della norma contenuta nell'art. 1282 c.c. che la Corte d'appello ha disposto la decorrenza della corresponsione degli interessi dalla data della pronuncia della sentenza co- stitutiva. Ed, invero, in tema di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, il promissario compratore che abbia già in precedenza conseguito la traditio del bene, qualora non risulti inadempiente e il saldo del prezzo sia stato convenuto dovuto in sede di stipula del definitivo, è tenuto a corrisponde- 19 re gli interessi sul prezzo dalla data in cui venga disposta tale esecuzione con sentenza resa a norma dell'art. 2932 c.c., se risulti accertato l'inadempimento del promittente venditore, che con il suo comportamento ha reso impossibile la stipula del definitivo davanti al notaio (Cass. 28.8.1998 n. 8556; 28.3. 1998 n. 3300; 10.11.1989 n. 4775). In base alla considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrenti in solido al pagamento in favore della ISstampa delle spese del giudizio di cassazione, liqui- M OT 250.000 date come in dispositivo. 100000
P. Q. M.
TOT. 350000 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 623.200 , oltre £.
9.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 17 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSOREAmbris Eliank IL PRESIDENTE Gea r Dali Ambuino IL CANCELLERE C1 Francesco Catania UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 ate 82.76 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN. 2008. Roma 15 FEB. 2001 al n. 2416 Serie 4ROW vers Registrato in data. IL CANCELLIER C ind CENSOTTANTA/76 Franceply p. H Dirigente Area Servial (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile in Atti Giudiziar 200 20