Sentenza 4 maggio 1998
Massime • 1
L'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 rientra fra le circostanze relative al ravvedimento operoso del reo e pertanto partecipa della disciplina comune dettata dall'art. 62, n. 6 c.p., il quale esprime un principio generale quanto al termine utile perché la collaborazione prestata sia rilevante ai fini della diminuzione della pena. Pertanto, se il ravvedimento in parola può verificarsi anche a distanza temporale molto lontana dal reato, è necessario, affinché abbia effetto ai fini della diminuzione della pena, che esso intervenga anteriormente al processo (Nella specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito, che avevano negato la rilevanza del ravvedimento intervenuto durante il giudizio di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1998, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica dott. Giovanni Tranfo Presidente del 4.5.1998
" Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
" Giovanni De Roberto " N. 665
" Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
" Antonio Stefano Agrò " N. 27806/97
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NN LA avverso la sentenza 7 marzo 1997 della Corte d'Appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere A.S.Agrò. Udito il P.G. dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la LA l'avv. Bonaduce.
Ritenuto in fatto
1. NN LA ricorre avverso la sentenza 7 marzo 1997 della Corte d'Appello di Roma che ha affermato la sua responsabilità nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, dovutagli per la sua attiva collaborazione,
dimostrata dalla richiesta in tal senso avanzata anche dal P.M. nella requisitoria del giudizio di impugnazione.
2. In prossimità dell'udienza la LA ha presentato dei motivi aggiunti in cui, a sostegno della censura dedotta, osserva che, una volta invocata l'attenuante della collaborazione, era compito del giudice dell'impugnazione accertarne l'esistenza, anche aldilà delle acquisizioni processuali esistenti agli atti, poiché tale collaborazione era stata prestata attraverso spontanee dichiarazioni, rese al p.m. nelle more tra il giudizio di primo grado e quello d'appello, e poiché la parte era nell'impossibilità di produrre i relativi atti, coperti dalla riservatezza connessa alle indagini.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
L'attenuante di cui al comma 7 dell'art.73 d.P.R. n.309 del 1990 rientra nella categoria delle circostanze relative al ravvedimento operoso del reo e pertanto partecipa alla disciplina comune dettata dal codice penale all'art.62 n.6, il quale esprime un principio generale quanto al termine utile perché la collaborazione prestata sia rilevante ai fini della diminuzione della pena.
Occorre infatti considerare che quella della collaborazione è circostanza di natura strutturalmente estrinseca che non inerisce ne' all'esecuzione ne' alla consumazione del fatto criminoso (e che anzi, nella specie, può anche non riguardare lo specifico reato addebitato al soggetto, per riferirsi genericamente al fenomeno del traffico della droga).
In questo modo il ravvedimento in parola può verificarsi anche a distanza temporale molto lontana dal reato, sicché è comunque necessario che sia fissato un termine entro cui il suo manifestarsi abbia rilievo ai fini dell'applicazione della legge penale. E che tale termine debba essere anteriore al giudizio discende logicamente. della stessa natura della funzione del giudice penale, il quale di norma è chiamato a decidere su eventi già realizzati e non ad intervenire su situazioni in fieri.
Con la conseguenza che è onere del legislatore, ove voglia per singoli reati stabilire un periodo di rilevanza diverso del ravvedimento, prolungandolo se del caso fino al passaggio in giudicato della decisione o addirittura alla fase di esecuzione della pena, quello di manifestare espressamente la sua volontà, dovendo altrimenti il giudicante attenersi alla regola generale dell'irrilevanza dei fatti che siano avvenuti dopo l'apertura del dibattimento.
E poiché il comma 7 dell'art.73 del d.P.R. n.309 nulla dice circa il tempo di in cui il soggetto deve adoperarsi ai fini ivi descritti va ritenuto che tale attività debba essersi svolta anteriormente al giudizio e non certo nella fase d'appello come invece si pretende nel ricorso, alla reiezione del quale segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998