Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1998, n. 6213
CASS
Sentenza 4 maggio 1998

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L'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 rientra fra le circostanze relative al ravvedimento operoso del reo e pertanto partecipa della disciplina comune dettata dall'art. 62, n. 6 c.p., il quale esprime un principio generale quanto al termine utile perché la collaborazione prestata sia rilevante ai fini della diminuzione della pena. Pertanto, se il ravvedimento in parola può verificarsi anche a distanza temporale molto lontana dal reato, è necessario, affinché abbia effetto ai fini della diminuzione della pena, che esso intervenga anteriormente al processo (Nella specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito, che avevano negato la rilevanza del ravvedimento intervenuto durante il giudizio di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1998, n. 6213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6213
    Data del deposito : 4 maggio 1998

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