Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, possono consentire l'applicazione dell'attenuante della collaborazione prevista dall'articolo 73, settimo comma, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 anche le confessioni e le chiamate in correità avvenute nel corso del dibattimento, purché siano idonee ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici.
Commentari • 2
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
- 2. Concussione: sulla condotta di abuso costrittivo commessa dall’incaricato di pubblico servizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la condotta di abuso costrittivo commessa dall'incaricato di pubblico servizio prima dell'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190 non integra il reato neanche a seguito della modifica dell' art. 317 c.p. ad opera dell' art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha reinserito tale figura nel novero dei soggetti attivi, in quanto ciò comporterebbe una violazione dei principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo (Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2019 , n. 4110). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2000, n. 11959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11959 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 29/09/2000
1. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO COLAIANNI - Consigliere - N. 1370
3. Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 51380/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) EL VE NI, nato [...]
2) ZZ MA EM, nata [...]
3) AM VI, nato [...]
4) AN TT, nato [...]
5) RI LV, nato [...]
6) GR NZ, nata [...]
7) AT PP, nato [...]
8) AL NC, nato [...]
9) RI AN, nata [...]
Avverso la sentenza emessa in data 31.5.1999 dalla Corte di appello di Roma, che, in parziale modifica della sentenza emessa in data 19.1.1998 dal Tribunale di Roma, ha ridotto la pena alla ZZ per il delitto sub F), applicata la diminuzione ex art. 442 cpp, determinandola in anni 5 di reclusione e lire 50 milioni di multa, ha assolto il AL dal delitto del capo A), eliminando la relativa pena, ed ha determinato quella per il residuo reato sub E) in anni 8 di reclusione e lire 80 milioni di multa, ha ridotto la pena per la RI in anni 7 di reclusione e lire 70 milioni di multa, ha rideterminato la pena per il AM per il reati sub B), C), D), F) (riqualificato il delitto sub B) in quello di tentata importazione di kg. 3,020 di cocaina) in anni 13 e mesi 10 di reclusione;
ha poi confermato la sentenza di primo grado nei confronti di EL VE, AT ed ha infine dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal AN, ordinando, nei suoi confronti la esecuzione della sentenza impugnata
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Nicola Colaianni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Wladimiro Di Nunzio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi,
uditi i difensori avvocati PP GIzi per ZZ NC ES e Mauro Ruffini per AN
ET OT per AT e RI
AL AR per RI e AL
NI ZZ per AM e GR
IO IN e GI AN MI per EL VE Osserva:
A) FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe riportata, ha condannato i ricorrenti alle pene sopra rispettivamente indicate con riferimento ai seguenti reati:
capo A art. 74 commi 1, 2, 3 TU 309/90, in Roma ed altrove da 1994 all'ottobre 1995;
capo B artt. 56 110 cp - 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 TU 309/90 (così riqualificata la originaria imputazione) per tentativo di importazione dalla Bolivia di Kg 3,090 di cocaina, in Roma ed altrove, novembre 1994;
capo C artt. 110 cp - 73 comma 1 e 6, 80 comma 2 TU 309/90, per importazione dal Venezuela di Kg 2,65754 di cocaina, in Roma ed altrove.
capo D artt. 110 - cp 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 TU 309/90, per importazione dal Venezuela di Kg 3,08204 di cocaina, in Roma ed altrove 17.3.1995
capo E artt. 110 cp - 73 commi 1 e 6, 80 camma 2 TU 309/90 per importazione dal Venezuela di Kg 1,990 di cocaina, in Roma ed altrove 22.4.1995
capo F artt. 110 cp - 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 TU 309/90 per importazione dalla Bolivia di Kg 3,284 di cocaina, in Roma ed altrove 15.5.1995
La Corte territoriale, come premesso, ha anche dichiarato inammissibile l'appello proposto dal AN.
Ricorrono gli imputati, direttamente e/o tramite i difensori. ZZ M. EM, chiamata a rispondere del delitto di cui al capo F, (tramite il difensore) deduce violazione dell'art. 129 cpp in relazione all'art. 606 lettere b) ed e) stesso codice. Si sostiene che è pur vero che in secondo grado, la ricorrente ha concordato, ex art. 599 cpp riduzione di pena, rinunciando agli altri motivi di gravame;
ciò tuttavia non esimeva il giudice dall'obbligo di affrontare il problema relativo alla effettiva sussistenza dei presupposti che obbligano alla pronuncia ex art. 129 codice di rito. Si tratta invero di normativa di portata generale che deve trovare applicazione in ogni stato e grado del procedimento. Nel caso di specie, il rinvenimento nel bagaglio della ZZ di un certo quantitativo di stupefacente ed il fatto che la stessa, su richiesta del AM, avesse procurato la presenza in aeroporto di terza persona, tale Massitti, costituiscono circostanze destituite di valore probatorio, in quanto l'imputato, come la stessa sentenza riconosce, era sostanzialmente estranea all'organizzazione e succube del AM. La ricorrente chiede l'annullamento della pronuncia di appello.
AN TT, chiamato a rispondere dei delitti di cui ai capi A), C), D), E), (personalmente e tramite i difensori avv.ti Ruffini e ES) deduce violazione degli artt. 125, 129, 648, in relazione all'art. 606 lettere e) e c) cpp. Rileva il ricorrente che la Corte di merito ha dichiarato inammissibile il gravame per la sua tardività. In realtà, i giudici avrebbero comunque dovuto pronunziarsi, anche con riferimento al AN, in ordine alla sussistenza del delitto associativo. Ciò in ragione del prevedibile effetto estensivo che non poteva non scaturire da una pronunzia su di un punto che riguardava più imputati. In altre parole, il giudice di secondo grado, pur dichiarata la inammissibilità del gravame, non avrebbe potuto omettere di procedere ad un'analisi in ordine alla sussistenza del fatto ed all'eventuale ruolo "giocato" dal AN. Ciò in quanto la struttura della societas sceleris è "autonoma rispetto ai gravami", con la conseguenza che è sempre dovuta, da parte del giudice, una pronunzia sulla sussistenza del reato associativo e sull'apporto, materiale e psicologico, che alla struttura criminosa è stato fornito dai singoli imputati. I giudici, per altro, ai sensi dell'art. 129 cpp, erano comunque tenuti ad una pronuncia in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo A) Osserva inoltre il ricorrente che avendo, la Corte territoriale dichiarato la nullità degli atti del giudizio di primo grado, per quanto attiene alla posizione del coimputato Di IN GI, avrebbe dovuto, in realtà, essere dichiarata la nullità dell'intero dibattimento di primo grado, in quanto il Di IN, nel corso dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado, aveva reso dichiarazioni che avevano inciso sulle posizione di numerosi altri coimputati
EL VE NI, chiamato a rispondere dei delitti di cui ai capi A) e B), (tramite i difensori avv.ti IO IN e GI AN MI) deduce:
1) erronea applicazione dell'art. 74 TU 309/90 con riferimento all'art. 606 lettera b) cpp e degli artt. 192 e 546 cpp in relazione all'art. 606 lettera e) stesso codice. La Corte di appello, infatti, quali elementi dimostrativi della esistenza della associazione indica la reiterazione dei comportamenti penalmente censurabili e la durata della attività delittuosa. Ma, sotto il profilo soggettivo, gli stessi giudici di secondo grado richiedono la partecipazione, stabile e permanente, alla vita del sodalizio malavitoso ed alla realizzazione di un programma comune. Senonché al EL VE è contestato il solo reato di tentata importazione di cocaina e non ricorrono dunque i requisiti che quegli stessi giudici hanno indicato come essenziali perché possa essere affermata la partecipazione del ricorrente alla ipotizzata societas sceleris. Sul punto, la Corte territoriale ha sostenuto che, in caso di accertata partecipazione ad un solo episodio criminoso, non per questo, automaticamente, deve essere escluso l'inserimento dell'agente nella struttura delinquenziale cui l'episodio è riferibile, occorrendo, perché si giunga e tale conclusione, che l'episodio accertato abbia pure carattere di occasionalità. Sul punto, in realtà, la giurisprudenza di legittimità fornisce una diversa chiave interpretativa, sostenendo che, in caso di partecipazione dell'imputato ad un solo episodio criminoso, l'accertamento volto a verificare la ipotesi dell'inserimento del soggetto nella associazione criminale cui il predetto reato-fine è riferibile, deve essere particolarmente rigoroso;
vale a dire che, in assenza di altri elementi, non è consentito dedurre l'inserimento del soggetto nella associazione criminosa sulla base di un solo episodio. Per altro, il delitto associativo ex art. 74 TU 309/90 si distingue dalle altre figure associative in quanto è strettamente dipendente dalla realizzazione dei cc.dd. reati-fine; è necessaria, vale a dire, una serie di condotte significative dell'inserimento del soggetto nella organizzazione costituita allo scopo di "trafficare" sostanze stupefacenti. Orbene, la impugnata sentenza, a tutto voler concedere, presenta, sul punto, quantomeno un vizio grave di motivazione, dal momento che non specifica quali sarebbero i vari episodi sulla base dei quali può essere dedotto che il EL VE militava nella associazione di cui al capo A). In effetti, è pur vero che la Corte territoriale fa riferimento alle dichiarazioni accusatorie del AM, al contenuto della conversazione intercettata tra AM e GR, al preteso coinvolgimento del EL VE nella spedizione e nel rintraccio di un pacco (asseritamente contenente droga), nonché a precedenti spedizioni, organizzate ma non eseguite ed a future spedizioni da organizzare, ma si tratta di episodi - come notano gli stessi giudici di secondo grado - mai contestati al EL VE. Tali episodi, dunque, non possono essere "utilizzati" a fini probatori in danno di tale ultimo imputato, pena la violazione del diritto di difesa (come si ricava dal combinato disposto degli artt. 192 e 178 comma 1 lettera c) cpp); invero nessun elemento può essere contestato a fini probatori se non è contenuto in una imputazione riferibile al soggetto accusato, altrimenti verrebbe violato il principio del contraddittorio.
Infine, in punto di fatto, non risulta esatto ciò che la Corte di merito scrive circa la possibilità che il EL VE avrebbe avuto, in ogni momento, di procurare sostanza stupefacente, dal momento che, come risulta dalla stessa sentenza, fu il Di IN a confezionare le bottiglie (contenenti droga), che il EL VE si sarebbe, dovuto limitare a ritirare;
ne' è consentito ricavare elementi di convincimento dai precedenti penali e giudiziari dell'imputato. 2) Il EL VE inoltre deduce la erronea applicazione degli artt. 6 e 56 cp, nonché illogicità della motivazione in ordine al delitto di cui al capo B) (art. 606 lettere b) ed e) cpp). Ed invero, mentre in primo grado il predetto capo di imputazione aveva ad oggetto il reato di importazione di pochi grammi di cocaina, i giudici di secondo grado, come anticipato, hanno riformulato la imputazione, accogliendo sul punto l'appello del PM e chiamando il EL VE ed altri a rispondere del delitto di tentata importazioni di alcuni chili del predetto stupefacente. È rimasto accertato, in punto di fatto, che la polizia boliviana, resasi conto che da quel paese stava per essere spedito in Italia, occultato all'interno di una "ruota dentata", un carico di cocaina, procedette al sequestro dello stesso, consentendo, tuttavia che un "campione" di pochi grammi proseguisse il suo viaggio verso il nostro paese. Tanto premesso, erra la Corte capitolina quando ritiene punibile la attività di preparazione alla importazione svolta in Italia, non essendosi comunque la importazione mai verificata. I giudici inoltre cadono in contraddizione nel motivare sul punto, dal momento che, da un lato, escludono che il reato sia stato consumato, in quanto la spedizione dei pochi grammi è stata effettuata in realtà dalla polizia della Bolivia, dall'altro, sostengono che ricorrono i presupposti per la applicazione dell'art. 6 cp, in quanto la droga, sia pure in ridotta quantità, sarebbe pervenuta sul territorio italiano, con la conseguenza che sul suolo nazionale si sarebbe svolta parte della azione criminosa. In realtà, gli atti salienti del tentativo si sono svolti all'estero e la semplice "concertazione" tra gli imputati non è punibile, dal momento che il comportamento degli imputati non ha comportato, in Italia, "incisione nel mondo esterno". Nessuna lesione di beni giuridici protetti dall'ordinamento giuridico italiano, si è verificata, essendo stata la spedizione bloccata sul suo nascere, all'estero. Per altro, la spedizione sarebbe stata organizzata dal Di IN e la Corte di merito non ha mai dimostrato che, sul punto, vi fosse il preventivo accordo del EL VE.
3) Come terzo ed ultimo motivo di gravame il ricorrente rappresenta illogicità della motivazione in relazione al diniego della diminuzione di pena in applicazione della disposizione ex art. 442 cpp. Invero, la Corte nulla dice in ordine al dissenso espresso sul punto del PM;
orbene, il giudice del dibattimento deve formulare ex ante il suo giudizio circa la applicabilità del rito abbreviato. Pertanto, a prescindere dalla evoluzione dibattimentale, la Corte romana avrebbe dovuto chiarire per quale ragione, nel momento in cui veniva formulata la richiesta, il processo non apparisse definibile allo stato degli atti. L'assunto comunque non appare fondato, dal momento che i giudici pongono a fondamento del loro convincimento il contenuto delle intercettazioni, le dichiarazioni del AM e quelle provenienti da un teste, elementi tutti raccolti nel corso delle indagini preliminari.
AT PP e RI LV, entrambi chiamati a rispondere dei delitti sub A), C), D), E) (tramite l'avv.to. ET OT) deducono:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa per travisamento del fatto (art. 606 lettere c) ed e). Invero, quanto al delitto associativo, la Corte territoriale richiama singoli episodi di traffico di stupefacenti e sulla base degli stessi, "costruisce" la associazione, senza valutare le singole posizioni e limitandosi, per quanto riguarda il AT ed il RI a rilevare la loro partecipazione ad alcune "spedizioni di droga". Nessuna indagine viene condotta sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte capitolina non ha compiutamente esaminato i motivi di appello ed è giunto alla affermazione arbitraria relativa al AT, ritenuto come colui che avrebbe assicurato una "base logistica" per gli illeciti traffici. Ciò è stato fatto sulla base del contenuto di conversazioni telefoniche che sono tutt'altro che concludenti. La Corte inoltre non ha tenuto in alcun conto il brevissimo periodo di tempo in cui i fatti si sarebbero svolti, la assoluta mancanza di mezzi ingenti e la assenza di qualsiasi capacità di smerciare la sostanza stupefacente. 2) Lo stesso vizio viene denunciato anche in relazione alla qualifica del RI come "promotore" della associazione. Sul punto, i giudici sono incorsi in un vero e proprio travisamento del fatto. Invero, pur ammettendo la esistenza della associazione, è da notare che essa sarebbe stata già attiva quando l'imputato "compare sulla scena". Non si vede dunque come, sulla base di tale presupposto, egli ne possa essere ritenuto promotore. Sul punto i giudici di appello, pur investiti della questione, non hanno fornito alcuna risposta, limitandosi ad esporre i principi generali vigenti in materia 3) Con riferimento ai capi C), D), E), la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la conversazione telefonica del 22.4.95 si sia svolta tra il RI ed il figlio. Non è infatti esatto che il RI parli di sè in terza persona;
questo imputato è dunque stato ritenuto arbitrariamente inserito nei rapporti tra AN e AT. Per quanto ottiene il AT: la Corte di merito afferma che le dichiarazioni del AM siano riscontrate. Non è però dato comprendere a quali dichiarazioni si riferiscono i giudici se proprio il AM ebbe ad affermare di non essere certo che il battaglia era al corrente dei suoi traffici. Inoltre le poche conversazioni intercettata a carico del AT, al contrario di quanto ritiene la Corte, sono lineari e pienamente intelligibili e certamente non relative a stupefacenti. Non a caso poi i giudici di appello non fanno parola di una conversazione tra RI e AN in cui si afferma che al AT non "deve essere data confidenza".
4) violazione di legge per erronea mancata riduzione di pena conseguente alla applicabilità del rito abbreviato. Sul punto la motivazione della Corte capitolina è anche contraddittoria, in quanto sostiene che gli esiti della attività investigativa, da un lato avrebbero consentito di definire il processo allo stato degli atti, dall'altro, che il dibattimento è stato necessario per accertare le singole responsabilità in ordine al delitto ex art. 74 TU 309/90. In realtà, dalla lettura degli atti si evince che in dibattimento non sono emersi elementi nuovi per il RI ed il AT, i quali sono stati giudicati e condannati sulla base di fatti già noti a far tempo dalla fase delle indagini preliminari. 5) Assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di fissazione della pena ai minimi edittali. La Corte territoriale non chiarisce perché soggetti immuni da precedenti specifici non abbiano diritto ad una adeguata riduzione di pena;
ne' tiene in considerazione la avanzata età del RI.
AM VI e GR NZ, entrambi chiamati a rispondere dei delitti di cui ai capi A), B), C), D), F) (tramite l'avv.to NI ZZ) deducono:
1) difetto ed illogicità della motivazione in ordine degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 TU 309/90. Gli stessi giudici infatti pongono in evidenza la esistenza di conflitti tra il AN ed il AM e ricordano come la importazione di cui al capo F) fu organizzata proprio per consentire a quest'ultimo di sanare la sua posizione debitoria nei confronti del primo. È evidente dunque che non poteva sussistere, tra soggetti in tal modo contrapposti, un vincolo stabile, stretto in vista del raggiungimento di uno scopo comune. Inoltre la Corte capitolina non spiega per quale motivo il AM, credibile in tutte le sue dichiarazioni, non lo sia più quando parla della moglie, GR NZ. Con specifico riferimento alla imputazione sub B), poi, i giudici di secondo grado non tengono, arbitrariamente, in nessun conto il contenuto della conversazione intercettata tra un funzionario delle poste e la GR;
nel corso di tale conversazione, la donna sostiene di non essere a conoscenza della identità del destinatario del pacco;
ne' essi argomentano, con riferimento ai resti sub C) e D), in ordine al fatto che la GR non appare in grado di fornire il codice fiscale del destinatario di altro collo.
2) difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente ex art. 442 cpp. vengono svolte argomentazioni analoghe a quelle dedotte, sul punto, del ricorso AT, aggiungendosi che non appare possibile individuare gli argomenti in base ai quali la istruttoria dibattimentale condotta in primo grado sarebbe stata necessaria allo scopo di determinare l'accertamento di responsabilità in ordine al reato associativo. In realtà tutti gli elementi presi in esame dalla Corte di appello erano già presenti in atti al momento in cui venivano chiuse le indagini preliminari. La considerazione vale a maggior ragione per la GR, dal momento che in dibattimento il AM ha negato, come premesso, qualsiasi coinvolgimento della moglie.
3) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al delitto sub B), dal momento che la Corte territoriale, accogliendo l'appello del PM, ha qualificato il fatto come tentativo di importazione dalla Bolivia. Sul punto la sentenza è nulla perché dà per provato un fatto storico, senza che sia stato esperito alcun accertamento sulla natura e quantità di una sostanza (che si assume stupefacente) ma che in realtà è rimasta a La Paz.
4)violazione di legge per negata concessione al AM della attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73, ovvero dell'art. 74 TU 309/90. I giudici di appello escludono la applicabilità delle suddette attenuanti in quanto la confessione dell'imputato è avvenuta nel corso del dibattimento ed affermano che, anche in tal caso deve valere il limite temporale ex art. 62 n. 6 cp. Così facendo, essi trascurano il fatto che il procedimento de quo è connesso ad altri, per i quali si è proceduto separatamente. In realtà le attenuanti ex comma 7 sono concedibili a quell'imputato che, con il suo comportamento, determini una interruzione della attività criminosa, prescindendo dal fatto che tale attività sia quella per cui si indaga o altra per la quale si procede separatamente. Nel caso di specie, va ricordato che il AM ha consentito la attivazione di più filoni di indagine sulle attività illecite poste in essere da alcuni funzionari dello Stato (in appello è stata prodotta documentazione e riprova di ciò).
Quanto al termine temporale, poi, la attenuante di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 Tu 309/90 ha disciplina diversa da quella prevista dall'art. 62 n 6 c.p., infatti "mentre le prime non sono strettamente collegate alla struttura del reato già commesso, proiettandosi anche sulla attività delittuosa ulteriore e sulla futura commissione di delitti, la seconda tende essenzialmente a riconoscere come meritevole di un trattamento favorevole colui che offre un contributo utile ad incidere sulle conseguenze di un reato già perfezionato. La diversità della ratio è evidente, tanto è vero che le stesse possono anche concorrere". Infine è da notare che possono integrare l'attenuante in questione anche le dichiarazioni confessorie o accusatorie che consentono la interruzione del protrarsi del reato o la scoperta dei complici.
5) difetto di motivazione in ordine alla partecipazione della GR ai reati di cui ai capi B), C), D), F). Sul punto si è verificato travisamento del fatto in quanto la Corte di appello ritiene non credibile che l'imputata sia stata strumentalizzata dal marito e sul punto fraintendono il contenuto di una conversazione intercettata tra il AM ed il fratello della imputata, pur essendo stato quest'ultimo, poi, prosciolto. Trascurano poi i giudici di merito di rilevare che la GR certamente ad un certo punto venne a conoscenza dei traffici del marito, ma non per questo, ne può essere chiamata responsabile;
anzi, dopo un iniziale tentativo di aiutare il coniuge, ella interruppe, pur potendoli mantenere, i rapporti con tutti gli altri attuali coimputati.
6) violazione dell'art. 62 bis c. p. e mancanza ed illogicità della motivazione sul punto. La Corte di merito respinge la richiesta con motivazioni di stile e ricorre alla comparazione con le pene irrogate agli altri imputati. Eppure per la GR i giudici parlano di compiti secondari e di supporto. Per il AM, infine, si procede alla rideterminazione della sanzione, indicando la pena base, ma non segnalando il delitto di riferimento.
RI AN e AL NC, chiamati entrambi a rispondere del delitto di cui al capo E) (attraverso il difensore Annaisa AR) deducono:
violazione degli artt. 606 lettere B) ed E) c.p.p. La Corte territoriale non motiva circa la responsabilità del AL, in quanto finisce per dare valenza di prova a meri indizi. Quanto a RI, sono state costruite solo ipotesi accusatorie prive di riscontri. Si imponeva dunque la assoluzione ex art. 530 comma 2 cpp. Manca poi qualsiasi seria motivazione in ordine al diniego della richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 cpp. In realtà il dibattimento nulla ha aggiunto con riferimento alla posizione del AL. Inoltre, va notato che, anche nella ipotesi in cui la si ritenesse a conoscenza della natura dei traffici ipotizzatamente posti in essere dal AL, non per questo la RI può essere chiamata risponderne a titolo di concorso. Si potrebbe, a tutto voler concedere, parlare di favoreggiamento. Infine, anche se i fatti si fossero svolti come esposto in sentenza, non poteva essere negato alla RI la concessione della ipotesi di minore gravità prevista dall'art. 114 cp. B) MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi del AN e della ZZ sono inammissibili. Quanto al primo si osserva che l'effetto estensivo dell'impugnazione, stabilito dall'art. 587 co. 1 c.p.p., presuppone che il coimputato, che se ne giova, non sia appellante o che abbia proposto un'impugnazione viziata da inammissibilità, che correttamente è stata perciò dichiarata nella specie. D'altro canto, l'effetto indicato non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione, sicché, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dell'imputato appellante - come nella specie -, l'imputato, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione (cfr. e plurimis Cass. 14.5.1997, n. 6810, rv 208373). Ciò vale anche relativamente alla nullità del giudizio nei confronti del coimputato Di IN, dichiarata del resto per una nullità strettamente personale (inosservanza delle norme sulla traduzione in udienza) e non estendibile agli altri imputati.
Quanto al secondo si rileva che l'intervenuto accordo tra le parti sulla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 599 co. 4 c.p.p., comporta una rinuncia ai motivi di merito, che consente al giudice, in difetto di specifici elementi espressamente dedotti dalla difesa, di fare una delibazione del tutto sommaria della ricorrenza di eventuali ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. (Cass. 582/96, ced 204722). L'esito negativo di tale delibazione si evince nella specie dall'aver i giudici di merito fatto specifico riferimento alle fonti di prova (servizi di osservazione, sequestro dello stupefacente e intercettazioni telefoniche).
2. - Con riferimento alle altre posizioni è opportuno trattare preliminarmente i motivi comuni, partendo da quello processuale relativo alla denegata applicazione della diminuente processuale ex art. 442 c.p.p. Che tutti gli elementi presi in esame dalla Corte di appello fossero già presenti in atti - come dedotto dai ricorrenti - al momento in cui venivano chiuse le indagini preliminari risulta confutato in motivazione alla stregua delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del AM, che hanno consentito di affermare, ovvero di escludere (come nel caso del AL), il coinvolgimento nel sodalizio criminoso contestato al capo A). Che tale evoluzione dibattimentale fosse ex antea, nel momento in cui veniva formulata la richiesta, prevedibile, sì da giustificare l'opposizione del p.m. al rito abbreviato, è in re ipsa quanto ai reati associativi, di accertamento sempre complesso come dimostrano le contestazioni mosse anche in questa sede e di seguito esaminate: un giudizio, perciò, implicito nella motivazione della Corte e, del resto, involgente una valutazione di merito incensurabile in questa sede perché logicamente corretto.
3. - Altro punto comunemente trattato nei ricorsi è quello della ritenuta configurabilità del tentativo di importazione in ordine al complessivo quantitativo di kg 3,090 di cocaina (capo B), sostenendosi che la semplice "concertazione" tra gli imputati non è punibile giacché in Italia non s'è verificato alcuna lesione di beni giuridici, essendo stata la spedizione bloccata sul suo nascere all'estero dalla polizia del luogo, che aveva di sua iniziativa spedito in Italia solo un piccolo campione. Per altro, la spedizione sarebbe stata organizzata dal Di IN e la Corte di merito non ha mai dimostrato che, sul punto, vi fosse il preventivo accordo del EL VE.
Quest'ultimo punto è un apprezzamento in fatto - contrastante con la sentenza impugnata, secondo cui all'invio della merce aveva provveduto anche il EL VE - non valutabile in sede di legittimità.
Quanto, invece, alla questione di diritto va ribadito che per l'applicabilità dell'art. 6 cpv. c.p., giustamente invocato dalla Corte, è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione, cioè pure il frammento di un'azione più ampia preordinata al raggiungimento di un determinato obiettivo (cfr. Cass.7.12.1995, D'Agostino, rv. 204359). Ove ricorra tale concreto preordinazione, anche gli atti preparatori sono penalmente rilevanti al fine di verificare l'applicabilità spaziale della legge italiana. Così, in tema di traffico illegale di stupefacenti, sono parte dell'azione - che, se avvenuta in Italia, giustifica la giurisdizione del giudice italiano - l'apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio (passaporto, biglietti di aereo)" (Cass.24.11.1995, Sara, rv. 204117) o il reclutamento di uno dei corrieri incaricati del trasporto (Cass. 23.4.1992, Pedone, rv. 190897) o la predisposizione materiale dei mezzi per compiere l'operazione (Cass.22/05/1997, Franzoni, rv. 208534) o, come nella specie, il finanziamento della spedizione (conf. Cass. 23.4.1992, Pedone, rv. 190897) e, in generale, l'organizzazione (fax allo spedizioniere, falsa delega per il ritiro della merce).
Non è dubbio, quindi, alla luce di tali risultanze di fatto ritenute della Corte, che i ricorrenti abbiano concorso a detenere per l'importazione (non il minimo campione spedito, ma) l'intero quantitativo di stupefacente destinato alla spedizione, che anzi, se consegnato al vettore e introdotto nello spazio aereo, configurerebbe il reato consumato. Ma la Corte, attribuendo incontestatamente rilevanza alla scoperta e al sequestro avvenuti negli appositi controlli di polizia, ha ritenuto il tentativo: si tratta di giudizio adeguato alle risultanze evidenziate, che va esente da censure in questa sede.
4. - Con riferimento a tali risultanze e alle diverse valutazioni svolte in proposito dai ricorrenti va premesso che "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può, essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito" (Cass. sez. un.23.11.1995, n. 2110, rv. 203767; cfr. Cass. sez. un. 22.3.2000, n.
11, rv 215828), come si evince dai limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) del codice di procedura vigente:
con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova. La manifesta illogicità della motivazione, sotto vari profili denunciata, non risulta - con la sola eccezione, che si rileverà relativamente ad un punto del ricorso del AM - dal testo del provvedimento impugnato ed in effetti viene sostenuta solo alla stregua della diversa valutazione delle risultanze probatorie da parte dei ricorrenti.
L'osservazione vale innanzitutto per la configurazione del reato associativo, del resto solo sfiorata dai ricorrenti, attenti piuttosto al profilo soggettivo della propria partecipazione. Non è, quindi, rivalutabile in questa sede la ritenuta associazione, logicamente dedotta dalla reiterazione delle medesime modalità di spedizione della droga, dalla suddivisione dei compiti (EL VE e IN fornivano assistenza all'estero per la fornitura e il confezionamento della droga;
AN provvedeva ai finanziamenti;
AT forniva la base logistica e sovraintendeva a tutta l'attività di gestione;
RI attivava le conoscenze in Sudamerica presso i fornitori;
GR e AM organizzavano i viaggi), dalla durata dell'associazione e dai mezzi economici e operativi impiegati. 5. - Nel passare ad esaminare i motivi propri di ciascun ricorrente si può senz'altro riconoscere, quanto al ritenuto coinvolgimento del EL VE, che, in caso di partecipazione dell'imputato ad un solo episodio criminoso, l'accertamento volto o verificare la ipotesi dell'inserimento del soggetto nella associazione criminale cui il predetto reato-fine è riferibile, deve essere particolarmente rigoroso e deducibile da una serie di condotte significative dell'inserimento. Ma la impugnata sentenza specifica i vari episodi, facendo riferimento alle dichiarazioni accusatorie del AM, al contenuto delle conversazioni intercettate con AM e GR, al coinvolgimento del EL VE nella spedizione e nel rintraccio di un pacco contenente droga, nonché a precedenti spedizioni, organizzate ma non eseguite, ed a future spedizioni da organizzare. Il fatto che alcuni di questi episodi - in particolare, che il EL VE ritirava le bottiglie contenenti droga confezionate da Di IN - non siano stati contestati al EL VE come ulteriore e autonomo reato non toglie che essi possono essere utilizzati come fonti di prova del contestato reato associativo (e nel capo A) sono, invero, sia pur genericamente contenuti) e specificamente del suo stretto collegamento operativo con i soci italiani in qualità di reperitore e organizzatore di spedizioni di sostanze stupefacenti. Il ricorso del EL VE va, pertanto, rigettato.
5. - Analoga sorte va riservata ai ricorsi del AT e del RI. Invero, quanto al delitto associativo, la Corte ne ha dedotto la piena e consapevole partecipazione da una serie di elementi fattuali (intercettazioni telefoniche dal contenuto inequivocabile, organizzazione delle spedizioni, due viaggi del RI in Venezuela per dirimere contrasti tra fornitori che ritardavano le spedizioni, accompagnamento costante del RI all'aeroporto da parte del AT), che riscontrano le dichiarazioni accusatorie del AM e inducono la Corte a ritenere il AT addirittura un organizzatore che avrebbe assicurato una "base logistica" per gli illeciti traffici: si tratta di affermazione logicamente motivata ed esente perciò da censure.
Altrettanto deve dirsi in relazione alla qualifica del RI come "promotore" della associazione, già attiva quando l'imputato "compare sulla scena". Non sussiste la denunciata contraddizione, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte, ampiamente citata dalla sentenza impugnata, il ruolo di promotore si realizza anche quando l'agente contribuisca al potenziamento del gruppo criminoso già costituito e della sua potenzialità pericolosa. Anche con riferimento ai capi C), B), E) le censure mosse sono solo di merito e ottengono prevalentemente all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, che non può essere sottoposta ad esame in questa sede.
Considerato che
anche in punto di determinazione della pena la sentenza è congruamente motivata, sì che risulta implicitamente motivato il diniego di fissazione ai minimi edittali, i ricorsi vanno rigettati.
6. - I ricorsi del AM e della GR propongono censure prevalentemente di merito, inammissibili in questa sede data la logica valutazione delle fonti di prova operato dalla Corte: così per quanto riguarda il concorso della GR nel reato di cui all'art. 74 TU 309/90, che il AM esclude e che la stessa GR contesta - ritenendo al più configurabile un proprio favoreggiamento - con una serie di argomenti, puntualmente disattesi dai giudici di merito con una minuziosa disamina del contenuto delle telefonate intercettate: ne' può trovare ingresso in questa sede, con riferimento all'interpretazione di tale contenuto, il denunciato travisamento del fatto.
In punto di diritto, peraltro, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, i giudici pongono in evidenza come l'esistenza di conflitti anche violenti tra il AN ed il AM non è incompatibile con la stabilità del vincolo associativo e, per dir così, con la "strategia di fondo" dell'associazione, quando naturalmente sia definito e chiaro, come nella specie, il ruolo svolto da ciascuno per il perseguimento del complessivo programma delittuoso.
Considerato che anche in ordine alla determinazione e alla congruità della pena, per effetto inoltre dell'integrale rinvio alla sentenza di primo grado, la motivazione è esauriente e le relative censure sono esclusivamente di merito, il ricorso della GR va in conclusione rigettato.
Non così quello del AM, che si duole anche della mancata concessione della attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73, ovvero dell'art. 74 TU 309/90.
I giudici di appello escludono la applicabilità delle suddette attenuanti in quanto la confessione dell'imputato è avvenuta nel corso del dibattimento ed affermano che anche in tal caso deve valere il limite temporale ex art. 62 n. 6 cp. Tale tesi - che si trova bensì affermata in una pronuncia di questa Corte ma con riferimento ad una chiamata in correità avvenuto solo in appello (Cass.4.5.1998, n. 6213, Marsella, rv. 210900)- non può essere accolta,
perché introduce per via interpretativa, in violazione dei principi del favor rei e di strettà legalità, un limite temporale non previsto della legge.
L'unicità di ratio tra le attenuanti in esame e quella prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., affermata dalla Corte, non è sostenibile, anche a voler trascurare la lettera della legge, giacché le conseguenze considerate dall'art.73, settimo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 non si riducono a quelle scaturite dal fatto così come realizzato in un dato momento dal reo, ma si riferiscono anche alla protrazione, e quindi, alla permanenza, del reato, ovvero alla consumazione di successivi delitti che del primo integrino lo sviluppo (conf. Cass. 28/11/1994, n. 1493, Bellagamba, rv. 200877). Diversamente da quanto previsto dall'art. 62, n. 6, cod. pen., possono, dunque, concretare l'attenuante in esame anche le confessioni e le chiamate in correità le quali consentano l'interruzione del protrarsi del reato o la scoperta di complici. Certo, occorre che le chiamate in correità non siano prive di riscontri estrinseci o che conducano soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'identificazione dei soggetti aventi un ruolo soltanto secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata. Tale, tuttavia, è il tipo di collaborazione offerto dal AM secondo la Corte,
Sul punto dal testo della sentenza impugnata emerge una contraddizione nella valutazione del contributo del AM, sia pure relativamente non a singoli reati (per i quali, secondo il ricorrente, si è proceduto separatamente e la cui attivazione è stata resa possibile dalla sua collaborazione: ma si tratta di una valutazione di merito non apprezzabile in questa sede) bensì a quello associativo (e, quindi, con riferimento al solo art. 74, co. 7, cit.): per un verso, la giustificatezza del diniego della diminuente del rito abbreviato e dell'istruttoria dibattimentale è collegato, come sopra s'è visto, principalmente alle "diverse e più ampie dichiarazioni del AM" (f. 22), valse a "chiarire i rapporti intersoggettivi e a graduare le rispettive responsabilità" nell'ambito dell'associazione criminale;
per altro verso, tali dichiarazioni vengono sminuite, ai fini dell'attenuante indicata, in quanto servite solo a "corroborare le prove del delitto associativo e delle singole spedizioni già acquisite" (f. 24) aliunde. La contraddittorietà della motivazione pare evidente, sicché, una volta ammesso la logicità della prima affermazione (supra, 2), non può che annullarsi la sentenza sull'altro punto, meritevole di nuovo esame.
7. - I ricorsi del AL e della RI sono inammissibili per genericità data la mancanza di specifiche contestazioni mosse alla dettagliata motivazione offerta dalla sentenza impugnata a loro riguardo, e difformità dai motivi previsti dalla legge per ricorrere per cassazione, trattandosi di mere censure di merito.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti del AM, limitatamente alla diminuente di cui all'art. 74, co. 7, legge stupefacenti con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma sul punto per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del AM. Rigetta i ricorsi del AT, del RI, del EL VE e della GR. Dichiara inammissibili i ricorsi del AN, della ZZ, della RI e del AL, che condanna ciascuno al versamento di lire un milione alla cassa delle ammende, nonché tutti, in solido tra loro e col AT, col RI, col EL VE e con la GR, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2000