Sentenza 28 novembre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame, conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione, possono essere introdotti elementi sopravvenuti anche sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. (Fattispecie relativa all'applicazione di misure cautelari personali).
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 51684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51684 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/11/2014
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - N. 1920
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 34032/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MI AR N. IL 23/01/1984;
avverso l'ordinanza n. 2533/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 18/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito per il rigeto;
Udito il difensore Avv. Gaito e Sorrentino per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, quale Giudice del rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza 21.10.2013 da parte della sentenza 15095/2014 di questa Corte, ha confermato la misura della custodia carceraria, emessa dal locale GIP il 2.10.2013 nei confronti di DE MI AR, per imputazione di tentata estorsione, aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di TI Ciro. Nel suo interesse sono stati proposti due atti di ricorso.
2.1 Il primo, formalmente personale e depositato con delega dall'avv. L. Perone, enuncia unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 627, 192 e 273 c.p.p. (nell'epigrafe vi è anche un generico riferimento all'art. 606, lett. B ed E). Si deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe basata solo sull'ordinanza cautelare del 19.5.2014, emessa nei confronti di DE MI per fattispecie associativa ex art. 416-bis c.p., con una valutazione retrospettiva e un apodittico rinvio alle ragioni in quella diversa e successiva sede argomentate;
sarebbe mancata ogni diversa indicazione di riscontro fattuale all'indicazione di DE MI come mandante: l'attribuibilità della richiesta al ricorrente sarebbe stata "questione trattata senza il richiesto accertamento di qualificata prognosi", stante anche la detenzione di DE MI al momento della concreta richiesta estorsiva;
l'interpretazione data alle parole della persona offesa non avrebbe assolto l'obbligo di motivazione sulla relazione con le dichiarazioni del collaboratore PO, oggetto del giudizio di rinvio, in definitiva essendosi dato rilievo auto-riscontrante alle dichiarazioni del collaboratore.
2.2 L'atto presentato dall'avv. S. Sorrentino enuncia tre motivi:
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 271 c.p.p., comma 1-bis e art. 191 c.p.p. in relazione alla mancanza di riscontri esterni alla chiamata di PO nei confronti di DE MI AR per la discordanza tra le dichiarazioni del collaboratore e della persona offesa;
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 9, in relazione alla valutazione dell'ordinanza cautelare emessa successivamente in diverso procedimento e quindi estranea a questa procedura, oltretutto non valutata nella sua intrinseca consistenza;
vizi alternativi della motivazione sul punto del ruolo di mandante nel fatto estorsivo attribuito al ricorrente, in relazione alla diversa ricostruzione temporale operata da collaboratore (secondo cui fu DE MI a fare la richiesta) e persona offesa (secondo cui la richiesta gli pervenne solo dopo l'arresto di DE MI ad opera di tale TO, membro del suo gruppo).
2.3 Il 21.10.14 sono stati depositati motivi nuovi da parte dell'avv. Gaito, nominato codifensore con l'avv. Sorrentino, relativi:
- alla violazione di norme processuali prescritte a pena di inutilizzabilità, perché la sopravvenuta ordinanza cautelare per reato associativo sarebbe stata considerata dal Tribunale elemento determinante per la nuova decisione, non potendosi invece in questa procedura dar rilievo agli elementi sopravvenuti quando sfavorevoli al richiedente il riesame, in quanto ciò mortificherebbe il diritto dell'interessato al doppio giudizio di merito della medesima regiudicanda, ne' il testo dei commi 6 e 9 dell'art. 309 c.p.p. legittimerebbe la contraria giurisprudenza, per contro il comma 5 legittimando l'acquisizione degli elementi di prova successivi solo se favorevoli alla persona sottoposta alle indagini;
in definitiva, gli elementi sopravvenuti sfavorevoli dovrebbero esser posti eventualmente a fondamento di una successiva nuova misura cautelare;
nel caso di specie, trattandosi di giudizio di rinvio, mancherebbe comunque la possibilità di acquisire elementi non pertinenti l'ambito dell'annullamento, essendo in questo procedimento estraneo il tema della partecipazione associativa (già sussunto nella contestazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7); sarebbe mancata poi la possibilità di contraddittorio sul contenuto della nuova ordinanza, depositata dal pubblico ministero all'udienza del 10 giugno;
il rilievo, determinante secondo il ricorrente, dato nella motivazione al tema associativo sarebbe in ogni caso irrilevante rispetto allo specifico fatto estorsivo per cui si procede;
- alla mancanza di uno specifico esame dei racconti di PO e della persona offesa e di motivazione sul ragionamento probatorio seguito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il Tribunale ha ricordato le ragioni della prima ordinanza (discrasie tra le dichiarazioni di collaboratore e persona offesa, attribuzione del concreto fatto estorsivo a DE MI da parte della persona offesa sulla base di una mera percezione soggettiva) e quelle dell'annullamento deliberato da questa Corte (in sostanza aver dato delle parole di DE MI, quali riferite dalla persona offesa TI, una serie di letture alternative rispetto a quella del GIP che tuttavia ignoravano, svalutandole, le dichiarazioni del collaboratore, la cui attendibilità soggettiva non era stata posta in discussione.
Ha quindi rivalutato le dichiarazioni di TI ed PO, dando atto delle discrasie ma spiegando perché le stesse concordavano sul punto centrale del ruolo assunto da DE MI (p. 3), indicando specificamente i contenuti degli incontri tra TI e DE MI, almeno uno dei quali avvenuto certamente alla presenza anche dell'PO, e valorizzando la condotta concreta e l'atteggiamento di DE MI assunti in relazione alle lagnanze di TI. Ha altresì spiegato perché fosse irrilevante, in quel contesto dove erano stati da TI riferiti fatti in sè coerenti alla narrazione/lettura di PO, che la persona offesa non avesse mai accusato espressamente DE MI e perché anche nella sua versione l'attribuzione della specifica richiesta a TO (del gruppo di DE MI) era coerente al contesto riferito da PO. Rispetto a questo complessivo quadro, la sopravvenuta ordinanza cautelare che contestava a DE MI un ruolo apicale in associazione che coinvolgeva i protagonisti della vicenda, costituiva elemento ulteriore pienamente congruo, e rafforzante al tempo stesso, rispetto all'attribuzione dell'iniziativa estorsiva specifica all'odierno ricorrente.
Si tratta all'evidenza di una motivazione tutt'altro che apparente, non palesemente incongrua ai dati probatori richiamati ed esposti, per sè immune dai soli vizi logici che in questa sede rilevano (manifesta illogicità e contraddittorietà interna alla motivazione o esterna con atti determinanti ignorati o inesistenti ma affermati presenti).
Per contro, le censure dei due atti di impugnazione sono in parte manifestamente infondate ed in parte diverse da quelle consentite, prospettando censure sostanzialmente di merito.
Come evidenziato, l'ordinanza non è affatto basata solo sulla sopravvenuta diversa ordinanza cautelare nei confronti del medesimo DE MI (la cui esistenza storica non è comunque, anche in ordine alle imputazioni provvisorie, contestata dai ricorrenti, che neppure deducono - ric. avv. Sorrentino - elementi specifici per privarne radicalmente ogni rilevanza almeno indiziaria). Il Tribunale si è infatti correttamente adeguato al principio di diritto indicato da questa Corte nell'annullamento, leggendo le dichiarazioni di TI alla luce delle dichiarazioni del collaboratore PO, la cui positiva attendibilità soggettiva non è più oggetto di discussione nel procedimento cautelare, spiegando perché dai fatti narrati dalla persona offesa si dovesse trovare conferma della riconducibilità a DE MI dell'iniziativa estorsiva specifica, affermata da PO.
Le censure difensive che rivalutano le riferite discrasie si risolvono in censure di merito, anche generiche, per come in concreto prospettate: basti il dato che mentre il Tribunale commenta e valorizza gli incontri di DE MI con TI, prima della carcerazione del ricorrente, indicandone un contenuto tutt'altro che estraneo al contesto estorsivo per cui si procede, entrambi gli atti di impugnazione sostanzialmente li ignorano. Tale mancato confronto argomentativo (anche solo per spiegarne l'eventuale assoluta non pertinenza o irrilevanza nella lettura difensiva) si aggiunge (ric. avv. Sorrentino) al rilievo dato a porzioni di dichiarazioni il cui apprezzamento richiederebbe, e proprio per la genericità delle deduzioni rispetto al tema-incontri (anche alla presenza di PO), un penetrante accesso agli atti, del tutto precluso a questa Corte. Nè l'allegazione al ricorso delle dichiarazioni dei due soggetti (TI ed PO) permette di superare le carenze strutturali indicate: perché la loro lettura dovrebbe mettere la Corte nelle condizioni di verificare autonomamente prima la relazione intercorrente tra le stesse, le argomentazioni e valutazioni del Tribunale, poi le parziali deduzioni difensive integrandole con propria discrezionalità, quindi la loro fondatezza in punto di apprezzamento in fatto rispetto al diverso apprezzamento (sempre in fatto) del Tribunale: ma tutto questo trova nella sede di merito il luogo dedicato ed è precluso al giudice di legittimità. Anche il secondo dei motivi nuovi è sul punto solo assertivo. È del resto giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'allegazione di atti istruttori al ricorso mai può risolversi nell'introduzione diretta al giudice di legittimità del confronto con il materiale probatorio: qualunque censura in fatto che non sia stata tempestivamente e documentalmente proposta al giudice del merito non può che rimanere estranea al giudizio di legittimità. Evidente è infatti la radicale diversità strutturale tra le due fattispecie: deduzione tempestiva delle prospettazioni in fatto al giudice del riesame con atto scritto e successiva doglianza di risposta omessa (o manifestamente illogica o contraddittoria) su circostanze determinanti per condurre anche a diversa decisione;
doglianza di erroneità della motivazione del riesame sulla base di un'analisi del materiale probatorio che viene direttamente portato alla conoscenza del giudice di legittimità: approccio del tutto incompatibile con il giudizio di cassazione (per tutte Sez. 6, sent. 22333/2012).
3.2 Le questioni in rito contenute nel primo motivo nuovo, relative all'utilizzazione argomentativa del contenuto della sopravvenuta ordinanza cautelare per reato associativo, sono infondate. La lettura dell'art. 309 c.p.p. proposta dalla difesa appare francamente contraria al dato normativo, che risolve il tema della possibilità di introduzione nel giudizio cautelare incidentale di elementi di prova ulteriori, rispetto a quelli presentati al GIP a sostegno dell'originaria richiesta cautelare (che, tutti, devono essere trasmessi al tribunale), con due previsioni specifiche ed espresse: l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere gli elementi sopravvenuti che sono a favore della persona sottoposta alle indagini (l'art. 310, comma 5), la facoltà per tutte le parti di addurre elementi nel corso dell'udienza (comma 9). L'obbligo del comma 5 si spiega con la considerazione che nel procedimento potrebbero entrare elementi probatori (è evidente che il termine elementi non può che avere il medesimo significato nei due commi dello stesso articolo di legge) favorevoli alla persona sottoposta alle indagini che tuttavia rimangono ignoti a quest'ultima e, quindi, non potrebbero essere oggetto della facoltà disciplinata dal nono comma (nessuna contraddizione pertanto potrebbe essere ravvisata nella disciplina contenuta nei commi cinque e nove). La disciplina, così ricostruita, trova applicazione anche nel giudizio di rinvio, posto che il giudice del rinvio "decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato" (art. 627, comma 2).
Non vi è pertanto ragione di disattendere la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (per tutte, Sez. 4, sent 33659/2010 - in termini, in giudizio di rinvio -, Sez. 3 sent 27592/2010, Sez. 6 sent. 20714/2003). Nè in concreto sussiste alcuna violazione del contraddittorio, del resto prospettata solo in termini generici: non solo il contenuto dell'ordinanza cautelare per reato associativo era ben noto al DE MI, che anche per tale titolo era ristretto ma, soprattutto e con rilievo assorbente, la difesa non ha dedotto di avere inutilmente richiesto termini a difesa sul punto, nel corso dell'udienza (arg. ex Sez. 6 sent 36206/2010).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La conferma del provvedimento del Riesame nei confronti di persona sottoposta alle indagini che risultava scarcerata dopo la prima ordinanza, poi annullata, costituisce fattispecie del procedimento riconducibile a quella disciplinata dall'art. 310 c.p.p., comma 3 e impone l'attivazione della Cancelleria di questa Corte ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014