Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 51684
CASS
Sentenza 28 novembre 2014

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Massime1

Nel giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame, conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione, possono essere introdotti elementi sopravvenuti anche sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. (Fattispecie relativa all'applicazione di misure cautelari personali).

Commentario1

  • 1Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 51684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51684
Data del deposito : 28 novembre 2014

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