Sentenza 30 settembre 1999
Massime • 1
Il dispositivo della sentenza è parte della stessa ed esprime il contenuto essenziale della decisione, rispetto alla quale l'indicazione degli articoli applicati ha solo una funzione illustrativa, che non incide sulla statuizione, per cui la mancata indicazione non può determinare la nullità della sentenza. Ed invero, l'incompletezza del dispositivo viene superata nel contesto unitario della sentenza, che comporta una stretta integrazione del dispositivo con la motivazione, ovvero, più semplicemente , attraverso il riferimento alle imputazioni riportate testualmente nell'intestazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1999, n. 12788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12788 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giovanni PIOLETTI Presidente del 30/9/1999
Dr. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N.3182
Dr. Antonio MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N.16812/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DO ON, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 18 dicembre 1998 n. 1516, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina 8 luglio 1995 n. 457, appellata da lui e dalla parte civile LO NA, che l'aveva assolto perché il fatto non sussiste dal reato p. e p. a) dall'art. 4 L. 2 ottobre 1967 n.895, commesso in Mongiuffi Melia tra marzo e il 16 aprile 1992, e dichiarato colpevole dei reati p. e p. b) dall'art. 612 cpv c.p. per aver minacciato di morte LO NA, commesso in Mongiuffi Melia tra il marzo e il 16 aprile 1992; c) dall'art. 523 c.p.; d) dall'art. 424 c.p., commessi in Taormina il 16 aprile 1992, e condannato, con le attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p., alla pena, sospesa, di anni uno e mesi dieci di reclusione - detta pena è stata ridotta ad anni uno e mesi uno di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa dell'avv. Rosario TRIMARCHI, difensore di parte civile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa dell'avv. Giovambattista FRENI, difensore dell'imputato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata per i reati contestati - per aver minacciato di morte LO NA;
per averla ritenuta con sè allo scopo di usarle violenza, costringendola con la minaccia di far esplodere una bomba che asseriva di tenere in mano a condurre la propria autovettura, sulla quale aveva preso posto, in un luogo appartato;
per aver dato fuoco a detta autovettura, dalla quale la LO era riuscita a fuggire, dopo averne cosparso l'abitacolo di benzina - ON ON propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 130, 521, 522 e 547 c.p.p. e 48 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 271, perché nella decisione impugnata si fa riferimento a tale DO, con conseguente nullità per mancanza di correlazione fra l'imputazione e la sentenza;
altri vizi che importano nullità della sentenza derivano dall'apposizione di cancellature nelle pagg. 4, 5 e 6 dell'atto impugnato senza la procedura prevista dall'art. 48 disp. att. c.p.p.;
2. Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 521 e 546 c.p.p. perché la Corte d'appello ha ritenuto sussumibile l'originario reato contestato di cui all'art. 523 c.p. nella figura di reato, dando al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.; inoltre la Corte ha omesso di indicare nel dispositivo gli articoli di legge applicati, omissione che comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c. 3 c.p.p. dell'art. 605 c.p.;
3. Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 190, 507, 598 e 603 c.p.p. in relazione agli artt. 190, 507, 598 e 603 c.p.p. perché la Corte ha immotivatamente disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei testi mondo ZO e CE, che il Tribunale non aveva ritenuto necessaria, ritenendo provata la colpevolezza dell'imputato esclusivamente in base alle dichiarazioni della parte offesa;
4. Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.125 e 530 c.p.p. perché la Corte avrebbe dovuto rilevare le contraddizioni in cui era caduta la LO e riconoscerne la carenza di logicità e univocità; in particolare, avrebbero dovuto rilevare l'inattedibilità della versione della LO sulla minaccia di morte con l'uso della pistola, minaccia che il Tribunale ha contraddittoriamente ritenuto sussistente, pur pronunciandone l'assoluzione per il porto della suddetta arma;
5. Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 1 L. 15 febbraio 1996 n. 66, 2 e 530 c.p., perché la Corte avrebbe dovuto prendere atto che tra i reati abrogati dalla predetta legge vi è quello previsto dall'art. 523 c.p., prosciogliendo il ON perché il fatto non è più previsto come reato;
in ogni caso avrebbe dovuto ritenere il fatto sussumibile nella fattispecie dell'art. 610 c.p.;
6. La Corte d'appello ha sussunto il fatto contestato nella fattispecie dell'art. 605 c.p., ritenendola più favorevole di quella dell'art. 523 c.p. per gli effetti di cui all'art. 2 c.p.; nel far questo avrebbe dovuto irrogare la pena nel minimo edittale, come disposto dal primo Giudice, per cui ha violato il divieto della reformatio in pejus;
7. Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125 c. 3 c.p.p. e 62 bis, 132 e 133 c.p., per aver immotivatamente omesso l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, tenendo conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, nonché ridurre la sanzione secondo i criteri dettati dagli artt. 132 e 133 c.p.. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo d'impugnazione è inconsistente, perché l'errore di nome non si rinviene nell'intestazione della sentenza ed è corretto da DO in ON nel dispositivo e nella penultima pagina, restando solo nelle prime due pagine della motivazione: non si tratta palesemente di un errore di persona, ma di un mero errore materiale, reso evidente nell'unicità dell'atto dall'esame dell'intestazione e dalle correzioni, sia pure non completamente intervenute. Ugualmente inconsistente è il secondo motivo, che parte dalla constatazione della circostanza che la Corte d'appello ha dato al fatto una definizione giuridica diversa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., per dedurne la mancata indicazione degli articoli nel dispositivo, che, in realtà, riporta soltanto l'art. 605 c.p.p., che riguarda il contenuto della pronuncia, di conferma o riforma, della sentenza appellata.
D'altronde il dispositivo è la parte della sentenza che esprime il contenuto essenziale della decisione, rispetto al quale l'indicazione degli articoli applicati ha solo funzione puramente illustrativa, che non incide sulla statuizione, per cui la mancata indicazione non può determinare la nullità della sentenza. L'incompletezza sotto questo profilo del dispositivo si supera agevolmente nel contesto unitario della sentenza, che comporta una stretta integrazione del dispositivo con la motivazione (Cass., Sez. IV, 20 ottobre 1995 n. 100, ric. Paterniti), o, più semplicemente, in base al riferimento alle imputazioni riportate testualmente nell'intestazione della sentenza. Anche il terzo motivo è infondato perché non è prova decisiva quella che non riguarda il reato, ma solo genericamente i rapporti tra l'imputato e la parte offesa, non contrastanti con la vicenda che appare espressione di un amore senile. D'altra parte, l'esame dei testimoni è stato richiesto ai sensi dell'art. 507 c.p.p., senza vincolo per il giudice, a parte la motivazione del rigetto. Ugualmente privo di fondamento è il quarto motivo, perché il giudice di legittimità è competente al sindacato della logica intrinseca della sentenza, ma non può procedere al riesame del merito della vicenda processuale al fine di verificarne la corrispondenza alle risultanze di causa (Cass., Sez. I, 13 novembre 1997, Villani). Inattendibile è anche il quinto motivo, perché il giudice di merito ha riqualificato giuridicamente il fatto originariamente contestato, per cui a nulla rileva la modifica o la soppressione della norma incriminatrice originariamente contestata.
Il sesto motivo è del tutto privo di consistenza, perché la sentenza ha rivalutato il fatto, procedendo a una riduzione della pena inflitta in quella di primo grado, sicché la reformatio in pejus lamentata in realtà non sussiste.
Per la stessa ragione è inconsistente l'ultimo motivo: la decisione risulta ampiamente motivata in ordine alla determinazione della pena e all'incidenza delle attenuanti generiche, valutate con riferimento all'indubbia gravità del fatto e alla personalità dell'imputato che risulta dall'intera vicenda processuale.
La manifesta infondatezza di gran parte dei motivi dell'imputazione importa la condanna al pagamento, oltre alle spese processuali, anche della somma di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Il ricorrente è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate nella somma complessiva di L. 3 milioni, di cui L. 1 milione per spese, più I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla cassa delle ammende. Lo condanna altresì alla rifusione delle spese alla parte civile, liquidate in L. 3 milioni, di cui L. 1 milione per spese, oltre I.V.A. e C.A..
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999