Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2001, n. 8889
CASS
Sentenza 30 giugno 2001

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Massime1

L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996 a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna "archiviazione"). La legge 675 del 1996, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso "tout court", e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati, senza che, in contrario possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all'art. 21 della Carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di "notizia" con quella di "dato personale" (nella specie, la ricorrente, dopo aver reiteratamente ed inutilmente richiesto al direttore di un quotidiano a diffusione nazionale di rettificare un dato personale ad essa relativo e riportato più volte in modo inesatto, si era rivolta al Garante per la protezione dei dati personali invocandone la rettifica, con richiesta accolta dall'autorità adita, che ordinava sia la cessazione del predetto comportamento - in quanto illegittimo ai sensi della legge 675 del 1996 -, sia la rettifica della registrazione e del trattamento del dato personale "de quo". Il tribunale adito in sede di opposizione riformava, peraltro, tale provvedimento sull'assunto che la legge 675 del 1996 tutelasse il trattamento dei dati personali con esclusivo riferimento al provvedimento di archiviazione in banche dati: la S.C., nel cassare tale decisione, ha sancito il principio di diritto di cui in massima).

Commentari3

  • 1The right to respect for private life and the requirement of transparency of Public Administration in the Italian legal system
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2001, n. 8889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8889
Data del deposito : 30 giugno 2001

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