Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
L'errata indicazione della data d'udienza per il giudizio d'appello, contenuta nell'avviso ex art. 601 cod. proc. pen. comunicato al difensore di fiducia, determinando un'incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi dell'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen., in relazione all'art. 429, comma primo, lett. f), cod. proc. pen., a nulla rilevando che, nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), in relazione all'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., posto che nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'avviso al difensore è un atto autonomo, diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2015, n. 26507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26507 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2525
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 32295/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- AZ IT, n. 1/10/1938 ad Amantea;
- AD CA, n. 30/01/1940 a Santa Caterina dello Ionio;
avverso la sentenza della Corte d'appello di CATANZARO in data 13/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Scarcella Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. Ioppoli V., che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. AZ IT e AD CA hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di CATANZARO emessa in data 13/05/2014, depositata in data 28/05/2014, con cui, in parziale riforma della sentenza del tribunale di CATANZARO del 28/05/2010, i medesimi sono stati prosciolti dai reati contravvenzionali di cui ai capi a), b) e c) della rubrica per essere gli stessi estinti per prescrizione, confermandosi, nel resto, l'impugnata sentenza quanto al delitto di cui al capo d), rideterminando la pena in mesi 2 di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno (fatti contestati come accertati in data 11/08/2006).
2. Con il ricorso, proposto dai difensori fiduciari cassazionisti, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c).
La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello tenuto l'udienza del 13/05/2014 nonostante l'avviso di fissazione dell'udienza, inviato dalla cancelleria a mezzo fax su autorizzazione del Presidente di sezione, riportasse la data del 15/05/2014 anziché quella del 13/05/2014, cono conseguente violazione del diritto di difesa e relativa nullità di ordine generale ed assoluta.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 649 c.p.p.. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello omesso di tener conto, quanto al capo d) della rubrica, dei motivi contenuti nell'atto di appello, con cui era stata chiesta l'applicazione dell'art. 649 c.p.p., e l'assoluzione degli imputati;
la motivazione, sul punto, si risolverebbe nella mera conferma della condanna per tale delitto, escludendone la estinzione per prescrizione stante la natura permanente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati in relazione al primo motivo.
4. Ed invero, risulta dalla documentazione allegata dal ricorso (avvisi di fissazione udienza inviati a mezzo fax ai difensori del ricorrente) che la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, nel comunicare la data di fissazione dell'udienza di appello, ebbe ad indicare negli avvisi ex art. 601 c.p.p., - trasmessi su autorizzazione del Presidente ex art. 148 c.p.p., in data 17 e 18/04/2014 -, una data di udienza diversa da quella in cui la stessa ebbe effettivamente a celebrarsi (il 15/05 anziché il 13/05/2014). Dall'esame degli atti processuali e, segnatamente del verbale di udienza tenutasi in data 13/05/2014 - cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso, essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, donde, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) - risulta che nessuno degli imputati nè dei difensori era presente all'udienza; è ben vero, osserva il Collegio che al fascicolo di appello è allegato anche l'avviso di fissazione udienza comunicato sempre a mezzo fax al difensore, Avv. Allegrini E., quale domiciliatario dei due imputati, recante la data corretta di udienza (ossia il 15/05/2014); pur tuttavia, si osserva, tale circostanza non rende irrilevante la difformità della data risultante sull'avviso notificato ai difensori ne' esplica effetto sanante.
L'errata indicazione della data d'udienza, contenuta nell'avviso ex art. 601 c.p.p., comunicato ai difensori di fiducia, determinando un'incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi dell'art. 601 c.p.p., comma 6, in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), a nulla rilevando che, nell'avviso comunicato all'imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluto compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), in relazione all'art. 179 c.p.p., comma 1. Infatti, nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione e l'avviso al difensore è un atto autonomo, diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell'imputato (v., per una ipotesi analoga, sotto il previgente codice di rito: Sez. 5, n. 6673 del 09/05/1985 - dep. 04/07/1985, Macchiarlo, Rv. 170004).
È ben vero, certo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva (Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011 - dep. 03/05/2011, Boccuni, Rv. 250247), ma, ove tale piena riconoscibilità dell'errore manchi, come nel caso in esame, è indubbio trovi applicazione il principio secondo cui è causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello), equivalendo ad omessa citazione (v., da ultimo: Sez. 3, n. 8277 del 03/12/2009 - dep. 03/03/2010, Sasso, Rv. 246228), determinando un'incertezza sulla data in cui l'imputato avrebbe dovuto presentarsi (Sez. 6, n. 47321 del 13/11/2003 -10/12/2003, Luise, Rv. 226935). Trattasi, infatti, di nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3, e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 8794 del 20/06/1996 - dep. 30/09/1996, Rotondale, Rv. 205907).
5. Detto motivo assume valenza assorbente in relazione al secondo, attinente al merito, determinando l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio, non essendo peraltro il reato ancora estinto per prescrizione, atteso che - trattandosi di reato permanente - la permanenza è interrotta dalla sentenza di condanna, anche se non irrevocabile (v., tra le tante: Sez. 2, n. 35419 del 11/06/2010 - dep. 01/10/2010, Ferrara, Rv. 248301): ne consegue, dunque, che essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 28/05/2010, il termine di prescrizione massima di anni 7 e mesi 6 (fatti salvi eventuali periodi di sospensione allo stato non valutati), decorrerà in data 28/11/2017.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di CATANZARO. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 3 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015